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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/02/2025, n. 655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 655 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO QUINTA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
R.G. n°12755 /2023
DECRETO EX ART. 127-TER, COMMA TERZO, C.P.C. nella causa promossa da
Parte_1
Contro
CP_1
Il Giudice, dott. Francesco Paolo Torrasi, alla scadenza del termine perentorio del 10 febbraio 2025, assegnato alle parti per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza ai sensi dell'art. 127-ter, comma secondo, c.p.c.,
LETTE le note scritte sostitutive, nelle quali le parti hanno esposto le rispettive conclusioni;
P.Q.M.
decide la causa come da provvedimento che segue.
Si comunichi.
Così deciso, 11/02/2025.
Il Giudice
dott. Francesco Paolo Torrasi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO
SEZIONE QUINTA CIVILE
In persona del giudice, dott. Francesco Paolo Torrasi ha emesso la seguente
SENTENZA
(ex art. 281-sexies c.p.c.) nella causa civile di primo grado, iscritta al n°12755 del Ruolo Generale per gli
Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
P.iva in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, col ministero dell'Avv.to Giuseppe Grillo,
OPPONENTE
E
nata il [...] ad [...], col ministero Controparte_2 dell'Avv.to Andrea Ruocco,
OPPOSTA
I FATTI DI CAUSA
1. , premettendo di avere stipulato con Controparte_2 Parte_1 un contratto di credito revolving, ha chiesto al Tribunale di Palermo di ingiungere alla la consegna di una copia del contratto e dell'estratto conto storico, sul Pt_1 presupposto di averne fatto richiesta con pec del 27.10.2021, ma di non aver ricevuto risposta.
2. ricevuta la notifica del decreto ingiuntivo n. 3205/2023, ha Parte_1 proposto opposizione, deducendo di essersi mostrata sempre collaborativa e trasparente nei confronti della controparte, avendole dato pronto riscontro appena dodici giorni dopo la ricezione dell'istanza ex art. 119 TUB, inviando gli estratti conto annuali della carta e fornendo istruzioni dettagliate per scaricare il contratto da internet. Ha chiesto, dunque, di revocare il decreto opposto.
3. Nel costituirsi in giudizio, l'opposta ha contestato le deduzioni avversarie, insistendo nella conferma del decreto opposto.
4. Depositate le memorie ex art. 171-ter c.p.c., la causa, di natura strettamente documentale, è stata rinviata per la discussione orale e decisione ex art. 281-sexies
c.p.c. all'udienza del 10.2.2025, sostituita col deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., prodotte le quali è stata decisa come appresso.
− MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Tali le circostanze di causa, deve preliminarmente darsi atto del deposito, da parte di (in uno alla memoria ex art. 171-ter, n. 2, c.p.c.), della Parte_1 contrattualistica oggetto dell'istanza stragiudiziale ex art. 119 TUB, con conseguente cessazione della materia del contendere (visto che gli estratti conto erano stati consegnati) ed onere del Tribunale di scrutinare l'opposizione ai fini della ripartizione delle spese di lite (alla luce del criterio della cd. soccombenza virtuale).
2. Ciò chiarito, è ampiamente noto che il diritto del cliente ex art. 119, ult. co., Contr di ottenere dall'istituto bancario la consegna di copia della documentazione relativa alle operazioni dell'ultimo decennio si atteggia a diritto sostanziale la cui tutela è prevista come situazione giuridica "finale", e non strumentale, sicché per il suo riconoscimento non assume alcun rilievo l'utilizzazione che il cliente intende fare della documentazione (v. Cass. 19 ottobre 1999, n. 11733; Cass. 13 luglio 2007, n.
15669). L'esistenza di tale diritto viene notoriamente riconnessa al principio di buona fede oggettiva, ritenuto capace di operare quale fonte d'integrazione della regolamentazione contrattuale ex art. 1374 c.c. (v. Cass. 22 maggio 1997, n. 4598).
Altrettanto certo è che l'obbligazione in parola sorge sì dal contratto, ma deve essere adempiuta solo se il cliente abbia avanzato la relativa richiesta, col risultato che, fintantoché la richiesta non venga avanzata attraverso l'esercizio della facoltà normativamente contemplata, neppure diviene attuale l'obbligazione in capo alla banca;
in altri termini, l'inadempimento della banca si concretizza solo ove la richiesta del cliente vi sia stata e sia spirato inutilmente il termine allo scopo previsto (v. Cass. n. 24641.2021). Nel caso di specie, però, evase Parte_1
Contr celermente la richiesta della cliente ex art. 119, ult. co., risultando per tabulas (v. doc. 2 fasc. opponente) che con pec del 22.3.2022, dopo appena dodici giorni dall'istanza ostensiva, la banca inviò alla cliente gli estratti conto annuali, invitandola, con riguardo alla contrattualistica, a scaricare la documentazione contrattuale in autonomia, al cui fine chiarì il percorso informatico da seguire e avvisò l'istante di contattare l'istituto in caso di necessità. Risulta inoltre che, con richiesta dell'8.4.2022, la richiese l'estinzione dei rapporti intercorsi con CP_1 la banca, per poi agire in monitorio l'anno dopo.
È agevole quindi rilevare, in forza del principio di correttezza e buona fede oggettiva, ispirato al dovere di solidarietà di cui all'art. 2 Cost., che opera a condizioni di reciprocità e impone a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio
– dunque non solo alla banca – di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra,
a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge, e col limite dell'apprezzabile sacrificio (v. Cass. n. 35039.2022), che la cliente, laddove avesse avuto difficoltà nel reperire autonomamente il contratto, avrebbe potuto agevolmente riscontrare la pec della banca richiedendone l'ausilio, anziché attendere il decorso del termine ex art. 119 TUB e successivamente agire in monitorio, proprio in virtù del minimo sacrificio che l'incombente telematico illustrato dalla banca comportava per la cliente, la quale aveva per di più sottoscritto (il 03/02/2021) il 'contratto servizio di
Sella Box', a tenore del quale – vi si legge testualmente – «Su richiesta del Cliente, in alternativa alle comunicazioni scritte, mette a disposizione le comunicazioni previste dal servizio inerenti i rapporti utilizzabili con i servizi telematici (ad esempio conto corrente, deposito a risparmio, mutuo, carta di pagamento ecc.), con tecniche di comunicazione a distanza, nella specifica sezione protetta all'interno del sito Internet tramite il quale la Banca mette a disposizione del Cliente comunicazioni e documenti relativi al rapporto con tecniche di comunicazione a distanza, nella sezione specifica protetta all'interno del sito internet della
Banca». Di talché, è ragionevole pensare che la scelta dell'opposta di non prospettare all'istituto alcuna difficoltà nel download della documentazione contrattuale possa avere fondato l'aspettativa dell'inesistenza di lacune informative, rafforzata dal successivo esercizio del recesso da parte della cliente, aspettativa rispetto alla quale l'agire per via giudiziaria si pone in aperta contraddizione, oltre che in spregio del canone solidaristico della buona fede in executivis.
3. La soccombenza virtuale regola le spese del grado (da liquidare in ossequio al
D.M. 55/2014; parametri minimi per tutte le fasi;
scaglione di valore indeterminabile-complessità bassa).
In ordine alla richiesta avanzata ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. (il quale prevede che «In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata»), si precisa che tale fattispecie è una figura iuris estranea alla responsabilità aquiliana, indipendente e autonoma rispetto a quelle previste dai primi due commi della suddetta norma. Il terzo comma, infatti, prevede una "sanzione di carattere pubblicistico", priva di natura risarcitoria, destinata a punire la parte soccombente che abbia fatto "abuso" dello strumento processuale: incorrono, perciò, in responsabilità per abuso del processo coloro che abbiano proposto domande od eccezioni o formulato difese macroscopicamente inammissibili o manifestamente infondate vuoi sotto il profilo giuridico (in quanto proposte in totale ed evidente carenza dei presupposti previsti dalla legge), vuoi sotto il profilo fattuale (allegando, ad es., fatti di cui si accerti la manifesta falsità).
Tra costoro vi saranno certamente parti che hanno agito o resistito in giudizio con
"mala fede" o con "colpa grave" o "senza la normale prudenza"; ma lo scrutinio che il giudice è chiamato a formulare attiene alla condotta processuale nella sua
"oggettività", e non all'atteggiamento psicologico – di mala fede o di negligenza più
o meno grave – della parte (v. Cass. n. 27623.2017). Nella specie, in disparte il profilo concernente l'animus, non sussistono gli estremi per una responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., non potendosi dire che la pretesa dell'opposta sia stata fondata su premesse manifestamente infondate o su presupposti fattuali manifestamente falsi, quanto che sia stata basata su ricostruzioni in diritto non condivise.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Palermo, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado indicata in epigrafe, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna parte opposta alla rifusione in favore dell'opponente delle spese del grado, che liquida in € 286,00 per esborsi ed € 3.809,00 per compensi, oltre rimborso spese generali pari al 15% sul compenso totale, c.p.a ed i.v.a.
Così deciso, l'11 febbraio 2025.
Il Giudice
Dott. Francesco Paolo Torrasi
R.G. n°12755 /2023
DECRETO EX ART. 127-TER, COMMA TERZO, C.P.C. nella causa promossa da
Parte_1
Contro
CP_1
Il Giudice, dott. Francesco Paolo Torrasi, alla scadenza del termine perentorio del 10 febbraio 2025, assegnato alle parti per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza ai sensi dell'art. 127-ter, comma secondo, c.p.c.,
LETTE le note scritte sostitutive, nelle quali le parti hanno esposto le rispettive conclusioni;
P.Q.M.
decide la causa come da provvedimento che segue.
Si comunichi.
Così deciso, 11/02/2025.
Il Giudice
dott. Francesco Paolo Torrasi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO
SEZIONE QUINTA CIVILE
In persona del giudice, dott. Francesco Paolo Torrasi ha emesso la seguente
SENTENZA
(ex art. 281-sexies c.p.c.) nella causa civile di primo grado, iscritta al n°12755 del Ruolo Generale per gli
Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
P.iva in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, col ministero dell'Avv.to Giuseppe Grillo,
OPPONENTE
E
nata il [...] ad [...], col ministero Controparte_2 dell'Avv.to Andrea Ruocco,
OPPOSTA
I FATTI DI CAUSA
1. , premettendo di avere stipulato con Controparte_2 Parte_1 un contratto di credito revolving, ha chiesto al Tribunale di Palermo di ingiungere alla la consegna di una copia del contratto e dell'estratto conto storico, sul Pt_1 presupposto di averne fatto richiesta con pec del 27.10.2021, ma di non aver ricevuto risposta.
2. ricevuta la notifica del decreto ingiuntivo n. 3205/2023, ha Parte_1 proposto opposizione, deducendo di essersi mostrata sempre collaborativa e trasparente nei confronti della controparte, avendole dato pronto riscontro appena dodici giorni dopo la ricezione dell'istanza ex art. 119 TUB, inviando gli estratti conto annuali della carta e fornendo istruzioni dettagliate per scaricare il contratto da internet. Ha chiesto, dunque, di revocare il decreto opposto.
3. Nel costituirsi in giudizio, l'opposta ha contestato le deduzioni avversarie, insistendo nella conferma del decreto opposto.
4. Depositate le memorie ex art. 171-ter c.p.c., la causa, di natura strettamente documentale, è stata rinviata per la discussione orale e decisione ex art. 281-sexies
c.p.c. all'udienza del 10.2.2025, sostituita col deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., prodotte le quali è stata decisa come appresso.
− MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Tali le circostanze di causa, deve preliminarmente darsi atto del deposito, da parte di (in uno alla memoria ex art. 171-ter, n. 2, c.p.c.), della Parte_1 contrattualistica oggetto dell'istanza stragiudiziale ex art. 119 TUB, con conseguente cessazione della materia del contendere (visto che gli estratti conto erano stati consegnati) ed onere del Tribunale di scrutinare l'opposizione ai fini della ripartizione delle spese di lite (alla luce del criterio della cd. soccombenza virtuale).
2. Ciò chiarito, è ampiamente noto che il diritto del cliente ex art. 119, ult. co., Contr di ottenere dall'istituto bancario la consegna di copia della documentazione relativa alle operazioni dell'ultimo decennio si atteggia a diritto sostanziale la cui tutela è prevista come situazione giuridica "finale", e non strumentale, sicché per il suo riconoscimento non assume alcun rilievo l'utilizzazione che il cliente intende fare della documentazione (v. Cass. 19 ottobre 1999, n. 11733; Cass. 13 luglio 2007, n.
15669). L'esistenza di tale diritto viene notoriamente riconnessa al principio di buona fede oggettiva, ritenuto capace di operare quale fonte d'integrazione della regolamentazione contrattuale ex art. 1374 c.c. (v. Cass. 22 maggio 1997, n. 4598).
Altrettanto certo è che l'obbligazione in parola sorge sì dal contratto, ma deve essere adempiuta solo se il cliente abbia avanzato la relativa richiesta, col risultato che, fintantoché la richiesta non venga avanzata attraverso l'esercizio della facoltà normativamente contemplata, neppure diviene attuale l'obbligazione in capo alla banca;
in altri termini, l'inadempimento della banca si concretizza solo ove la richiesta del cliente vi sia stata e sia spirato inutilmente il termine allo scopo previsto (v. Cass. n. 24641.2021). Nel caso di specie, però, evase Parte_1
Contr celermente la richiesta della cliente ex art. 119, ult. co., risultando per tabulas (v. doc. 2 fasc. opponente) che con pec del 22.3.2022, dopo appena dodici giorni dall'istanza ostensiva, la banca inviò alla cliente gli estratti conto annuali, invitandola, con riguardo alla contrattualistica, a scaricare la documentazione contrattuale in autonomia, al cui fine chiarì il percorso informatico da seguire e avvisò l'istante di contattare l'istituto in caso di necessità. Risulta inoltre che, con richiesta dell'8.4.2022, la richiese l'estinzione dei rapporti intercorsi con CP_1 la banca, per poi agire in monitorio l'anno dopo.
È agevole quindi rilevare, in forza del principio di correttezza e buona fede oggettiva, ispirato al dovere di solidarietà di cui all'art. 2 Cost., che opera a condizioni di reciprocità e impone a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio
– dunque non solo alla banca – di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra,
a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge, e col limite dell'apprezzabile sacrificio (v. Cass. n. 35039.2022), che la cliente, laddove avesse avuto difficoltà nel reperire autonomamente il contratto, avrebbe potuto agevolmente riscontrare la pec della banca richiedendone l'ausilio, anziché attendere il decorso del termine ex art. 119 TUB e successivamente agire in monitorio, proprio in virtù del minimo sacrificio che l'incombente telematico illustrato dalla banca comportava per la cliente, la quale aveva per di più sottoscritto (il 03/02/2021) il 'contratto servizio di
Sella Box', a tenore del quale – vi si legge testualmente – «Su richiesta del Cliente, in alternativa alle comunicazioni scritte, mette a disposizione le comunicazioni previste dal servizio inerenti i rapporti utilizzabili con i servizi telematici (ad esempio conto corrente, deposito a risparmio, mutuo, carta di pagamento ecc.), con tecniche di comunicazione a distanza, nella specifica sezione protetta all'interno del sito Internet tramite il quale la Banca mette a disposizione del Cliente comunicazioni e documenti relativi al rapporto con tecniche di comunicazione a distanza, nella sezione specifica protetta all'interno del sito internet della
Banca». Di talché, è ragionevole pensare che la scelta dell'opposta di non prospettare all'istituto alcuna difficoltà nel download della documentazione contrattuale possa avere fondato l'aspettativa dell'inesistenza di lacune informative, rafforzata dal successivo esercizio del recesso da parte della cliente, aspettativa rispetto alla quale l'agire per via giudiziaria si pone in aperta contraddizione, oltre che in spregio del canone solidaristico della buona fede in executivis.
3. La soccombenza virtuale regola le spese del grado (da liquidare in ossequio al
D.M. 55/2014; parametri minimi per tutte le fasi;
scaglione di valore indeterminabile-complessità bassa).
In ordine alla richiesta avanzata ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. (il quale prevede che «In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata»), si precisa che tale fattispecie è una figura iuris estranea alla responsabilità aquiliana, indipendente e autonoma rispetto a quelle previste dai primi due commi della suddetta norma. Il terzo comma, infatti, prevede una "sanzione di carattere pubblicistico", priva di natura risarcitoria, destinata a punire la parte soccombente che abbia fatto "abuso" dello strumento processuale: incorrono, perciò, in responsabilità per abuso del processo coloro che abbiano proposto domande od eccezioni o formulato difese macroscopicamente inammissibili o manifestamente infondate vuoi sotto il profilo giuridico (in quanto proposte in totale ed evidente carenza dei presupposti previsti dalla legge), vuoi sotto il profilo fattuale (allegando, ad es., fatti di cui si accerti la manifesta falsità).
Tra costoro vi saranno certamente parti che hanno agito o resistito in giudizio con
"mala fede" o con "colpa grave" o "senza la normale prudenza"; ma lo scrutinio che il giudice è chiamato a formulare attiene alla condotta processuale nella sua
"oggettività", e non all'atteggiamento psicologico – di mala fede o di negligenza più
o meno grave – della parte (v. Cass. n. 27623.2017). Nella specie, in disparte il profilo concernente l'animus, non sussistono gli estremi per una responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., non potendosi dire che la pretesa dell'opposta sia stata fondata su premesse manifestamente infondate o su presupposti fattuali manifestamente falsi, quanto che sia stata basata su ricostruzioni in diritto non condivise.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Palermo, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado indicata in epigrafe, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna parte opposta alla rifusione in favore dell'opponente delle spese del grado, che liquida in € 286,00 per esborsi ed € 3.809,00 per compensi, oltre rimborso spese generali pari al 15% sul compenso totale, c.p.a ed i.v.a.
Così deciso, l'11 febbraio 2025.
Il Giudice
Dott. Francesco Paolo Torrasi