CA
Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/06/2025, n. 3823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3823 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE OTTAVA CIVILE
così composta: dr. Gisella Dedato Presidente relatore dr. Adolfo Ceccarini Consigliere dr. Bianca Maria D'Agostino Giudice Ausiliario
Nella causa civile iscritta al n. 1070 Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2022, ha emesso la seguente
SENTENZA
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Galeani Stefano, Parte_1
come da procura in atti
APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Carrino Stefania CP_1
e Cotogno Deborah, come da procura in atti
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 13869/2021 del Tribunale di
Roma, pubblicata il 26/08/2021
r.g. n. 1 RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Roma, con la sentenza di cui in epigrafe, ha così deciso:
“- rigetta, per le ragioni di cui in motivazione, la domanda attorea;
- condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2.430,00, a titolo di compensi professionali, oltre accessori di legge, se dovuti come per legge.”
Avverso tale sentenza ha proposto appello , rassegnando Parte_1
le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, in totale riforma della sentenza n. 13869/2021 e più specificatamente della parte della stessa indicata al p.to “A”, emessa dal Tribunale di Roma e pubblicata in data 26/08/2021:
- Accertare e dichiarare il diritto della Sig.ra a Parte_1
subentrare nell'assegnazione e quindi nella locazione dell'alloggio sito in via A. Shopenhauer 42/A int. 5 codice immobile CP_1
di proprietà dell'Ater di P.IVA_1 CP_1
- Accertare e dichiarare che la determinazione Dirigenziale n. 627 dell'11/12/2019 deve essere disapplicata.
- Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio ed accessori da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario”.
Ater di ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Piaccia CP_1
all'Ecc.ma Corte adita, respinta ogni contraria istanza, ritenere fondati i motivi esposti nella memoria di costituzione e, per l'effetto, dichiarare
l'inammissibilità e l'infondatezza dell'impugnazione e confermare la sentenza n. 13869/2021, resa inter-partes dal Tribunale di Roma, sezione
r.g. n. 2 VI civile, G.U. dott.ssa Maria Flora Febbraro. Con vittoria di spese e compensi anche del presente grado di giudizio, con preghiera di volere liquidare a carico della parte soccombente, in luogo del CAP e dell'IVA dovuti nella misura di legge all'avvocato del libero foro, gli oneri riflessi per essere l'Azienda appellata una pubblica CP_1
amministrazione difesa da un avvocato iscritto all'elenco speciale (TAR
Emilia Romagna n 151/16, Cassazione n. 27784/2021), per cui la formula
“oltre oneri accessori di legge” andrebbe sostituita da “oneri riflessi” nella misura di legge.”
La causa all'udienza del 20/03/2025 è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge di cui all'art. 190 c.p.c.
Premette la Corte che ha convenuto in giudizio l Parte_1 CP_1
per l'accertamento del suo diritto a subentrare nell'assegnazione e quindi nella locazione dell'appartamento sito in Via A. Schopenhauer 42, CP_1
sc. A, int. 5, di proprietà dell , previa disapplicazione, per la sua CP_1
illegittimità, della Determina dirigenziale n. 627/2019, che le aveva negato il subentro in luogo del padre, originario assegnatario Persona_1
dell'immobile.
Con il primo motivo di appello ha censurato la sentenza per avere ritenuto l'insussistenza del suo diritto al subingresso, sull'erroneo presupposto che si era verificata la causa di decadenza di cui all'art. 11, co.
1, lett. c) della L.R. 12/1999, posta a fondamento del diniego da parte dell . CP_1
La censura è fondata.
Ed invero, il contratto di locazione, collegato al provvedimento di assegnazione, è stato stipulato il 15.7.1987, in esso si dava atto che il nucleo familiare dell'assegnatario, era composto dalla Persona_1
coniuge, , e dalla figlia, in data 31.7.2018 Persona_2 Parte_1
ha presentato l'istanza di subentro nel contratto, dichiarando, Parte_1
r.g. n. 3 contestualmente, che l'assegnatario aveva lasciato definitivamente l'alloggio il 9.7.2018, come da documentazione allegata;
all'esito dell'istruttoria l' , come dalla stessa dichiarato in questa sede, ha CP_1
accertato che in data 2.2.2012 , coniuge Persona_2
dell'assegnatario, si era allontanata definitivamente dall'alloggio, trasferendosi nel Comune di Chieti, e che la stessa era divenuta proprietaria e/o comproprietaria di diversi immobili;
quest'ultima circostanza è stata posta a fondamento del diniego al subingresso e dell'avvio del procedimento di decadenza del nucleo familiare, a causa della perdita dei requisiti di cui all'art. 11, co. 1, lett. c) della L.R. 12/1999.
Osserva la Corte che, conformemente a quanto osservato dal
Tribunale, l'art. 11 della citata legge regionale individua, al comma 1, lett.
с), tra gli altri requisiti soggettivi necessari per l'assegnazione dell'alloggio
ERP, la mancanza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nell'ambito territoriale del bando di concorso e nel comune di residenza, qualora diverso da quello in cui si svolge l'attività lavorativa e, comunque, nell'ambito del territorio nazionale, su beni patrimoniali di valore complessivo superiore al limite definito nel regolamento di cui all'articolo
17, comma 1.
Tale requisito deve permanere per tutta la durata del rapporto e deve essere posseduto "anche da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di pubblicazione del bando di concorso e permanere fino al momento dell'assegnazione, ed in costanza di rapporto", in forza del comma 2 dell'art. 11 su citato.
E' vero che la condizione di permanenza, anche per i familiari, del requisito indicato sub lett. c) per "tutta la durata del rapporto" è stata, successivamente eliminata dall'art. 27, comma 1, lettera a), punto 2), L.R.
10 agosto 2016, n. 12, a decorrere dal 12 agosto 2016 -ai sensi di quanto r.g. n. 4 stabilito dall'art. 37, comma 1, della medesima legge-, ma è anche vero che essa è stata reintrodotta dall'art. 3, comma 92, lettera b), L.R. 31 dicembre
2016, n. 17, a decorrere dal 1° gennaio 2017.
L'attuale testo della disposizione di cui al comma 2, dispone: "I requisiti previsti dal comma 1 devonо essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente a quelli di cui alle lettere c) d) ed f), anche da parte degli altri componenti il nucleo famigliare, alla data di pubblicazione del bando di concorso e permanere fino al momento dell'assegnazione ed in costanza di rapporto".
La legge regionale n. 17/2016 ha inoltre introdotto il comma 2 bis che consente al familiare, diverso dal titolare e dal coniuge, che non sia in possesso del predetto requisito di cui alla lett. c), di permanere nell'alloggio privandosi della titolarità dei diritti.
Con la successiva modifica della legge regionale n.12/2016, è stata aggiunta la seguente disposizione: “Il soggetto che entra nel nucleo in seguito alle procedure di ampliamento assume nei confronti dell'ente gestore, a decorrere dalla data di ingresso, gli stessi obblighi dell'assegnatario originario".
L'intero sistema risulta, quindi, imperniato sull'accertamento tanto al momento della assegnazione, quanto nel corso del rapporto -in relazione ad eventuali modifiche della composizione del nucleo familiare o di variazioni inerenti condotte o condizioni soggettive riferibili all'assegnatario ed ai familiari della sussistenza- dei requisiti legali che giustificano l'assegnazione dell'alloggio ERP, come evidenziato in modo inequivoco anche dalla disposizione dell'art. 14 del Regolamento regione Lazio del
20/9/2000, n. 2 (recante "Regolamento per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge regionale 6 agosto 1999,
n. 12") che, al comma 2, prescrive l'obbligo per l'ente gestore di verificare r.g. n. 5 periodicamente (con scadenze non inferiori al biennio) la permanenza dei requisiti legali previsti dall'art.11 della legge regionale del Lazio n. 12/1999
(cfr. art. 14, comma 1, lett. b) del regolamento), ed in caso di analisi negativa ad iniziare il procedimento amministrativo con il quale "il
Comune competente per territorio dispone, su proposta dell'ente gestore, con motivato provvedimento, la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio"
(art. 14, comma 1, del regolamento regionale).
Tanto premesso, la Corte rileva che, come esattamente evidenziato dall'appellante, il nucleo familiare in costanza del rapporto di locazione non è incorso nella causa di decadenza di cui all'art. 11 comma 1 lettera c) della L.R. 12/99.
Ed invero, al fine di verificare la sussistenza di tale causa di decadenza doveva farsi riferimento, con particolare riguardo alla situazione patrimoniale di , al momento in cui quest'ultima si è Persona_2
allontanata definitivamente dall'abitazione per cui è causa (2.2.2012), non facendo quindi più parte del nucleo familiare, senza, dunque, poter tener conto delle acquisizioni patrimoniali, iure hereditatis, da parte della stessa, successive al suo trasferimento, in quanto con esso, per l'appunto, si è ristretto il nucleo familiare all'odierna appellante e al padre, donde l'accertamento della situazione patrimoniale, al fine di verificare il requisito di cui alla lettera c, avrebbe dovuto essere effettuato solo fino al
2.2.2012.
Solo se prima del trasferimento avesse superato, Persona_2
con riferimento al suo patrimonio, i limiti di cui alla lettera c, vi sarebbero stati i presupposti per la decadenza e quindi per il diniego al subingresso da parte dell'odierna appellante.
Ma così non è, in quanto alla data del 2.2.2012 era Persona_2
proprietaria, per averlo acquistato il 5 dicembre 2011, solo dell'immobile sito nel Comune di Chieti, Via Arniense, 143, piano 3, riportato nel catasto r.g. n. 6 dei fabbricati al foglio 35, particella 366, sub 4, cat. A/3, della consistenza di 5 vani (72 mq), rendita catastale pari a Euro 503,55, che moltiplicata per cento (calcolo ai fini ICI), è pari a 50.335,00.
Dunque, il valore patrimoniale di tale immobile, ai fini ICI, non violava i limiti previsti dalla normativa ratione temporis applicabile, che stabiliva il valore massimo dell'immobile - da calcolarsi moltiplicando il valore catastale per cento - in € 100.000,00, per evitare la decadenza.
Comunque, anche applicando, per determinare il valore dell'immobile, le modifiche introdotte all'art. 21 del R.R. n. 2/2000 dall'art. 18 del R.R. n. 10/2018 (rivalutazione del 5% della rendita catastale e applicazione alla stessa del moltiplicatore 160 in luogo del precedente moltiplicatore fissato in 100), il limite di € 100.000,00 non era stato superato.
Per quanto fin qui detto, in riforma della sentenza di cui in epigrafe, deve accertarsi, previa disapplicazione della Determina dirigenziale n.
627/2019, il diritto di di subentrare nell'assegnazione e Parte_1
quindi nella locazione dell'appartamento sito in Via A. CP_1
Schopenhauer 42, sc. A, int. 5, di proprietà dell . CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano per entrambi i gradi di giudizio in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, in riforma della sentenza di cui in epigrafe, così provvede:
- dichiara il diritto di di subentrare nel contratto di Parte_1
locazione stipulato il 5.7.1987 tra e l di Persona_1 CP_1 CP_1
avente ad oggetto l'appartamento sito in Via A. Schopenhauer CP_1
42, sc. A, int. 5, di proprietà dell;
CP_1
r.g. n.
7 - condanna l'Ater di al pagamento delle spese di lite, in favore CP_1
del procuratore di dichiaratosi antistatario, che liquida Parte_1
per il primo grado in € 3220,00, oltre oneri accessori e spese forfettarie, e per il presente giudizio in € 5.340,00, oltre oneri accessori e spese forfettarie.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 13 giugno 2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Gisella Dedato
r.g. n. 8