Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 04/06/2025, n. 1855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1855 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima sezione civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Giovanna Caso Presidente dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 61 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. IMPOSIMATO Parte_1
AGOSTINO presso cui è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Controparte_1
GIAQUINTO TOMMASO presso cui è elettivamente domiciliata
RESISTENTE
NONCHÉ
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 27/05/2025 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo sottoscritto dai coniugi in pari data. Il Pubblico Ministero non ha rassegnato conclusioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05/01/2025 parte ricorrente ha esposto: - di avere contratto matrimonio con parte resistente in Caserta il 16.07.2005; - che dallo stesso è nata una figlia, Per_1
(29.09.2009); - che la prosecuzione della vita matrimoniale è divenuta impossibile a causa della condotta del coniuge;
- che questi, sin dall'inizio del matrimonio, ha sempre tenuto una condotta
aggressiva ed ha cercato di risolvere qualsiasi tipo di conflitto, anche quelli più futili, ricorrendo alla violenza fisica;
- che tale violenza veniva perpetrata anche in danno della figlia;
- che nonostante tutti i tentativi profusi nel cercare una soluzione, la situazione non è mai migliorata.
Tanto premesso, parte ricorrente ha chiesto: - pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito al resistente;
- disporsi l'affido esclusivo della figlia minore con collocamento presso di sé nella casa coniugale;
- prevedersi, a carico del resistente, un contributo di mantenimento in favore della figlia pari ad € 500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con comparsa di costituzione, il resistente ha manifestato la disponibilità di addivenire ad un accordo consensuale.
All'udienza del 27/05/2025, interrogate liberamente le parti, le stesse hanno raggiunto un accordo e, recepito provvisoriamente lo stesso, la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta. Le acquisizioni processuali hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza. In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiati, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. La pronuncia della separazione è emessa ai sensi dell'art. 151, primo comma, c.c., avendo la ricorrente esplicitamente rinunciato alla domanda di addebito.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto il seguente accordo:
- Affido della figlia minore alla madre, anche per le decisioni di maggiore interesse, con collocazione presso la stessa;
- Diritto di visita del padre rimesso alla volontà della minore, tenuto conto dell'età della stessa e delle allegazioni formulate;
- Contributo di mantenimento a carico del padre in favore della figlia minore pari ad €
250,00 mensili, oltre rivalutazione annuale ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo di questo Tribunale;
- Assegno Unico al 100% alla madre;
- Le parti esprimono il consenso al rilascio del passaporto;
- La sig.ra rinuncia alla domanda di addebito;
Pt_1
- Il sig. si impegna a proseguire il percorso di terapia individuale. CP_1 3
Ciò posto, il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative, conformi all'interesse della prole e alle dichiarazioni rese dalle parti in udienza (cfr. verbale di udienza del 27.05.2025).
In particolare, l'affido esclusivo della figlia minore alla madre, anche per le decisioni di maggior interesse, è conforme all'interesse della minore, tenuto conto delle allegazioni di violenza formulate da parte ricorrente e confermate da parte resistente.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi nata il [...] in [...] e Parte_1 Controparte_1
nato il [...] in [...];
[...]
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASERTA di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 12, parte II, serie A, anno 2005);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 27/05/2025
Il Presidente dott.ssa Giovanna Caso
Il Giudice est.
Dott.ssa Luigia Franzese