Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza 23/05/2025, n. 726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 726 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/05/2025
N. 00726/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00402/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 402 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Rossella Donatelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Alberto Bagnoli in Bari, via Dante Alighieri n.25;
contro
Arca Puglia Centrale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maricla Candeliere, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Bari, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della nota prot. 0001241 AM del 16.1.2019, pervenuta in data 23.1.2019, con cui si diffida la ricorrente al rilascio dell'alloggio di E.R.P. sito in Bari al Lungomare IX maggio, pal. H/3;
dei relativi allegati, ovvero della determinazione dirigenziale n.940 del 26.7.2018, con cui si dispone la revoca della determinazione n.28 del 15.1.2013, avente ad oggetto l'assegnazione in sanatoria del suindicato alloggio alla medesima ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Arca Puglia Centrale;
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 maggio 2025 il dott. Vincenzo Blanda e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, notificato il 25.3.2019 e depositato il 9.4.2019, l’istante ha impugnato il provvedimento del 16.1.2019, con cui si diffida la ricorrente al rilascio dell'alloggio di E.R.P. sito in Bari al Lungomare IX maggio, pal. H/3, in quanto “con Determinazione n. 940 del 26/07/2018, è stata disposta la revoca del provvedimento amministrativo di assegnazione in sanatoria n. 28 emesso da quest'Agenzia in data 15/01/2013 inerente all'alloggio in oggetto. Pertanto, la S.V. occupa senza titolo l'alloggio di cui all'oggetto”.
La ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:
1) violazione dell’art.21 nonies della legge n.241/90 – violazione dei principi in materia di autotutela e di legittimo affidamento - eccesso di potere per difetto di motivazione e valutazione dei presupposti di fatto;
2) violazione obblighi partecipativi in sede di istruttoria procedimentale di cui alla l. n. 241/90, artt. 7 e 10, ed alla l.r. n.10 del 7.4.2014, artt.16-20 - violazione dei principi di gradualità, proporzionalità e ragionevolezza - eccesso di potere per insufficiente motivazione e difetto di istruttoria, travisata ed insufficiente considerazione dei presupposti di fatto e di diritto.
Arca Puglia Centrale–Agenzia Regionale per la Casa e l’Abitare si è costituita in giudizio eccependo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e la sua infondatezza nel merito.
All’udienza del 21 maggio 2025 la causa è stata trattenuto per la decisione.
1. La ricorrente, con l’azione proposta, contesta la diffida a rilasciare l’immobile E.R.P., conseguente alla revoca della assegnazione in sanatoria del 15.2.2013, in quanto già dichiarata decaduta, facendo valere un proprio diritto soggettivo a mantenere il godimento dell’alloggio, circostanza, questa, che radica la giurisdizione del Giudice ordinario.
2. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adito giudice.
Questo Tribunale si è già pronunciato in precedenti analoghi ( ex multis , T.A.R. Bari, sez. III, 25 febbraio 2021, n. 334; idem, 7 dicembre 2018, n. 1571; idem, 28 aprile 2017, n. 413; idem, 24 gennaio 2017, n. 37; idem, 5 novembre 2015, n. 1443) e ritiene sufficiente richiamare la consolidata e condivisa giurisprudenza, secondo cui la cognizione della controversia sulla decadenza e sulla revoca delle assegnazioni nonchè sugli atti conseguenti come, nel caso di specie, la diffida a rilasciare l’immobile, spetta al G.O, in quanto, “la materia dell'E.R.P. è compresa in quella dei servizi pubblici disciplinati dall'art. 33 d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80 nel testo sostituito dall'art. 7 l. 21 luglio 2000 n. 205 e risultante dalla sentenza della Corte costituzionale del 6 luglio 2004, n. 204. In tale materia il procedimento di assegnazione degli alloggi si articola in due fasi: a) quella attinente alla prenotazione e assegnazione dell'alloggio ed alla posizione e qualità del richiedente, che è caratterizzata dall'esercizio di poteri finalizzati al perseguimento di interessi pubblici ai quali corrispondono posizioni di interesse legittimo dei richiedenti; b) quella relativa alla disciplina del rapporto così instaurato nella quale la P.A. non è titolare di poteri di supremazia e la posizione del richiedente ha natura di diritto soggettivo con la conseguenza che le controversie attinenti a pretesi vizi di legittimità dei provvedimenti emessi nella prima fase sono attribuite alla giurisdizione del G.A. mentre quelle in cui si discute di cause sopravvenute di estinzione o di risoluzione del rapporto locativo, poiché sottratte al discrezionale apprezzamento della p.a. vanno ricondotte alla giurisdizione del G.O.; pertanto, deve ritenersi che nel caso in cui il ricorrente contesti la legittimità del provvedimento di diffida al rilascio dell'immobile di E.R.P., a seguito di decreto di decadenza emesso nei confronti del precedente assegnatario e di rigetto dell'istanza volta ad ottenere il subentro nell'assegnazione e la voltura del contratto di locazione, la cognizione della controversia spetti al G.O.” (cfr. Cassazione civile, sez. II, 17 marzo 2014, n. 6172; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 31 maggio 2016 n. 6272).
3. La controversia “non attiene alla fase pubblicistica dell'assegnazione, nella quale sono stabiliti i requisiti soggettivi ed i criteri di attribuzione dei punteggi tra gli aventi diritto”, ma si riferisce ad una vicenda riguardante soggetto, rispetto al quale non sono stati riscontrati titoli affinchè la stessa continuasse a permanere in un immobile dal quale era già stata dichiarata decaduta e, di conseguenza, era stata raggiunta da un successivo atto di revoca dell’assegnazione, disposta sin dal 2013. Atto quest’ultimo che, peraltro, non risulta essere mai stato impugnato.
Spetta in altri termini al giudice ordinario la controversia promossa dall'assegnatario di alloggio di edilizia economica e popolare, al fine di far accertare il proprio diritto a permanere nel rapporto locatizio, atteso che in tale fase del rapporto sussistono unicamente diritti soggettivi (Cfr., ex multis, T.A.R. Lazio, sez. Terza quater, 12.12.2016, n. 12307).
La legittimità della diffida al rilascio impugnata, costituisce atto dovuto e conseguenziale alla decadenza dall’assegnazione, per cui la questione inerisce la competenza del giudice ordinario chiamato a decidere su contrapposte posizioni di diritto soggettivo, ovvero il diritto dell’ente proprietario di utilizzare il bene in conformità al proprio potere dominicale e quello vantato dall’occupante medesima.
4. Da quanto esposto discende la declaratoria del difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo sulla domanda di cui all’atto introduttivo in favore del Giudice ordinario, innanzi al quale la domanda potrà essere riproposta nei termini di legge secondo i principi affermati dalle sentenze della Corte costituzionale, 12 marzo 2007, n. 77 e della Corte di Cassazione, Sez. Un., 22 febbraio 2007, n. 109 ed in virtù delle previsioni normative di cui agli artt. 59 legge 18 giugno 2009, n. 69 e 11 cod. proc. amm.-.
5. Le spese del presente giudizio possono essere compensate tra le parti, stante la natura della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione, in quanto riservato alla cognizione del giudice ordinario competente, davanti al quale il processo può essere proseguito con
le modalità e termini di cui all’art. 11 c.p.a.-.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della ricorrente.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Blanda, Presidente, Estensore
Donatella Testini, Consigliere
Lorenzo Mennoia, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Vincenzo Blanda |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.