Decreto cautelare 30 giugno 2025
Ordinanza cautelare 18 luglio 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 02/12/2025, n. 21666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21666 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21666/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07562/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7562 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello De Vito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Valentina Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della Determina dirigenziale rep. n. -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS- del 8.8.2024, notificata il 30.5.2025 - atti connessi conseguenti presupposti - domanda di annullamento, risarcitoria e cautelare.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2025 la dott.ssa AM LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con ricorso depositato il 30/06/2025 parte ricorrente ha agito per chiedere l’annullamento della delibera indicata in epigrafe, con cui si è disposto lo sgombero, in via di autotutela esecutiva ai sensi dell’art. 823 comma 2 c.c., del bene immobile, meglio indicato in atti, di proprietà di Roma Capitale, deducendo i seguenti motivi:
I) Violazione ed errata applicazione degli articoli 2 L. n. 241/1990 e 11 bis della L. n. 21/1992 - violazione dei termini per l’adozione del provvedimento / determina dirigenziale - eccesso di potere per violazione dei principi di ragionevole durata del procedimento e per irragionevolezza connessa al mutato quadro normativo (D.A.C. n. 21/2025) ;
II) Violazione delle delibere di giunta capitolina n. -OMISSIS- e -OMISSIS- - violazione della D.A.C. n. -OMISSIS- - violazione del conseguente rapporto convenzionale/contrattuale - Carenza ed erroneità della motivazione ed inesistenza ed infondatezza dei suoi presupposti - violazione art. 3 L. n. 241/1990 - eccesso di potere per irragionevolezza;
III) Violazione dell’art. 27 commi 140 e seguenti della L. R. n. 1/2020 - sussistenza di domande di assegnazione di alloggio ERP;
- Roma Capitale si è costituita il 10.7.2025, chiedendo di respingere ogni pretesa ed eccependo in via subordinata, nella denegata ipotesi di appartenenza del bene de quo al patrimonio disponibile dell’Ente, l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione;
- all’esito della camera di consiglio del 16/07/2025 è stata accolta l’istanza cautelare e disposta attività istruttoria (v. ordinanza -OMISSIS-);
- alla udienza del 5/11/2025 la causa è stata trattenuta in decisione;
Rilevato che il ricorso deve essere integralmente respinto in quanto:
- non vi sono motivi per discostarsi da quanto già affermato da questa Sezione in materia (in tal senso, le sentenze n. 2209/2025 e n. 2258/2025 ed i precedenti ivi richiamati).
- in via preliminare, il bene oggetto della determina risulta appartenente al demanio comunale (v. doc. 2 relazione Conservatoria depositata il 10/7/2025) sicché l’Amministrazione ha legittimamente fatto applicazione dei poteri di c.d. autotutela esecutiva per cui “ Spetta all'autorità amministrativa la tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico. Essa ha facoltà sia di procedere in via amministrativa, sia di valersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal presente codice ” (v. art. 823 comma 2 c.c.), con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo (Cass. Civ. Sez. un., 26/12/2024, n.34501);
- con riferimento al primo motivo di ricorso, relativo al mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento, la circostanza che la notifica della determina dirigenziale impugnata, avente data 8.8.2024, sia avvenuta in data 30.5.2025 non incide in alcun modo sulla sua validità ma esclusivamente sulla sua effettiva esecuzione;
- quanto al secondo motivo di doglianza, il ricorrente lamenta la violazione di plurime delibere dell’Amministrazione, rappresentando che il ricorrente, dipendente comunale dal 1976, assumeva la funzione di custode del complesso immobiliare di -OMISSIS- dal 1997, ivi stabilendo la propria residenza nell’alloggio di servizio e versando il corrispettivo parametrato ai criteri in materia di Edilizia Residenziale Pubblica ERP;
- è, tuttavia, emerso dalla istruttoria in atti che, “ come si evince dalla nota del DORU, prot. -OMISSIS-, il sig. -OMISSIS-, pur essendo stato un dipendente capitolino non è mai stato assegnatario dell'immobile de quo, bensì, come da dichiarazione dello stesso datata 28/04/2008, prot. -OMISSIS-, gli eredi del defunto utilizzatore (…) hanno consegnato le chiavi dell'alloggio al sig. -OMISSIS- che, di fatto, è un occupante senza titolo ”; l’occupante ha anche dichiarato di pagare regolarmente un’indennità di euro 100,00 mensili “ attraverso un bollettino da lui predisposto, intestato al Patrimonio, il cui importo è stato definito dall’interessato, sulla base di quanto altre persone pagano trovandosi nella sua medesima condizione ” (v. relazione dell’Amministrazione e allegati depositati il 29/10/2025);
- ne deriva che il ricorrente, ad oggi in stato di quiescenza dal 30.12.2011, non ha alcun titolo giuridico per occupare l’immobile de quo ;
- quanto al terzo motivo di ricorso, il ricorrente ha dedotto di avere presentato istanza di assegnazione di alloggio ERP sicché l’Amministrazione, tramite lo sgombero, sarebbe incorsa nella violazione dell’art. 27 commi 140 e seguenti della L. R. n. 1/2020, e che allo stesso sarebbe, comunque, applicabile anche la disciplina di cui alla deliberazione di Assemblea Capitolina n. -OMISSIS-;
- i motivi sono entrambi infondati atteso che dalla istruttoria in atti è risultata: da una parte, la inidoneità oggettiva dell'immobile a essere regolarizzato ai sensi della L.R. 1/2020, stante la natura giuridica di bene demaniale adibito al servizio, e non ad uso abitativo permanente secondo i criteri previsti dalla normativa regionale, con conseguente esclusione della possibilità di regolarizzazione non trattandosi di immobili ERP; dall’altra, quanto alla deliberazione di Assemblea Capitolina n. -OMISSIS-, che nel caso di specie si tratta di un alloggio posto al servizio funzionale del mercato rionale e non di un complesso scolastico (in ogni caso, peraltro, il ricorrente non ha presentato alcuna domanda di assegnazione ai sensi di tale normativa sicché è impregiudicata ogni futura determinazione dell’Amministrazione, trattandosi di poteri non ancora esercitati, insindacabili pena la violazione del divieto cristallizzato all’art. 34, comma 2, c.p.a.);
- evidenziato, infine, che quanto all’esigenza abitativa del ricorrente, è rimessa all’Amministrazione resistente l’adozione di ogni più opportuna iniziativa contestuale allo sgombero, e che in tale senso l’Amministrazione ha prodotto una richiesta comunale di presa in carico ai Servizi sociali (v. richiesta del 23.6.2025 in atti);
Ritenuto di compensare le spese di lite in considerazione della peculiarità della vicenda;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge integralmente.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
PI IT, Presidente
Igor Nobile, Primo Referendario
AM LI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AM LI | PI IT |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.