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Sentenza 13 agosto 2025
Sentenza 13 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 13/08/2025, n. 2417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2417 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2025 |
Testo completo
N. 1769/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE III CIVILE
composta dai Magistrati: dr. Aponte Roberto Presidente dr.ssa Elena Grazioli Consigliere dr.ssa Alessandra Del Corvo Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione in riassunzione regolarmente notificato
DA
ià (C.F. e P.I. , rappresentata e Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Maurizio Romagnoli ( ) C.F._1 e dall'avv. Gianfrancesco Esposito nel cui studio è elettivamente domicilia in Milano, Via Vivaio n. 24;
ATTORE IN RIASSUNZIONE
CONTRO
, costituitosi in qualità di cessionario del 50% del credito vantato dai OR CP_1
e e quindi “avente diritto anche in questa veste a far parte del presente Pt_3 Parte_4 giudizio, al fine di tutelare un interesse proprio comune a quello dei OR ”, rappresentato Pt_4 e difeso dall'Avv. Maurizio Massatani del Foro di Roma ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via della Giuliana n. 70;
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
E CONTRO
1
(c.f. ) residente in [...], Aci Parte_4 C.F._2 Sant'NT (CT)
(c.f. ), residente in [...], Aci CP_2 C.F._3 Sant'NT (CT);
(c.f. ), residente in [...] C.F._4 1;
CONVENUTI in RIASSUNZIONE, CONTUMACI
Oggetto: lesione personale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: PER L'ATTORE IN RIASSUNZIONE:
“Rideterminare l'ammontare delle somme ritenute dovute alla luce delle motivazioni rese dalla Corte di Legittimità ed, in ogni caso, supportate da valida prova documentale indicando anche il coefficiente di valutazione da adottare la capitalizzazione anticipata del compendio risarcitorio e comunque contenendo la condanna complessiva di , in relazione a tutte le somme Parte_1 liquidate, entro il limite del massimale di polizza pari ad € 5.000.000,00; B) Accogliere, in ogni caso confermando le precedenti statuizioni la domanda di rivalsa già dispiegata da in primo Parte_2 grado e per l'effetto condannare a manlevare da quanto la stessa sarà CP_3 Parte_2 eventualmente costretta a pagare in favore dei danneggiati. Con vittoria di spese e compensi”.
PER Il CONVENUTO:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis e previe declaratorie del caso così giudicare: in ossequio ai principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte di Cassazione nel disporre il rinvio ,distinguere e riconoscere come dovute le spese per il periodo tra il 13.8.2010 e quello del deposito delle memorie ex art.183 cpc ovvero 10 maggio 2013 in applicazione dell'art.2727 cc, da calcolare in base al combinato disposto della somma riconosciuta alla madre e verosimilmente utilizzata per le dette spese di assistenza infermieristica specializzata di cui il figlio CP_2 non può non avere fatto utilizzo, pena quoad vitam, nonchè dell'ulteriore materiale probatorio versato in atti, prendendo come base di calcolo i costi orari di cui al CCNL di categoria, cosi come per individuare il coefficiente di capitalizzazione venga preso in considerazione non già quello del Regio decreto indicato dalla compagnia assicurativa bensì uno tra quelli diffusi dal Consiglio Superiore della Magistratura ed allegati agli Atti dell'Incontro di studio per i magistrati, svoltosi a Trevi il 30 giugno - I luglio 1989 (in Nuovi orientamenti e nuovi criteri per la de-terminazione de] danno, Quaderni del CSM, 1990, n. 41, pp. 127 e ss.).ovvero in ogni caso estrapolato tra quelli che tengano conto della maggiore durata della vita alla data odierna ,cosi rideterminando il quantum da corrispondere per tale partita di danno , in base all'attuale aspettativa media di vita di anni 82 e quindi per anni 64 anziché 50”.
MOTIVI IN FATTO e IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. A seguito dell'ordinanza n. 8371/2024 emessa dalla Suprema Corte di Cassazione e pubblicata in data 28.3.2024, che ha annullato con rinvio la sentenza n. 3490/2020 della Corte d'Appello di Milano pubblicata in data 24.12.2020, già ha riassunto il giudizio Parte_1 Parte_2 introdotto in primo grado nei suoi confronti, nonché nei confronti di (quest'ultimo CP_3
2 sempre rimasto contumace), da , all'epoca nella qualità di procuratore speciale delle CP_1 persone offese e Parte_4 CP_2 Occorre premettere che il presente giudizio ha ad oggetto la richiesta di risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti da in occasione del sinistro verificatosi in CP_2 provincia di Siracusa il 13.8.2010, allorchè quest'ultimo viaggiava quale trasportato sul motociclo condotto da , deceduto. Persona_1 riportava lesioni gravissime, restando macro-leso nella misura del 90%. CP_2 All'esito della CTU disposta in primo grado, il Tribunale di Milano – accertando la responsabilità del conducente del motociclo, in solido con quella della compagnia assicuratrice – liquidava in favore di la somma di euro 1.363.472,00 per danni non patrimoniali, euro 17.080,00 per CP_2 invalidità temporanea totale ed euro 1.082.380,00 per danni patrimoniali, oltre interessi compensativi al 3% dal giorno del sinistro, somme dalle quali andava detratto l'acconto di euro 200.000,00 versato da in corso di causa;
in favore di madre della vittima, il Tribunale liquidava la Pt_2 Parte_4 somma di euro 143.201,78 per danno non patrimoniale ed euro 300.000,00 per danno patrimoniale. Il giudice di primo grado accertava inoltre la non operatività della polizza RCA nei confronti del proprietario del veicolo, , stante la minore età del conducente (figlio) , CP_3 Persona_1 e lo condannava pertanto a tenere indenne la compagnia delle somme dalla stessa corrisposte Pt_2 ai danneggiati del sinistro.
La Corte d'appello di Milano, adita con l'impugnazione principale proposta da e con quella Pt_2 incidentale proposta dai SI.ri , riformava parzialmente la sentenza di primo grado e riduceva Pt_4 l'importo del danno non patrimoniale riconosciuto in favore di;
la Corte rigettava CP_2 invece il motivo di appello incidentale con cui le persone offese avevano dedotto l'erronea liquidazione del danno patrimoniale spettante ad sotto l'aspetto del quantum CP_2 necessario per prestare al medesimo la necessaria assistenza H24.
La Suprema Corte di Cassazione, nel primo giudizio di legittimità, rigettava il ricorso principale proposto da e accoglieva in parte il ricorso incidentale proposto dai SI.ri : nello Pt_2 Pt_4 specifico, riformava la sentenza di secondo grado in merito all'errata quantificazione delle spese per assistenza in favore di , nonché in merito al mancato riconoscimento delle spese CP_2 mediche sostenute dal ragazzo. La Corte in particolare, accogliendo la censura di violazione degli artt. 2043, 2059, 1223 e 2056 c.c., con l'ordinanza di annullamento del 4553/2019 chiariva che “il percorso motivazionale della Corte d'Appello non pare logicamente esaustivo, in quanto non riscontra le risultanze di causa, ed in particolare la consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado che aveva ritenuto necessaria per un'assistenza continuativa per ventiquattro ore. A tanto dovrebbe conseguire la CP_2 necessità di almeno due assistenti domiciliari diurni e di uno per la fascia notturna, che si avvicendino ogni otto ore. La Corte d'Appello, seguendo la sentenza di primo grado, ha preso a base una retribuzione di 15.000,00 euro l'anno per assistente diurno e l'ha quindi riferita al numero complessivo di anni di ulteriore vita del soggetto leso, che ha stimato – sulla base della consulenza tecnica d'ufficio – in cinquanta, pervenendo in tal modo a ritenere congrua la somma di euro 750.000,00. Il calcolo tuttavia non tiene conto della maggior retribuzione per la fascia notturna, maggiore di quella diurna, ed è parametrato su euro 15.000,00 annui. Il motivo di ricorso viceversa evidenzia che la somma necessaria per l'assistenza di fascia notturna è maggiore, ammontante ad oltre 19.000,00 euro l'anno (come affermato nella stessa sentenza d'appello). Sul punto la sentenza impugnata si limita a registrare la correttezza del ragionamento del primo giudice, senza nulla argomentare in ordine al motivo di appello prospettato in maniera articolata, riportato nel ricorso per Cassazione, dalla difesa Erculeo-Tudisco. Il primo motivo del ricorso incidentale è pertanto accolto …”.
3 La Corte d'Appello di Milano, adita in sede di rinvio e in applicazione del principio di diritto affermato dalla Suprema Corte, ha ritenuto, con la sentenza n. 3490/2020, che “il danno pro futuro materialmente subito possa essere stimato in termini certi, sulla base della retribuzione giornaliera degli assistenti domestici” e facendo riferimento “al reale esborso prevedibile per l'assistenza domiciliare tenendo conto delle tabelle retributive del CCNL Colf e Badanti applicabili ratione temporis”. La Corte ha ritenuto prevedibile “l'avvicendamento diurno di due assistenti domiciliari per persona non autosufficiente, nella fascia oraria 8.00 – 20.00 oltre che la presenza notturna di un assistente per persona non autosufficiente per la fascia 20.00 – 8.00”. Tenuto conto della retribuzione minima mensile per assistenti diurni e notturni a persona non autosufficiente prevista dall'art. 10 del relativo CCNL Colf e Badanti, e aggiungendovi gli importi previsti a carico del datore di lavoro per contributi CP_
la Corte ha quantificato – sulla base di 14 mensilità, tredicesima e TFR – l'esborso annuale per ciascun assistente diurno in euro 15.625,96, e l'esborso annuale per l'assistente notturno in euro 19.843,60. Ha così concluso “alla luce dei calcoli effettuati la sentenza appellata deve essere riformata nella parte in cui prevedeva una determinazione del danno patrimoniale per spese di assistenza pari ad euro 750.000,00 (15.000,00 euro x 50 anni), dovendosi, al contrario, liquidare il danno patrimoniale futuro, per le sole spese di assistenza, in euro 2.554.832,00 euro, detratto quanto già corrisposto”. In merito al terzo motivo di ricorso accolto dalla Corte di Cassazione sull'omessa valutazione delle spese mediche sostenute e documentate, la Corte d'Appello ha provveduto a liquidarle in euro 17.896,00 “come risultano attestate e verificate dai riscontri di cui alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2) c.p.c.”. Sulle somme così riconosciute in favore dei SI.ri la Corte d'Appello ha riconosciuto gli Pt_4 interessi compensativi calcolati come in dispositivo.
Avverso tale pronuncia ha proposto nuovamente ricorso per Cassazione deducendo, con il Pt_2 primo motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1226 e 2056 c.c. in ragione della
“omessa distinta liquidazione del danno patrimoniale futuro per spese mediche nella componente del danno passato e nella componente danno futuro”. Con il terzo motivo ha dedotto violazione e falsa applicazione delle medesime norme di legge per avere omesso la Corte d'Appello di indicare, anche solo in dispositivo, il criterio di capitalizzazione della somma liquidata, rimettendone l'individuazione all'arbitraria determinazione delle parti, potendo, in effetti, applicarsi almeno “tre criteri”. Con il quarto motivo ha dedotto la violazione dell'art. 116 c.p.c. e l'omessa valutazione di un fatto discusso tra le parti, avendo la Corte omesso di valutare “l'eccezione contrattuale, seppur ritualmente e tempestivamente sollevata e non contestata dalla difesa avversaria, relativa all'operatività del massimale assicurativo”. La Suprema Corte ha accolto il primo motivo di ricorso di così motivando “questa Corte, Pt_2 ancora di recente, ha ribadito che “il pregiudizio patrimoniale consistente nella necessità di dovere retribuire una persona che garantisca l'assistenza personale ad un soggetto invalido è un danno permanente, che si produce «de die in diem»” e poiché, di regola, “il giudice interviene a liquidare tale danno in un momento successivo rispetto a quello nel quale esso si è determinato e il relativo onere economico è insorto”, esso “sarà chiamato a tradurre in moneta sia un danno che si è già verificato sia un danno che dovrà ancora verificarsi”, essendo, dunque, “evidente che le due operazioni di cui si è detto non possono essere regolate con lo stesso criterio” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 13 giugno 2023, n. 16844, Rv. 667870-02). In particolare, prosegue il citato arresto, qualora “si tratti di liquidare un danno passato permanente che si assuma essere consistito nella necessità di una spesa periodica per assistenza, delle due l'una: o il danneggiato dimostra di averla sostenuta (anche attraverso presunzioni semplici, ex art. 2727 cod. civ.), oppure nessuna liquidazione può essere consentita”, e ciò perché – a differenza di quanto mostra di ritenere la sentenza impugnata
4 – il “danno per spese di assistenza”, quando “si assuma essere già maturato al momento della liquidazione, è rappresentato dalla spesa sostenuta, non dalla necessità di sostenerla” (così, nuovamente in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. n. 16844 del 2023, cit., che richiama anche su questo punto Cass. Sez. 3, sent. 20 aprile 2016, 7774, Rv. 639495-01)”. Alla luce di ciò, dichiarato inammissibile il secondo motivo di ricorso, la Corte ha ritenuto assorbiti il terzo e il quarto, dovendo procedersi, in sede di rinvio, ad una rinnovata liquidazione del danno patrimoniale per spese di assistenza personale a con conseguente successivo esame CP_2 anche delle questioni oggetto del terzo e quarto motivo.
2. Con l'atto di citazione in riassunzione già chiede alla Corte Parte_1 Parte_2 d'Appello in sede di rinvio di “rideterminare l'ammontare delle somme ritenute dovute alla luce delle motivazioni rese dalla Corte di Legittimità ed, in ogni caso, supportate da valida prova documentale indicando anche il coefficiente di valutazione da adottare la capitalizzazione anticipata del compendio risarcitorio e comunque contenendo la condanna complessiva di , in relazione Parte_1
a tutte le somme liquidate, entro il limite del massimale di polizza pari ad € 5.000.000,00” nonché di
“Accogliere, in ogni caso confermando le precedenti statuizioni, la domanda di rivalsa già dispiegata da in primo grado e per l'effetto condannare a manlevare da Parte_2 CP_3 Parte_2 quanto la stessa sarà eventualmente costretta a pagare in favore dei danneggiati”. In particolare la compagnia assicuratrice chiede che, in applicazione del principio di diritto affermato dalla Suprema Corte, dall'importo di 2.554.832,00 euro liquidato dalla sentenza annullata a titolo di danno patrimoniale “omnicomprensivo” per spese di assistenza vengano detratte quelle spese che, quantomeno fino al mese di maggio del 2023 (momento di scadenza del termine per il deposito della memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.), i SI.ri avrebbero dovuto documentare come Pt_4 effettivamente sostenute, potendo operare le “previsione di spesa” indicata dalla Corte d'Appello solo per quelle future.
3. , costituitosi nel giudizio di rinvio, sostiene che la somma liquidata dalla Corte CP_1 d'Appello di Milano con la sentenza cassata sia stata “calcolata sull'errato e limitato presupposto che l'aspettativa di vita dell' debba essere di solo 50 anni. In realtà come provato CP_2 dalla relazione dei CTU non vi è alcun dato certo dal quale dedurre che le lesioni riportate dal ragazzo incidano sulla durata della vita. E quindi il calcolo, portando lo stesso alla età media di vita oggi comunemente accettata di 78 anni, fa sì che l'esatto calcolo della somma da liquidare a titolo di spese di assistenza familiare future ammonti a oltre 3 milioni di euro”. Quanto alla prova del danno per spese di assistenza sostenute in passato, sostiene che la stessa CP_1 possa essere fornita anche per presunzioni semplici ex art. 2727 cc.: nel caso di specie il danno risulterebbe provato sulla scorta dei “contratti lavorativi della madre” e delle “spese infermieristiche rilasciate dai pochi soggetti che hanno rilasciato fattura alla madre”. Afferma ancora che “la madre attraverso il TFR ottenuto, a seguito di abbandono volontario del lavoro, per stare vicina al figlio macroleso, ha retribuito vari assistenti infermieristici, i quali a rotazione hanno prestato quella assistenza specialistica di cui aveva necessità e che la madre, ovviamente, non era in grado di prestare per non essere in possesso dei requisiti tecnici … va da sè che la retribuzione, visto il contesto in cui madre e figlio vivevano, ovvero un piccolo paese della provincia di Siracusa, è avvenuta nella maggior parte in nero e solo per alcuni (pochi) ovvero coloro che hanno rilasciato nota fiscale, secondo le regole. In entrambi i casi, tuttavia, è stato allegato e provato che al ragazzo sia stata fornita quella assistenza infermieristica attraverso il ricorso della presunzione semplice di cui all'art. 2727 c.c. … Sulla scorta di tale ragionamento non si vede come non possa ritenersi provata, attraverso il meccanismo della presunzione semplice, che si sia fornita la prova dell'avere sostenuto spese per assistenza specialistica domiciliare. E' evidente che sotto questo aspetto, il punto da analizzare in questa sede di rinvio non è tanto la mancanza di prova, che invece è stata fornita ai sensi dell'art. 2727 c.c., ma se, viste le modalità di retribuzione dei soggetti
5 che hanno prestato assistenza, solo in parte dimostrate documentalmente, al fine di individuare il corretto quantum di spese mediche da riconoscere per l'arco temporale qui in analisi, spese che secondo il principio del più probabile che non, che non possono essere mancate, per via della gravità del danno subito dal ragazzo che ne aveva necessità quoad vitam, come attestato dalla ctu, il criterio adottato dalla Corte di appello nella sentenza cassata, di utilizzare ai fini del calcolo la medesima paga oraria del CCNL, sia quello da utilizzare o meno”.
4. Alla prima udienza del 17.12.2025, veniva dichiarata la contumacia di , CP_3 CP_2 e e la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni all'udienza del
[...] Parte_4 18.3.2025. Depositati gli scritti difensivi finali, la causa era poi discussa nella camera di consiglio del 17 giugno 2025.
5. Occorre preliminarmente rilevare che il convenuto non è titolare, nei confronti della CP_1 compagnia assicuratrice e del contumace , del credito risarcitorio oggetto del presente CP_3 giudizio di rinvio. E' pacifico infatti che ha agito, nei precedenti gradi di giudizio, quale procuratore speciale CP_1 dei SI.ri , ma è altrettanto pacifico – per quanto si evince dagli atti del secondo giudizio di Pt_4 legittimità, dalle stesse affermazioni del convenuto e dal doc. n. 5 prodotto da nel fascicolo di Pt_2 secondo grado – che tale procura sia stata in seguito revocata all' dalle persone offese, che CP_1 hanno peraltro presentato anche querela nei suoi confronti. In particolare, dal citato doc. n. 5 risulta che in data 19/02/2021 gli Avv.ti Giacomo Raffaele Esposito, Carmelo Castelli e Carlo Castelli, per conto di e in proprio, Parte_4 CP_2 comunicavano alla compagnia assicuratrice l'intervenuta revoca della procura speciale a suo tempo conferita a e la revoca della nomina a difensore in favore dell'Avv. Maurizio Massatani. CP_1 Ed infatti nel secondo giudizio innanzi alla Corte di Cassazione i SI.ri si sono costituiti in Pt_4 proprio, rappresentati dai nuovi difensori. Ora, l'attrice in riassunzione ha proceduto a citare in questo giudizio di rinvio – sia CP_1 pure erroneamente – quale procuratore speciale dei , benchè la procura speciale, come detto, Pt_4 sia stata da questi ultimi revocata.
, a sua volta, come si evince dalla comparsa di costituzione del 16.12.2024 si è costituito in CP_1 proprio ed in particolare “in qualità di cessionario del 50% del credito vantato dai OR e Pt_3
e quindi avente diritto anche in questa veste a far parte del presente giudizio, al fine Parte_4 di tutelare un interesse proprio comune a quello dei OR ”. Pt_4
Tuttavia non ha documentato tale sua qualità, non avendo prodotto in questa sede la dedotta CP_1 e presunta cessione del credito risarcitorio in suo favore, sia pure nella misura del 50%, da parte delle persone offese, né analoga produzione si evince con riguardo al secondo giudizio di legittimità cui pure il convenuto ha inteso partecipare allegando la titolarità del 50% del credito risarcitorio. E' del tutto evidente, quindi, che egli non ha alcun interesse “proprio”, tantomeno comune a quello dei SI.ri , a partecipare al presente giudizio, non potendo desumersi da alcun atto di causa Pt_4 che sia titolare, anche solo parzialmente, del diritto di credito oggetto di rideterminazione in questa sede. Va precisato che “la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa” (di recente v. Cass., ord. n. 8625/2025), e, di conseguenza, ben può essere rilevata in questa sede dalla Corte pur nella contumacia dei SI.ri
, interessati ad eccepirla. Pt_4 Ogni somma che verrà pertanto liquidata da questa Corte non potrà che essere riconosciuta soltanto in favore delle persone offese e in proprio. CP_2 Parte_4
6 6. Ciò detto, occorre premettere che in ipotesi di annullamento con rinvio per violazione di norme di diritto la pronuncia della Corte di Cassazione vincola al principio affermato ed ai relativi presupposti di fatto, “onde il giudice del rinvio deve uniformarsi non solo alla regola giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione adottata, attenendosi agli accertamenti già compresi nell'ambito di tale enunciazione, senza poter estendere la propria indagine a questioni che, pur se non esaminate nel giudizio di legittimità, costituiscono il presupposto stesso della pronuncia di annullamento, atteso che il riesame delle suddette questioni verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza di cassazione, in contrasto con il principio di intangibilità” (v. ad es. Cass., sent. n. 17353/2010). Nel presente giudizio di rinvio deve quindi procedersi ad una nuova liquidazione del danno patrimoniale per spese di assistenza di liquidazione che la Corte d'Appello ha CP_2 effettuato in modo “omnicomprensivo” riconoscendo l'importo di euro 2.554.832,00 senza distinguere tra la componente del danno cd. “passato” e la componente del danno futuro, e senza indicare il coefficiente di capitalizzazione adottato. Non possono essere invece essere nuovamente esaminate o messe in discussione tutte le ulteriori questioni affrontate nella sentenza cassata e non oggetto di annullamento, sulle quali quindi si è formato il giudicato: ci si riferisce in particolare ai criteri di calcolo degli esborsi annuali presumibilmente sostenibili per ciascun assistente diurno e per quello notturno, parametrati dalla Corte all'aspettativa di vita di stimata in 50 anni sulla scorta delle risultanze della CP_2
CTU. Ebbene, ritiene il Collegio che le persone offese non abbiano dimostrato di aver subito un danno patrimoniale passato permanente consistito nella necessità di una spesa periodica per l'assistenza di
CP_2 Ed infatti, come correttamente osservato dalla compagnia assicuratrice, le persone offese avrebbero dovuto documentare le spese di assistenza che, quantomeno fino al maggio del 2013 (momento di scadenza della seconda memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.), esse assumono di aver effettivamente sostenuto, potendo operare la previsione di spesa effettuata dalla Corte d'Appello nella sentenza cassata solo per quelle future (ovvero quale componente del danno futuro). Tale prova non è stata fornita in nessun grado di giudizio e neanche nel presente giudizio di rinvio: e non si sono costituiti, mentre il convenuto , che per quanto CP_2 Parte_4 CP_1 detto è oltretutto privo della titolarità attiva del rapporto controverso, non ha prodotto alcun documento in allegato alla comparsa di costituzione né tantomeno ha depositato il fascicolo di primo grado o anche solo nuovamente allegato alcuni dei documenti asseritamente prodotti in quella sede e confusamente richiamati in comparsa. E' del tutto evidente, poi, che non può ritenersi raggiunta alcuna prova del suddetto danno passato, neanche ex art. 2727 c.c., sulla base della circostanza, allegata quale preteso “fatto notorio”, che la retribuzione “dei vari assistenti infermieristici” avvenga normalmente “in nero” … “visto il contesto in cui madre e figlio vivevano, ovvero un piccolo paese della provincia di Siracusa”. Si tratta di affermazioni meramente apodittiche e di allegazioni che, in assenza di documentazione che comprovi esborsi effettivamente sostenuti dalle persone offese, non valgono ad integrare una prova – nemmeno presuntiva – né dell'an né del quantum del pregiudizio patrimoniale consistente nella necessità di retribuire soggetti che prestino assistenza diurna e notturna a CP_2 Per tali ragioni, non possono essere riconosciuti come quota del danno patrimoniale in esame esborsi asseritamente sostenuti – ma non provati – nei primi tre anni decorrenti dalla data del sinistro (13.8.2010) al maggio del 2013, momento di scadenza della seconda memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.. La previsione di spesa (danno futuro), effettuata dalla Corte d'Appello nella sentenza cassata, può operare soltanto a decorrere dal mese di maggio 2013 in poi. Ciò detto, ed al fine di procedere al calcolo di tale danno ed alla sua liquidazione, occorre esaminare l'ulteriore questione ritenuta assorbita nell'ordinanza di annullamento della Suprema Corte, ed
7 individuare, quindi, il coefficiente di capitalizzazione anticipata da applicare alla somma riconosciuta in favore delle persone offese. Ritiene il Collegio che possa essere fatto riferimento, a tal fine e come affermato, da ultimo, da Cass. Sez. 3, ord. n. n. 16598/2025, alla tabella dei coefficienti per la liquidazione del danno da incapacità lavorativa diffusi dal Consiglio Superiore della Magistratura ed allegati agli Atti dell'Incontro di studio per i magistrati, svoltosi a Trevi il 30 giugno – 1 luglio 1989 (in Nuovi orientamenti e nuovi criteri per la determinazione del danno, Quaderni del CSM, 1990, n. 41, pp.127 e ss.). Nella citata ordinanza, emessa in un caso analogo a quello in esame – risarcimento del danno patrimoniale per spese di cura e assistenza futura, dovute in conseguenza di invalidità permanente cagionata da sinistro stradale – si legge che “ancora di recente questa Corte ha affermato che “la giurisprudenza, per scongiurare l'applicazione dei suddetti coefficienti” (ovvero, quelli di cui al r.d. n. 103 del 1922), “ne ha indicati altri, tra cui il giudice di merito resta ovviamente libero di scegliere, purché siano aggiornati e scientificamente corretti”, rammentando come, “tra i più diffusi vi sono quelli indicati dal CSM, allegati agli Atti dell'Incontro di studio per i magistrati svoltosi a Trevi il 30 giugno-1° luglio 1989, Tabella B” (così, da ultimo, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 3 gennaio 2024, n. 138, non massimata;
in senso conforme, tra le più recenti, Cass. Sez. 3, sent. 21 marzo 2022, n. 9002, Rv. 664257-01; Cass. Sez. 3, ord. 5 maggio 2021, n. 11719, non massimata;
Cass. Sez. 6-3, ord. 31 agosto 2020, n. 18093, Rv. 658516-01). Di essi, dunque, questa Corte non ha affatto escluso l'uso, sicché il loro impiego deve ritenersi affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito”. Il coefficiente di capitalizzazione previsto dalle tabelle del CSM per l'età di alla data CP_2 della capitalizzazione, ovvero maggio 2013 (19 anni), è 32,7306, sicché il danno può essere così calcolato: euro 31.251,92 (esborso annuo per i due assistenti diurni, ovvero euro 15.625,96 x 2) + euro 19.843,60 (esborso annuo per l'assistente notturno) x 32,7306. L'importo complessivo da riconoscere è quindi pari a euro 1.672.387,00. Non va riconosciuta la rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, in quanto l'importo delle spese di assistenza è determinato sulla base dell'ultimo CCNL applicabile e, pertanto, la somma indicata esprime il valore attuale del danno patrimoniale liquidati in favore delle persone offese. Vanno invece riconosciuti gli interessi legali sulla predetta somma devalutata alla data del 1 maggio 2013 e annualmente rivalutata sino al momento della pubblicazione della presente sentenza, e gli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo saldo. Va infine dichiarata, come eccepito da nei precedenti gradi di giudizio senza che vi sia stata Pt_2 alcuna pronuncia sul punto, l'operatività del massimale di polizza pacificamente pari ad euro 5.000.000,00, limite entro il quale va contenuta la condanna complessiva a carico di . Pt_1 Infine, in accoglimento di una specifica domanda di rivalsa dell'attrice in riassunzione ed essendo stato accertato, nei precedenti gradi di giudizio, la non operatività della polizza RCA nei confronti del proprietario del veicolo, , stante la minore età del conducente (figlio), il medesimo CP_3 va condannato a tenere indenne la compagnia delle somme che la stessa sarà tenuta a Pt_2 corrispondere ai danneggiati a titolo risarcitorio.
7. Ritiene la Corte di dover procedere a liquidare le spese del secondo giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio, che hanno avuto ad oggetto la sola limitata questione della rideterminazione del danno patrimoniale per spese di assistenza futura, essendo invece già intervenuto giudicato su tutte le ulteriori questioni oggetto dei precedenti gradi di giudizio, di merito e di legittimità. Alla luce di ciò, e considerato l'esito finale con reciproca soccombenza sulla questione esaminata, attesa la riduzione del quantum liquidato in favore delle persone offese, si ritiene equo disporre la compensazione integrale tra tutte le parti delle spese del secondo giudizio innanzi alla Corte di Cassazione e del presente giudizio di rinvio.
P.Q.M.
8 La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, a seguito dell'ordinanza n. 8371/2024 emessa dalla Suprema Corte di Cassazione e pubblicata in data 28.3.2024, nel giudizio di rinvio riassunto con atto di citazione da già così Parte_1 Parte_2 provvede:
- ACCERTA e DICHIARA la carenza di titolarità attiva del rapporto di credito controverso in capo al convenuto costituito in proprio “in qualità di cessionario del 50% del credito CP_1 vantato dai OR e ”; Pt_3 Parte_4
- CONDANNA già a corrispondere ai convenuti Parte_1 Parte_2 Pt_4
e a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per spese di assistenza futura,
[...] CP_2 il complessivo importo di euro 1.672.387,00, oltre interessi legali sulla predetta somma devalutata alla data del 1 maggio 2013 e annualmente rivalutata sino al momento della pubblicazione della presente sentenza, e interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo saldo.
- ACCERTA l'operatività del massimale della polizza assicurativa, pari ad euro 5.000.000,00, e, conseguentemente, DICHIARA che la condanna complessiva a carico di dovrà Parte_1 essere contenuta entro tale limite;
- CONDANNA il convenuto a manlevare e tenere indenne l'attrice CP_3 Parte_1 di tutte le somme che la stessa dovrà corrispondere ai danneggiati a titolo risarcitorio.
[...]
- DICHIARA integralmente compensate tra tutte le parti le spese del secondo giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 17.6.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Dott.ssa Alessandra Del Corvo Dott. Roberto Aponte
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE III CIVILE
composta dai Magistrati: dr. Aponte Roberto Presidente dr.ssa Elena Grazioli Consigliere dr.ssa Alessandra Del Corvo Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione in riassunzione regolarmente notificato
DA
ià (C.F. e P.I. , rappresentata e Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Maurizio Romagnoli ( ) C.F._1 e dall'avv. Gianfrancesco Esposito nel cui studio è elettivamente domicilia in Milano, Via Vivaio n. 24;
ATTORE IN RIASSUNZIONE
CONTRO
, costituitosi in qualità di cessionario del 50% del credito vantato dai OR CP_1
e e quindi “avente diritto anche in questa veste a far parte del presente Pt_3 Parte_4 giudizio, al fine di tutelare un interesse proprio comune a quello dei OR ”, rappresentato Pt_4 e difeso dall'Avv. Maurizio Massatani del Foro di Roma ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via della Giuliana n. 70;
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
E CONTRO
1
(c.f. ) residente in [...], Aci Parte_4 C.F._2 Sant'NT (CT)
(c.f. ), residente in [...], Aci CP_2 C.F._3 Sant'NT (CT);
(c.f. ), residente in [...] C.F._4 1;
CONVENUTI in RIASSUNZIONE, CONTUMACI
Oggetto: lesione personale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: PER L'ATTORE IN RIASSUNZIONE:
“Rideterminare l'ammontare delle somme ritenute dovute alla luce delle motivazioni rese dalla Corte di Legittimità ed, in ogni caso, supportate da valida prova documentale indicando anche il coefficiente di valutazione da adottare la capitalizzazione anticipata del compendio risarcitorio e comunque contenendo la condanna complessiva di , in relazione a tutte le somme Parte_1 liquidate, entro il limite del massimale di polizza pari ad € 5.000.000,00; B) Accogliere, in ogni caso confermando le precedenti statuizioni la domanda di rivalsa già dispiegata da in primo Parte_2 grado e per l'effetto condannare a manlevare da quanto la stessa sarà CP_3 Parte_2 eventualmente costretta a pagare in favore dei danneggiati. Con vittoria di spese e compensi”.
PER Il CONVENUTO:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis e previe declaratorie del caso così giudicare: in ossequio ai principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte di Cassazione nel disporre il rinvio ,distinguere e riconoscere come dovute le spese per il periodo tra il 13.8.2010 e quello del deposito delle memorie ex art.183 cpc ovvero 10 maggio 2013 in applicazione dell'art.2727 cc, da calcolare in base al combinato disposto della somma riconosciuta alla madre e verosimilmente utilizzata per le dette spese di assistenza infermieristica specializzata di cui il figlio CP_2 non può non avere fatto utilizzo, pena quoad vitam, nonchè dell'ulteriore materiale probatorio versato in atti, prendendo come base di calcolo i costi orari di cui al CCNL di categoria, cosi come per individuare il coefficiente di capitalizzazione venga preso in considerazione non già quello del Regio decreto indicato dalla compagnia assicurativa bensì uno tra quelli diffusi dal Consiglio Superiore della Magistratura ed allegati agli Atti dell'Incontro di studio per i magistrati, svoltosi a Trevi il 30 giugno - I luglio 1989 (in Nuovi orientamenti e nuovi criteri per la de-terminazione de] danno, Quaderni del CSM, 1990, n. 41, pp. 127 e ss.).ovvero in ogni caso estrapolato tra quelli che tengano conto della maggiore durata della vita alla data odierna ,cosi rideterminando il quantum da corrispondere per tale partita di danno , in base all'attuale aspettativa media di vita di anni 82 e quindi per anni 64 anziché 50”.
MOTIVI IN FATTO e IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. A seguito dell'ordinanza n. 8371/2024 emessa dalla Suprema Corte di Cassazione e pubblicata in data 28.3.2024, che ha annullato con rinvio la sentenza n. 3490/2020 della Corte d'Appello di Milano pubblicata in data 24.12.2020, già ha riassunto il giudizio Parte_1 Parte_2 introdotto in primo grado nei suoi confronti, nonché nei confronti di (quest'ultimo CP_3
2 sempre rimasto contumace), da , all'epoca nella qualità di procuratore speciale delle CP_1 persone offese e Parte_4 CP_2 Occorre premettere che il presente giudizio ha ad oggetto la richiesta di risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti da in occasione del sinistro verificatosi in CP_2 provincia di Siracusa il 13.8.2010, allorchè quest'ultimo viaggiava quale trasportato sul motociclo condotto da , deceduto. Persona_1 riportava lesioni gravissime, restando macro-leso nella misura del 90%. CP_2 All'esito della CTU disposta in primo grado, il Tribunale di Milano – accertando la responsabilità del conducente del motociclo, in solido con quella della compagnia assicuratrice – liquidava in favore di la somma di euro 1.363.472,00 per danni non patrimoniali, euro 17.080,00 per CP_2 invalidità temporanea totale ed euro 1.082.380,00 per danni patrimoniali, oltre interessi compensativi al 3% dal giorno del sinistro, somme dalle quali andava detratto l'acconto di euro 200.000,00 versato da in corso di causa;
in favore di madre della vittima, il Tribunale liquidava la Pt_2 Parte_4 somma di euro 143.201,78 per danno non patrimoniale ed euro 300.000,00 per danno patrimoniale. Il giudice di primo grado accertava inoltre la non operatività della polizza RCA nei confronti del proprietario del veicolo, , stante la minore età del conducente (figlio) , CP_3 Persona_1 e lo condannava pertanto a tenere indenne la compagnia delle somme dalla stessa corrisposte Pt_2 ai danneggiati del sinistro.
La Corte d'appello di Milano, adita con l'impugnazione principale proposta da e con quella Pt_2 incidentale proposta dai SI.ri , riformava parzialmente la sentenza di primo grado e riduceva Pt_4 l'importo del danno non patrimoniale riconosciuto in favore di;
la Corte rigettava CP_2 invece il motivo di appello incidentale con cui le persone offese avevano dedotto l'erronea liquidazione del danno patrimoniale spettante ad sotto l'aspetto del quantum CP_2 necessario per prestare al medesimo la necessaria assistenza H24.
La Suprema Corte di Cassazione, nel primo giudizio di legittimità, rigettava il ricorso principale proposto da e accoglieva in parte il ricorso incidentale proposto dai SI.ri : nello Pt_2 Pt_4 specifico, riformava la sentenza di secondo grado in merito all'errata quantificazione delle spese per assistenza in favore di , nonché in merito al mancato riconoscimento delle spese CP_2 mediche sostenute dal ragazzo. La Corte in particolare, accogliendo la censura di violazione degli artt. 2043, 2059, 1223 e 2056 c.c., con l'ordinanza di annullamento del 4553/2019 chiariva che “il percorso motivazionale della Corte d'Appello non pare logicamente esaustivo, in quanto non riscontra le risultanze di causa, ed in particolare la consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado che aveva ritenuto necessaria per un'assistenza continuativa per ventiquattro ore. A tanto dovrebbe conseguire la CP_2 necessità di almeno due assistenti domiciliari diurni e di uno per la fascia notturna, che si avvicendino ogni otto ore. La Corte d'Appello, seguendo la sentenza di primo grado, ha preso a base una retribuzione di 15.000,00 euro l'anno per assistente diurno e l'ha quindi riferita al numero complessivo di anni di ulteriore vita del soggetto leso, che ha stimato – sulla base della consulenza tecnica d'ufficio – in cinquanta, pervenendo in tal modo a ritenere congrua la somma di euro 750.000,00. Il calcolo tuttavia non tiene conto della maggior retribuzione per la fascia notturna, maggiore di quella diurna, ed è parametrato su euro 15.000,00 annui. Il motivo di ricorso viceversa evidenzia che la somma necessaria per l'assistenza di fascia notturna è maggiore, ammontante ad oltre 19.000,00 euro l'anno (come affermato nella stessa sentenza d'appello). Sul punto la sentenza impugnata si limita a registrare la correttezza del ragionamento del primo giudice, senza nulla argomentare in ordine al motivo di appello prospettato in maniera articolata, riportato nel ricorso per Cassazione, dalla difesa Erculeo-Tudisco. Il primo motivo del ricorso incidentale è pertanto accolto …”.
3 La Corte d'Appello di Milano, adita in sede di rinvio e in applicazione del principio di diritto affermato dalla Suprema Corte, ha ritenuto, con la sentenza n. 3490/2020, che “il danno pro futuro materialmente subito possa essere stimato in termini certi, sulla base della retribuzione giornaliera degli assistenti domestici” e facendo riferimento “al reale esborso prevedibile per l'assistenza domiciliare tenendo conto delle tabelle retributive del CCNL Colf e Badanti applicabili ratione temporis”. La Corte ha ritenuto prevedibile “l'avvicendamento diurno di due assistenti domiciliari per persona non autosufficiente, nella fascia oraria 8.00 – 20.00 oltre che la presenza notturna di un assistente per persona non autosufficiente per la fascia 20.00 – 8.00”. Tenuto conto della retribuzione minima mensile per assistenti diurni e notturni a persona non autosufficiente prevista dall'art. 10 del relativo CCNL Colf e Badanti, e aggiungendovi gli importi previsti a carico del datore di lavoro per contributi CP_
la Corte ha quantificato – sulla base di 14 mensilità, tredicesima e TFR – l'esborso annuale per ciascun assistente diurno in euro 15.625,96, e l'esborso annuale per l'assistente notturno in euro 19.843,60. Ha così concluso “alla luce dei calcoli effettuati la sentenza appellata deve essere riformata nella parte in cui prevedeva una determinazione del danno patrimoniale per spese di assistenza pari ad euro 750.000,00 (15.000,00 euro x 50 anni), dovendosi, al contrario, liquidare il danno patrimoniale futuro, per le sole spese di assistenza, in euro 2.554.832,00 euro, detratto quanto già corrisposto”. In merito al terzo motivo di ricorso accolto dalla Corte di Cassazione sull'omessa valutazione delle spese mediche sostenute e documentate, la Corte d'Appello ha provveduto a liquidarle in euro 17.896,00 “come risultano attestate e verificate dai riscontri di cui alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2) c.p.c.”. Sulle somme così riconosciute in favore dei SI.ri la Corte d'Appello ha riconosciuto gli Pt_4 interessi compensativi calcolati come in dispositivo.
Avverso tale pronuncia ha proposto nuovamente ricorso per Cassazione deducendo, con il Pt_2 primo motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1226 e 2056 c.c. in ragione della
“omessa distinta liquidazione del danno patrimoniale futuro per spese mediche nella componente del danno passato e nella componente danno futuro”. Con il terzo motivo ha dedotto violazione e falsa applicazione delle medesime norme di legge per avere omesso la Corte d'Appello di indicare, anche solo in dispositivo, il criterio di capitalizzazione della somma liquidata, rimettendone l'individuazione all'arbitraria determinazione delle parti, potendo, in effetti, applicarsi almeno “tre criteri”. Con il quarto motivo ha dedotto la violazione dell'art. 116 c.p.c. e l'omessa valutazione di un fatto discusso tra le parti, avendo la Corte omesso di valutare “l'eccezione contrattuale, seppur ritualmente e tempestivamente sollevata e non contestata dalla difesa avversaria, relativa all'operatività del massimale assicurativo”. La Suprema Corte ha accolto il primo motivo di ricorso di così motivando “questa Corte, Pt_2 ancora di recente, ha ribadito che “il pregiudizio patrimoniale consistente nella necessità di dovere retribuire una persona che garantisca l'assistenza personale ad un soggetto invalido è un danno permanente, che si produce «de die in diem»” e poiché, di regola, “il giudice interviene a liquidare tale danno in un momento successivo rispetto a quello nel quale esso si è determinato e il relativo onere economico è insorto”, esso “sarà chiamato a tradurre in moneta sia un danno che si è già verificato sia un danno che dovrà ancora verificarsi”, essendo, dunque, “evidente che le due operazioni di cui si è detto non possono essere regolate con lo stesso criterio” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 13 giugno 2023, n. 16844, Rv. 667870-02). In particolare, prosegue il citato arresto, qualora “si tratti di liquidare un danno passato permanente che si assuma essere consistito nella necessità di una spesa periodica per assistenza, delle due l'una: o il danneggiato dimostra di averla sostenuta (anche attraverso presunzioni semplici, ex art. 2727 cod. civ.), oppure nessuna liquidazione può essere consentita”, e ciò perché – a differenza di quanto mostra di ritenere la sentenza impugnata
4 – il “danno per spese di assistenza”, quando “si assuma essere già maturato al momento della liquidazione, è rappresentato dalla spesa sostenuta, non dalla necessità di sostenerla” (così, nuovamente in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. n. 16844 del 2023, cit., che richiama anche su questo punto Cass. Sez. 3, sent. 20 aprile 2016, 7774, Rv. 639495-01)”. Alla luce di ciò, dichiarato inammissibile il secondo motivo di ricorso, la Corte ha ritenuto assorbiti il terzo e il quarto, dovendo procedersi, in sede di rinvio, ad una rinnovata liquidazione del danno patrimoniale per spese di assistenza personale a con conseguente successivo esame CP_2 anche delle questioni oggetto del terzo e quarto motivo.
2. Con l'atto di citazione in riassunzione già chiede alla Corte Parte_1 Parte_2 d'Appello in sede di rinvio di “rideterminare l'ammontare delle somme ritenute dovute alla luce delle motivazioni rese dalla Corte di Legittimità ed, in ogni caso, supportate da valida prova documentale indicando anche il coefficiente di valutazione da adottare la capitalizzazione anticipata del compendio risarcitorio e comunque contenendo la condanna complessiva di , in relazione Parte_1
a tutte le somme liquidate, entro il limite del massimale di polizza pari ad € 5.000.000,00” nonché di
“Accogliere, in ogni caso confermando le precedenti statuizioni, la domanda di rivalsa già dispiegata da in primo grado e per l'effetto condannare a manlevare da Parte_2 CP_3 Parte_2 quanto la stessa sarà eventualmente costretta a pagare in favore dei danneggiati”. In particolare la compagnia assicuratrice chiede che, in applicazione del principio di diritto affermato dalla Suprema Corte, dall'importo di 2.554.832,00 euro liquidato dalla sentenza annullata a titolo di danno patrimoniale “omnicomprensivo” per spese di assistenza vengano detratte quelle spese che, quantomeno fino al mese di maggio del 2023 (momento di scadenza del termine per il deposito della memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.), i SI.ri avrebbero dovuto documentare come Pt_4 effettivamente sostenute, potendo operare le “previsione di spesa” indicata dalla Corte d'Appello solo per quelle future.
3. , costituitosi nel giudizio di rinvio, sostiene che la somma liquidata dalla Corte CP_1 d'Appello di Milano con la sentenza cassata sia stata “calcolata sull'errato e limitato presupposto che l'aspettativa di vita dell' debba essere di solo 50 anni. In realtà come provato CP_2 dalla relazione dei CTU non vi è alcun dato certo dal quale dedurre che le lesioni riportate dal ragazzo incidano sulla durata della vita. E quindi il calcolo, portando lo stesso alla età media di vita oggi comunemente accettata di 78 anni, fa sì che l'esatto calcolo della somma da liquidare a titolo di spese di assistenza familiare future ammonti a oltre 3 milioni di euro”. Quanto alla prova del danno per spese di assistenza sostenute in passato, sostiene che la stessa CP_1 possa essere fornita anche per presunzioni semplici ex art. 2727 cc.: nel caso di specie il danno risulterebbe provato sulla scorta dei “contratti lavorativi della madre” e delle “spese infermieristiche rilasciate dai pochi soggetti che hanno rilasciato fattura alla madre”. Afferma ancora che “la madre attraverso il TFR ottenuto, a seguito di abbandono volontario del lavoro, per stare vicina al figlio macroleso, ha retribuito vari assistenti infermieristici, i quali a rotazione hanno prestato quella assistenza specialistica di cui aveva necessità e che la madre, ovviamente, non era in grado di prestare per non essere in possesso dei requisiti tecnici … va da sè che la retribuzione, visto il contesto in cui madre e figlio vivevano, ovvero un piccolo paese della provincia di Siracusa, è avvenuta nella maggior parte in nero e solo per alcuni (pochi) ovvero coloro che hanno rilasciato nota fiscale, secondo le regole. In entrambi i casi, tuttavia, è stato allegato e provato che al ragazzo sia stata fornita quella assistenza infermieristica attraverso il ricorso della presunzione semplice di cui all'art. 2727 c.c. … Sulla scorta di tale ragionamento non si vede come non possa ritenersi provata, attraverso il meccanismo della presunzione semplice, che si sia fornita la prova dell'avere sostenuto spese per assistenza specialistica domiciliare. E' evidente che sotto questo aspetto, il punto da analizzare in questa sede di rinvio non è tanto la mancanza di prova, che invece è stata fornita ai sensi dell'art. 2727 c.c., ma se, viste le modalità di retribuzione dei soggetti
5 che hanno prestato assistenza, solo in parte dimostrate documentalmente, al fine di individuare il corretto quantum di spese mediche da riconoscere per l'arco temporale qui in analisi, spese che secondo il principio del più probabile che non, che non possono essere mancate, per via della gravità del danno subito dal ragazzo che ne aveva necessità quoad vitam, come attestato dalla ctu, il criterio adottato dalla Corte di appello nella sentenza cassata, di utilizzare ai fini del calcolo la medesima paga oraria del CCNL, sia quello da utilizzare o meno”.
4. Alla prima udienza del 17.12.2025, veniva dichiarata la contumacia di , CP_3 CP_2 e e la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni all'udienza del
[...] Parte_4 18.3.2025. Depositati gli scritti difensivi finali, la causa era poi discussa nella camera di consiglio del 17 giugno 2025.
5. Occorre preliminarmente rilevare che il convenuto non è titolare, nei confronti della CP_1 compagnia assicuratrice e del contumace , del credito risarcitorio oggetto del presente CP_3 giudizio di rinvio. E' pacifico infatti che ha agito, nei precedenti gradi di giudizio, quale procuratore speciale CP_1 dei SI.ri , ma è altrettanto pacifico – per quanto si evince dagli atti del secondo giudizio di Pt_4 legittimità, dalle stesse affermazioni del convenuto e dal doc. n. 5 prodotto da nel fascicolo di Pt_2 secondo grado – che tale procura sia stata in seguito revocata all' dalle persone offese, che CP_1 hanno peraltro presentato anche querela nei suoi confronti. In particolare, dal citato doc. n. 5 risulta che in data 19/02/2021 gli Avv.ti Giacomo Raffaele Esposito, Carmelo Castelli e Carlo Castelli, per conto di e in proprio, Parte_4 CP_2 comunicavano alla compagnia assicuratrice l'intervenuta revoca della procura speciale a suo tempo conferita a e la revoca della nomina a difensore in favore dell'Avv. Maurizio Massatani. CP_1 Ed infatti nel secondo giudizio innanzi alla Corte di Cassazione i SI.ri si sono costituiti in Pt_4 proprio, rappresentati dai nuovi difensori. Ora, l'attrice in riassunzione ha proceduto a citare in questo giudizio di rinvio – sia CP_1 pure erroneamente – quale procuratore speciale dei , benchè la procura speciale, come detto, Pt_4 sia stata da questi ultimi revocata.
, a sua volta, come si evince dalla comparsa di costituzione del 16.12.2024 si è costituito in CP_1 proprio ed in particolare “in qualità di cessionario del 50% del credito vantato dai OR e Pt_3
e quindi avente diritto anche in questa veste a far parte del presente giudizio, al fine Parte_4 di tutelare un interesse proprio comune a quello dei OR ”. Pt_4
Tuttavia non ha documentato tale sua qualità, non avendo prodotto in questa sede la dedotta CP_1 e presunta cessione del credito risarcitorio in suo favore, sia pure nella misura del 50%, da parte delle persone offese, né analoga produzione si evince con riguardo al secondo giudizio di legittimità cui pure il convenuto ha inteso partecipare allegando la titolarità del 50% del credito risarcitorio. E' del tutto evidente, quindi, che egli non ha alcun interesse “proprio”, tantomeno comune a quello dei SI.ri , a partecipare al presente giudizio, non potendo desumersi da alcun atto di causa Pt_4 che sia titolare, anche solo parzialmente, del diritto di credito oggetto di rideterminazione in questa sede. Va precisato che “la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa” (di recente v. Cass., ord. n. 8625/2025), e, di conseguenza, ben può essere rilevata in questa sede dalla Corte pur nella contumacia dei SI.ri
, interessati ad eccepirla. Pt_4 Ogni somma che verrà pertanto liquidata da questa Corte non potrà che essere riconosciuta soltanto in favore delle persone offese e in proprio. CP_2 Parte_4
6 6. Ciò detto, occorre premettere che in ipotesi di annullamento con rinvio per violazione di norme di diritto la pronuncia della Corte di Cassazione vincola al principio affermato ed ai relativi presupposti di fatto, “onde il giudice del rinvio deve uniformarsi non solo alla regola giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione adottata, attenendosi agli accertamenti già compresi nell'ambito di tale enunciazione, senza poter estendere la propria indagine a questioni che, pur se non esaminate nel giudizio di legittimità, costituiscono il presupposto stesso della pronuncia di annullamento, atteso che il riesame delle suddette questioni verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza di cassazione, in contrasto con il principio di intangibilità” (v. ad es. Cass., sent. n. 17353/2010). Nel presente giudizio di rinvio deve quindi procedersi ad una nuova liquidazione del danno patrimoniale per spese di assistenza di liquidazione che la Corte d'Appello ha CP_2 effettuato in modo “omnicomprensivo” riconoscendo l'importo di euro 2.554.832,00 senza distinguere tra la componente del danno cd. “passato” e la componente del danno futuro, e senza indicare il coefficiente di capitalizzazione adottato. Non possono essere invece essere nuovamente esaminate o messe in discussione tutte le ulteriori questioni affrontate nella sentenza cassata e non oggetto di annullamento, sulle quali quindi si è formato il giudicato: ci si riferisce in particolare ai criteri di calcolo degli esborsi annuali presumibilmente sostenibili per ciascun assistente diurno e per quello notturno, parametrati dalla Corte all'aspettativa di vita di stimata in 50 anni sulla scorta delle risultanze della CP_2
CTU. Ebbene, ritiene il Collegio che le persone offese non abbiano dimostrato di aver subito un danno patrimoniale passato permanente consistito nella necessità di una spesa periodica per l'assistenza di
CP_2 Ed infatti, come correttamente osservato dalla compagnia assicuratrice, le persone offese avrebbero dovuto documentare le spese di assistenza che, quantomeno fino al maggio del 2013 (momento di scadenza della seconda memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.), esse assumono di aver effettivamente sostenuto, potendo operare la previsione di spesa effettuata dalla Corte d'Appello nella sentenza cassata solo per quelle future (ovvero quale componente del danno futuro). Tale prova non è stata fornita in nessun grado di giudizio e neanche nel presente giudizio di rinvio: e non si sono costituiti, mentre il convenuto , che per quanto CP_2 Parte_4 CP_1 detto è oltretutto privo della titolarità attiva del rapporto controverso, non ha prodotto alcun documento in allegato alla comparsa di costituzione né tantomeno ha depositato il fascicolo di primo grado o anche solo nuovamente allegato alcuni dei documenti asseritamente prodotti in quella sede e confusamente richiamati in comparsa. E' del tutto evidente, poi, che non può ritenersi raggiunta alcuna prova del suddetto danno passato, neanche ex art. 2727 c.c., sulla base della circostanza, allegata quale preteso “fatto notorio”, che la retribuzione “dei vari assistenti infermieristici” avvenga normalmente “in nero” … “visto il contesto in cui madre e figlio vivevano, ovvero un piccolo paese della provincia di Siracusa”. Si tratta di affermazioni meramente apodittiche e di allegazioni che, in assenza di documentazione che comprovi esborsi effettivamente sostenuti dalle persone offese, non valgono ad integrare una prova – nemmeno presuntiva – né dell'an né del quantum del pregiudizio patrimoniale consistente nella necessità di retribuire soggetti che prestino assistenza diurna e notturna a CP_2 Per tali ragioni, non possono essere riconosciuti come quota del danno patrimoniale in esame esborsi asseritamente sostenuti – ma non provati – nei primi tre anni decorrenti dalla data del sinistro (13.8.2010) al maggio del 2013, momento di scadenza della seconda memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.. La previsione di spesa (danno futuro), effettuata dalla Corte d'Appello nella sentenza cassata, può operare soltanto a decorrere dal mese di maggio 2013 in poi. Ciò detto, ed al fine di procedere al calcolo di tale danno ed alla sua liquidazione, occorre esaminare l'ulteriore questione ritenuta assorbita nell'ordinanza di annullamento della Suprema Corte, ed
7 individuare, quindi, il coefficiente di capitalizzazione anticipata da applicare alla somma riconosciuta in favore delle persone offese. Ritiene il Collegio che possa essere fatto riferimento, a tal fine e come affermato, da ultimo, da Cass. Sez. 3, ord. n. n. 16598/2025, alla tabella dei coefficienti per la liquidazione del danno da incapacità lavorativa diffusi dal Consiglio Superiore della Magistratura ed allegati agli Atti dell'Incontro di studio per i magistrati, svoltosi a Trevi il 30 giugno – 1 luglio 1989 (in Nuovi orientamenti e nuovi criteri per la determinazione del danno, Quaderni del CSM, 1990, n. 41, pp.127 e ss.). Nella citata ordinanza, emessa in un caso analogo a quello in esame – risarcimento del danno patrimoniale per spese di cura e assistenza futura, dovute in conseguenza di invalidità permanente cagionata da sinistro stradale – si legge che “ancora di recente questa Corte ha affermato che “la giurisprudenza, per scongiurare l'applicazione dei suddetti coefficienti” (ovvero, quelli di cui al r.d. n. 103 del 1922), “ne ha indicati altri, tra cui il giudice di merito resta ovviamente libero di scegliere, purché siano aggiornati e scientificamente corretti”, rammentando come, “tra i più diffusi vi sono quelli indicati dal CSM, allegati agli Atti dell'Incontro di studio per i magistrati svoltosi a Trevi il 30 giugno-1° luglio 1989, Tabella B” (così, da ultimo, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 3 gennaio 2024, n. 138, non massimata;
in senso conforme, tra le più recenti, Cass. Sez. 3, sent. 21 marzo 2022, n. 9002, Rv. 664257-01; Cass. Sez. 3, ord. 5 maggio 2021, n. 11719, non massimata;
Cass. Sez. 6-3, ord. 31 agosto 2020, n. 18093, Rv. 658516-01). Di essi, dunque, questa Corte non ha affatto escluso l'uso, sicché il loro impiego deve ritenersi affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito”. Il coefficiente di capitalizzazione previsto dalle tabelle del CSM per l'età di alla data CP_2 della capitalizzazione, ovvero maggio 2013 (19 anni), è 32,7306, sicché il danno può essere così calcolato: euro 31.251,92 (esborso annuo per i due assistenti diurni, ovvero euro 15.625,96 x 2) + euro 19.843,60 (esborso annuo per l'assistente notturno) x 32,7306. L'importo complessivo da riconoscere è quindi pari a euro 1.672.387,00. Non va riconosciuta la rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, in quanto l'importo delle spese di assistenza è determinato sulla base dell'ultimo CCNL applicabile e, pertanto, la somma indicata esprime il valore attuale del danno patrimoniale liquidati in favore delle persone offese. Vanno invece riconosciuti gli interessi legali sulla predetta somma devalutata alla data del 1 maggio 2013 e annualmente rivalutata sino al momento della pubblicazione della presente sentenza, e gli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo saldo. Va infine dichiarata, come eccepito da nei precedenti gradi di giudizio senza che vi sia stata Pt_2 alcuna pronuncia sul punto, l'operatività del massimale di polizza pacificamente pari ad euro 5.000.000,00, limite entro il quale va contenuta la condanna complessiva a carico di . Pt_1 Infine, in accoglimento di una specifica domanda di rivalsa dell'attrice in riassunzione ed essendo stato accertato, nei precedenti gradi di giudizio, la non operatività della polizza RCA nei confronti del proprietario del veicolo, , stante la minore età del conducente (figlio), il medesimo CP_3 va condannato a tenere indenne la compagnia delle somme che la stessa sarà tenuta a Pt_2 corrispondere ai danneggiati a titolo risarcitorio.
7. Ritiene la Corte di dover procedere a liquidare le spese del secondo giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio, che hanno avuto ad oggetto la sola limitata questione della rideterminazione del danno patrimoniale per spese di assistenza futura, essendo invece già intervenuto giudicato su tutte le ulteriori questioni oggetto dei precedenti gradi di giudizio, di merito e di legittimità. Alla luce di ciò, e considerato l'esito finale con reciproca soccombenza sulla questione esaminata, attesa la riduzione del quantum liquidato in favore delle persone offese, si ritiene equo disporre la compensazione integrale tra tutte le parti delle spese del secondo giudizio innanzi alla Corte di Cassazione e del presente giudizio di rinvio.
P.Q.M.
8 La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, a seguito dell'ordinanza n. 8371/2024 emessa dalla Suprema Corte di Cassazione e pubblicata in data 28.3.2024, nel giudizio di rinvio riassunto con atto di citazione da già così Parte_1 Parte_2 provvede:
- ACCERTA e DICHIARA la carenza di titolarità attiva del rapporto di credito controverso in capo al convenuto costituito in proprio “in qualità di cessionario del 50% del credito CP_1 vantato dai OR e ”; Pt_3 Parte_4
- CONDANNA già a corrispondere ai convenuti Parte_1 Parte_2 Pt_4
e a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per spese di assistenza futura,
[...] CP_2 il complessivo importo di euro 1.672.387,00, oltre interessi legali sulla predetta somma devalutata alla data del 1 maggio 2013 e annualmente rivalutata sino al momento della pubblicazione della presente sentenza, e interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo saldo.
- ACCERTA l'operatività del massimale della polizza assicurativa, pari ad euro 5.000.000,00, e, conseguentemente, DICHIARA che la condanna complessiva a carico di dovrà Parte_1 essere contenuta entro tale limite;
- CONDANNA il convenuto a manlevare e tenere indenne l'attrice CP_3 Parte_1 di tutte le somme che la stessa dovrà corrispondere ai danneggiati a titolo risarcitorio.
[...]
- DICHIARA integralmente compensate tra tutte le parti le spese del secondo giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 17.6.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Dott.ssa Alessandra Del Corvo Dott. Roberto Aponte
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