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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 01/04/2025, n. 1072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1072 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R. G. N. 4299/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Giovanna Caso - Presidente -
2) Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
3) Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4299 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2020 avente ad oggetto: separazione giudiziale. TRA
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. ADRIANO Parte_1
TUFARIELLO,
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. GIUSEPPE CP_1
MARROCCO;
RESISTENTE
CONCLUSIONI: all'udienza del 25.3.2025 le parti hanno concluso chiedendo la pronuncia della cessata materia del contendere atteso il decesso del resistente;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.05.2020 la ricorrente chiedeva all'adito Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
1 Rappresentava di aver contratto matrimonio concordatario con il resistente in Recale (CE) in data 3.8.1996 e che dall'unione coniugale erano nati tre figli, (il 5.8.1997), (il Per_1 Per_2
22.3.1999) e (il 20.11.2003). Per_3
Chiedeva, quindi, l'assegnazione a lei della casa coniugale, l'affido condiviso della figlia
, all'epoca minore, con domicilio presso la madre, un assegno di mantenimento per Per_3
sé di euro 200,00 mensili, nonché un assegno di mantenimento per i figli di euro 200,00 per ciascun figlio, oltre al contributo al 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva parte resistente che contestava in fatto e in diritto le ragioni di parte ricorrente e chiedeva la pronuncia di separazione personale con addebito alla ricorrente, l'assegnazione a sé della casa coniugale, il rigetto della domanda di mantenimento per la moglie, affido condiviso della figlia all'epoca minore, un assegno di mantenimento per la sola figlia Per_3
di euro 200,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza presidenziale, il giudice dettava i provvedimenti provvisori ed urgenti e fissava udienza per il prosieguo.
All'udienza dell'11.01.2022, le parti chiedevano la decisione sullo status e il Tribunale, con sentenza del 09.05.2022, pronunciava la separazione personale dei coniugi e disponeva la rimessione della causa sul ruolo per il prosieguo dell'istruttoria.
All'udienza del 25.3.2025, il difensore di parte resistente, esibendo certificato di morte, riferiva del decesso del sig. in data 25.1.2025, e le parti chiedevano CP_1
pronunciarsi la cessata materia del contendere.
Il Giudice riservava la decisione senza i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda volta ad ottenere la declaratoria di cessazione della materia del contendere è fondata e deve essere, pertanto, accolta.
La giurisprudenza, infatti, ha avuto modo di chiarire che “la cessazione della materia del contendere - che deve essere dichiarata dal giudice anche di ufficio - costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto.” (Cass. civ., sez. III, n. 2567/07; Cass 26299/2017).
2 Quanto alle spese del giudizio, questo Collegio ritiene che sussistano giusti motivi per compensare le stesse, anche alla luce di quanto richiesto dai difensori.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
• Dichiara cessata la materia del contendere.
• Compensa interamente le spese di lite
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere 27.03.2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Rossella Di Palo dott.ssa Giovanna Caso
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Giovanna Caso - Presidente -
2) Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
3) Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4299 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2020 avente ad oggetto: separazione giudiziale. TRA
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. ADRIANO Parte_1
TUFARIELLO,
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. GIUSEPPE CP_1
MARROCCO;
RESISTENTE
CONCLUSIONI: all'udienza del 25.3.2025 le parti hanno concluso chiedendo la pronuncia della cessata materia del contendere atteso il decesso del resistente;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.05.2020 la ricorrente chiedeva all'adito Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
1 Rappresentava di aver contratto matrimonio concordatario con il resistente in Recale (CE) in data 3.8.1996 e che dall'unione coniugale erano nati tre figli, (il 5.8.1997), (il Per_1 Per_2
22.3.1999) e (il 20.11.2003). Per_3
Chiedeva, quindi, l'assegnazione a lei della casa coniugale, l'affido condiviso della figlia
, all'epoca minore, con domicilio presso la madre, un assegno di mantenimento per Per_3
sé di euro 200,00 mensili, nonché un assegno di mantenimento per i figli di euro 200,00 per ciascun figlio, oltre al contributo al 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva parte resistente che contestava in fatto e in diritto le ragioni di parte ricorrente e chiedeva la pronuncia di separazione personale con addebito alla ricorrente, l'assegnazione a sé della casa coniugale, il rigetto della domanda di mantenimento per la moglie, affido condiviso della figlia all'epoca minore, un assegno di mantenimento per la sola figlia Per_3
di euro 200,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza presidenziale, il giudice dettava i provvedimenti provvisori ed urgenti e fissava udienza per il prosieguo.
All'udienza dell'11.01.2022, le parti chiedevano la decisione sullo status e il Tribunale, con sentenza del 09.05.2022, pronunciava la separazione personale dei coniugi e disponeva la rimessione della causa sul ruolo per il prosieguo dell'istruttoria.
All'udienza del 25.3.2025, il difensore di parte resistente, esibendo certificato di morte, riferiva del decesso del sig. in data 25.1.2025, e le parti chiedevano CP_1
pronunciarsi la cessata materia del contendere.
Il Giudice riservava la decisione senza i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda volta ad ottenere la declaratoria di cessazione della materia del contendere è fondata e deve essere, pertanto, accolta.
La giurisprudenza, infatti, ha avuto modo di chiarire che “la cessazione della materia del contendere - che deve essere dichiarata dal giudice anche di ufficio - costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto.” (Cass. civ., sez. III, n. 2567/07; Cass 26299/2017).
2 Quanto alle spese del giudizio, questo Collegio ritiene che sussistano giusti motivi per compensare le stesse, anche alla luce di quanto richiesto dai difensori.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
• Dichiara cessata la materia del contendere.
• Compensa interamente le spese di lite
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere 27.03.2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Rossella Di Palo dott.ssa Giovanna Caso
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