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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 22/12/2025, n. 1525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1525 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Relatore ed Estensore dott.ssa Francesca Cerrone Componente pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 2645 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2025 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato DALLARI ROBERTA
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
OGGETTO: Divorzio - Scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI DELLA PARTE COSTITUITA: come da verbale di udienza del 10/12/2025.
pagina 1 di 6 RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. Le parti hanno contratto matrimonio in SA (ROMANIA), non trascritto nei Registri italiani, in data 23/08/2008 e dalla loro unione è nato il figlio Per_1 in data 13/11/2008.
[...]
I coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale di Modena nelle date del 11/10/2022 e 25/10/2022 e si sono separati con sentenza n. 228/2023 dell'08/02/2023, pubblicata in data 14/02/2023, resa nell'ambito del procedimento per separazione giudiziale iscritto al n. 2112/2022 R.G.
2. Con ricorso depositato in data 29/05/2025, parte ricorrente ha chiesto di pronunciare lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni: confermare l'affido in via esclusiva rafforzata del figlio minore alla madre, presso la quale manterrà la residenza;
determinare le visite del padre, qualora ne faccia richiesta, al figlio, con modalità protette, ovvero con incontri organizzati dai Servizi Sociali, vigilati e protetti;
obbligare il padre al contributo mensile di mantenimento del figlio nella misura pari ad euro 300,00, somma da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo il Protocollo in essere presso il Tribunale di Modena;
confermare l'assegnazione alla madre della casa famigliare sita in ND, via Morandi 19.
3. All'udienza del 10/12/2025, presente la ricorrente, questa ha dichiarato: “Mio figlio ha 17 anni. Suo padre non lo vede da un paio di anni. Prima il mio ex marito aveva un divieto di avvicinamento. Io faccio la badante e guadagno sui 1600.
Faccio anche un altro lavoro in palestra e guadagno circa 500 euro. Non ho contatti col mio ex marito, mio figlio ha saputo dai cugini che probabilmente non sta lavorando.” Nessuno è comparso per parte resistente ed il Giudice, constatata la regolarità della notifica, ne ha dichiarato la contumacia. Il procuratore di parte ricorrente ha fatto presente che il convenuto si è licenziato di fatto quando è tornato in Romania ed ha insistito per la conferma delle condizioni di separazione, dichiarando di rinunciare alle spese di lite. Ha, altresì, chiesto di disporre che la ricorrente perda il cognome del marito. Il Giudice ha trasmesso la causa al Collegio per la decisione.
§
pagina 2 di 6 La domanda principale volta a ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta, ricorrendo gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett.
b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e dovendosi ritenere accertato, dal tenore inequivoco delle difese della ricorrente e dalla decisione del convenuto di non costituirsi nemmeno in giudizio, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta o ricostituita.
Quanto alle statuizioni accessorie, il Collegio ritiene di confermare le condizioni disposte in sede di separazione con la sentenza n. 228/2023 dell'08/02/2023, pubblicata in data 14/02/2023, come peraltro richiesto dalla ricorrente (cfr verbale di udienza del 10/12/2025), in quanto rispondenti agli interessi morali e materiali del figlio minore con le seguenti specifiche. Persona_1
La ricorrente lamenta un forte disinteresse del padre nei confronti del figlio (cfr verbale di udienza del 10/12/2025 dove la stessa ha dichiarato: “Mio figlio ha 17 anni. Suo padre non lo vede da un paio di anni (…)” ed evidenzia pregresse condotte violente del marito (cfr docc. 3 e 4 inerenti a procedimento penale a suo carico).
Ciò premesso, le circostanze descritte dalla ricorrente, nonché la mancata costituzione nel presente giudizio di (ulteriore indice di Controparte_1 disinteresse per il figlio minore) evidenziano l'inidoneità del padre all'esercizio della responsabilità genitoriale ed impongono, di conseguenza, la conferma dell'affidamento super esclusivo alla madre, presso la quale il minore resta collocato e alla quale, ai sensi dell'art. 337-sexies c.c. va, altresì', confermata l'assegnazione della casa coniugale.
Quanto alle frequentazioni con il padre, tenuto conto che (nato in Persona_1 data 13/11/2008) è ormai prossimo alla maggiore età, nonché delle attuali criticità che caratterizzano il rapporto con il genitore, si dispone che lo stesso possa frequentarlo secondo la sua volontà.
In ragione di quanto sopra, non si è ritenuto necessario procedere all'ascolto del minore ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Per ciò che concerne il contributo al mantenimento da porre a carico del padre per il figlio minore sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica, tenuto pagina 3 di 6 conto delle attuali condizioni della ricorrente, della assenza di informazioni sulle attuali condizioni economiche del resistente, nonché dei tempi di permanenza e dei compiti domestici e di cura esclusivamente a carico della madre (art. 337- ter, co.
4 numeri 3 e 5 c.c.), può essere confermato, a carico del padre, l'obbligo di corrispondere un contributo al mantenimento pari ad euro 300,00 mensili, da aggiornarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Modena, riportato in dispositivo.
Nulla sulle spese di lite atteso che parte ricorrente vi ha espressamente rinunciato
(cfr verbale di udienza del 10/12/2025).
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 23/08/2008 in
SA (ROMANIA) da (nata in [...] Parte_1
IE (ROMANIA) il 23/06/1978) con (nato in Controparte_1
ROMANIA il 04/05/1979);
2. affida il figlio minore della coppia , nato in Persona_2
ND (MO) in data 13/11/2008, in via super esclusiva alla madre, disponendo che tutte le decisioni di maggior interesse per la prole, tra cui quelle relative all'istruzione e alla salute siano assunte dalla stessa in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
3. colloca il figlio minore della coppia presso la madre nella sua abitazione di residenza;
4. assegna alla madre la casa familiare sita in ND (MO), via T. Morandi
n. 19;
5. dispone che possa frequentare il padre secondo la sua Persona_1 volontà;
6. obbliga a versare a euro Controparte_1 Parte_1
300,00 mensili, con decorrenza dal deposito del ricorso, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario della prole, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese,
pagina 4 di 6 importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT per le famiglie di operai e impiegati, oltre al 50% delle spese straordinarie come disciplinate dal seguente
Protocollo del 25.9.2019 in uso presso il Tribunale di Modena:
• spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
• spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
• spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
• spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze;
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
pagina 5 di 6 Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione;
7. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
8. nulla sulle spese come da parte motiva.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 17/12/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Eleonora Ramacciotti
IL PRESIDENTE dott. Riccardo Di Pasquale
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