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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 15/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA Sezione lavoro In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1) dott. ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2) dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere rel
3) dott. ssa Maria Carla Arena Consigliere Nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter cpc ha deliberato la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n°672 /2022 R.G.L. e vertente
TRA (c.f. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Capurso, (c.f.
– PEC: t), che lo rappresenta C.F._1 Email_1
e difende in virtù di mandato generale alle liti a rogito del dott. notaio in Persona_1
Roma;
APPELLANTE- E
, rappresentata e difesa, dagli Avv.ti Francesca Accardo e Silvia CP_1
Martino, elettivamente domiciliata presso lo studio della prima in Reggio Calabria, Via
Sant'Anna 2° Tronco n. 18/i, fax 0965893231;
- APPELLATA-
CONCLUSIONI
Come da rispettivi scritti ed atti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello, depositato il 21 giugno 2022, l' ha impugnato la sentenza Pt_2 emessa dal Tribunale Gl di Locri n. 687/22 del 25/7/22, contestualmente motivata.
Con essa è stata accolta la domanda della ricorrente originaria, , dichiarando CP_1
l'illegittimità del recupero operato dall a titolo di indennità di disoccupazione per Pt_2 gli anni 2015 e 2016 e condannando l'Ente alla restituzione della somma, ove trattenuta, oltre interessi legali dal di del dovuto fino al soddisfo ed alla rifusione delle spese del primo grado liquidate in € 1.100,00 oltre iva cpa.
Avverso tale decisione ha proposto impugnazione l' per i motivi Parte_3 appresso illustrati.
si è costituita ed ha contrastato l'appello dell'ente previdenziale ha interposto CP_1 appello incidentale con riferimento al capo di condanna generica alla restituzione di quanto eventualmente trattenuto, chiedendo la modifica e la condanna alla restituzione della somma di € 1.368.08, corrispondente all'importo che l' ha trattenuto sulla Pt_1 liquidazione dell'indennità di disoccupazione relativa all'anno 2016; ha impugnato anche il capo delle spese ritenute al di sotto dei minimi e tenendo conto del valore della lite di € 6.198,29 pari alla somma del valore delle due cause riunite di cui alla trattenuta operata a sull'indennità DS del 2016 (€ 1.363,08) con quella corrispondente alle indennità di disoccupazione 2013, 2014 e 2015 (complessivi € 4.835,21).
In corrispondenza al giorno 14 gennaio 2025 è stato fissato, con decreto del Presidente di Sezione, ritualmente comunicato alle parti, il termine (in sostituzione dell'udienza) per il deposito delle note scritte ex art.127 ter cpc, alla scadenza la causa è stata assunta in decisione con il deposito della presente sentenza pubblicata telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La con due ricorsi in primo grado, successivamente riuniti, contestava l'indebito CP_1 per la disoccupazione agricola percepita nel 2016 e per la disoccupazione agricola percepita negli anni 2013, 2014 e 2015 si doleva della ripetizione di indebito.
Censurava l'iniziativa dell'ente previdenziale sotto due profili. In primo luogo, eccepiva di non comprendere le ragioni dell'indebito e, sotto il secondo profilo, contestava la ricezione delle somme. Il Tribunale, nel contraddittorio con l'istituto Previdenziale che illustrava le ragioni a sostegno della pretesa ed assumeva che il recupero fosse giustificato, accoglieva la domanda assumendo, con motivazione del tutto strigata, che non vi era prova della ricezione delle somme che venivano recuperate e condanna l' alla loro restituzione. Pt_2
Avverso tale decisione ha proposto impugnazione l' ribadendo Parte_3
l'originaria difesa eccependo che era stata fornita la prova delle ragioni dell'indebito dovuto alla cancellazione dagli elenchi della ricorrente. Rilevava che le ragioni del recupero – ritenute dalla ricorrente poco chiare- erano state comprese perfettamente atteso che la stessa aveva anche impugnato i provvedimenti di disconoscimento del rapporto di lavoro ed i relativi ricorsi erano stati rigettati, allegava sul punto le relative sentenze.
Con la memoria di costituzione la ha interposto appello incidentale con riferimento CP_1 alla genericità della condanna di restituzione delle somme ed alla quantificazione delle spese di lite, ha eccepito nel merito che non vi sarebbe neppure alcuna prova che le prestazioni in questione siano state realmente corrisposte.
Riassunti i termini della questione, va precisato che le censure mosse dalla restano CP_1 quelle illustrate con l'originario ricorso non potendo in base alle regole del rito lavoro estendersi l'indagine al di fuori di tali questioni.
Passando all'esame delle ragioni dedotte con l'originaria domanda l'assunto della mancata comunicazione delle ragioni dell'indebito risulta superato dalla documentazione in atti depositata dall' da cui emerge che i provvedimenti di cancellazione dagli elenchi dei Pt_2 braccianti agricoli- causa del recupero- erano stati non solo conosciuti ma anche impugnati dalla ricorrente con il rigetto del ricorso. Pertanto, la era perfettamente a conoscenza della natura dell'indebito e delle CP_1 prestazioni oggetto di recupero.
Ora, il diritto del titolare delle prestazioni a conoscere le ragioni del recupero va ravvisato nella possibilità di difesa sia in sede stragiudiziale che in sede giudiziale che di certo sono fatte salve nel caso in esame, ed anche laddove l'ente previdenziale costituendosi illustri le ragioni dell'indebito. Pertanto l'eccezione è infondata e pretestuosa essendo chiarissime le ragioni del recupero. Viceversa, in ordine all'eccezione di mancanza di prova del pagamento della prestazione
– comunque genericamente dedotta, l' ha richiamato la documentazione prodotta in Pt_2 primo grado, non oggetto di alcuna contestazione, concernente gli estratti di pagamento delle somme percepite e oggetto di recupero. Questa Corte ha avuto modo di affermare che << va disatteso l'argomento difensivo con cui si asserisce che la prova del pagamento presupporrebbe la produzione di un atto quietanzato con sottoscrizione del creditore, essendosi correttamente evidenziato da parte della giurisprudenza di legittimità che l'esercizio del diritto di provare l'avvenuto adempimento “…non può essere impedito dall'omesso rilascio della quietanza (cfr., Cass. 6 giugno 1973, n. 1630), Quanto alla idoneità della prova offerta, essa è rimessa alla valutazione del giudice di merito, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., mentre il controllo del giudice di legittimità in ordine al convincimento della rilevanza probatoria degli elementi considerati può riguardare solo la congruità della motivazione e il rispetto dei principi di diritto che regolano la prova (cfr. Cass. 25 marzo 2003, n. 4373; 1 settembre 2003, n. 12747) (…)Parimenti, la mancata produzione della quietanza non equivale a prova dell'inadempimento, perché la circostanza che il debitore il quale effettui il pagamento abbia diritto al rilascio della quietanza (art. 1199 c.c.) non esclude che il pagamento possa essere provato con mezzi diversi da essa, onde è inesatto l'assunto secondo cui l'art. 1199 c.c. attribuirebbe efficacia liberatoria soltanto alla quietanza di pagamento, attestando invece la norma citata soltanto il valore probatorio di essa..” (Cass. Sez. L.
6.3.2007 n. 10073)>>
Ad avviso della Corte, nel caso di specie la dimostrazione del pagamento può essere tratta anche partendo dal “cassetto previdenziale del cittadino”, fiscale prodotto in primo grado dall' ove sono riportati i dati relativi all'agenzia alla data della disponibilità, Pt_2 Pt_2 all'importo, all'ufficio pagatore e alla causale, i quali, se non possono costituire, di per se stessi, prova del pagamento, in quanto provenienti dal debitore, tuttavia fanno sorgere una presunzione, discendente anche dalla qualità di ente pubblico dell'ente erogatore, che provvede alla predisposizione di siffatti documenti attraverso procedure standardizzate che implicano la verifica automatica dei pagamenti, presunzione rispetto alla quale il creditore è onerato di sollevare una contestazione specifica dell'avvenuto pagamento, non limitata, come invece è avvenuto nel caso di specie, alla semplice deduzione secondo cui controparte non ha fornito detta prova.
Tale soluzione è confortata anche dalle argomentazioni contenute nella sentenza della Cassazione da ultimo citata, nella quale si è precisato quanto segue:“… la Corte d'appello ha ritenuto avvenuto il pagamento sulla base dell'emissione del relativo mandato da parte dell' Pt_2
e, quindi, in forza di presunzione, corroborata dal comportamento processuale assunto dalla creditrice, che non risulta avere mai negato di avere ricevuto il mandato di pagamento e di avere riscosso il relativo importo, secondo modalità identiche a quelle seguite per i ratei arretrati La critica con la quale si afferma per la prima volta in questa sede, giacché di una tale eccezione non vi è traccia nella sentenza impugnata, che l' non ha mai dichiarato di avere effettuato il pagamento e non Pt_2 ha mai prodotto la quietanza, si rivela insufficiente rispetto alla motivazione sottesa al decisum, perché per l'ente pubblico l'affermazione di avere emesso il mandato di pagamento equivale a dichiarazione di avvenuto adempimento, che può trovare smentita nella replica del creditore il quale dichiari di non averlo ricevuto e di non avere riscosso la somma per causa a lui non imputabile, dichiarazione mai resa, neppure in questa sede, dalla creditrice.
Dunque, secondo l'opinione della Suprema Corte, di fronte alla produzione di un mandato di pagamento da parte dell'istituto previdenziale, non è sufficiente trincerarsi dietro una contestazione generica, ma occorre prendere specifica posizione, affermando di non avere ricevuto quelle somme.
Nel caso di specie, a fronte della produzione, da parte dell' del documento citato, Pt_2 con indicazione dell'ente pagatore, degli importi erogati, della data di disponibilità, che corrispondono a quanto indicato nella missiva di richiesta di restituzione dell'indebito, la si è limitata a una generica contestazione circa la mancata dimostrazione del CP_1 pagamento.
Allo stesso modo è infondata e generica l'eccezione di violazione del c.d. minimo vitale e la conseguente intangibilità dell'intero importo pensionistico, atteso che non ricorrono le condizioni prefigurate dall'art.545 cpc. 7 comma (<Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge>>).
L'appellata si è limitata ad eccepire la violazione della norma senza fornire alcuna prova circa l'entità complessiva del proprio reddito. La ricorrente si è limitata ad una generica eccezione di violazione dell'art. 454 c.p.c per impignorabilità delle somme. Come già sostenuto da questa Corte “va poi chiarito che rispetto al pignoramento delle pensioni va considerato che l'art. 69 L. 153/1969, << Come chiarito da Corte Costituzionale 506/2002, che proprio su tale considerazione salvò la norma dalla declaratoria di illegittimità costituzionale, la previsione va intesa quale ipotesi, selezionata dal legislatore, di (diverso e discrezionale) bilanciamento dei valori costituzionali, tale per cui, qualora il creditore sia lo stesso la Pt_2 fissazione della quota pignorabile non transita per la previa detrazione di quanto da destinare al minimum vitale (come stabilito in via generale e per gli altri casi dalla medesima sentenza, con regola ora declinata dall'art. 545 co. 7 c.p.c.) ma direttamente si determina sull'intera pensione, con la salvaguardia (comma 2) dei minimi pensionsitici.>>( vedasi Cass.3648/2019)”. Analogamente, ossia in base ai medesimi criteri, va affermato che la tutela del cd “minimo vitale” non può che attenere al complesso dei trattamenti assistenziali erogati dallo stesso ente previdenziale essendo essa funzionale a garantire nel complesso un'esistenza dignitosa del beneficiario e non a rendere intangibile in assoluto le somme erogate, non potendosi affermare che possa pretendersi l'effetto di precludere il recupero anche se in concreto le somme erogate risultino di gran lunga superiori al minimo vitale.
Pertanto, in riforma della pronuncia di primo grado, il ricorso va rigettato con assorbimento del ricorso incidentale.
Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, avendo riguardo al valore della causa, con applicazione delle tariffe minime. Va rilevato che la dichiarazione resa ai fini dell'esonero dal pagamento delle spese, ex art.152 disp att c.p.c., in quanto non sottoscritta personalmente dalla parte è irrituale. Al riguardo, è il caso di riportare la pronuncia di legittimità richiamate nell'appello, con cui si statuisce che “Ai fini dell' esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari, nei giudizi per prestazioni previdenziali, la dichiarazione sostitutiva di certificazione delle condizioni reddituali, da inserire nelle conclusioni dell'atto introduttivo ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ., sostituito dall'art. 42, comma 11, del d.l. n. 269 del 2003, convertito nella legge n. 326 del 2003, è inefficace se non sottoscritta dalla parte, poiché a tale dichiarazione la norma connette un'assunzione di responsabilità non delegabile al difensore, stabilendo che "l'interessato" si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito. E' possibile che la dichiarazione sia resa in foglio separato richiamato espressamente in ricorso.).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato il giorno 21 settembre 2022 dall' in Pt_2 persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza del Giudice del lavoro di Locri n. 687/2022, emessa in data 25 /7/ 2022, disattesa ogni contraria istanza, così decide:
1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta l'originario ricorso. 2) Condanna l'appellata a rifondere all'appellante le spese di entrambi i gradi del giudizio, che liquida, per il primo grado, in € 1.775,00, oltre accessori di legge, e per il secondo grado in € 1.983,00, otre accessori di legge. Reggio Calabria, 15/1/24
Il Presidente Il relatore
(dott. ssa Marialuisa Crucitti) (dott.ssa Ginevra Chinè)
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1) dott. ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2) dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere rel
3) dott. ssa Maria Carla Arena Consigliere Nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter cpc ha deliberato la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n°672 /2022 R.G.L. e vertente
TRA (c.f. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Capurso, (c.f.
– PEC: t), che lo rappresenta C.F._1 Email_1
e difende in virtù di mandato generale alle liti a rogito del dott. notaio in Persona_1
Roma;
APPELLANTE- E
, rappresentata e difesa, dagli Avv.ti Francesca Accardo e Silvia CP_1
Martino, elettivamente domiciliata presso lo studio della prima in Reggio Calabria, Via
Sant'Anna 2° Tronco n. 18/i, fax 0965893231;
- APPELLATA-
CONCLUSIONI
Come da rispettivi scritti ed atti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello, depositato il 21 giugno 2022, l' ha impugnato la sentenza Pt_2 emessa dal Tribunale Gl di Locri n. 687/22 del 25/7/22, contestualmente motivata.
Con essa è stata accolta la domanda della ricorrente originaria, , dichiarando CP_1
l'illegittimità del recupero operato dall a titolo di indennità di disoccupazione per Pt_2 gli anni 2015 e 2016 e condannando l'Ente alla restituzione della somma, ove trattenuta, oltre interessi legali dal di del dovuto fino al soddisfo ed alla rifusione delle spese del primo grado liquidate in € 1.100,00 oltre iva cpa.
Avverso tale decisione ha proposto impugnazione l' per i motivi Parte_3 appresso illustrati.
si è costituita ed ha contrastato l'appello dell'ente previdenziale ha interposto CP_1 appello incidentale con riferimento al capo di condanna generica alla restituzione di quanto eventualmente trattenuto, chiedendo la modifica e la condanna alla restituzione della somma di € 1.368.08, corrispondente all'importo che l' ha trattenuto sulla Pt_1 liquidazione dell'indennità di disoccupazione relativa all'anno 2016; ha impugnato anche il capo delle spese ritenute al di sotto dei minimi e tenendo conto del valore della lite di € 6.198,29 pari alla somma del valore delle due cause riunite di cui alla trattenuta operata a sull'indennità DS del 2016 (€ 1.363,08) con quella corrispondente alle indennità di disoccupazione 2013, 2014 e 2015 (complessivi € 4.835,21).
In corrispondenza al giorno 14 gennaio 2025 è stato fissato, con decreto del Presidente di Sezione, ritualmente comunicato alle parti, il termine (in sostituzione dell'udienza) per il deposito delle note scritte ex art.127 ter cpc, alla scadenza la causa è stata assunta in decisione con il deposito della presente sentenza pubblicata telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La con due ricorsi in primo grado, successivamente riuniti, contestava l'indebito CP_1 per la disoccupazione agricola percepita nel 2016 e per la disoccupazione agricola percepita negli anni 2013, 2014 e 2015 si doleva della ripetizione di indebito.
Censurava l'iniziativa dell'ente previdenziale sotto due profili. In primo luogo, eccepiva di non comprendere le ragioni dell'indebito e, sotto il secondo profilo, contestava la ricezione delle somme. Il Tribunale, nel contraddittorio con l'istituto Previdenziale che illustrava le ragioni a sostegno della pretesa ed assumeva che il recupero fosse giustificato, accoglieva la domanda assumendo, con motivazione del tutto strigata, che non vi era prova della ricezione delle somme che venivano recuperate e condanna l' alla loro restituzione. Pt_2
Avverso tale decisione ha proposto impugnazione l' ribadendo Parte_3
l'originaria difesa eccependo che era stata fornita la prova delle ragioni dell'indebito dovuto alla cancellazione dagli elenchi della ricorrente. Rilevava che le ragioni del recupero – ritenute dalla ricorrente poco chiare- erano state comprese perfettamente atteso che la stessa aveva anche impugnato i provvedimenti di disconoscimento del rapporto di lavoro ed i relativi ricorsi erano stati rigettati, allegava sul punto le relative sentenze.
Con la memoria di costituzione la ha interposto appello incidentale con riferimento CP_1 alla genericità della condanna di restituzione delle somme ed alla quantificazione delle spese di lite, ha eccepito nel merito che non vi sarebbe neppure alcuna prova che le prestazioni in questione siano state realmente corrisposte.
Riassunti i termini della questione, va precisato che le censure mosse dalla restano CP_1 quelle illustrate con l'originario ricorso non potendo in base alle regole del rito lavoro estendersi l'indagine al di fuori di tali questioni.
Passando all'esame delle ragioni dedotte con l'originaria domanda l'assunto della mancata comunicazione delle ragioni dell'indebito risulta superato dalla documentazione in atti depositata dall' da cui emerge che i provvedimenti di cancellazione dagli elenchi dei Pt_2 braccianti agricoli- causa del recupero- erano stati non solo conosciuti ma anche impugnati dalla ricorrente con il rigetto del ricorso. Pertanto, la era perfettamente a conoscenza della natura dell'indebito e delle CP_1 prestazioni oggetto di recupero.
Ora, il diritto del titolare delle prestazioni a conoscere le ragioni del recupero va ravvisato nella possibilità di difesa sia in sede stragiudiziale che in sede giudiziale che di certo sono fatte salve nel caso in esame, ed anche laddove l'ente previdenziale costituendosi illustri le ragioni dell'indebito. Pertanto l'eccezione è infondata e pretestuosa essendo chiarissime le ragioni del recupero. Viceversa, in ordine all'eccezione di mancanza di prova del pagamento della prestazione
– comunque genericamente dedotta, l' ha richiamato la documentazione prodotta in Pt_2 primo grado, non oggetto di alcuna contestazione, concernente gli estratti di pagamento delle somme percepite e oggetto di recupero. Questa Corte ha avuto modo di affermare che << va disatteso l'argomento difensivo con cui si asserisce che la prova del pagamento presupporrebbe la produzione di un atto quietanzato con sottoscrizione del creditore, essendosi correttamente evidenziato da parte della giurisprudenza di legittimità che l'esercizio del diritto di provare l'avvenuto adempimento “…non può essere impedito dall'omesso rilascio della quietanza (cfr., Cass. 6 giugno 1973, n. 1630), Quanto alla idoneità della prova offerta, essa è rimessa alla valutazione del giudice di merito, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., mentre il controllo del giudice di legittimità in ordine al convincimento della rilevanza probatoria degli elementi considerati può riguardare solo la congruità della motivazione e il rispetto dei principi di diritto che regolano la prova (cfr. Cass. 25 marzo 2003, n. 4373; 1 settembre 2003, n. 12747) (…)Parimenti, la mancata produzione della quietanza non equivale a prova dell'inadempimento, perché la circostanza che il debitore il quale effettui il pagamento abbia diritto al rilascio della quietanza (art. 1199 c.c.) non esclude che il pagamento possa essere provato con mezzi diversi da essa, onde è inesatto l'assunto secondo cui l'art. 1199 c.c. attribuirebbe efficacia liberatoria soltanto alla quietanza di pagamento, attestando invece la norma citata soltanto il valore probatorio di essa..” (Cass. Sez. L.
6.3.2007 n. 10073)>>
Ad avviso della Corte, nel caso di specie la dimostrazione del pagamento può essere tratta anche partendo dal “cassetto previdenziale del cittadino”, fiscale prodotto in primo grado dall' ove sono riportati i dati relativi all'agenzia alla data della disponibilità, Pt_2 Pt_2 all'importo, all'ufficio pagatore e alla causale, i quali, se non possono costituire, di per se stessi, prova del pagamento, in quanto provenienti dal debitore, tuttavia fanno sorgere una presunzione, discendente anche dalla qualità di ente pubblico dell'ente erogatore, che provvede alla predisposizione di siffatti documenti attraverso procedure standardizzate che implicano la verifica automatica dei pagamenti, presunzione rispetto alla quale il creditore è onerato di sollevare una contestazione specifica dell'avvenuto pagamento, non limitata, come invece è avvenuto nel caso di specie, alla semplice deduzione secondo cui controparte non ha fornito detta prova.
Tale soluzione è confortata anche dalle argomentazioni contenute nella sentenza della Cassazione da ultimo citata, nella quale si è precisato quanto segue:“… la Corte d'appello ha ritenuto avvenuto il pagamento sulla base dell'emissione del relativo mandato da parte dell' Pt_2
e, quindi, in forza di presunzione, corroborata dal comportamento processuale assunto dalla creditrice, che non risulta avere mai negato di avere ricevuto il mandato di pagamento e di avere riscosso il relativo importo, secondo modalità identiche a quelle seguite per i ratei arretrati La critica con la quale si afferma per la prima volta in questa sede, giacché di una tale eccezione non vi è traccia nella sentenza impugnata, che l' non ha mai dichiarato di avere effettuato il pagamento e non Pt_2 ha mai prodotto la quietanza, si rivela insufficiente rispetto alla motivazione sottesa al decisum, perché per l'ente pubblico l'affermazione di avere emesso il mandato di pagamento equivale a dichiarazione di avvenuto adempimento, che può trovare smentita nella replica del creditore il quale dichiari di non averlo ricevuto e di non avere riscosso la somma per causa a lui non imputabile, dichiarazione mai resa, neppure in questa sede, dalla creditrice.
Dunque, secondo l'opinione della Suprema Corte, di fronte alla produzione di un mandato di pagamento da parte dell'istituto previdenziale, non è sufficiente trincerarsi dietro una contestazione generica, ma occorre prendere specifica posizione, affermando di non avere ricevuto quelle somme.
Nel caso di specie, a fronte della produzione, da parte dell' del documento citato, Pt_2 con indicazione dell'ente pagatore, degli importi erogati, della data di disponibilità, che corrispondono a quanto indicato nella missiva di richiesta di restituzione dell'indebito, la si è limitata a una generica contestazione circa la mancata dimostrazione del CP_1 pagamento.
Allo stesso modo è infondata e generica l'eccezione di violazione del c.d. minimo vitale e la conseguente intangibilità dell'intero importo pensionistico, atteso che non ricorrono le condizioni prefigurate dall'art.545 cpc. 7 comma (<Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge>>).
L'appellata si è limitata ad eccepire la violazione della norma senza fornire alcuna prova circa l'entità complessiva del proprio reddito. La ricorrente si è limitata ad una generica eccezione di violazione dell'art. 454 c.p.c per impignorabilità delle somme. Come già sostenuto da questa Corte “va poi chiarito che rispetto al pignoramento delle pensioni va considerato che l'art. 69 L. 153/1969, << Come chiarito da Corte Costituzionale 506/2002, che proprio su tale considerazione salvò la norma dalla declaratoria di illegittimità costituzionale, la previsione va intesa quale ipotesi, selezionata dal legislatore, di (diverso e discrezionale) bilanciamento dei valori costituzionali, tale per cui, qualora il creditore sia lo stesso la Pt_2 fissazione della quota pignorabile non transita per la previa detrazione di quanto da destinare al minimum vitale (come stabilito in via generale e per gli altri casi dalla medesima sentenza, con regola ora declinata dall'art. 545 co. 7 c.p.c.) ma direttamente si determina sull'intera pensione, con la salvaguardia (comma 2) dei minimi pensionsitici.>>( vedasi Cass.3648/2019)”. Analogamente, ossia in base ai medesimi criteri, va affermato che la tutela del cd “minimo vitale” non può che attenere al complesso dei trattamenti assistenziali erogati dallo stesso ente previdenziale essendo essa funzionale a garantire nel complesso un'esistenza dignitosa del beneficiario e non a rendere intangibile in assoluto le somme erogate, non potendosi affermare che possa pretendersi l'effetto di precludere il recupero anche se in concreto le somme erogate risultino di gran lunga superiori al minimo vitale.
Pertanto, in riforma della pronuncia di primo grado, il ricorso va rigettato con assorbimento del ricorso incidentale.
Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, avendo riguardo al valore della causa, con applicazione delle tariffe minime. Va rilevato che la dichiarazione resa ai fini dell'esonero dal pagamento delle spese, ex art.152 disp att c.p.c., in quanto non sottoscritta personalmente dalla parte è irrituale. Al riguardo, è il caso di riportare la pronuncia di legittimità richiamate nell'appello, con cui si statuisce che “Ai fini dell' esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari, nei giudizi per prestazioni previdenziali, la dichiarazione sostitutiva di certificazione delle condizioni reddituali, da inserire nelle conclusioni dell'atto introduttivo ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ., sostituito dall'art. 42, comma 11, del d.l. n. 269 del 2003, convertito nella legge n. 326 del 2003, è inefficace se non sottoscritta dalla parte, poiché a tale dichiarazione la norma connette un'assunzione di responsabilità non delegabile al difensore, stabilendo che "l'interessato" si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito. E' possibile che la dichiarazione sia resa in foglio separato richiamato espressamente in ricorso.).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato il giorno 21 settembre 2022 dall' in Pt_2 persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza del Giudice del lavoro di Locri n. 687/2022, emessa in data 25 /7/ 2022, disattesa ogni contraria istanza, così decide:
1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta l'originario ricorso. 2) Condanna l'appellata a rifondere all'appellante le spese di entrambi i gradi del giudizio, che liquida, per il primo grado, in € 1.775,00, oltre accessori di legge, e per il secondo grado in € 1.983,00, otre accessori di legge. Reggio Calabria, 15/1/24
Il Presidente Il relatore
(dott. ssa Marialuisa Crucitti) (dott.ssa Ginevra Chinè)