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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/06/2025, n. 2427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2427 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice istruttore Dott. Stefano Sajeva, in funzione di giudice unico, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
(ai sensi degli artt. 281 sexies c.p.c.)
nella causa civile iscritta al n° 15603 del Registro Generale
Affari Contenziosi dell'anno 2024, pendente tra
(c.f. , nata a Parte_1 C.F._1
Palermo il 10.01.1989, rappresentata e difesa dall'avv. Gambino
Liborio, giusta procura in calce all'atto introduttivo ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo.
RICORRENTE
e
(c.f. ), nato a Controparte_1 C.F._2
Palermo il 28.04.1988, rappresentato e difeso, giusta procura
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
allegata alla comparsa, dall'avv. Ganci Rosalia ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima.
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
rilevato che, con ricorso del 6.12.2024, la ricorrente, dopo aver allegato di avere contratto matrimonio in data 12.09.2017 con il convenuto, che dalla loro unione sono nati i due figli, Per_1
(06.03.2015) ed (25.10.2016) e che con sentenza
[...] Persona_2
del 31.05.2024 il Tribunale di Palermo ha disposto la loro separazione, prevedendo, per quanto qui rileva, l'affidamento condiviso dei figli minori, con dimora prevalente presso di sè, ha chiesto al Tribunale di ordinare alla controparte la consegna di alcuni gioielli di proprietà dei figli, nonché la copia dei libretti di risparmio intestati alla prole, costituiti presso la Banca BNL BNP
Paribas di Palermo, assumendo che gli stessi sarebbero custoditi presso l'abitazione dei suoi genitori;
considerato che, con comparsa di risposta depositata il
09.05.2025, si è costituito in giudizio il convenuto, il quale, dopo aver eccepito la nullità del ricorso per violazione dell'art. 281-
undecies c.p.c. nonché l'insussistenza delle ragioni di diritto poste a fondamento dell'azione, ha contestato nel merito la domanda negando l'esistenza dei suddetti beni mobili;
atteso che la causa è stata istruita mediante produzione documentale ed è pervenuta in decisione all'udienza del 3 giugno
2025 sulle conclusioni precisate oralmente dai difensori delle parti;
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
ritenuta, preliminarmente, l'infondatezza delle eccezioni di nullità svolte dal resistente, dovendosi osservare: (i) che i dedotti vizi della vocatio in ius, sono sanati dalla tempestiva e rituale costituzione in giudizio del resistente e dalla condotta processuale dallo stesso serbata alla prima udienza di comparizione e, nel dettaglio, dall'aver questi sollecitato il Tribunale a fissare l'udienza per la decisione nel merito della causa;
(ii) che i dedotti vizi dell'edictio actions (“sostanziale carenza di indicazione delle ragioni di
diritto e della specificità della domanda”), sono del tutto insussistenti,
avendo la ricorrente esposto compitamente nel ricorso le ragioni di fatto poste a fondamento della propria domanda e restando, invece,
esclusiva competenza del Tribunale provvedere alla loro qualificazione e all'inquadramento del pertinente rimedio giuridico;
preso atto che all'udienza del 20 maggio u.s. la difesa di parte ricorrente ha precisato di agire ai sensi dell'art. 320 c.c. nella qualità
di genitrice esercente la relativa responsabilità sui figli minori al fine di ottenere dall'altro genitore, esercente la medesima responsabilità, la restituzione di alcuni beni mobili di loro proprietà;
osservato, preliminarmente, che la collocazione del minore presso un genitore nell'ambito del regime di affidamento condiviso non attribuisce a quest'ultimo una legittimazione esclusiva nella tutela delle relative ragioni, nella custodia dei beni e nell'esercizio dei poteri di amministrazione e rappresentanza, e che al contrario che la responsabilità genitoriale, gravando su entrambi i genitori,
consenta loro di assumere singolarmente le decisioni di ordinaria
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
amministrazione e gli imponga, invece, di concordare quelle di maggiore interesse per la prole (art. 337-ter, comma 3 c.c.);
rilevato che, anche volendo prescindere da tale assorbente rilievo, dalla stessa prospettazione di parte ricorrente emerge,
inequivocabilmente, che i beni mobili di cui ella chiede la restituzione – e dei quali, comunque, resta controversa la stessa esistenza – sarebbero nella disponibilità esclusiva non già del resistente, ma di terzi, peraltro estranei al presente giudizio (nella specie i genitori del resistente cfr. p. 1 del ricorso, “detti oggetti […]
venivano consegnati a Palermo in casa dei genitori del ); CP_1
ritenuto che ciò imponga il rigetto della domanda, essendo noto che il rimedio restitutorio debba essere esperito nei confronti del soggetto che effettivamente conservi, contro la volontà
dell'avente diritto, la disponibilità materiale del bene controverso;
ritenuto che, in considerazione dell'esito del giudizio, le spese di lite - liquidate ai sensi del D.M. 55/2014, considerando che la causa ha valore indeterminabile complessità bassa e applicando i parametri minimi per tutte le fasi e applicando infine una riduzione del 30% ai sensi dell' art. 4, comma 4 in ragione dell'assenza di particolari questioni di fatto o di diritto - in € 3.066,25 per onorari oltre accessori, come per legge - ai sensi dell'art. 91 c.p.c. debbano essere compensate per un quarto e poste per la restante parte a carico della ricorrente, soccombente in via prevalente.
P.Q.M.
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa,
così provvede:
RIGETTA la domanda della ricorrente, . Parte_1
COMPENSA nella misura di un quarto le spese di lite.
CONDANNA a rifondere in favore di Parte_1 [...]
i restanti tre quarti delle spese di lite che liquida in € CP_1
2.300,00 per onorari oltre accessori, come per legge.
Così deciso a Palermo, lì 3 giugno 2025.
Il Giudice
Dott. Stefano Sajeva
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott.
Giuseppe Russo, Magistrato ordinario in tirocinio.
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice istruttore Dott. Stefano Sajeva, in funzione di giudice unico, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
(ai sensi degli artt. 281 sexies c.p.c.)
nella causa civile iscritta al n° 15603 del Registro Generale
Affari Contenziosi dell'anno 2024, pendente tra
(c.f. , nata a Parte_1 C.F._1
Palermo il 10.01.1989, rappresentata e difesa dall'avv. Gambino
Liborio, giusta procura in calce all'atto introduttivo ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo.
RICORRENTE
e
(c.f. ), nato a Controparte_1 C.F._2
Palermo il 28.04.1988, rappresentato e difeso, giusta procura
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
allegata alla comparsa, dall'avv. Ganci Rosalia ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima.
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
rilevato che, con ricorso del 6.12.2024, la ricorrente, dopo aver allegato di avere contratto matrimonio in data 12.09.2017 con il convenuto, che dalla loro unione sono nati i due figli, Per_1
(06.03.2015) ed (25.10.2016) e che con sentenza
[...] Persona_2
del 31.05.2024 il Tribunale di Palermo ha disposto la loro separazione, prevedendo, per quanto qui rileva, l'affidamento condiviso dei figli minori, con dimora prevalente presso di sè, ha chiesto al Tribunale di ordinare alla controparte la consegna di alcuni gioielli di proprietà dei figli, nonché la copia dei libretti di risparmio intestati alla prole, costituiti presso la Banca BNL BNP
Paribas di Palermo, assumendo che gli stessi sarebbero custoditi presso l'abitazione dei suoi genitori;
considerato che, con comparsa di risposta depositata il
09.05.2025, si è costituito in giudizio il convenuto, il quale, dopo aver eccepito la nullità del ricorso per violazione dell'art. 281-
undecies c.p.c. nonché l'insussistenza delle ragioni di diritto poste a fondamento dell'azione, ha contestato nel merito la domanda negando l'esistenza dei suddetti beni mobili;
atteso che la causa è stata istruita mediante produzione documentale ed è pervenuta in decisione all'udienza del 3 giugno
2025 sulle conclusioni precisate oralmente dai difensori delle parti;
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
ritenuta, preliminarmente, l'infondatezza delle eccezioni di nullità svolte dal resistente, dovendosi osservare: (i) che i dedotti vizi della vocatio in ius, sono sanati dalla tempestiva e rituale costituzione in giudizio del resistente e dalla condotta processuale dallo stesso serbata alla prima udienza di comparizione e, nel dettaglio, dall'aver questi sollecitato il Tribunale a fissare l'udienza per la decisione nel merito della causa;
(ii) che i dedotti vizi dell'edictio actions (“sostanziale carenza di indicazione delle ragioni di
diritto e della specificità della domanda”), sono del tutto insussistenti,
avendo la ricorrente esposto compitamente nel ricorso le ragioni di fatto poste a fondamento della propria domanda e restando, invece,
esclusiva competenza del Tribunale provvedere alla loro qualificazione e all'inquadramento del pertinente rimedio giuridico;
preso atto che all'udienza del 20 maggio u.s. la difesa di parte ricorrente ha precisato di agire ai sensi dell'art. 320 c.c. nella qualità
di genitrice esercente la relativa responsabilità sui figli minori al fine di ottenere dall'altro genitore, esercente la medesima responsabilità, la restituzione di alcuni beni mobili di loro proprietà;
osservato, preliminarmente, che la collocazione del minore presso un genitore nell'ambito del regime di affidamento condiviso non attribuisce a quest'ultimo una legittimazione esclusiva nella tutela delle relative ragioni, nella custodia dei beni e nell'esercizio dei poteri di amministrazione e rappresentanza, e che al contrario che la responsabilità genitoriale, gravando su entrambi i genitori,
consenta loro di assumere singolarmente le decisioni di ordinaria
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
amministrazione e gli imponga, invece, di concordare quelle di maggiore interesse per la prole (art. 337-ter, comma 3 c.c.);
rilevato che, anche volendo prescindere da tale assorbente rilievo, dalla stessa prospettazione di parte ricorrente emerge,
inequivocabilmente, che i beni mobili di cui ella chiede la restituzione – e dei quali, comunque, resta controversa la stessa esistenza – sarebbero nella disponibilità esclusiva non già del resistente, ma di terzi, peraltro estranei al presente giudizio (nella specie i genitori del resistente cfr. p. 1 del ricorso, “detti oggetti […]
venivano consegnati a Palermo in casa dei genitori del ); CP_1
ritenuto che ciò imponga il rigetto della domanda, essendo noto che il rimedio restitutorio debba essere esperito nei confronti del soggetto che effettivamente conservi, contro la volontà
dell'avente diritto, la disponibilità materiale del bene controverso;
ritenuto che, in considerazione dell'esito del giudizio, le spese di lite - liquidate ai sensi del D.M. 55/2014, considerando che la causa ha valore indeterminabile complessità bassa e applicando i parametri minimi per tutte le fasi e applicando infine una riduzione del 30% ai sensi dell' art. 4, comma 4 in ragione dell'assenza di particolari questioni di fatto o di diritto - in € 3.066,25 per onorari oltre accessori, come per legge - ai sensi dell'art. 91 c.p.c. debbano essere compensate per un quarto e poste per la restante parte a carico della ricorrente, soccombente in via prevalente.
P.Q.M.
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa,
così provvede:
RIGETTA la domanda della ricorrente, . Parte_1
COMPENSA nella misura di un quarto le spese di lite.
CONDANNA a rifondere in favore di Parte_1 [...]
i restanti tre quarti delle spese di lite che liquida in € CP_1
2.300,00 per onorari oltre accessori, come per legge.
Così deciso a Palermo, lì 3 giugno 2025.
Il Giudice
Dott. Stefano Sajeva
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott.
Giuseppe Russo, Magistrato ordinario in tirocinio.
Tribunale di Palermo Sezione II Civile