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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 09/07/2025, n. 2733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2733 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 7156/2024 R.G., avente ad oggetto “locazione”, promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. Pasquale Barile, Parte_1
Ricorrente contro
e , con il patrocinio dell'Avv. Antonia Bello, Controparte_1 Controparte_2
Resistenti
Conclusioni: come da verbale di udienza del 9.7.2025, quivi da intendersi integralmente trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 c. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), l'oggetto del giudizio e l'iter processuale possono riepilogarsi come segue.
ha intimato sfratto per morosità nei confronti di e Parte_1 Controparte_1
. Controparte_2
Il giudizio di sfratto ha assunto il n. 5257/2024 R.G.
In tale giudizio si sono costituiti gli intimati e , Controparte_1 Controparte_2 opponendosi allo sfratto.
Con ordinanza del 10.7.2024 è stato disposto il mutamento del rito, rinviandosi all'udienza dell'11.6.2025.
Il giudizio di merito ha assunto il n. 7156/2024 R.G. ed ivi il ricorrente ha rinunciato agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c. con compensazione delle spese processuali (cfr. rinunzia agli atti depositata il 9.4.2025), giusta scrittura privata stipulata dalle parti in sede
Pag. 1 a 2 di rilascio dell'immobile ed allegata alla dichiarazione di rinunzia. In data 8.5.2025 i resistenti hanno accettato la rinunzia.
In via preliminare, va osservato che la causa è matura per la decisione.
Nella specie, il ricorrente ha rinunziato agli atti del giudizio ed i resistenti hanno accettato la rinunzia.
In base alle procure delle parti, la rinuncia e l'accettazione risultano regolari;
inoltre,
l'accettazione non contiene riserve o condizioni, sicché ai sensi dell'art. 306 c.p.c. va dichiarata l'estinzione del giudizio.
Va poi preso atto dell'accordo delle parti in ordine alla compensazione delle spese processuali.
Quanto alla forma da adottare per la declaratoria di estinzione, non v'è dubbio che innanzi al Giudice unico essa sia la sentenza, stante il contenuto decisorio della pronuncia
(cfr. Cass. n. 15631/2009; Trib. Torino n. 6380/2013).
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara l'estinzione del giudizio a fronte della rinuncia agli atti del giudizio effettuata da parte ricorrente, accettata da parte resistente, ed ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
- compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 9.7.2025
Il Giudice
Nicola Antonio D'Amore
Pag. 2 a 2