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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 07/02/2025, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4680/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso iscritto al n. r.g. 4680/2024 promosso da: nata il [...] ad [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Roberta Ragnetti;
contro
, nato il [...] ad [...], rappresentato e difeso dall'avv. Anna CP_1
Marconi e dall'avv. Eleonora Tizzi.
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ
GENITORIALE NEI CONFRONTI DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO.
CONCLUSIONI CONGIUNTE:
“Affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1
prevalente dello stesso presso la madre.
Entrambi i genitori si impegnano a comunicare tra di loro per tutte le esigenze e necessità relative al figlio.
Il padre terrà il figlio con sé, a fine settimane alternati, dal sabato pomeriggio al lunedì mattina, quando lo accompagnerà a scuola, comprensivi di pernottamento.
Durante la settimana il figlio avrà la facoltà di accordarsi liberamente con i genitori decidendo con chi trascorrere la giornata col fine di stare indicativamente un tempo paritetico con entrambi i genitori.
- 1 - Salvo diversi accordi ciascuno dei genitori vedrà e terrà altresì il minore per 15 giorni, anche non consecutivi, durante il periodo estivo da concordarsi ogni anno entro il 30 maggio;
7 giorni nel periodo natalizio alternando ogni anno la settimana dal 24 al 30 dicembre con quella dal 31 dicembre al 6 gennaio;
3 giorni nel periodo pasquale alternando ogni anno il giorno di Pasqua con il lunedì dell'Angelo. I genitori inoltre alterneranno tra loro le festività infrannuali con eventuali ponti.
dal mese di gennaio 2025 provvederà al mantenimento di versando CP_1 Per_1
la somma mensile di euro 500,00. Tale importo verrà corrisposto in un conto corrente bancario che verrà appositamente creato e sarà cointestato tra i genitori, con bancomat ad uso esclusivo della signora Parte_1
Le spese straordinarie, come previste dal Protocollo del Tribunale di Ancona, vengono poste integralmente a carico di . CP_1
L'assegno unico verrà percepito integralmente da la quale verserà Parte_1
l'importo nel conto cointestato sopra menzionato.
Le parti rinunciano ad ogni altra domanda, eccezione e deduzione formulate nel presente giudizio, con compensazione integrale delle spese di lite”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. ha chiesto di regolamentare le modalità di affidamento, visita e Parte_1
mantenimento relativamente al figlio nato il [...] da una relazione Persona_2
avuta con fuori del matrimonio. CP_1
2. si è regolarmente costituito in giudizio. CP_1
3. Gli atti sono stati trasmessi ex art. 71 c.p.c. al Pubblico Ministero, come risulta dallo storico del fascicolo telematico.
4. Le parti sono comparse dinanzi al Giudice delegato all'udienza del 8.1.2025 e all'esito della successiva udienza del 30.1.2025 hanno raggiunto un accordo, per cui i difensori hanno chiesto ai sensi dell'art. 473 bis.21 c.p.c. di rimettere la causa in decisione, accogliendo quanto da loro concordato, con rinuncia ai termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c.
5. Le condizioni prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi del figlio.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto del minore, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse morale e materiale, sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun
- 2 - genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione del minore.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: prende atto degli accordi raggiunti dalle parti alle condizioni sopra riportate;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 05/02/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
- 3 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso iscritto al n. r.g. 4680/2024 promosso da: nata il [...] ad [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Roberta Ragnetti;
contro
, nato il [...] ad [...], rappresentato e difeso dall'avv. Anna CP_1
Marconi e dall'avv. Eleonora Tizzi.
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ
GENITORIALE NEI CONFRONTI DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO.
CONCLUSIONI CONGIUNTE:
“Affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1
prevalente dello stesso presso la madre.
Entrambi i genitori si impegnano a comunicare tra di loro per tutte le esigenze e necessità relative al figlio.
Il padre terrà il figlio con sé, a fine settimane alternati, dal sabato pomeriggio al lunedì mattina, quando lo accompagnerà a scuola, comprensivi di pernottamento.
Durante la settimana il figlio avrà la facoltà di accordarsi liberamente con i genitori decidendo con chi trascorrere la giornata col fine di stare indicativamente un tempo paritetico con entrambi i genitori.
- 1 - Salvo diversi accordi ciascuno dei genitori vedrà e terrà altresì il minore per 15 giorni, anche non consecutivi, durante il periodo estivo da concordarsi ogni anno entro il 30 maggio;
7 giorni nel periodo natalizio alternando ogni anno la settimana dal 24 al 30 dicembre con quella dal 31 dicembre al 6 gennaio;
3 giorni nel periodo pasquale alternando ogni anno il giorno di Pasqua con il lunedì dell'Angelo. I genitori inoltre alterneranno tra loro le festività infrannuali con eventuali ponti.
dal mese di gennaio 2025 provvederà al mantenimento di versando CP_1 Per_1
la somma mensile di euro 500,00. Tale importo verrà corrisposto in un conto corrente bancario che verrà appositamente creato e sarà cointestato tra i genitori, con bancomat ad uso esclusivo della signora Parte_1
Le spese straordinarie, come previste dal Protocollo del Tribunale di Ancona, vengono poste integralmente a carico di . CP_1
L'assegno unico verrà percepito integralmente da la quale verserà Parte_1
l'importo nel conto cointestato sopra menzionato.
Le parti rinunciano ad ogni altra domanda, eccezione e deduzione formulate nel presente giudizio, con compensazione integrale delle spese di lite”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. ha chiesto di regolamentare le modalità di affidamento, visita e Parte_1
mantenimento relativamente al figlio nato il [...] da una relazione Persona_2
avuta con fuori del matrimonio. CP_1
2. si è regolarmente costituito in giudizio. CP_1
3. Gli atti sono stati trasmessi ex art. 71 c.p.c. al Pubblico Ministero, come risulta dallo storico del fascicolo telematico.
4. Le parti sono comparse dinanzi al Giudice delegato all'udienza del 8.1.2025 e all'esito della successiva udienza del 30.1.2025 hanno raggiunto un accordo, per cui i difensori hanno chiesto ai sensi dell'art. 473 bis.21 c.p.c. di rimettere la causa in decisione, accogliendo quanto da loro concordato, con rinuncia ai termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c.
5. Le condizioni prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi del figlio.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto del minore, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse morale e materiale, sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun
- 2 - genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione del minore.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: prende atto degli accordi raggiunti dalle parti alle condizioni sopra riportate;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 05/02/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
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