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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 29/12/2025, n. 2863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2863 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 5400/2022 R.C.
N......................Sent.
N......................Cron. N......................Rep.
Oggetto:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GE
QUARTA SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. PELLEGRINI Domenico Presidente rel.
Dr. ARDOINO Valeria Giudice
Dr. CORVACCHIOLA Danilo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5400/2022 promossa da:
, (C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
21/06/1964 ed elettivamente domiciliata in Genova, Via San Lorenzo23/5, presso e nello studio dell'Avv. GIANELLO SERGIO LUIGI (C.F. ), che C.F._2 la rappresenta e difende in forza di mandato in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), nato a [...] il CP_1 C.F._3
03/04/1962 ed elettivamente domiciliato in Genova, Galleria Mazzini 5/10, presso e nello studio dell'Avv. GABRIELE ANDREA (C.F. ), che lo C.F._4 rappresenta e difende in forza di mandato in atti
PARTE CONVENUTA
Procedimento comunicato al PUBBLICO MINISTERO a cura della cancelleria
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 CONCLUSIONI RICORRENTE: “il Tribunale adito voglia: 1) Pronunciare, ai sensi della L.898/70 e successive modificazioni, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario Atto n.634 P.II Serie A Vol.1 Anno 1990 Uff.1 contratto in Genova;
2) Porre a carico del Sig. il versamento della somma mensile di CP_1 euro 300,00 mensili o della somma meglio vista e ritenuta, sulla base delle reciproche risorse economiche dei coniugi, dello stato di invalidità civile della ricorrente e del suo contributo personale ed economico alla conduzione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi i coniugi: contribuzione da versarsi, entro i primi cinque giorni di ogni mese e rivalutabile, come per legge. Con vittoria di spese e competenze legali, oltre accessori di legge.”
CONCLUSIONI CONVENUTO: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Genova: a) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai Sig.ri CP_1 e in data 26/08/1990 ordinandosi la trascrizione dello stesso
[...] Parte_1 presso il competente Ufficio dello Stato Civile;
b) respingere e/o comunque rigettare la domanda di assegno divorzile di € 400,00 mensili proposta dalla Sig. nel Parte_1 proprio ricorso introduttivo poichè infondata nei fatti ed in diritto e non provata;
-IN OGNI CASO con vittoria di spese diritti e compensi di avvocato, oltre accessori di legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto in data 22/06/2022 dalla Sig.ra al Parte_1 fine di ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con il Sig. a Genova in data CP_1
26/08/1990, con l'obbligo a carico di quest'ultimo di corrispondere alla moglie per il mantenimento della stessa un assegno mensile di 400,00 euro sulla base delle reciproche risorse economiche e, soprattutto, in considerazione dello stato di invalidità civile della ricorrente;
Rilevato in particolare che: a) le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Genova il 26/08/1990 e che dalla loro unione sono nati due figli, (nato il Per_1
23 giugno 1996) e (nato il [...]), in oggi Per_2 maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
b) in data 24/02/2021 i coniugi si sono separati con convenzione di negoziazione assistita dichiarandosi entrambi economicamente autosufficienti;
c) entrambi i coniugi ad oggi vivono nei rispettivi alloggi di proprietà; d) la ricorrente mediante ricorso del 22/06/2022 ha dedotto che la stessa:
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 • svolge lavoro domestico a ore presso uno studio notarile e percepisce uno stipendio di euro 500,00 mensili netti, con contratto a tempo indeterminato, part time;
• è stata riconosciuta invalida civile nella misura del 67% e, conseguentemente, per le proprie condizioni di salute, non potrebbe, in alcun modo, prestare ulteriore attività lavorativa oltre quella part-time che già presta;
• si è sempre adoperata per gestire al meglio il nucleo familiare, sacrificandosi ed impegnandosi per la cura dei figli e del coniuge, rinunciando a svolgere una propria attività lavorativa a tempo pieno, anche quando le condizioni di salute lo avrebbero consentito;
• a seguito della separazione è stata messa in cattiva luce dal marito nei confronti dei figli, i quali, pur maggiorenni, hanno subito pesantemente le indicazioni paterne, al punto che , pur Per_2 avendo mantenuto la residenza anagrafica con la madre, vive col padre, e, recentissimamente, anche si è trasferito nella Per_1 casa paterna (pare per contrasti con la compagna, dalla quale ha anche avuto una figlia, in età prescolare, della quale, tra l'altro, si occupa, frequentemente, la ricorrente);
• si è resa conto di avere troppo frettolosamente rinunciato a contribuzioni economiche in proprio favore;
• per fare fronte a tutte le proprie necessità allo stato viene spesso economicamente aiutata dagli anziani genitori;
e) parte resistente, Sig. , costituendosi in data 20/12/2022: CP_1
• si è associato all'accoglimento della dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la Sig.ra Pt_1
• si è opposto alla richiesta di assegno divorzile formulata dalla ricorrente evidenziando che:
- non vi è stato alcun mutamento rispetto alle condizioni economiche dei coniugi sussistenti al momento della separazione;
- lo stesso svolge l'attività di operario presso Acciaierie D'Italia Spa e che attualmente, anche a seguito della cassa integrazione guadagni, percepisce uno stipendio netto mensile medio di circa € 1.500,00;
- lo stesso in data 29/12/2021, a seguito della separazione, ha provveduto a sottoscrivere un contratto di mutuo per l'acquisto dell'immobile ove tuttora risiede;
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 - lo stesso provvede mensilmente al pagamento della rata integrale di mutuo (€ 454,00 circa), al pagamento delle spese di amministrazione ordinaria (€ 100 circa mensili) e straordinaria, delle spese per il finanziamento dell'autovettura (€ 152,00), spese assicurazione auto (€ 53,02 mensili), spese del passo carrabile (€ 20 circa al mese), spese bollette gas circa (€ 179 Mensili), spese servizio elettrico circa (€ 60 mensili);
- allo stesso residua, in definitiva, una somma mensile pari a circa
€ 32,00;
- la Sig.ra è proprietaria di un immobile non gravato nè da Pt_1 una rata di mutuo né da spese di amministrazione condominiale e che la stessa nell'anno 2015 a seguito di un sinistro stradale ha percepito a titolo di risarcimento del danno una somma pari ad € 80.000,00 circa;
- la Sig.ra ha dato piena prova di essere in grado, con i Pt_1 propri redditi e grazie ai propri cespiti patrimoniali, di tenere e/o mantenere un tenore di vita addirittura superiore a quello offerto dalle potenzialità dei coniugi in costanza di matrimonio (frequenta regolarmente una palestra e una scuola di danza e nei weekend le discoteche). f) all'udienza del 17/01/2023 dinanzi alla dott.ssa Valeria Ardoino, stante il fallimento del tentativo di conciliazione, le parti sono state sentite separatamente ed hanno insistito nelle rispettive istanze e conclusioni;
g) mediante ordinanza ex art. 4, comma 8, Legge n. 898/1970 del 19/01/2023 la dott.ssa Valeria Ardoino, a scioglimento della riserva assunta, ha confermato le condizioni della separazione di cui alla convenzione di negoziazione assistita del 24/02/2021; h) mediante memoria integrativa del 17/03/2023 la ricorrente ha meglio chiarito la propria situazione economica-patrimoniale; i) mediante successiva memoria difensiva del 18/04/2023 il convenuto, letta la suddetta memoria di parte ricorrente, ha sostenuto essere prive di alcun riscontro probatorio le affermazioni in essa contenute;
j) le parti hanno depositato le memorie ex art.183 comma 6 c.p.c.; k) mediante ordinanza ex art. 183, comma 7, c.p.c. la Dott.ssa Valeria Ardoino ha ordinato alle parti di esibire in giudizio le ultime tre dichiarazioni dei redditi;
l) all'udienza del 24/10/2024 davanti al Giudice Delegato le parti hanno dichiarato di aver depositato quanto richiesto e hanno chiesto fissarsi
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 udienza di discussione orale con rinuncia al deposito di memorie ex art. 190 c.p.c;
m) all'esito dell'udienza del 13/12/2024 il Dott. Domenico Pellegrini ha riservato la causa al collegio;
osserva quanto segue.
In sede di udienza di comparizione delle parti la ricorrente ha dichiarato:
“Confermo il ricorso. Vivo in Genova, Via Della Costiera 9. Dovrebbe vivere con me mio figlio più piccolo ma adesso lui sta con il padre. Per_2
Mio figlio mi aiutava economicamente nella gestione quotidiana Per_2 della casa. La casa di Via Della Costiera è di mia proprietà. Un tempo era la casa coniugale ed era stata acquistata da me e dal resistente e ne eravamo comproprietari. Sei anni fa ho avuto un incidente stradale e ho avuto un risarcimento di euro 80.000,00 grazie al quale ho acquistato la mia metà della casa di via Della Costiera. Ho anche acquistato due autovetture per i miei figli. Entrambi i miei figli lavorano e sono economicamente autosufficienti. Io lavoro presso un notaio e faccio le pulizie nel suo studio. Sono stata assunta con regolare contratto di sei ore settimanali nel 2020. Percepisco uno stipendio di euro 500,00 mensili lordi. Non posso fare lavori pesanti perché ho un'invalidità del 67%. Mio figlio più grande si è lasciato con la compagna. Hanno una figlia Per_1 di 5 anni che vado a trovare spesso e tengo quando ha bisogno.
Nell'accordo di negoziazione assistita avevo dichiarato di essere economicamente indipendente perché stavo lavorando in nero. Voglio aggiungere che da quando mio figlio è andato via di casa ho messo Per_2 in vendita la casa dove abito e ne ho trovato una a Pegli. Al momento ci sono due compromessi, uno per la vendita della casa di Via Della Costiera e l'altro per l'acquisto della casa di Pegli. La casa di via della Costiera sono riuscita a venderla al prezzo di euro 60.000,00 e la casa di Pegli costerà euro 55.000,00. La settimana scorsa è deceduta mia mamma e dovrò aiutare mio padre nelle incombenze quotidiane”.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5 Parte resistente ha dichiarato: “Confermo la memoria. Vivo in Genova Sestri Ponente, Via Maloncelli 14/3. Ho acquistato tale appartamento a dicembre dello scorso anno e ho acceso un mutuo la cui rata è di euro 485,00 mensili. Ho il passo carrabile che mi costa circa euro 200,00 all'anno e devo anche pagare le spese di amministrazione. I miei figli hanno il loro punto di riferimento da me. Spesso vengono a trovarmi, a mangiare o a dormire da me. Ma non vivono con me. è stato solo Per_2 un periodo con me. Domenica ho tenuto io mia nipote. Lavoro presso
Acciaierie d'Italia in Cornigliano in qualità di operaio. Sto facendo circa 8 giorni al mese di CIG. Percepisco uno stipendio netto mensile di euro
1.500,00 circa. Non faccio straordinari perché sono in CIG”.
Va osservato che il matrimonio è un matrimonio di lunga durata, superiore a 30 anni.
Le parti hanno infatti contratto matrimonio con rito concordatario civile in data 26.8.1990 e dall'unione coniugale sono nati i figli e , Per_1 Per_2 maggiorenni ed economicamente indipendenti;
i coniugi si sono separati con convenzione di negoziazione assistita in data 24.2.2021.
In quella sede le parti hanno dichiarato di essere economicamente indipendenti rinunciando ad oneri contributivi ed alimentari e di essere comproprietari al 50% della casa già coniugale;
sempre nel suddetto accordo il Sig. si obbligava a cedere e a trasferire alla Sig.ra CP_1 Pt_1 che ne sarebbe quindi divenuta piena proprietaria la propria quota del 50% della casa coniugale con relativa corresponsione da parte di quest'ultima della somma complessiva di euro 35.000,00; il Sig. si impegnava CP_1 infine a trasferire altrove la propria residenza.
Come noto in sede di divorzio non si opera una automatica trasmigrazione degli accordi redatti in sede di separazione in quanto diversi sono i presupposti dell'assegno di separazione rispetto a quello divorzile.
Ed invero se in sede di separazione si discute sulla necessità di un assegno di separazione in sede di divorzio vengono in rilievo anche i diversi criteri perequativo e compensativo.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 6 In ordine alla situazione reddituale e patrimoniale delle parti in oggi appare sufficiente fare riferimento alle dichiarazioni dei redditi prodotte dalle stesse con le precisazioni delle conclusioni, dichiarazioni da cui risultano i seguenti redditi:
ANNO FISCALE 2022 2022 2023 2023
CONIUGE (marito/moglie) Parte_2 Parte_2
REDDITO IMPONIBILE 9957 25278 9561
IMPOSTA NETTA -3343 -241 -3493 0 ADD. IRPEF REGIONALE -447 -118 -368 0 ADD. IRPEF COMUNALE -74 -253 0 Bonus Irpef
Trattamento integrativo 1200
Locazione immobile
Cedolare secca
REDDITO EFFETTIVO 20700 9598 21164 10761
Reddito medio mensile 12 mesi 1725 799,8333333 1763,666667 896,75
Reddito medio biennale 1744,333333 848,2917
Come si evince dal calcolo il marito ha un reddito medio mensile netto di
Euro 1744 contro 848 della moglie: ossia il marito ha un reddito doppio rispetto al quello della moglie.
Va sottolineato che il marito ha un contratto a tempo indeterminato presso l'acciaieria di Genova Cornigliano ove lavora da anni. La moglie lavorava quale colf già al momento della separazione con contratto part-time a tempo indeterminato come dichiarato in sede di separazione ove dichiarava di percepire una retribuzione mensile netta di € 500,00.
Analoga dichiarazione è stata resa nel presente procedimento ove la moglie ha dichiarato di percepire 500 Euro in forza di un contratto quale collaboratrice per le pulizie in uno studio notarile. Dalle dichiarazioni dei redditi, dividendo per 12 mesi il reddito annuale e detratte le imposte emergono redditi parzialmente superiori a quanto dedotto.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 7 Entrambe le parti hanno un alloggio di proprietà: il marito però sostiene un mutuo di Euro 454,00 circa per l'acquisto del proprio alloggio di proprietà.
Sicchè il suo reddito medio mensile è pari ad Euro (1744-454 =) 1290. Entrambe le parti hanno spese simili per amministrazione, mantenimento ordinario e utenze. Irrilevanti in questa sede sono le ulteriori deduzioni in ordine alle spese sostenute per i figli in quanto si tratta di spese volontarie che le parti non erano tenute a sostenere. Né può essere considerato reddito il risarcimento per l'incidente automobilistico in quanto si tratta di un ristoro del danno.
Ciò considerato va esclusa la necessità di un contributo assistenziale del marito alla moglie in quanto la stessa, nonostante la dichiarata invalidità
(già sussistente al momento della separazione in quanto il provvedimento del Tribunale di Genova prodotto in atti, che riconosceva tale invalidità, è del 2018), ha una capacità lavorativa e già al momento della separazione lavorava e possiede una casa di proprietà che le può garantire sia un risparmio di spesa (non avendo oneri alloggiativi) sia un capitale in futuro con la vendita della nuda proprietà in caso di necessità.
In realtà proprio la ricorrente ha dedotto di avere lavorato fino al 1999 presso la e di avere ricominciato a lavorare nel 2014 Controparte_2 come collaboratrice domestica: sicchè, sotto il profilo assistenziale, la ricorrente è in grado di procurarsi un reddito idoneo a garantire le esigenze alimentari e di mero mantenimento.
L'interruzione del lavoro, avvenuta nel 1999, è testimoniata dall'estratto contributivo acquisito dall'ufficio.
Non è un caso che tale interruzione del lavoro sia avvenuta in coincidenza con la nascita del secondo figlio: come ordinariamente e spesso avviene in questi casi con l'aumento degli impegni familiari connessi ai figli (ossia la necessità di seguirli quando sono particolarmente piccoli e poi durante la vita scolastica) le coppie decidono di ridurre l'impegno lavorativo di uno
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 8 dei coniugi (ritenuta la sufficienza reddituale dell'altro) in modo che tale coniuge possa dedicarsi maggiormente ai figli.
E' irrilevante, in questa sede, che tale decisione sia stata autonoma o imposta o subita da una delle parti: ciò che rileva è il dato oggettivo che, con l'aumento delle esigenze di vita familiare, uno dei coniugi abbia sospeso la propria attività lavorativa e l'altro abbia comunque accettato tale decisione (che, ove non accettata, sarebbe stata sicuramente motivo di separazione laddove il matrimonio è invece proseguito per altri 20 anni).
Tale cessazione dal lavoro, per occuparsi dei figli, ha indubbiamente rappresentato, per la moglie, una perdita di chances sotto il profilo lavorativo e un danno diretto sotto il profilo pensionistico.
Ed invero la moglie è passata da un impiego amministrativo ad un impiego quale colf e, nel contempo, ha subito una decurtazione dei contributi pensionistici che si riverberà sicuramente sulla pensione di vecchiaia ed ancor più su quella di anzianità.
Di conseguenza appare fondata la richiesta di un assegno perequativo- compensativo ossia compensativo rispetto alla decurtazione dei contributi pensionistici e perequativa rispetto ai redditi odierni ma soprattutto futuri in fase di pensione.
Va quindi previsto un assegno divorzile, di natura perequativa-retributiva a compensare lo svolgimento da parte della ricorrente in via esclusiva delle attività familiari dal 2001 al 2014 (con interruzione del rapporto lavorativo esterno) e la conseguente riduzione del futuro assegno pensionistico (componente perequativa) e della perdita di chances nel lavoro stesso non avendo potuto ottenere avanzamenti retributivi nel tempo (componente retributiva).
Va quindi previsto un assegno divorzile di Euro 200,00 mensili a decorrere dalla domanda.
Le spese del giudizio vanno compensate per metà mentre vanno a carico del resistente per l'altro 50%
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 9
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di Genova (GE) il 26/08/1990 (trascritto nei Registri dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Genova Atto n.634 P.II Serie A Vol.1 Anno 1990 Uff.1) da
, codice fiscale , nata a Parte_1 C.F._1
GE (GE) il 21/06/1964
e
, codice fiscale , nato a CP_1 C.F._3
GE (GE) il 03/04/1962
Dichiara tenuto il sig. , codice fiscale CP_1
, nato a [...] il [...] al C.F._3 versamento di un assegno divorzile per il mantenimento della sig.ra
, codice fiscale , nata a Parte_1 C.F._1
GE (GE) il 21/06/1964 che determina in € 200,00 mensili per 12 mensilità annue da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice Istat a partire dal novembre 2025 e per l'effetto condanna il sig.
, codice fiscale , nato a CP_1 C.F._3
GE (GE) il 03/04/1962 al versamento di un assegno divorzile a favore della sig.ra , codice fiscale Parte_1
, nata a [...] il [...] da versarsi C.F._1 entro il giorno 10 di ogni mese per dodici mensilità annue a partire da novembre 2025 con rivalutazione istat da novembre 2026.
Dichiara parzialmente compensate le spese del presente giudizio al 50%.
Condanna il convenuto al pagamento del restante 50% delle spese processuali che liquida in Euro 1500,00 oltre oneri accessori a favore della ricorrente.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 10 Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di GE di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 9.7.1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970, come novellata;
Così deciso in Genova il giorno 24 ottobre 2025
Il Presidente est. Dr. Domenico Pellegrini
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 11
N......................Sent.
N......................Cron. N......................Rep.
Oggetto:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GE
QUARTA SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. PELLEGRINI Domenico Presidente rel.
Dr. ARDOINO Valeria Giudice
Dr. CORVACCHIOLA Danilo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5400/2022 promossa da:
, (C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
21/06/1964 ed elettivamente domiciliata in Genova, Via San Lorenzo23/5, presso e nello studio dell'Avv. GIANELLO SERGIO LUIGI (C.F. ), che C.F._2 la rappresenta e difende in forza di mandato in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), nato a [...] il CP_1 C.F._3
03/04/1962 ed elettivamente domiciliato in Genova, Galleria Mazzini 5/10, presso e nello studio dell'Avv. GABRIELE ANDREA (C.F. ), che lo C.F._4 rappresenta e difende in forza di mandato in atti
PARTE CONVENUTA
Procedimento comunicato al PUBBLICO MINISTERO a cura della cancelleria
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 CONCLUSIONI RICORRENTE: “il Tribunale adito voglia: 1) Pronunciare, ai sensi della L.898/70 e successive modificazioni, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario Atto n.634 P.II Serie A Vol.1 Anno 1990 Uff.1 contratto in Genova;
2) Porre a carico del Sig. il versamento della somma mensile di CP_1 euro 300,00 mensili o della somma meglio vista e ritenuta, sulla base delle reciproche risorse economiche dei coniugi, dello stato di invalidità civile della ricorrente e del suo contributo personale ed economico alla conduzione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi i coniugi: contribuzione da versarsi, entro i primi cinque giorni di ogni mese e rivalutabile, come per legge. Con vittoria di spese e competenze legali, oltre accessori di legge.”
CONCLUSIONI CONVENUTO: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Genova: a) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai Sig.ri CP_1 e in data 26/08/1990 ordinandosi la trascrizione dello stesso
[...] Parte_1 presso il competente Ufficio dello Stato Civile;
b) respingere e/o comunque rigettare la domanda di assegno divorzile di € 400,00 mensili proposta dalla Sig. nel Parte_1 proprio ricorso introduttivo poichè infondata nei fatti ed in diritto e non provata;
-IN OGNI CASO con vittoria di spese diritti e compensi di avvocato, oltre accessori di legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto in data 22/06/2022 dalla Sig.ra al Parte_1 fine di ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con il Sig. a Genova in data CP_1
26/08/1990, con l'obbligo a carico di quest'ultimo di corrispondere alla moglie per il mantenimento della stessa un assegno mensile di 400,00 euro sulla base delle reciproche risorse economiche e, soprattutto, in considerazione dello stato di invalidità civile della ricorrente;
Rilevato in particolare che: a) le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Genova il 26/08/1990 e che dalla loro unione sono nati due figli, (nato il Per_1
23 giugno 1996) e (nato il [...]), in oggi Per_2 maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
b) in data 24/02/2021 i coniugi si sono separati con convenzione di negoziazione assistita dichiarandosi entrambi economicamente autosufficienti;
c) entrambi i coniugi ad oggi vivono nei rispettivi alloggi di proprietà; d) la ricorrente mediante ricorso del 22/06/2022 ha dedotto che la stessa:
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 • svolge lavoro domestico a ore presso uno studio notarile e percepisce uno stipendio di euro 500,00 mensili netti, con contratto a tempo indeterminato, part time;
• è stata riconosciuta invalida civile nella misura del 67% e, conseguentemente, per le proprie condizioni di salute, non potrebbe, in alcun modo, prestare ulteriore attività lavorativa oltre quella part-time che già presta;
• si è sempre adoperata per gestire al meglio il nucleo familiare, sacrificandosi ed impegnandosi per la cura dei figli e del coniuge, rinunciando a svolgere una propria attività lavorativa a tempo pieno, anche quando le condizioni di salute lo avrebbero consentito;
• a seguito della separazione è stata messa in cattiva luce dal marito nei confronti dei figli, i quali, pur maggiorenni, hanno subito pesantemente le indicazioni paterne, al punto che , pur Per_2 avendo mantenuto la residenza anagrafica con la madre, vive col padre, e, recentissimamente, anche si è trasferito nella Per_1 casa paterna (pare per contrasti con la compagna, dalla quale ha anche avuto una figlia, in età prescolare, della quale, tra l'altro, si occupa, frequentemente, la ricorrente);
• si è resa conto di avere troppo frettolosamente rinunciato a contribuzioni economiche in proprio favore;
• per fare fronte a tutte le proprie necessità allo stato viene spesso economicamente aiutata dagli anziani genitori;
e) parte resistente, Sig. , costituendosi in data 20/12/2022: CP_1
• si è associato all'accoglimento della dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la Sig.ra Pt_1
• si è opposto alla richiesta di assegno divorzile formulata dalla ricorrente evidenziando che:
- non vi è stato alcun mutamento rispetto alle condizioni economiche dei coniugi sussistenti al momento della separazione;
- lo stesso svolge l'attività di operario presso Acciaierie D'Italia Spa e che attualmente, anche a seguito della cassa integrazione guadagni, percepisce uno stipendio netto mensile medio di circa € 1.500,00;
- lo stesso in data 29/12/2021, a seguito della separazione, ha provveduto a sottoscrivere un contratto di mutuo per l'acquisto dell'immobile ove tuttora risiede;
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 - lo stesso provvede mensilmente al pagamento della rata integrale di mutuo (€ 454,00 circa), al pagamento delle spese di amministrazione ordinaria (€ 100 circa mensili) e straordinaria, delle spese per il finanziamento dell'autovettura (€ 152,00), spese assicurazione auto (€ 53,02 mensili), spese del passo carrabile (€ 20 circa al mese), spese bollette gas circa (€ 179 Mensili), spese servizio elettrico circa (€ 60 mensili);
- allo stesso residua, in definitiva, una somma mensile pari a circa
€ 32,00;
- la Sig.ra è proprietaria di un immobile non gravato nè da Pt_1 una rata di mutuo né da spese di amministrazione condominiale e che la stessa nell'anno 2015 a seguito di un sinistro stradale ha percepito a titolo di risarcimento del danno una somma pari ad € 80.000,00 circa;
- la Sig.ra ha dato piena prova di essere in grado, con i Pt_1 propri redditi e grazie ai propri cespiti patrimoniali, di tenere e/o mantenere un tenore di vita addirittura superiore a quello offerto dalle potenzialità dei coniugi in costanza di matrimonio (frequenta regolarmente una palestra e una scuola di danza e nei weekend le discoteche). f) all'udienza del 17/01/2023 dinanzi alla dott.ssa Valeria Ardoino, stante il fallimento del tentativo di conciliazione, le parti sono state sentite separatamente ed hanno insistito nelle rispettive istanze e conclusioni;
g) mediante ordinanza ex art. 4, comma 8, Legge n. 898/1970 del 19/01/2023 la dott.ssa Valeria Ardoino, a scioglimento della riserva assunta, ha confermato le condizioni della separazione di cui alla convenzione di negoziazione assistita del 24/02/2021; h) mediante memoria integrativa del 17/03/2023 la ricorrente ha meglio chiarito la propria situazione economica-patrimoniale; i) mediante successiva memoria difensiva del 18/04/2023 il convenuto, letta la suddetta memoria di parte ricorrente, ha sostenuto essere prive di alcun riscontro probatorio le affermazioni in essa contenute;
j) le parti hanno depositato le memorie ex art.183 comma 6 c.p.c.; k) mediante ordinanza ex art. 183, comma 7, c.p.c. la Dott.ssa Valeria Ardoino ha ordinato alle parti di esibire in giudizio le ultime tre dichiarazioni dei redditi;
l) all'udienza del 24/10/2024 davanti al Giudice Delegato le parti hanno dichiarato di aver depositato quanto richiesto e hanno chiesto fissarsi
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 udienza di discussione orale con rinuncia al deposito di memorie ex art. 190 c.p.c;
m) all'esito dell'udienza del 13/12/2024 il Dott. Domenico Pellegrini ha riservato la causa al collegio;
osserva quanto segue.
In sede di udienza di comparizione delle parti la ricorrente ha dichiarato:
“Confermo il ricorso. Vivo in Genova, Via Della Costiera 9. Dovrebbe vivere con me mio figlio più piccolo ma adesso lui sta con il padre. Per_2
Mio figlio mi aiutava economicamente nella gestione quotidiana Per_2 della casa. La casa di Via Della Costiera è di mia proprietà. Un tempo era la casa coniugale ed era stata acquistata da me e dal resistente e ne eravamo comproprietari. Sei anni fa ho avuto un incidente stradale e ho avuto un risarcimento di euro 80.000,00 grazie al quale ho acquistato la mia metà della casa di via Della Costiera. Ho anche acquistato due autovetture per i miei figli. Entrambi i miei figli lavorano e sono economicamente autosufficienti. Io lavoro presso un notaio e faccio le pulizie nel suo studio. Sono stata assunta con regolare contratto di sei ore settimanali nel 2020. Percepisco uno stipendio di euro 500,00 mensili lordi. Non posso fare lavori pesanti perché ho un'invalidità del 67%. Mio figlio più grande si è lasciato con la compagna. Hanno una figlia Per_1 di 5 anni che vado a trovare spesso e tengo quando ha bisogno.
Nell'accordo di negoziazione assistita avevo dichiarato di essere economicamente indipendente perché stavo lavorando in nero. Voglio aggiungere che da quando mio figlio è andato via di casa ho messo Per_2 in vendita la casa dove abito e ne ho trovato una a Pegli. Al momento ci sono due compromessi, uno per la vendita della casa di Via Della Costiera e l'altro per l'acquisto della casa di Pegli. La casa di via della Costiera sono riuscita a venderla al prezzo di euro 60.000,00 e la casa di Pegli costerà euro 55.000,00. La settimana scorsa è deceduta mia mamma e dovrò aiutare mio padre nelle incombenze quotidiane”.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5 Parte resistente ha dichiarato: “Confermo la memoria. Vivo in Genova Sestri Ponente, Via Maloncelli 14/3. Ho acquistato tale appartamento a dicembre dello scorso anno e ho acceso un mutuo la cui rata è di euro 485,00 mensili. Ho il passo carrabile che mi costa circa euro 200,00 all'anno e devo anche pagare le spese di amministrazione. I miei figli hanno il loro punto di riferimento da me. Spesso vengono a trovarmi, a mangiare o a dormire da me. Ma non vivono con me. è stato solo Per_2 un periodo con me. Domenica ho tenuto io mia nipote. Lavoro presso
Acciaierie d'Italia in Cornigliano in qualità di operaio. Sto facendo circa 8 giorni al mese di CIG. Percepisco uno stipendio netto mensile di euro
1.500,00 circa. Non faccio straordinari perché sono in CIG”.
Va osservato che il matrimonio è un matrimonio di lunga durata, superiore a 30 anni.
Le parti hanno infatti contratto matrimonio con rito concordatario civile in data 26.8.1990 e dall'unione coniugale sono nati i figli e , Per_1 Per_2 maggiorenni ed economicamente indipendenti;
i coniugi si sono separati con convenzione di negoziazione assistita in data 24.2.2021.
In quella sede le parti hanno dichiarato di essere economicamente indipendenti rinunciando ad oneri contributivi ed alimentari e di essere comproprietari al 50% della casa già coniugale;
sempre nel suddetto accordo il Sig. si obbligava a cedere e a trasferire alla Sig.ra CP_1 Pt_1 che ne sarebbe quindi divenuta piena proprietaria la propria quota del 50% della casa coniugale con relativa corresponsione da parte di quest'ultima della somma complessiva di euro 35.000,00; il Sig. si impegnava CP_1 infine a trasferire altrove la propria residenza.
Come noto in sede di divorzio non si opera una automatica trasmigrazione degli accordi redatti in sede di separazione in quanto diversi sono i presupposti dell'assegno di separazione rispetto a quello divorzile.
Ed invero se in sede di separazione si discute sulla necessità di un assegno di separazione in sede di divorzio vengono in rilievo anche i diversi criteri perequativo e compensativo.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 6 In ordine alla situazione reddituale e patrimoniale delle parti in oggi appare sufficiente fare riferimento alle dichiarazioni dei redditi prodotte dalle stesse con le precisazioni delle conclusioni, dichiarazioni da cui risultano i seguenti redditi:
ANNO FISCALE 2022 2022 2023 2023
CONIUGE (marito/moglie) Parte_2 Parte_2
REDDITO IMPONIBILE 9957 25278 9561
IMPOSTA NETTA -3343 -241 -3493 0 ADD. IRPEF REGIONALE -447 -118 -368 0 ADD. IRPEF COMUNALE -74 -253 0 Bonus Irpef
Trattamento integrativo 1200
Locazione immobile
Cedolare secca
REDDITO EFFETTIVO 20700 9598 21164 10761
Reddito medio mensile 12 mesi 1725 799,8333333 1763,666667 896,75
Reddito medio biennale 1744,333333 848,2917
Come si evince dal calcolo il marito ha un reddito medio mensile netto di
Euro 1744 contro 848 della moglie: ossia il marito ha un reddito doppio rispetto al quello della moglie.
Va sottolineato che il marito ha un contratto a tempo indeterminato presso l'acciaieria di Genova Cornigliano ove lavora da anni. La moglie lavorava quale colf già al momento della separazione con contratto part-time a tempo indeterminato come dichiarato in sede di separazione ove dichiarava di percepire una retribuzione mensile netta di € 500,00.
Analoga dichiarazione è stata resa nel presente procedimento ove la moglie ha dichiarato di percepire 500 Euro in forza di un contratto quale collaboratrice per le pulizie in uno studio notarile. Dalle dichiarazioni dei redditi, dividendo per 12 mesi il reddito annuale e detratte le imposte emergono redditi parzialmente superiori a quanto dedotto.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 7 Entrambe le parti hanno un alloggio di proprietà: il marito però sostiene un mutuo di Euro 454,00 circa per l'acquisto del proprio alloggio di proprietà.
Sicchè il suo reddito medio mensile è pari ad Euro (1744-454 =) 1290. Entrambe le parti hanno spese simili per amministrazione, mantenimento ordinario e utenze. Irrilevanti in questa sede sono le ulteriori deduzioni in ordine alle spese sostenute per i figli in quanto si tratta di spese volontarie che le parti non erano tenute a sostenere. Né può essere considerato reddito il risarcimento per l'incidente automobilistico in quanto si tratta di un ristoro del danno.
Ciò considerato va esclusa la necessità di un contributo assistenziale del marito alla moglie in quanto la stessa, nonostante la dichiarata invalidità
(già sussistente al momento della separazione in quanto il provvedimento del Tribunale di Genova prodotto in atti, che riconosceva tale invalidità, è del 2018), ha una capacità lavorativa e già al momento della separazione lavorava e possiede una casa di proprietà che le può garantire sia un risparmio di spesa (non avendo oneri alloggiativi) sia un capitale in futuro con la vendita della nuda proprietà in caso di necessità.
In realtà proprio la ricorrente ha dedotto di avere lavorato fino al 1999 presso la e di avere ricominciato a lavorare nel 2014 Controparte_2 come collaboratrice domestica: sicchè, sotto il profilo assistenziale, la ricorrente è in grado di procurarsi un reddito idoneo a garantire le esigenze alimentari e di mero mantenimento.
L'interruzione del lavoro, avvenuta nel 1999, è testimoniata dall'estratto contributivo acquisito dall'ufficio.
Non è un caso che tale interruzione del lavoro sia avvenuta in coincidenza con la nascita del secondo figlio: come ordinariamente e spesso avviene in questi casi con l'aumento degli impegni familiari connessi ai figli (ossia la necessità di seguirli quando sono particolarmente piccoli e poi durante la vita scolastica) le coppie decidono di ridurre l'impegno lavorativo di uno
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 8 dei coniugi (ritenuta la sufficienza reddituale dell'altro) in modo che tale coniuge possa dedicarsi maggiormente ai figli.
E' irrilevante, in questa sede, che tale decisione sia stata autonoma o imposta o subita da una delle parti: ciò che rileva è il dato oggettivo che, con l'aumento delle esigenze di vita familiare, uno dei coniugi abbia sospeso la propria attività lavorativa e l'altro abbia comunque accettato tale decisione (che, ove non accettata, sarebbe stata sicuramente motivo di separazione laddove il matrimonio è invece proseguito per altri 20 anni).
Tale cessazione dal lavoro, per occuparsi dei figli, ha indubbiamente rappresentato, per la moglie, una perdita di chances sotto il profilo lavorativo e un danno diretto sotto il profilo pensionistico.
Ed invero la moglie è passata da un impiego amministrativo ad un impiego quale colf e, nel contempo, ha subito una decurtazione dei contributi pensionistici che si riverberà sicuramente sulla pensione di vecchiaia ed ancor più su quella di anzianità.
Di conseguenza appare fondata la richiesta di un assegno perequativo- compensativo ossia compensativo rispetto alla decurtazione dei contributi pensionistici e perequativa rispetto ai redditi odierni ma soprattutto futuri in fase di pensione.
Va quindi previsto un assegno divorzile, di natura perequativa-retributiva a compensare lo svolgimento da parte della ricorrente in via esclusiva delle attività familiari dal 2001 al 2014 (con interruzione del rapporto lavorativo esterno) e la conseguente riduzione del futuro assegno pensionistico (componente perequativa) e della perdita di chances nel lavoro stesso non avendo potuto ottenere avanzamenti retributivi nel tempo (componente retributiva).
Va quindi previsto un assegno divorzile di Euro 200,00 mensili a decorrere dalla domanda.
Le spese del giudizio vanno compensate per metà mentre vanno a carico del resistente per l'altro 50%
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 9
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di Genova (GE) il 26/08/1990 (trascritto nei Registri dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Genova Atto n.634 P.II Serie A Vol.1 Anno 1990 Uff.1) da
, codice fiscale , nata a Parte_1 C.F._1
GE (GE) il 21/06/1964
e
, codice fiscale , nato a CP_1 C.F._3
GE (GE) il 03/04/1962
Dichiara tenuto il sig. , codice fiscale CP_1
, nato a [...] il [...] al C.F._3 versamento di un assegno divorzile per il mantenimento della sig.ra
, codice fiscale , nata a Parte_1 C.F._1
GE (GE) il 21/06/1964 che determina in € 200,00 mensili per 12 mensilità annue da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice Istat a partire dal novembre 2025 e per l'effetto condanna il sig.
, codice fiscale , nato a CP_1 C.F._3
GE (GE) il 03/04/1962 al versamento di un assegno divorzile a favore della sig.ra , codice fiscale Parte_1
, nata a [...] il [...] da versarsi C.F._1 entro il giorno 10 di ogni mese per dodici mensilità annue a partire da novembre 2025 con rivalutazione istat da novembre 2026.
Dichiara parzialmente compensate le spese del presente giudizio al 50%.
Condanna il convenuto al pagamento del restante 50% delle spese processuali che liquida in Euro 1500,00 oltre oneri accessori a favore della ricorrente.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 10 Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di GE di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 9.7.1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970, come novellata;
Così deciso in Genova il giorno 24 ottobre 2025
Il Presidente est. Dr. Domenico Pellegrini
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