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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/06/2025, n. 2370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2370 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11187/2024
TRIBUNALE di MILANO
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Paola Ghinoy ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 11187/2024 promossa da: rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giorgio Parte_1
Basaldella, Gianpaolo Bestetti e Simona Re
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
E CONTRO
, in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Prof. Raffaele De Luca
Tamajo, Franco Toffoletto, Stefano de Luca Tamajo e Vanessa Forcolin
E NEI CONFRONTI DI in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Roberto Bacchini e Franca Argese
E NEI CONFRONTI DI
, in Controparte_4 persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Cristiana Vivian
1 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio già Parte_1 CP_1
in qualità di datore di lavoro e debitore principale e la Controparte_5
in qualità di coobbligato solidale, chiedendo Controparte_2
a questo Tribunale l'accertamento del diritto a percepire la somma non versata dal datore di lavoro di euro 4.023,18 a titolo di TFR maturato in virtù del rapporto di lavoro intercorso dal 1.2.2020 al 30.9.22 come da buste paga, e conseguentemente la condanna delle convenute, la prima in via principale e la seconda in via solidale, al pagamento della relativa somma.
2. è rimasta contumace. Controparte_1
3. Si è costituita che ha eccepito Controparte_2 preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva. Ha argomentato che l'unico soggetto obbligato al pagamento del TFR maturato dai lavoratori del settore privato successivamente al 1.1.2007
è il Fondo di Tesoreria (cfr. Cass. n. 25035/2023). Ha chiesto in subordine di autorizzare la chiamata in cause dell' ai sensi e per gli CP_4 effetti dell'art. 106 c.p.c., e di in garanzia sulla base del Controparte_3
Contr rapporto contrattuale fra le due società, affinché manlevi da qualsiasi eventuale pretesa avanzata nei suoi confronti dal ricorrente e, comunque, in via di regresso ai sensi dell'art. 29 D. Lgs. n. 276/2003.
4. Questo Giudice ha autorizzato la chiamata in causa di CP_3
e dell' .
[...] CP_4
2 5. Si è costituita che ha riferito di avere subappaltato Controparte_3
Contr ad i servizi di logistica appaltati da con contratto Controparte_5 del 06/04/2021 in relazione al sito di Livraga e di essere rimasta totalmente estranea al rapporto lavorativo intercorso fra CP_5
e il ricorrente.
[...]
Ha chiesto “in via preliminare accertare e dichiarare la propria carenza di legittimazione passiva dell'esponente, in via solidale e/o di manleva, con conseguente estromissione della stessa dal presente giudizio e/o estinzione dello stesso;
nel merito respingere, in quanto infondate e/o inammissibili per i motivi esposti nella presente memoria, le domande di Contr condanna in via solidale di (già e CP_1 Controparte_5
Contr respingere, in ogni caso, tutte le domande di manleva svolte da nei confronti di sia in via principale che subordinata, stante Controparte_3 la nullità e/o inapplicabilità della clausola di cui all'art.
5.11 del contratto Contr di appalto di servizi fra e e, comunque, non Controparte_3 sussistendo i presupposti di legge per l'accoglimento di tali domande;
Contr condannare o, in caso di soccombenza, il ricorrente alla rifusione ad delle spese di lite”. Controparte_3
6. Si è costituito l' , che ha rilevato che nessuna domanda giudiziale CP_4
è stata avanzata da alcuna delle parti nei confronti dell'ente previdenziale, al quale tuttavia è stata ritenuta comune la causa in quanto ente gestore del Fondo di Tesoreria competente alla erogazione del TFR ai sensi dell'art. 1 commi 755 e ss. L. n. 296/2006. Ha eccepito che il Tfr versato al è una prestazione previdenziale, anche se CP_6 modulata in base a condizioni specifiche e che pertanto una domanda giudiziale che fosse formulata nei confronti di avrebbe dovuto CP_4 essere incardinata ex art 444 co 1 cpc avanti al Tribunale competente
3 territorialmente in relazione alla residenza del ricorrente: Sant'Arpino, luogo di residenza del ricorrente, che rientra nella competenza amm.va della agenzia dell' di Aversa e in quella giudiziaria territoriale del CP_4
Tribunale di Napoli Nord e non già del Tribunale di Milano.
Ha tuttavia riferito che l'agenzia dell' di Aversa (CE) competente alla CP_4 trattazione della pratica di TFR in ragione del luogo di residenza del richiedente, ha richiesto in data 12.6.23, ai fini della liquidazione e dell'accredito della prestazione al ricorrente, mod. MV70 per la trasmissione dei dati IBAN corretti e validati.
Conseguentemente, avendo proceduto al riesame della pratica oggetto del presente ricorso, ha avviato le procedure di pagamento della prestazione spettante, nell'ammontare dovuto con valuta di accredito
12/05/2025, come da provvedimento di liquidazione che ha allegato.
Ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere fra tutte le parti in causa, con spese compensate nei confronti di . CP_4
7. All'udienza di discussione i difensori hanno concordato per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
8. L'intervenuto pagamento del TFR da parte del Fondo di Tesoreria determina, come rilevato dalle parti, la cessazione della materia del contendere, che secondo l'insegnamento della Corte di legittimità (cfr. ad esempio, Cass. n. 6909 del 2009, Cass. n. 7772 del 2015), postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia, situazione che si verifica nel caso in esame.
4 9. Le spese del giudizio devono essere compensate tra le parti, alla luce della loro virtuale soccombenza reciproca: l' , in quanto obbligato CP_4 sostanziale al pagamento della prestazione;
i soggetti responsabili in solido con il datore di lavoro che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1, comma 756, l. n. 296/2006, e dell'art. 2, commi 2 e 4, d.m.
30.1.2007, risponde dell'obbligazione quale adiectus solutionis causa nei limiti dei contributi dovuti al Fondo stesso;
il lavoratore, che non ha evocato in giudizio l' ed ha indicato nella domanda per la CP_4 prestazione una sede incompetente per territorio (competente CP_4 essendo la sede di Aversa, cod. 2001 e non la sede 4902 indicata nella domanda allegata come doc. 7 al ricorso).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Fissa il termine di 30 giorni per il deposito della motivazione.
Così deciso in Milano, il, 22/05/2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Ghinoy
5
TRIBUNALE di MILANO
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Paola Ghinoy ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 11187/2024 promossa da: rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giorgio Parte_1
Basaldella, Gianpaolo Bestetti e Simona Re
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
E CONTRO
, in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Prof. Raffaele De Luca
Tamajo, Franco Toffoletto, Stefano de Luca Tamajo e Vanessa Forcolin
E NEI CONFRONTI DI in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Roberto Bacchini e Franca Argese
E NEI CONFRONTI DI
, in Controparte_4 persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Cristiana Vivian
1 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio già Parte_1 CP_1
in qualità di datore di lavoro e debitore principale e la Controparte_5
in qualità di coobbligato solidale, chiedendo Controparte_2
a questo Tribunale l'accertamento del diritto a percepire la somma non versata dal datore di lavoro di euro 4.023,18 a titolo di TFR maturato in virtù del rapporto di lavoro intercorso dal 1.2.2020 al 30.9.22 come da buste paga, e conseguentemente la condanna delle convenute, la prima in via principale e la seconda in via solidale, al pagamento della relativa somma.
2. è rimasta contumace. Controparte_1
3. Si è costituita che ha eccepito Controparte_2 preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva. Ha argomentato che l'unico soggetto obbligato al pagamento del TFR maturato dai lavoratori del settore privato successivamente al 1.1.2007
è il Fondo di Tesoreria (cfr. Cass. n. 25035/2023). Ha chiesto in subordine di autorizzare la chiamata in cause dell' ai sensi e per gli CP_4 effetti dell'art. 106 c.p.c., e di in garanzia sulla base del Controparte_3
Contr rapporto contrattuale fra le due società, affinché manlevi da qualsiasi eventuale pretesa avanzata nei suoi confronti dal ricorrente e, comunque, in via di regresso ai sensi dell'art. 29 D. Lgs. n. 276/2003.
4. Questo Giudice ha autorizzato la chiamata in causa di CP_3
e dell' .
[...] CP_4
2 5. Si è costituita che ha riferito di avere subappaltato Controparte_3
Contr ad i servizi di logistica appaltati da con contratto Controparte_5 del 06/04/2021 in relazione al sito di Livraga e di essere rimasta totalmente estranea al rapporto lavorativo intercorso fra CP_5
e il ricorrente.
[...]
Ha chiesto “in via preliminare accertare e dichiarare la propria carenza di legittimazione passiva dell'esponente, in via solidale e/o di manleva, con conseguente estromissione della stessa dal presente giudizio e/o estinzione dello stesso;
nel merito respingere, in quanto infondate e/o inammissibili per i motivi esposti nella presente memoria, le domande di Contr condanna in via solidale di (già e CP_1 Controparte_5
Contr respingere, in ogni caso, tutte le domande di manleva svolte da nei confronti di sia in via principale che subordinata, stante Controparte_3 la nullità e/o inapplicabilità della clausola di cui all'art.
5.11 del contratto Contr di appalto di servizi fra e e, comunque, non Controparte_3 sussistendo i presupposti di legge per l'accoglimento di tali domande;
Contr condannare o, in caso di soccombenza, il ricorrente alla rifusione ad delle spese di lite”. Controparte_3
6. Si è costituito l' , che ha rilevato che nessuna domanda giudiziale CP_4
è stata avanzata da alcuna delle parti nei confronti dell'ente previdenziale, al quale tuttavia è stata ritenuta comune la causa in quanto ente gestore del Fondo di Tesoreria competente alla erogazione del TFR ai sensi dell'art. 1 commi 755 e ss. L. n. 296/2006. Ha eccepito che il Tfr versato al è una prestazione previdenziale, anche se CP_6 modulata in base a condizioni specifiche e che pertanto una domanda giudiziale che fosse formulata nei confronti di avrebbe dovuto CP_4 essere incardinata ex art 444 co 1 cpc avanti al Tribunale competente
3 territorialmente in relazione alla residenza del ricorrente: Sant'Arpino, luogo di residenza del ricorrente, che rientra nella competenza amm.va della agenzia dell' di Aversa e in quella giudiziaria territoriale del CP_4
Tribunale di Napoli Nord e non già del Tribunale di Milano.
Ha tuttavia riferito che l'agenzia dell' di Aversa (CE) competente alla CP_4 trattazione della pratica di TFR in ragione del luogo di residenza del richiedente, ha richiesto in data 12.6.23, ai fini della liquidazione e dell'accredito della prestazione al ricorrente, mod. MV70 per la trasmissione dei dati IBAN corretti e validati.
Conseguentemente, avendo proceduto al riesame della pratica oggetto del presente ricorso, ha avviato le procedure di pagamento della prestazione spettante, nell'ammontare dovuto con valuta di accredito
12/05/2025, come da provvedimento di liquidazione che ha allegato.
Ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere fra tutte le parti in causa, con spese compensate nei confronti di . CP_4
7. All'udienza di discussione i difensori hanno concordato per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
8. L'intervenuto pagamento del TFR da parte del Fondo di Tesoreria determina, come rilevato dalle parti, la cessazione della materia del contendere, che secondo l'insegnamento della Corte di legittimità (cfr. ad esempio, Cass. n. 6909 del 2009, Cass. n. 7772 del 2015), postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia, situazione che si verifica nel caso in esame.
4 9. Le spese del giudizio devono essere compensate tra le parti, alla luce della loro virtuale soccombenza reciproca: l' , in quanto obbligato CP_4 sostanziale al pagamento della prestazione;
i soggetti responsabili in solido con il datore di lavoro che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1, comma 756, l. n. 296/2006, e dell'art. 2, commi 2 e 4, d.m.
30.1.2007, risponde dell'obbligazione quale adiectus solutionis causa nei limiti dei contributi dovuti al Fondo stesso;
il lavoratore, che non ha evocato in giudizio l' ed ha indicato nella domanda per la CP_4 prestazione una sede incompetente per territorio (competente CP_4 essendo la sede di Aversa, cod. 2001 e non la sede 4902 indicata nella domanda allegata come doc. 7 al ricorso).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Fissa il termine di 30 giorni per il deposito della motivazione.
Così deciso in Milano, il, 22/05/2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Ghinoy
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