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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 30/10/2025, n. 402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 402 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ON
Lavoro e previdenza
Verbale di causa nel procedimento n. 715/ 2025 R.G. Lav.
All'udienza del 30/10/2025 alle ore 9.45 davanti al Giudice del Lavoro dr. PA Di
LO sono comparsi
Per il ricorrente l'Avv. Garassini in sost. degli avv.ti RINALDI, Parte_1
Zampieri, Miceli, Ganci
Per il resistente nessuno Controparte_1 compare nonostante la rituale citazione ,
Il giudice ne dichiara la contumacia-
L'avv.to Garassini chiede che la causa sia assunta in decisione con l'accoglimento del ricorso
Il Giudice
dato atto, rinvia all'esito della camera di consiglio per lettura.
Alle ore 13.55 pronuncia sentenza con motivazione contestuale:
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ON
1 Il Giudice del Lavoro in persona della dott. ssa PA Antonia Di LO all'udienza del 30/10/2025 definendo il giudizio ai sensi dell'art. 429 1 co. c.p.c., ha pronunciato la presente
SENTENZA
nel proc. n. 715/2025 R.G. Lav. tra
- difesa dagli avv.ti Rinaldi , Zampieri, Miceli, Ganci Parte_1 ricorrente e
- Controparte_1
- convenuto contumace sulle conclusioni delle parti come precisate nei rispettivi atti introduttivi e nell'odierno verbale
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.7.2025 , premesso di aver lavorato alle Parte_1 dipendenze del in forza di incarichi di supplenza fino al Controparte_1 termine delle attività didattiche e annuali per più di 36 mesi in assenza di esigenze sostitutive di personale temporaneamente assente come precisato in atti, ha chiamato in giudizio il citato chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare CP_1
l'abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato oltre il termine di 36 mesi, posta da parte resistente, per ragioni non temporanee e non imprevedibili né tantomeno per esigenze sostitutive di personale temporaneamente assente, con conseguente condanna del
[...]
al risarcimento danno secondo i criteri forfettari indicati nel ricorso. • Con Controparte_1
2 vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre, in solido, in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde”.
La ricorrente, in particolare, ha dedotto di aver maturato i seguenti periodi di servizio:
La stessa ha, quindi, lamentato il superamento di 36 mesi di servizio su posti vacanti e disponibili (supplenze al 31 agosto ovvero al 30 giugno continuativi nella stessa classe di concorso e nella stesso istituto) in assenza di ragioni sostitutive di personale temporaneamente assente rivendicando il proprio diritto al risarcimento del danno quantificato nella misura prevista dal novellato art. 36 comma 5 del D.L.vo n. 165/01.
3 A sostegno della domanda la ricorrente ha richiamato i principi enunciati in materia dalla
Corte di Giustizia e della Corte di Cassazione.
Il , pur ritualmente evocato in giudizio, non si è Controparte_1 costituito ed è stato dichiarato contumace.
Nel corso dell'udienza il difensore della ricorrente si è richiamato agli atti e concludendo per l'accoglimento della domanda.
Il ricorso appare fondato nei limiti e per le ragioni che seguono.
E' nota la questione relativa alla configurabilità di una abusiva reiterazione del contratto a termine nel comparto scuola.
La giurisprudenza di legittimità ha efficacemente ricostruito ed interpretato il quadro normativo di riferimento, sino alla legge 107 del 2015, affermando la specialità della disciplina del reclutamento del personale scolastico (secondo la quale l'accesso ai ruoli deve avvenire per il
50% dei posti mediante concorsi per titoli ed esame e per il restante 50% dalle graduatorie permanenti, periodicamente aggiornate, con la previsione concorsi a cadenza triennale), disciplina non abrogata dall'entrata in vigore del D.Lgs 368/01 (in tal senso, già Cass. n.
10127/12).
L'art. 4 della legge 124/99, poi, differenzia tre tipologie di supplenze:
- le supplenze annuali (art. 4 comma 1), cosiddette su “organico di diritto”, che riguardano posti vacanti e disponibili, con scadenza al termine dell'anno scolastico
(31 agosto): si tratta di posti che risultano effettivamente vacanti entro la data del 31 dicembre, che rimarranno scoperti per l'intero anno (perchè relativi a sedi per le quali non vi sono domande di assegnazione da parte del personale di ruolo) e che possono, quindi, essere coperti, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo, mediante l'assegnazione delle supplenze;
la scopertura di tali posti si manifesta solo dopo l'esaurimento delle procedure di trasferimento, assegnazione provvisoria, utilizzazione di personale soprannumerario e immissione in ruolo;
- le supplenze temporanee cosiddette su “organico di fatto” (art. 4 comma 2), con scadenza al 30 giugno, quindi fino al termine delle attività didattiche, relative a posti
4 che non sono tecnicamente vacanti, ma si rendono di fatto disponibili, per varie ragioni (aumento imprevisto della popolazione scolastica nel singolo istituto o aumento del numero di classi, dovuto a motivi contingenti);
- le supplenze temporanee (art, 4 comma 3), conferite per ogni altra necessità (come la sostituzione di personale assente o la copertura di posti resisi disponibili, per qualunque ragione, solo dopo il 31 dicembre) e destinate a terminare non appena venga meno l'esigenza per cui sono state conferite.
Come ha osservato la Corte di Cassazione, il sistema del cosiddetto doppio canale era congegnato “in modo tale da favorire e non scoraggiare la reiterazione dei contratti a tempo determinato, poichè l'utilizzazione delle graduatorie permanenti avrebbe dovuto consentire, nella logica del sistema così come delineato a livello normativo, il definitivo accesso ai ruoli”
(Cass. n. 22552/16).
La Corte di Giustizia con la sentenza del 26 novembre del 2014 (nelle cause riunite nelle cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13 + altri c ) ha stabilito Per_1 CP_2 che “la clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno
1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che autorizzi, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo delle scuole statali, il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonchè di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza indicare tempi certi per l'espletamento di dette procedure concorsuali ed escludendo qualsiasi possibilità, per tali docenti e per detto personale, di ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito a causa di un siffatto rinnovo".
Posto il riferimento alla copertura dei “posti vacanti e disponibili”, la Corte di Giustizia ha ritenuto ipotizzabile un abuso nel ricorso alle assunzioni a tempo determinato nel settore scolastico solo nell'ambito dell'“organico di diritto”, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali, ed in mancanza di un termine certo per l'espletamento di tali procedure.
5 E' stata, quindi, emanata la legge n. 107/15 che ha previsto un piano straordinario di assunzioni del personale docente per l'anno scolastico 2015/2016; ha dichiarato prive di efficacia le graduatorie ad esaurimento effettivamente esaurite;
ha ribadito la cadenza triennale dei concorsi (da indire su base regionale tenendo conto del fabbisogno espresso dalle istituzioni scolastiche nel piano dell'offerta formativa); ha previsto l'efficacia sempre triennale delle graduatorie concorsuali.
Tale legge, all'art. 1 comma 131, ha anche inserito un limite alla reiterazione delle supplenze: a decorrere, infatti, 1.9.2016 i contratti a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili non potevano superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi.
Sulla base di tali premesse la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 187/16, ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4, commi 1 e 11, nella parte in cui autorizza, in mancanza di limiti effettivi alla durata massima totale dei rapporti di lavoro successivi, il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonchè di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza che ragioni obiettive lo giustifichino”.
La Corte, tuttavia, ha aggiunto che dalla combinazione dei vari interventi, sia a regime sia transitori, effettuati con la legge n. 107 del 2015 emergevano procedure privilegiate di assunzione che attribuivano a tutto il personale interessato serie ed indiscutibili chances di immissione in ruolo.
Secondo il Giudice delle Leggi, quindi, grazie alla L. n. 107 del 2015, l'illecito di cui si era reso responsabile lo Stato italiano, a causa della violazione del diritto dell'UE, era stato
“cancellato” per il futuro dal legislatore con:
- la modifica dell'art. 400 del D.L.gs n. 297/94 e la conferma della cadenza triennale dei concorsi;
- l'approvazione di un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato per l'a.s. 2015/2016
6 - l'introduzione di un termine effettivo di durata dei contratti a tempo determinato (con il citato art. 1 comma 131 L. n. 107/15);
- la previsione di adeguati ristori al personale interessato attraverso il fondo di cui all'art. 1 comma 132 della medesima legge.
Dopo tale pronuncia, la Corte di Cassazione ha affermato che “per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 4, commi 1 e 11, della l. n. 124 del 1999
(Corte cost. sentenza n. 187 del 2016), e in applicazione della direttiva n. 1999/70/CE, è illegittima, a far tempo dal 10 luglio 2001, la reiterazione dei contratti a termine, stipulati ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 11, della detta legge prima dell'entrata in vigore della l. n. 107 del
2015, rispettivamente con il personale docente e con quello ATA, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre, e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, sempre che abbiano avuto durata complessiva, anche non continuativa, superiore a trentasei mesi, parametro idoneo in quanto riferibile al termine triennale previsto per l'indizione delle procedure concorsuali per i docenti dall'art. 400 del d.lgs.
n. 297 del 1994 e successive modificazioni” (Cass. n. 22552/16).
Secondo la Suprema Corte il termine triennale previsto per l'indizione delle procedure concorsuali per i docenti, “trasposto in termini di rinnovi contrattuali, sarebbe stato idoneo a giustificare fino a tre contratti a termine, ciascuno di durata annuale ed è, quindi, desumibile in via interpretativa proprio dal sistema peculiare della scuola, ricevendo specifica conferma nel fatto che avranno cadenza triennale i futuri concorsi pubblici, come previsto dal comma 113 dell'art. 1, legge n. 107 del 2015, che ha riformato l'art. 400 del T. U.”
Da ultimo, l'art. 4 bis comma 1 del D.L.. 87/2018 ha abrogato l'art. 1 comma 131 della L.
107/2015, quindi è venuto meno il limite temporale di 36 mesi, anche non continuativi, per la reiterazione dei contratti a tempo determinato di durata annuale nel comparto scuola.
Proprio l'abrogazione di tale limite ha consentito alla ricorrente la stipula dei contratti a tempo determinato (annuali dal 2018/19 al 2020/21 e dal 2023/24 al 2024/25) descritti in ricorso.
Come aveva già affermato la richiamata giurisprudenza di legittimità prima dell'emanazione della legge n. 107/15, comunque, anche in assenza di una previsione specifica,
7 il limite massimo di una legittima reiterazione delle supplenze sull'“organico di diritto” rimane di 36 mesi.
Tutto ciò premesso, il ricorso merita accoglimento nei limiti di cui infra al di là di ogni ulteriore considerazione circa l'ipotizzabilità di una abusiva reiterazione di contratti a termine nel caso in cui, dopo l'abrogazione del limite introdotto dall'art. 1 comma 131 della legge n.
107/2015, vi sia stata una periodica indizione di procedure concorsuali.
Nel caso di specie, infatti, il , rimanendo contumace, nulla ha Controparte_1 dedotto (e tantomeno provato) in ordine alla pubblicazione nelle annualità oggetto di causa di bandi di concorso (ordinari o straordinari) relativi alla cattedra per la quale la ricorrente è stata ripetutamente utilizzata con contratti a termine.
Emerge poi dallo stato matricolare prodotto dal Ministero che , ancora Parte_1 supplente e non immessa in ruolo, abbia effettivamente prestato servizio annuale su organico “di diritto” (fino al 31 agosto) negli aa.ss. indicati 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, e 2023/2024).
Non è stato, invece, adeguatamente dimostrato dalla ricorrente che in occasione delle supplenze su posti in organico di fatto (fino al 30 giugno) l'amministrazione abbia fatto un uso improprio o distorto del potere di organizzazione del servizio scolastico.
Dallo stato matricolare emerge, in particolare, che nell'annualità 2017/18 la ricorrente ha prestato servizio in NA presso un istituto scolastico ove mai negli anni successivi è stata chiamata ad insegnare;
la supplenza fino al termine delle attività didattiche presso l'I.C.
UD di NA è stata, poi, conferita a per una sola annualità (2022/2023 Parte_1
e nulla dimostra che nell'anno successivo il posto assegnato alla stessa fosse effettivamente vacante e disponibile.
Deve, quindi, accertarsi l'abuso dei contratti a termine stipulati con la ricorrente a far data dall'a.s. 2016/2017, dopo il superamento del limite di 36 mesi e senza l'intervenuta successiva
“stabilizzazione” della docente.
Nulla, come detto, il ha dedotto in ordine ad una Controparte_1 eventuale ascrivibilità alla ricorrente della mancata immissione in ruolo (ad esempio, per non aver partecipato a procedure concorsuali effettivamente bandite nel periodo di interesse o per non averle superate).
8 La domanda di risarcimento del danno c.d. “eurounitario” da illegittima precarizzazione del rapporto di lavoro è, quindi, fondata e deve essere riconosciuta alla ricorrente la tutela risarcitoria, secondo i principi affermati dalle SSUU nella sentenza n. 5072/2016: “in materia di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dall'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza
12 dicembre 2013, in C-50/13), sicché, mentre va escluso - siccome incongruo - il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come "danno comunitario", determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, senza che ne derivi una posizione di favore del lavoratore privato rispetto al dipendente pubblico, atteso che, per il primo, l'indennità forfetizzata limita il danno risarcibile, per il secondo, invece, agevola l'onere probatorio del danno subito”.
Occorre, dunque, oggi fare riferimento all'art. 36 comma 5 del D.L.gs n. 165/01 che così dispone: “la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un'indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto”.
Nella specie, tenuto conto del modesto numero di contratti succedutisi dopo il limite di 36 mesi, appare equo quantificare l'indennità in misura prossima al minimo, quindi in 7 mensilità
9 dell'ultima retribuzione ai fini del calcolo del TFR, misura che appare idonea ad assicurare il rispetto dei principi di effettività ed equivalenza.
Sull'importo spettante alla ricorrente matura la maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione al saldo, ai sensi dell'art. 16, comma 6, della l. m.
412/91, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, opportunamente diminuite in considerazione delle limitate e semplici questioni giuridiche e di fatto trattate e dell'attività processuale svolta (essendo la causa stata decisa in prima udienza), con distrazione in favore dei procuratori dichiaratiti antistatari.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così decide:
Accerta l'abusiva reiterazione, da parte del , di Controparte_1 contratti a termine con la ricorrente per un periodo superiore a 36 mesi e Parte_1 conseguentemente condanna il stesso al pagamento a favore della ricorrente di CP_1 un'indennità onnicomprensiva ex art. 36 comma 5 D.Lgs 165/01 nella misura di 7 mensilità dell'ultima retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali, dalla maturazione al saldo;
Condanna il convenuto a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida in CP_1
€ 2.109,00 per onorari, oltre rimb. forf. 15% ed accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
NA, 30.10.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
PA Di LO
10
Lavoro e previdenza
Verbale di causa nel procedimento n. 715/ 2025 R.G. Lav.
All'udienza del 30/10/2025 alle ore 9.45 davanti al Giudice del Lavoro dr. PA Di
LO sono comparsi
Per il ricorrente l'Avv. Garassini in sost. degli avv.ti RINALDI, Parte_1
Zampieri, Miceli, Ganci
Per il resistente nessuno Controparte_1 compare nonostante la rituale citazione ,
Il giudice ne dichiara la contumacia-
L'avv.to Garassini chiede che la causa sia assunta in decisione con l'accoglimento del ricorso
Il Giudice
dato atto, rinvia all'esito della camera di consiglio per lettura.
Alle ore 13.55 pronuncia sentenza con motivazione contestuale:
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ON
1 Il Giudice del Lavoro in persona della dott. ssa PA Antonia Di LO all'udienza del 30/10/2025 definendo il giudizio ai sensi dell'art. 429 1 co. c.p.c., ha pronunciato la presente
SENTENZA
nel proc. n. 715/2025 R.G. Lav. tra
- difesa dagli avv.ti Rinaldi , Zampieri, Miceli, Ganci Parte_1 ricorrente e
- Controparte_1
- convenuto contumace sulle conclusioni delle parti come precisate nei rispettivi atti introduttivi e nell'odierno verbale
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.7.2025 , premesso di aver lavorato alle Parte_1 dipendenze del in forza di incarichi di supplenza fino al Controparte_1 termine delle attività didattiche e annuali per più di 36 mesi in assenza di esigenze sostitutive di personale temporaneamente assente come precisato in atti, ha chiamato in giudizio il citato chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare CP_1
l'abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato oltre il termine di 36 mesi, posta da parte resistente, per ragioni non temporanee e non imprevedibili né tantomeno per esigenze sostitutive di personale temporaneamente assente, con conseguente condanna del
[...]
al risarcimento danno secondo i criteri forfettari indicati nel ricorso. • Con Controparte_1
2 vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre, in solido, in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde”.
La ricorrente, in particolare, ha dedotto di aver maturato i seguenti periodi di servizio:
La stessa ha, quindi, lamentato il superamento di 36 mesi di servizio su posti vacanti e disponibili (supplenze al 31 agosto ovvero al 30 giugno continuativi nella stessa classe di concorso e nella stesso istituto) in assenza di ragioni sostitutive di personale temporaneamente assente rivendicando il proprio diritto al risarcimento del danno quantificato nella misura prevista dal novellato art. 36 comma 5 del D.L.vo n. 165/01.
3 A sostegno della domanda la ricorrente ha richiamato i principi enunciati in materia dalla
Corte di Giustizia e della Corte di Cassazione.
Il , pur ritualmente evocato in giudizio, non si è Controparte_1 costituito ed è stato dichiarato contumace.
Nel corso dell'udienza il difensore della ricorrente si è richiamato agli atti e concludendo per l'accoglimento della domanda.
Il ricorso appare fondato nei limiti e per le ragioni che seguono.
E' nota la questione relativa alla configurabilità di una abusiva reiterazione del contratto a termine nel comparto scuola.
La giurisprudenza di legittimità ha efficacemente ricostruito ed interpretato il quadro normativo di riferimento, sino alla legge 107 del 2015, affermando la specialità della disciplina del reclutamento del personale scolastico (secondo la quale l'accesso ai ruoli deve avvenire per il
50% dei posti mediante concorsi per titoli ed esame e per il restante 50% dalle graduatorie permanenti, periodicamente aggiornate, con la previsione concorsi a cadenza triennale), disciplina non abrogata dall'entrata in vigore del D.Lgs 368/01 (in tal senso, già Cass. n.
10127/12).
L'art. 4 della legge 124/99, poi, differenzia tre tipologie di supplenze:
- le supplenze annuali (art. 4 comma 1), cosiddette su “organico di diritto”, che riguardano posti vacanti e disponibili, con scadenza al termine dell'anno scolastico
(31 agosto): si tratta di posti che risultano effettivamente vacanti entro la data del 31 dicembre, che rimarranno scoperti per l'intero anno (perchè relativi a sedi per le quali non vi sono domande di assegnazione da parte del personale di ruolo) e che possono, quindi, essere coperti, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo, mediante l'assegnazione delle supplenze;
la scopertura di tali posti si manifesta solo dopo l'esaurimento delle procedure di trasferimento, assegnazione provvisoria, utilizzazione di personale soprannumerario e immissione in ruolo;
- le supplenze temporanee cosiddette su “organico di fatto” (art. 4 comma 2), con scadenza al 30 giugno, quindi fino al termine delle attività didattiche, relative a posti
4 che non sono tecnicamente vacanti, ma si rendono di fatto disponibili, per varie ragioni (aumento imprevisto della popolazione scolastica nel singolo istituto o aumento del numero di classi, dovuto a motivi contingenti);
- le supplenze temporanee (art, 4 comma 3), conferite per ogni altra necessità (come la sostituzione di personale assente o la copertura di posti resisi disponibili, per qualunque ragione, solo dopo il 31 dicembre) e destinate a terminare non appena venga meno l'esigenza per cui sono state conferite.
Come ha osservato la Corte di Cassazione, il sistema del cosiddetto doppio canale era congegnato “in modo tale da favorire e non scoraggiare la reiterazione dei contratti a tempo determinato, poichè l'utilizzazione delle graduatorie permanenti avrebbe dovuto consentire, nella logica del sistema così come delineato a livello normativo, il definitivo accesso ai ruoli”
(Cass. n. 22552/16).
La Corte di Giustizia con la sentenza del 26 novembre del 2014 (nelle cause riunite nelle cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13 + altri c ) ha stabilito Per_1 CP_2 che “la clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno
1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che autorizzi, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo delle scuole statali, il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonchè di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza indicare tempi certi per l'espletamento di dette procedure concorsuali ed escludendo qualsiasi possibilità, per tali docenti e per detto personale, di ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito a causa di un siffatto rinnovo".
Posto il riferimento alla copertura dei “posti vacanti e disponibili”, la Corte di Giustizia ha ritenuto ipotizzabile un abuso nel ricorso alle assunzioni a tempo determinato nel settore scolastico solo nell'ambito dell'“organico di diritto”, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali, ed in mancanza di un termine certo per l'espletamento di tali procedure.
5 E' stata, quindi, emanata la legge n. 107/15 che ha previsto un piano straordinario di assunzioni del personale docente per l'anno scolastico 2015/2016; ha dichiarato prive di efficacia le graduatorie ad esaurimento effettivamente esaurite;
ha ribadito la cadenza triennale dei concorsi (da indire su base regionale tenendo conto del fabbisogno espresso dalle istituzioni scolastiche nel piano dell'offerta formativa); ha previsto l'efficacia sempre triennale delle graduatorie concorsuali.
Tale legge, all'art. 1 comma 131, ha anche inserito un limite alla reiterazione delle supplenze: a decorrere, infatti, 1.9.2016 i contratti a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili non potevano superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi.
Sulla base di tali premesse la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 187/16, ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4, commi 1 e 11, nella parte in cui autorizza, in mancanza di limiti effettivi alla durata massima totale dei rapporti di lavoro successivi, il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonchè di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza che ragioni obiettive lo giustifichino”.
La Corte, tuttavia, ha aggiunto che dalla combinazione dei vari interventi, sia a regime sia transitori, effettuati con la legge n. 107 del 2015 emergevano procedure privilegiate di assunzione che attribuivano a tutto il personale interessato serie ed indiscutibili chances di immissione in ruolo.
Secondo il Giudice delle Leggi, quindi, grazie alla L. n. 107 del 2015, l'illecito di cui si era reso responsabile lo Stato italiano, a causa della violazione del diritto dell'UE, era stato
“cancellato” per il futuro dal legislatore con:
- la modifica dell'art. 400 del D.L.gs n. 297/94 e la conferma della cadenza triennale dei concorsi;
- l'approvazione di un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato per l'a.s. 2015/2016
6 - l'introduzione di un termine effettivo di durata dei contratti a tempo determinato (con il citato art. 1 comma 131 L. n. 107/15);
- la previsione di adeguati ristori al personale interessato attraverso il fondo di cui all'art. 1 comma 132 della medesima legge.
Dopo tale pronuncia, la Corte di Cassazione ha affermato che “per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 4, commi 1 e 11, della l. n. 124 del 1999
(Corte cost. sentenza n. 187 del 2016), e in applicazione della direttiva n. 1999/70/CE, è illegittima, a far tempo dal 10 luglio 2001, la reiterazione dei contratti a termine, stipulati ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 11, della detta legge prima dell'entrata in vigore della l. n. 107 del
2015, rispettivamente con il personale docente e con quello ATA, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre, e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, sempre che abbiano avuto durata complessiva, anche non continuativa, superiore a trentasei mesi, parametro idoneo in quanto riferibile al termine triennale previsto per l'indizione delle procedure concorsuali per i docenti dall'art. 400 del d.lgs.
n. 297 del 1994 e successive modificazioni” (Cass. n. 22552/16).
Secondo la Suprema Corte il termine triennale previsto per l'indizione delle procedure concorsuali per i docenti, “trasposto in termini di rinnovi contrattuali, sarebbe stato idoneo a giustificare fino a tre contratti a termine, ciascuno di durata annuale ed è, quindi, desumibile in via interpretativa proprio dal sistema peculiare della scuola, ricevendo specifica conferma nel fatto che avranno cadenza triennale i futuri concorsi pubblici, come previsto dal comma 113 dell'art. 1, legge n. 107 del 2015, che ha riformato l'art. 400 del T. U.”
Da ultimo, l'art. 4 bis comma 1 del D.L.. 87/2018 ha abrogato l'art. 1 comma 131 della L.
107/2015, quindi è venuto meno il limite temporale di 36 mesi, anche non continuativi, per la reiterazione dei contratti a tempo determinato di durata annuale nel comparto scuola.
Proprio l'abrogazione di tale limite ha consentito alla ricorrente la stipula dei contratti a tempo determinato (annuali dal 2018/19 al 2020/21 e dal 2023/24 al 2024/25) descritti in ricorso.
Come aveva già affermato la richiamata giurisprudenza di legittimità prima dell'emanazione della legge n. 107/15, comunque, anche in assenza di una previsione specifica,
7 il limite massimo di una legittima reiterazione delle supplenze sull'“organico di diritto” rimane di 36 mesi.
Tutto ciò premesso, il ricorso merita accoglimento nei limiti di cui infra al di là di ogni ulteriore considerazione circa l'ipotizzabilità di una abusiva reiterazione di contratti a termine nel caso in cui, dopo l'abrogazione del limite introdotto dall'art. 1 comma 131 della legge n.
107/2015, vi sia stata una periodica indizione di procedure concorsuali.
Nel caso di specie, infatti, il , rimanendo contumace, nulla ha Controparte_1 dedotto (e tantomeno provato) in ordine alla pubblicazione nelle annualità oggetto di causa di bandi di concorso (ordinari o straordinari) relativi alla cattedra per la quale la ricorrente è stata ripetutamente utilizzata con contratti a termine.
Emerge poi dallo stato matricolare prodotto dal Ministero che , ancora Parte_1 supplente e non immessa in ruolo, abbia effettivamente prestato servizio annuale su organico “di diritto” (fino al 31 agosto) negli aa.ss. indicati 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, e 2023/2024).
Non è stato, invece, adeguatamente dimostrato dalla ricorrente che in occasione delle supplenze su posti in organico di fatto (fino al 30 giugno) l'amministrazione abbia fatto un uso improprio o distorto del potere di organizzazione del servizio scolastico.
Dallo stato matricolare emerge, in particolare, che nell'annualità 2017/18 la ricorrente ha prestato servizio in NA presso un istituto scolastico ove mai negli anni successivi è stata chiamata ad insegnare;
la supplenza fino al termine delle attività didattiche presso l'I.C.
UD di NA è stata, poi, conferita a per una sola annualità (2022/2023 Parte_1
e nulla dimostra che nell'anno successivo il posto assegnato alla stessa fosse effettivamente vacante e disponibile.
Deve, quindi, accertarsi l'abuso dei contratti a termine stipulati con la ricorrente a far data dall'a.s. 2016/2017, dopo il superamento del limite di 36 mesi e senza l'intervenuta successiva
“stabilizzazione” della docente.
Nulla, come detto, il ha dedotto in ordine ad una Controparte_1 eventuale ascrivibilità alla ricorrente della mancata immissione in ruolo (ad esempio, per non aver partecipato a procedure concorsuali effettivamente bandite nel periodo di interesse o per non averle superate).
8 La domanda di risarcimento del danno c.d. “eurounitario” da illegittima precarizzazione del rapporto di lavoro è, quindi, fondata e deve essere riconosciuta alla ricorrente la tutela risarcitoria, secondo i principi affermati dalle SSUU nella sentenza n. 5072/2016: “in materia di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dall'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza
12 dicembre 2013, in C-50/13), sicché, mentre va escluso - siccome incongruo - il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come "danno comunitario", determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, senza che ne derivi una posizione di favore del lavoratore privato rispetto al dipendente pubblico, atteso che, per il primo, l'indennità forfetizzata limita il danno risarcibile, per il secondo, invece, agevola l'onere probatorio del danno subito”.
Occorre, dunque, oggi fare riferimento all'art. 36 comma 5 del D.L.gs n. 165/01 che così dispone: “la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un'indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto”.
Nella specie, tenuto conto del modesto numero di contratti succedutisi dopo il limite di 36 mesi, appare equo quantificare l'indennità in misura prossima al minimo, quindi in 7 mensilità
9 dell'ultima retribuzione ai fini del calcolo del TFR, misura che appare idonea ad assicurare il rispetto dei principi di effettività ed equivalenza.
Sull'importo spettante alla ricorrente matura la maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione al saldo, ai sensi dell'art. 16, comma 6, della l. m.
412/91, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, opportunamente diminuite in considerazione delle limitate e semplici questioni giuridiche e di fatto trattate e dell'attività processuale svolta (essendo la causa stata decisa in prima udienza), con distrazione in favore dei procuratori dichiaratiti antistatari.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così decide:
Accerta l'abusiva reiterazione, da parte del , di Controparte_1 contratti a termine con la ricorrente per un periodo superiore a 36 mesi e Parte_1 conseguentemente condanna il stesso al pagamento a favore della ricorrente di CP_1 un'indennità onnicomprensiva ex art. 36 comma 5 D.Lgs 165/01 nella misura di 7 mensilità dell'ultima retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali, dalla maturazione al saldo;
Condanna il convenuto a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida in CP_1
€ 2.109,00 per onorari, oltre rimb. forf. 15% ed accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
NA, 30.10.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
PA Di LO
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