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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 31/10/2025, n. 4368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4368 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del Giudice
Unico, dr.ssa Giuseppina Valiante, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2082/2021 R.G., avente ad oggetto: azione revocatoria ex art. 67 L.F. e art. 64 L.F.,
TRA
(p.i. Parte 1
) n. 44/18, in P.IVA 1 ) e Parte 1 (c.f. Codice Fiscale 1
persona del curatore avv. Annarita Marrazzo, rapp.to e difeso dall'avv.to prof.
EN OR;
attore
E
Controparte 1 (c.f. C.F. 2
NONCHE' P.IVA 2 ), in persona del 1. r. p.t. (p.i. Controparte_2
Controparte 1 ;
convenuti contumaci
CONCLUSIONI: cfr. verbale di udienza del 15/10/2025
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il [...]
Parte 2 conveniva in giudizio
Controparte 1 e la società Controparte 2 in persona del 1.
" chiedendo al Tribunale adito l'accoglimento delle r. p.t., Controparte 1 seguenti conclusioni: “I) in via principale, accertare i presupposti per la revocabilità ex art. 67, comma primo, n. 1, o, in subordine ex art. 67, comma secondo, lf., dell'atto del 19.04.2018 di cessione dell'azienda in favore della CP_3
α[...] e, per l'effetto, condannare la convenuta Controparte 2
restituire alla curatela il controvalore dell'azienda pari euro 74.000,00 o, in alternativa, direttamente l'azienda compravenduta con l'atto revocato.
II) in via principale, accertare altresì l'inefficacia ex art. 64 lf. delle elargizioni compiute in favore di Controparte 1 nel periodo 12.03.2018 - 18.06.2018 per complessivi euro 69.000,00, o, per il minor valore di euro 53.883,91, e per, l'effetto, condannare la convenuta Controparte_1 alla restituzione in favore del Fallimento delle elargizioni inefficaci;
o, in subordine, accertare la revocatoria ex art. 67 lf. delle elargizioni/pagamenti compiuti in favore di Controparte 1 nel periodo
12.03.2018 – 18.06.2018 per complessivi euro 69.000,00, o, per il minor valore di euro 53.883,91, e per, l'effetto, condannare la convenuta Controparte 1 alla restituzione in favore del Fallimento delle elargizioni/pagamenti revocati.
III) in via gradata rispetto alla domanda I) e/o domanda II), accertare il concorso ex e della società Controparte_2 nel art. 2055 c.c. di Controparte_1
compimento di atti disgregativi del patrimonio della società in crisi e precisamente: il concorso della nel compimento dell'atto distrattivo
- Controparte_2
compiuto dall'amministratore con la cessione dell'azienda il 19.04.2018, e, per l'effetto, condannare la convenuta Controparte 2 al risarcimento del danno in favore del in misura pari ad euro 74.000,00; Parte 1
- il concorso di Controparte 1 nel compimento di elargizioni o pagamenti preferenziali compiuti dall'amministratore della società fallita nel periodo 12.03-
18.06, e per l'effetto, condannare la convenuta CP 4 al risarcimento del in misura pari danno in favore del Fallimento Parte 1 ad euro 69.000,00. IV) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze legali”.
A sostegno della domanda, parte attrice rappresentava che:
- in data 4.7.2018, il Tribunale di Salerno aveva dichiarato il fallimento della società nonché del socio Parte 1
accomandatario Controparte_5 ;
- era stato accertato che, nel periodo immediatamente precedente l'apertura della procedura di fallimento, erano stati posti in essere atti dispositivi gravemente lesivi del patrimonio sociale e del principio della par condicio creditorum;
in data 19.04.2018, la società Controparte_6 era già stata dipendente, aveva ceduto alla società
[...] di cui Controparte_1
in persona dell'amministratore unico e legale rapp.te Controparte 2
costituita appena il 30 gennaio 2018 la proprietà del p.t., Controparte 1
ramo di azienda, convenendo in € 7.000,00 il relativo prezzo, a fronte di un presumibile valore di mercato non inferiore ad euro 74.000,00; con riferimento alla detta cessione, sussisterebbero i presupposti richiesti dalla legge per l'accoglimento della domanda revocatoria ex art. 67 comma primo n. 1,
1.f. atteso che l'atto in questione cade nel periodo sospetto ex art. 67, comma primo, n. 1, 1.f.;
- in via gradata l'atto di cessione sarebbe revocabile ex art. 67, comma secondo,
1.f., evidenziato che la scientia decoctionis dell'acquirente risulterebbe provata dall'esistenza di plurimi e concordanti elementi, con conseguente diritto della curatela alla restituzione del tantundem del bene ceduto, per complessivi euro
74.000,00 o, in subordine, alla restituzione dell'azienda; nel periodo compreso tra il 12.3.2018 ed il 18.06.2018 la società Parte 1
Controparte_5 aveva eseguito, in favore di
,[...] Controparte 1 una serie di elargizioni - prive di una valida causale - per complessivi euro 69.000,00 mediante assegni circolari e bonifici non riconducibili neanche alle somme dalla stessa maturate in ragione del rapporto di lavoro, ammontanti complessivamente ad € 15.116,09 per il periodo giugno 2017 maggio 2018;
- i predetti pagamenti sarebbero inefficaci ex art. 64 1.f.; anche nell'ipotesi in cui le eventuali elargizioni fossero causalmente riconducibili alla pendenza del rapporto di lavoro, in ogni caso avrebbero arrecato un danno alla massa concorsuale in ragione del carattere preferenziale delle stesse, con conseguente diritto della Curatela alla restituzione del risarcimento per il controvalore dei pagamenti preferenziali eseguiti dall'amministratore; sussisterebbero elementi indiziari plurimi e concordanti a riprova della consapevolezza da parte del terzo accipiens dello stato di crisi della società la svendita dell'immobile da parte del socio quali: Parte 1
-
accomandatario tramite atto del 14 febbraio 2018 ad un Controparte 5
prezzo (euro 70.000,00) sensibilmente ridotto rispetto a quello originario di acquisito di appena quattro anni prima tra gli stessi soggetti (euro 141.818,18), nonché il regolamento del prezzo concordato (per la prevalente misura di euro -58.329,76) tramite un meccanismo di datio in solutum/compensazione; numerosi protesti elevati per assegni bancari (a partire dal 14 febbraio 2017) e per cambiali, (a partire dal 14 giugno 2017); il ricorso all'assegno circolare per eseguire i pagamenti impugnati.
In via ulteriormente gradata, la Curatela chiedeva accertarsi: - il concorso ex art. 2055 c.c. di Controparte 1 e della società Controparte_2 nel compimento di atti disgregativi del patrimonio della società in crisi;
il danno
-
cagionato all'integrità del patrimonio sociale, per complessivi euro 143.000,00; -
l'obbligo della Controparte 2 di risarcire il danno in favore del [...]
in misura almeno pari ad euro 74.000,00, e l'obbligo di Parte 1
di risarcire il danno in favore del Controparte_1 Parte 1
[...] in misura almeno pari ad euro 69.000,00.
Non si costituivano costituiti, sebbene ritualmente citati in giudizio, i convenuti dei quali, pertanto, deve esserne dichiarata la contumacia.
Depositate le memorie ex art. 183 VI co c.p.c. autorizzate (cfr. verbale udienza del
7.6.23), con ordinanza istruttoria resa in data 15.4.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20.3.2024, con motivazioni che devono essere in questa sede condivise ed integralmente richiamate, data l'impugnativa della detta ordinanza, il GI adottava il seguente provvedimento,: “...ritenuto di rigettare la richiesta di CTU con riferimento ai pagamenti eseguiti in favore di Controparte 1 tramite assegni circolari e bonifici nel periodo 12.03.2018 18.06.2018 per
-
complessivi euro 69.000,00 in quanto circostanza da provarsi documentalmente;
considerata la necessità di procedere ad una consulenza tecnica d'ufficio ai fini della stima del valore del ramo di azienda oggetto di cessione, nomina CTU nella persona del dott. Persona 1 "
- espletata la CTU, all'udienza del 15.10.25 il Giudice ha assegnato la causa in decisione senza termini.
La domanda proposta va accolta per i motivi di seguito specificati.
Controparte_1 e della Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di in persona del 1. r. p.t., atteso che parte società Controparte_2
attrice ha dato prova in giudizio della notifica ritualmente eseguita nei confronti degli stessi (cfr. all. 32 alle note di trattazione scritta depositate in data 2.2.23 da parte attrice). Con l'odierna domanda parte attrice ha agito in giudizio al fine di ottenere, in via principale, l'accertamento e la declaratoria di inefficacia ex art. 67 l.f., primo comma o, in subordine, ex art. 67 secondo comma, dell'atto del 19.04.2018 con cui la società Controparte_6 ha ceduto alla la proprietà del ramo di azienda, convenendosocietà Controparte 2 in € 7.000,00 il relativo prezzo, a fronte di un presumibile valore di mercato non inferiore ad euro 74.000,00.
L'azione revocatoria fallimentare è istituto giuridico preordinato alla tutela della par condicio creditorum, tendente alla reintegrazione della massa attiva del fallimento a seguito di atto dispositivo o pagamento compiuto dal debitore ancora in bonis nel c.d. periodo sospetto.
La normativa di riferimento, con riferimento al caso in esame, è costituita dall'art. 67 comma primo n. 1) L.F., il quale statuisce che "Sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore: 1) gli atti a titolo oneroso compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso".
I presupposti per l'esperibilità di tale azione, dunque, sono quello temporale (deve trattarsi di atto a titolo oneroso compiuto nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento), quello oggettivo (deve esservi una sproporzione superiore ad un quarto tra le prestazioni) e quello soggettivo (la c.d. inscientia decoctionis in capo all'acquirente).
Sotto il profilo del dato cronologico, il Fallimento attore ha allegato e dimostrato che il fallimento di Controparte_6 Parte 1 e di
Parte 1 veniva dichiarato con sentenza N. 44 pubblicata in 4.7.2018 e che circa 3 mesi prima, la società in bonis aveva ceduto alla società [...]
وla proprietà del ramo di azienda (cfr. all.ti 1 e 5 in produzione di CP_2
parte attrice).
Dunque, l'atto di cui si chiede la revocatoria di inefficacia ex art. 67 1.f. primo comma, rientra nel c.d. periodo sospetto.
Sotto il profilo oggettivo, la suddetta azione presuppone il compimento di un atto depauperativo del patrimonio della società fallenda o fallita, lesivo nei confronti della massa dei creditori, o comunque di un atto che abbia determinato o aggravato il pericolo dell'insufficienza del patrimonio a garantire il credito del revocante, mirando l'azione a recuperare le singole uscite ricostituendo la par condicio creditorum ai fini distributivi.
Nel caso di specie, l'atto di disposizione patrimoniale deve essere individuato nell'atto negoziale di cessione di azienda posto in essere in data 19.4.2018.
Sotto il profilo della sproporzione di oltre un quarto rispetto a ciò che è stato dato o promesso al cedente, si richiamano le risultanze della relazione tecnica del Dott. Persona 1 del 11.2.2025, espletata in sede processuale, di cui il
Giudicante ritiene di avvalersi completamente, in quanto congruamente motivati e frutto di valutazioni scevre da errori e/o omissioni di carattere logico o metodologico, secondo cui il valore patrimoniale attribuibile al ramo d'azienda ceduto in data 19.04.2018 è pari ad € 57.000,00 (dato dalla somma algebrica del valore di avviamento pari ad € 50.000,00 ed € 7.000 dal valore dei beni materiali oggetto di cessione).
Pertanto, rilevato che nell'atto del 19.4.2018 la proprietà del ramo di azienda è stata ceduta per il prezzo di € 7.000,00, emerge con sufficiente evidenza come il valore dell'azienda ceduta sia stato sottostimato e che il prezzo della cessione supera di oltre ¼ quello corrisposto alla società poi fallita.
Sotto il profilo soggettivo della c.d. scientia decoctionis in capo all'acquirente, l'art. 67, comma 1, n. 1 L.F. pone a favore del fallimento una presunzione iuris tantum di conoscenza, da parte del terzo, dello stato di insolvenza del debitore nel momento in cui fu posto in essere l'atto, presunzione che impone al convenuto in revocatoria di dare la prova, con ogni mezzo, dell'ignoranza di tale stato.
Poiché l'attore ha provato la detta sproporzione, sarebbe stato onere della convenuta dimostrare la propria inscientia decoctionis ma quest'ultima, rimasta contumace, non vi ha provveduto.
Posto che oggetto della domanda di revocatoria fallimentare non è il bene in sé, ma la reintegrazione della generica garanzia patrimoniale dei creditori mediante l'assoggettabilità ad esecuzione di un bene che viene considerato solo per il suo valore, nel caso in cui risulti impossibile la restituzione del bene, può essere pronunziata la condanna al pagamento dell'equivalente monetario.
Ne consegue l'inefficacia, ex art. 67 1.f. primo comma, dell'atto di cessione del ramo di azienda del 19.4.2018 nei confronti della curatela fallimentare e l'obbligo a carico della società convenuta di restituzione dell'azienda ovvero, in caso di impossibilità di restituzione, l'obbligo del versamento in favore della curatela attrice dell'equivalente monetario dell'azienda ceduta pari ad euro 57.000,00 oltre gli interessi di cui all'art. 1284 c.c., decorrenti dal giorno della notificazione della citazione contenente l'azione revocatoria e fino al giorno dell'effettivo pagamento.
La suddetta obbligazione restitutoria, invero, ha natura di debito di valuta e non di valore, atteso che l'atto posto in essere dal fallito è originariamente lecito e la sua inefficacia sopravviene solo per effetto della sentenza di accoglimento della domanda revocatoria sì che la situazione giuridica mettente capo al curatore fallimentare che agisce in revocatoria è qualificabile come diritto potestativo e non come diritto di credito. Dunque, gli interessi sulla somma di denaro da restituirsi decorrono dalla data della domanda giudiziale ed il risarcimento del maggior danno conseguente al ritardo con cui sia stata restituita spetta ove solo ove l'attore alleghi specificatamente tale danno e dimostri di averlo subito (cfr. Cass.
S.U. n. 437 del 2000; Cass. Sez. 1, n. 27084 del 2011). Il Parte 1 agisce in giudizio chiedendo, altresì, in via principale, di dichiarare l'inefficacia ex art. 64 L. Fall dei pagamenti (12/3/2018 € 2.000,00 a/c CP_7 n.
5110622653-06; 12/3/2018 € 2.000,00 a/c CP 7 n. 5110622652-05;
14/3/2018 € 2.000,00 a/c CP_7 n. 5110622657-10; 14/3/2018 € 2.000,00 a/c
CP_7 n. 5110622658-11; 15/3/2018 € 2.000,00 a/c CP_7 n. 5110622660-00;
15/3/2018 € 2.000,00 a/c CP_7 n. 5110622661-01; 17/4/2018 € 7.000,00
Bonifico CP 7; 15/5/2018 € 10.000,00 a/c CP_7 n. 5206062396-02;
15/5/2018 € 10.000,00 a/c CP_7 n. 5206062395-01; 18/6/2018 € 6.000,00
Bonifico CP 7; 18/6/2018 € 8.000,00 a/c CP 7 n. 5206062419-12; 18/6/2018
€ 8.000,00 a/c CP_7 n. 5206062420-00; 18/6/2018 € 8.000,00 a/c CP_7 n.
5206062421-01) che, nel periodo 12 marzo 2018 fino al 18.06.2018, la società avrebbe eseguito in favore difallita, Controparte_6
,
per complessivi euro 69.000,00. Controparte
Secondo la prospettazione del Parte 1 , detti pagamenti sono revocabili, in quanto intervenuti nel c.d. “periodo sospetto" - ovvero nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento
- e qualificati come atti da titolo
gratuito ex art. 64 L.F., essendo stati effettuatati in assenza di causa.
Va premesso che l'inefficacia degli atti compiuti a titolo gratuito dal fallito ha carattere esclusivamente oggettivo: ai fini dell'applicazione dell'istituto, non deve concorrere alcun requisito soggettivo né del debitore, né del terzo, in quanto unico presupposto è che l'atto negoziale (o di altra natura, anche unilaterale o l'adempimento di un terzo) si sia perfezionato, sia giuridicamente esistente e che ricada nel termine biennale previsto dalla legge.
Partendo dal presupposto temporale dell'azione, la curatela attrice ha allegato e documentato pagamenti per l'importo complessivo di € 69.000,00 eseguiti dalla società in bonis in favore di Controparte 1 a mezzo n. 2 bonifici bancari e n. 9
assegni circolari dal 12 marzo 2018 fino al 18.06.2018 (cfr. all.ti 6.6 e 6.7 in produzione di parte attrice), nel periodo sospetto, posto che, come innanzi evidenziato, la sentenza di fallimento di
[…]
n. 44 è stata pubblicata in data 4.7.18 Parte 2
(cfr. all. 1 in produzione di parte attrice).
Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno affermato il principio per cui “in tema di dichiarazione di inefficacia degli atti α titolo gratuito, ai sensi dell'art. 64 legge fall., la valutazione di gratuità od onerosità di un negozio va compiuta con esclusivo riguardo alla causa concreta, costituita dalla sintesi degli interessi che lo stesso è concretamente diretto a realizzare, al di là del modello astratto utilizzato, e non può quindi fondarsi sull'esistenza, o meno, di un rapporto sinallagmatico e corrispettivo tra le prestazioni sul piano tipico ed astratto, ma dipende necessariamente dall'apprezzamento dell'interesse sotteso all'intera operazione da parte del "solvens", quale emerge dall'entità dell'attribuzione, dalla durata del rapporto, dalla qualità dei soggetti e soprattutto dalla prospettiva di subire un depauperamento, collegato o meno ad un sia pur indiretto guadagno ovvero ad un risparmio di spesa" (Cass. Civ., Sez. Un., Sentenza n. 6538 del
18/03/2010).
Dunque, il negozio posto in essere dal soggetto poi fallito può dirsi gratuito quando dall'operazione egli non tragga nessun concreto vantaggio patrimoniale, avendo inteso recarne uno ad altri, mentre sarà oneroso tutte le volte che il fallito riceva un vantaggio per questa sua prestazione tanto da elidere quel pregiudizio cui l'ordinamento pone rimedio con l'inefficacia ex lege (cfr.. Cass. Civ., Sez. I,
Sentenza n. 23140 del 22/10/2020).
In punto onere probatorio, Cass. Sez.
1 - Ordinanza n. 8978 del 29/03/2019 afferma che "In tema di azione revocatoria degli atti a titolo gratuito, incombe sul curatore la prova della gratuità dell'atto e del compimento nel periodo sospetto, mentre grava sulla controparte l'onere di dimostrare i presupposti per l'applicazione dell'esimente della proporzionalità degli atti rispetto al patrimonio che ha natura di eccezione in senso stretto da proporre, a pena di decadenza, nei termini preclusivi previsti dal codice di rito."
Ciò posto, nel caso in esame, dalla stessa documentazione depositata in atti da parte attrice (cfr. all.ti 3- 3.1 e 6.4 in produzione di parte attrice) ed in particolare dalle risultanze della consulenza di parte redatta dal dott. Persona 2
nell'ambito della procedura fallimentare n. 44/2018 (cfr. all. 6 in produzione di parte attrice), il cui richiamo in questo giudizio il Giudice ritiene possibile in quanto più favorevole alla convenuta non costituita e con valenza latamente confessoria, emerge che, a fronte di stipendi netti maturati da Controparte_1 nel periodo giugno 2017 maggio 2018 - pari ad € 15.116,09 - la stessa ha incassato dalla Parte 1 mediante assegni circolari e bonifici,
,
somme pari ad € 69.000,00 in assenza di una causa concreta.
" non afferenti al Pertanto, i pagamenti effettuati in favore di Controparte 1 richiamato rapporto di lavoro, sono pari alla differenza tra il totale delle somme incassate dalla stessa ed il totale delle somme afferenti al richiamato rapporto di lavoro, ovvero pari ad € 53.883,91.
Ciò posto, risulta evidente la finalità puramente distrattiva del patrimonio della società fallita sottesa ai suddetti pagamenti, a danno della massa dei creditori ed a vantaggio di quale amministratore unico della societàControparte 1
,
Controparte_2 cui la società in bonis ha ceduto, nell'aprile
2018 il suo ramo di azienda.
In conclusione, posto che i predetti pagamenti vanno considerati a titolo gratuito, la domanda della Curatela attrice va accolta, e di conseguenza, va dichiarata l'inefficacia ex art. 64 1. fall. nei confronti del fallimento dei pagamenti ricevuti dalla convenuta per complessivi € 53.883,91, oltre interessi dalla domanda giudiziale sino al soddisfo.
Quanto alle spese di lite del presente procedimento, le stesse vanno regolate secondo il criterio della soccombenza ai sensi del DM 147/22 e sono, pertanto,
poste integralmente a carico delle parti convenute in solido, sulla base dello scaglione da € 52.001 a 260.000 secondo i valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e minimi per la fase istruttoria, in assenza di espletamento di attività istruttoria;
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice monocratico, nella persona del G.I.
Dott.ssa Giuseppina Valiante, definitivamente pronunciandosi, disattesa ogni contraria eccezione e conclusione, in accoglimento della domanda di parte attrice così provvede:
(c.f. C.F. 2 e della
- DICHIARA la contumacia di Controparte_1
Controparte 2 (p.i. P.IVA 2 );
DICHIARA l'inefficacia ex art. 67 L.F. primo comma, nei confronti del Fallimento attore, dell'atto di cessione del ramo di azienda del 19.04.2018 effettuato dalla società in persona del legaleParte 1 rapp.te p.t, in favore della Controparte_2
- per l'effetto, ND la convenuta Controparte_2
,in persona del legale rapp.te p.t. a restituire l'azienda alla curatela attrice ovvero, in caso di impossibilità di restituzione, ND la convenuta Controparte 2
,
in persona del legale rapp.te p.t. al versamento in favore della curatela attrice dell'equivalente monetario dell'azienda ceduta, pari ad euro 57.000,00, oltre gli interessi al saggio legale, decorrenti dal giorno della notificazione della citazione contenente l'azione revocatoria e fino al giorno dell'effettivo pagamento;
- DICHIARA l'inefficacia ex art. 64 1. fall. nei confronti del fallimento attore dei pagamenti ricevuti da per complessivi € 53.883,91, e la Controparte_1
condanna alla restituzione in favore della Curatela del Fallimento attore della somma di € 53.883,91 oltre interessi dalla domanda giudiziale sino al soddisfo;
DICHIARA assorbita ogni altra domanda;
- ND i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attrice delle spese di lite per il presente giudizio, che si liquidano in euro 11.268,00 per compensi professionali, € 786,00 per spese vive documentate, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
PONE le spese di ctu a definitivo carico dei convenuti, in solido.
Così deciso in Salerno il 24.10.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Giuseppina Valiante
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del Giudice
Unico, dr.ssa Giuseppina Valiante, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2082/2021 R.G., avente ad oggetto: azione revocatoria ex art. 67 L.F. e art. 64 L.F.,
TRA
(p.i. Parte 1
) n. 44/18, in P.IVA 1 ) e Parte 1 (c.f. Codice Fiscale 1
persona del curatore avv. Annarita Marrazzo, rapp.to e difeso dall'avv.to prof.
EN OR;
attore
E
Controparte 1 (c.f. C.F. 2
NONCHE' P.IVA 2 ), in persona del 1. r. p.t. (p.i. Controparte_2
Controparte 1 ;
convenuti contumaci
CONCLUSIONI: cfr. verbale di udienza del 15/10/2025
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il [...]
Parte 2 conveniva in giudizio
Controparte 1 e la società Controparte 2 in persona del 1.
" chiedendo al Tribunale adito l'accoglimento delle r. p.t., Controparte 1 seguenti conclusioni: “I) in via principale, accertare i presupposti per la revocabilità ex art. 67, comma primo, n. 1, o, in subordine ex art. 67, comma secondo, lf., dell'atto del 19.04.2018 di cessione dell'azienda in favore della CP_3
α[...] e, per l'effetto, condannare la convenuta Controparte 2
restituire alla curatela il controvalore dell'azienda pari euro 74.000,00 o, in alternativa, direttamente l'azienda compravenduta con l'atto revocato.
II) in via principale, accertare altresì l'inefficacia ex art. 64 lf. delle elargizioni compiute in favore di Controparte 1 nel periodo 12.03.2018 - 18.06.2018 per complessivi euro 69.000,00, o, per il minor valore di euro 53.883,91, e per, l'effetto, condannare la convenuta Controparte_1 alla restituzione in favore del Fallimento delle elargizioni inefficaci;
o, in subordine, accertare la revocatoria ex art. 67 lf. delle elargizioni/pagamenti compiuti in favore di Controparte 1 nel periodo
12.03.2018 – 18.06.2018 per complessivi euro 69.000,00, o, per il minor valore di euro 53.883,91, e per, l'effetto, condannare la convenuta Controparte 1 alla restituzione in favore del Fallimento delle elargizioni/pagamenti revocati.
III) in via gradata rispetto alla domanda I) e/o domanda II), accertare il concorso ex e della società Controparte_2 nel art. 2055 c.c. di Controparte_1
compimento di atti disgregativi del patrimonio della società in crisi e precisamente: il concorso della nel compimento dell'atto distrattivo
- Controparte_2
compiuto dall'amministratore con la cessione dell'azienda il 19.04.2018, e, per l'effetto, condannare la convenuta Controparte 2 al risarcimento del danno in favore del in misura pari ad euro 74.000,00; Parte 1
- il concorso di Controparte 1 nel compimento di elargizioni o pagamenti preferenziali compiuti dall'amministratore della società fallita nel periodo 12.03-
18.06, e per l'effetto, condannare la convenuta CP 4 al risarcimento del in misura pari danno in favore del Fallimento Parte 1 ad euro 69.000,00. IV) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze legali”.
A sostegno della domanda, parte attrice rappresentava che:
- in data 4.7.2018, il Tribunale di Salerno aveva dichiarato il fallimento della società nonché del socio Parte 1
accomandatario Controparte_5 ;
- era stato accertato che, nel periodo immediatamente precedente l'apertura della procedura di fallimento, erano stati posti in essere atti dispositivi gravemente lesivi del patrimonio sociale e del principio della par condicio creditorum;
in data 19.04.2018, la società Controparte_6 era già stata dipendente, aveva ceduto alla società
[...] di cui Controparte_1
in persona dell'amministratore unico e legale rapp.te Controparte 2
costituita appena il 30 gennaio 2018 la proprietà del p.t., Controparte 1
ramo di azienda, convenendo in € 7.000,00 il relativo prezzo, a fronte di un presumibile valore di mercato non inferiore ad euro 74.000,00; con riferimento alla detta cessione, sussisterebbero i presupposti richiesti dalla legge per l'accoglimento della domanda revocatoria ex art. 67 comma primo n. 1,
1.f. atteso che l'atto in questione cade nel periodo sospetto ex art. 67, comma primo, n. 1, 1.f.;
- in via gradata l'atto di cessione sarebbe revocabile ex art. 67, comma secondo,
1.f., evidenziato che la scientia decoctionis dell'acquirente risulterebbe provata dall'esistenza di plurimi e concordanti elementi, con conseguente diritto della curatela alla restituzione del tantundem del bene ceduto, per complessivi euro
74.000,00 o, in subordine, alla restituzione dell'azienda; nel periodo compreso tra il 12.3.2018 ed il 18.06.2018 la società Parte 1
Controparte_5 aveva eseguito, in favore di
,[...] Controparte 1 una serie di elargizioni - prive di una valida causale - per complessivi euro 69.000,00 mediante assegni circolari e bonifici non riconducibili neanche alle somme dalla stessa maturate in ragione del rapporto di lavoro, ammontanti complessivamente ad € 15.116,09 per il periodo giugno 2017 maggio 2018;
- i predetti pagamenti sarebbero inefficaci ex art. 64 1.f.; anche nell'ipotesi in cui le eventuali elargizioni fossero causalmente riconducibili alla pendenza del rapporto di lavoro, in ogni caso avrebbero arrecato un danno alla massa concorsuale in ragione del carattere preferenziale delle stesse, con conseguente diritto della Curatela alla restituzione del risarcimento per il controvalore dei pagamenti preferenziali eseguiti dall'amministratore; sussisterebbero elementi indiziari plurimi e concordanti a riprova della consapevolezza da parte del terzo accipiens dello stato di crisi della società la svendita dell'immobile da parte del socio quali: Parte 1
-
accomandatario tramite atto del 14 febbraio 2018 ad un Controparte 5
prezzo (euro 70.000,00) sensibilmente ridotto rispetto a quello originario di acquisito di appena quattro anni prima tra gli stessi soggetti (euro 141.818,18), nonché il regolamento del prezzo concordato (per la prevalente misura di euro -58.329,76) tramite un meccanismo di datio in solutum/compensazione; numerosi protesti elevati per assegni bancari (a partire dal 14 febbraio 2017) e per cambiali, (a partire dal 14 giugno 2017); il ricorso all'assegno circolare per eseguire i pagamenti impugnati.
In via ulteriormente gradata, la Curatela chiedeva accertarsi: - il concorso ex art. 2055 c.c. di Controparte 1 e della società Controparte_2 nel compimento di atti disgregativi del patrimonio della società in crisi;
il danno
-
cagionato all'integrità del patrimonio sociale, per complessivi euro 143.000,00; -
l'obbligo della Controparte 2 di risarcire il danno in favore del [...]
in misura almeno pari ad euro 74.000,00, e l'obbligo di Parte 1
di risarcire il danno in favore del Controparte_1 Parte 1
[...] in misura almeno pari ad euro 69.000,00.
Non si costituivano costituiti, sebbene ritualmente citati in giudizio, i convenuti dei quali, pertanto, deve esserne dichiarata la contumacia.
Depositate le memorie ex art. 183 VI co c.p.c. autorizzate (cfr. verbale udienza del
7.6.23), con ordinanza istruttoria resa in data 15.4.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20.3.2024, con motivazioni che devono essere in questa sede condivise ed integralmente richiamate, data l'impugnativa della detta ordinanza, il GI adottava il seguente provvedimento,: “...ritenuto di rigettare la richiesta di CTU con riferimento ai pagamenti eseguiti in favore di Controparte 1 tramite assegni circolari e bonifici nel periodo 12.03.2018 18.06.2018 per
-
complessivi euro 69.000,00 in quanto circostanza da provarsi documentalmente;
considerata la necessità di procedere ad una consulenza tecnica d'ufficio ai fini della stima del valore del ramo di azienda oggetto di cessione, nomina CTU nella persona del dott. Persona 1 "
- espletata la CTU, all'udienza del 15.10.25 il Giudice ha assegnato la causa in decisione senza termini.
La domanda proposta va accolta per i motivi di seguito specificati.
Controparte_1 e della Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di in persona del 1. r. p.t., atteso che parte società Controparte_2
attrice ha dato prova in giudizio della notifica ritualmente eseguita nei confronti degli stessi (cfr. all. 32 alle note di trattazione scritta depositate in data 2.2.23 da parte attrice). Con l'odierna domanda parte attrice ha agito in giudizio al fine di ottenere, in via principale, l'accertamento e la declaratoria di inefficacia ex art. 67 l.f., primo comma o, in subordine, ex art. 67 secondo comma, dell'atto del 19.04.2018 con cui la società Controparte_6 ha ceduto alla la proprietà del ramo di azienda, convenendosocietà Controparte 2 in € 7.000,00 il relativo prezzo, a fronte di un presumibile valore di mercato non inferiore ad euro 74.000,00.
L'azione revocatoria fallimentare è istituto giuridico preordinato alla tutela della par condicio creditorum, tendente alla reintegrazione della massa attiva del fallimento a seguito di atto dispositivo o pagamento compiuto dal debitore ancora in bonis nel c.d. periodo sospetto.
La normativa di riferimento, con riferimento al caso in esame, è costituita dall'art. 67 comma primo n. 1) L.F., il quale statuisce che "Sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore: 1) gli atti a titolo oneroso compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso".
I presupposti per l'esperibilità di tale azione, dunque, sono quello temporale (deve trattarsi di atto a titolo oneroso compiuto nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento), quello oggettivo (deve esservi una sproporzione superiore ad un quarto tra le prestazioni) e quello soggettivo (la c.d. inscientia decoctionis in capo all'acquirente).
Sotto il profilo del dato cronologico, il Fallimento attore ha allegato e dimostrato che il fallimento di Controparte_6 Parte 1 e di
Parte 1 veniva dichiarato con sentenza N. 44 pubblicata in 4.7.2018 e che circa 3 mesi prima, la società in bonis aveva ceduto alla società [...]
وla proprietà del ramo di azienda (cfr. all.ti 1 e 5 in produzione di CP_2
parte attrice).
Dunque, l'atto di cui si chiede la revocatoria di inefficacia ex art. 67 1.f. primo comma, rientra nel c.d. periodo sospetto.
Sotto il profilo oggettivo, la suddetta azione presuppone il compimento di un atto depauperativo del patrimonio della società fallenda o fallita, lesivo nei confronti della massa dei creditori, o comunque di un atto che abbia determinato o aggravato il pericolo dell'insufficienza del patrimonio a garantire il credito del revocante, mirando l'azione a recuperare le singole uscite ricostituendo la par condicio creditorum ai fini distributivi.
Nel caso di specie, l'atto di disposizione patrimoniale deve essere individuato nell'atto negoziale di cessione di azienda posto in essere in data 19.4.2018.
Sotto il profilo della sproporzione di oltre un quarto rispetto a ciò che è stato dato o promesso al cedente, si richiamano le risultanze della relazione tecnica del Dott. Persona 1 del 11.2.2025, espletata in sede processuale, di cui il
Giudicante ritiene di avvalersi completamente, in quanto congruamente motivati e frutto di valutazioni scevre da errori e/o omissioni di carattere logico o metodologico, secondo cui il valore patrimoniale attribuibile al ramo d'azienda ceduto in data 19.04.2018 è pari ad € 57.000,00 (dato dalla somma algebrica del valore di avviamento pari ad € 50.000,00 ed € 7.000 dal valore dei beni materiali oggetto di cessione).
Pertanto, rilevato che nell'atto del 19.4.2018 la proprietà del ramo di azienda è stata ceduta per il prezzo di € 7.000,00, emerge con sufficiente evidenza come il valore dell'azienda ceduta sia stato sottostimato e che il prezzo della cessione supera di oltre ¼ quello corrisposto alla società poi fallita.
Sotto il profilo soggettivo della c.d. scientia decoctionis in capo all'acquirente, l'art. 67, comma 1, n. 1 L.F. pone a favore del fallimento una presunzione iuris tantum di conoscenza, da parte del terzo, dello stato di insolvenza del debitore nel momento in cui fu posto in essere l'atto, presunzione che impone al convenuto in revocatoria di dare la prova, con ogni mezzo, dell'ignoranza di tale stato.
Poiché l'attore ha provato la detta sproporzione, sarebbe stato onere della convenuta dimostrare la propria inscientia decoctionis ma quest'ultima, rimasta contumace, non vi ha provveduto.
Posto che oggetto della domanda di revocatoria fallimentare non è il bene in sé, ma la reintegrazione della generica garanzia patrimoniale dei creditori mediante l'assoggettabilità ad esecuzione di un bene che viene considerato solo per il suo valore, nel caso in cui risulti impossibile la restituzione del bene, può essere pronunziata la condanna al pagamento dell'equivalente monetario.
Ne consegue l'inefficacia, ex art. 67 1.f. primo comma, dell'atto di cessione del ramo di azienda del 19.4.2018 nei confronti della curatela fallimentare e l'obbligo a carico della società convenuta di restituzione dell'azienda ovvero, in caso di impossibilità di restituzione, l'obbligo del versamento in favore della curatela attrice dell'equivalente monetario dell'azienda ceduta pari ad euro 57.000,00 oltre gli interessi di cui all'art. 1284 c.c., decorrenti dal giorno della notificazione della citazione contenente l'azione revocatoria e fino al giorno dell'effettivo pagamento.
La suddetta obbligazione restitutoria, invero, ha natura di debito di valuta e non di valore, atteso che l'atto posto in essere dal fallito è originariamente lecito e la sua inefficacia sopravviene solo per effetto della sentenza di accoglimento della domanda revocatoria sì che la situazione giuridica mettente capo al curatore fallimentare che agisce in revocatoria è qualificabile come diritto potestativo e non come diritto di credito. Dunque, gli interessi sulla somma di denaro da restituirsi decorrono dalla data della domanda giudiziale ed il risarcimento del maggior danno conseguente al ritardo con cui sia stata restituita spetta ove solo ove l'attore alleghi specificatamente tale danno e dimostri di averlo subito (cfr. Cass.
S.U. n. 437 del 2000; Cass. Sez. 1, n. 27084 del 2011). Il Parte 1 agisce in giudizio chiedendo, altresì, in via principale, di dichiarare l'inefficacia ex art. 64 L. Fall dei pagamenti (12/3/2018 € 2.000,00 a/c CP_7 n.
5110622653-06; 12/3/2018 € 2.000,00 a/c CP 7 n. 5110622652-05;
14/3/2018 € 2.000,00 a/c CP_7 n. 5110622657-10; 14/3/2018 € 2.000,00 a/c
CP_7 n. 5110622658-11; 15/3/2018 € 2.000,00 a/c CP_7 n. 5110622660-00;
15/3/2018 € 2.000,00 a/c CP_7 n. 5110622661-01; 17/4/2018 € 7.000,00
Bonifico CP 7; 15/5/2018 € 10.000,00 a/c CP_7 n. 5206062396-02;
15/5/2018 € 10.000,00 a/c CP_7 n. 5206062395-01; 18/6/2018 € 6.000,00
Bonifico CP 7; 18/6/2018 € 8.000,00 a/c CP 7 n. 5206062419-12; 18/6/2018
€ 8.000,00 a/c CP_7 n. 5206062420-00; 18/6/2018 € 8.000,00 a/c CP_7 n.
5206062421-01) che, nel periodo 12 marzo 2018 fino al 18.06.2018, la società avrebbe eseguito in favore difallita, Controparte_6
,
per complessivi euro 69.000,00. Controparte
Secondo la prospettazione del Parte 1 , detti pagamenti sono revocabili, in quanto intervenuti nel c.d. “periodo sospetto" - ovvero nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento
- e qualificati come atti da titolo
gratuito ex art. 64 L.F., essendo stati effettuatati in assenza di causa.
Va premesso che l'inefficacia degli atti compiuti a titolo gratuito dal fallito ha carattere esclusivamente oggettivo: ai fini dell'applicazione dell'istituto, non deve concorrere alcun requisito soggettivo né del debitore, né del terzo, in quanto unico presupposto è che l'atto negoziale (o di altra natura, anche unilaterale o l'adempimento di un terzo) si sia perfezionato, sia giuridicamente esistente e che ricada nel termine biennale previsto dalla legge.
Partendo dal presupposto temporale dell'azione, la curatela attrice ha allegato e documentato pagamenti per l'importo complessivo di € 69.000,00 eseguiti dalla società in bonis in favore di Controparte 1 a mezzo n. 2 bonifici bancari e n. 9
assegni circolari dal 12 marzo 2018 fino al 18.06.2018 (cfr. all.ti 6.6 e 6.7 in produzione di parte attrice), nel periodo sospetto, posto che, come innanzi evidenziato, la sentenza di fallimento di
[…]
n. 44 è stata pubblicata in data 4.7.18 Parte 2
(cfr. all. 1 in produzione di parte attrice).
Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno affermato il principio per cui “in tema di dichiarazione di inefficacia degli atti α titolo gratuito, ai sensi dell'art. 64 legge fall., la valutazione di gratuità od onerosità di un negozio va compiuta con esclusivo riguardo alla causa concreta, costituita dalla sintesi degli interessi che lo stesso è concretamente diretto a realizzare, al di là del modello astratto utilizzato, e non può quindi fondarsi sull'esistenza, o meno, di un rapporto sinallagmatico e corrispettivo tra le prestazioni sul piano tipico ed astratto, ma dipende necessariamente dall'apprezzamento dell'interesse sotteso all'intera operazione da parte del "solvens", quale emerge dall'entità dell'attribuzione, dalla durata del rapporto, dalla qualità dei soggetti e soprattutto dalla prospettiva di subire un depauperamento, collegato o meno ad un sia pur indiretto guadagno ovvero ad un risparmio di spesa" (Cass. Civ., Sez. Un., Sentenza n. 6538 del
18/03/2010).
Dunque, il negozio posto in essere dal soggetto poi fallito può dirsi gratuito quando dall'operazione egli non tragga nessun concreto vantaggio patrimoniale, avendo inteso recarne uno ad altri, mentre sarà oneroso tutte le volte che il fallito riceva un vantaggio per questa sua prestazione tanto da elidere quel pregiudizio cui l'ordinamento pone rimedio con l'inefficacia ex lege (cfr.. Cass. Civ., Sez. I,
Sentenza n. 23140 del 22/10/2020).
In punto onere probatorio, Cass. Sez.
1 - Ordinanza n. 8978 del 29/03/2019 afferma che "In tema di azione revocatoria degli atti a titolo gratuito, incombe sul curatore la prova della gratuità dell'atto e del compimento nel periodo sospetto, mentre grava sulla controparte l'onere di dimostrare i presupposti per l'applicazione dell'esimente della proporzionalità degli atti rispetto al patrimonio che ha natura di eccezione in senso stretto da proporre, a pena di decadenza, nei termini preclusivi previsti dal codice di rito."
Ciò posto, nel caso in esame, dalla stessa documentazione depositata in atti da parte attrice (cfr. all.ti 3- 3.1 e 6.4 in produzione di parte attrice) ed in particolare dalle risultanze della consulenza di parte redatta dal dott. Persona 2
nell'ambito della procedura fallimentare n. 44/2018 (cfr. all. 6 in produzione di parte attrice), il cui richiamo in questo giudizio il Giudice ritiene possibile in quanto più favorevole alla convenuta non costituita e con valenza latamente confessoria, emerge che, a fronte di stipendi netti maturati da Controparte_1 nel periodo giugno 2017 maggio 2018 - pari ad € 15.116,09 - la stessa ha incassato dalla Parte 1 mediante assegni circolari e bonifici,
,
somme pari ad € 69.000,00 in assenza di una causa concreta.
" non afferenti al Pertanto, i pagamenti effettuati in favore di Controparte 1 richiamato rapporto di lavoro, sono pari alla differenza tra il totale delle somme incassate dalla stessa ed il totale delle somme afferenti al richiamato rapporto di lavoro, ovvero pari ad € 53.883,91.
Ciò posto, risulta evidente la finalità puramente distrattiva del patrimonio della società fallita sottesa ai suddetti pagamenti, a danno della massa dei creditori ed a vantaggio di quale amministratore unico della societàControparte 1
,
Controparte_2 cui la società in bonis ha ceduto, nell'aprile
2018 il suo ramo di azienda.
In conclusione, posto che i predetti pagamenti vanno considerati a titolo gratuito, la domanda della Curatela attrice va accolta, e di conseguenza, va dichiarata l'inefficacia ex art. 64 1. fall. nei confronti del fallimento dei pagamenti ricevuti dalla convenuta per complessivi € 53.883,91, oltre interessi dalla domanda giudiziale sino al soddisfo.
Quanto alle spese di lite del presente procedimento, le stesse vanno regolate secondo il criterio della soccombenza ai sensi del DM 147/22 e sono, pertanto,
poste integralmente a carico delle parti convenute in solido, sulla base dello scaglione da € 52.001 a 260.000 secondo i valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e minimi per la fase istruttoria, in assenza di espletamento di attività istruttoria;
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice monocratico, nella persona del G.I.
Dott.ssa Giuseppina Valiante, definitivamente pronunciandosi, disattesa ogni contraria eccezione e conclusione, in accoglimento della domanda di parte attrice così provvede:
(c.f. C.F. 2 e della
- DICHIARA la contumacia di Controparte_1
Controparte 2 (p.i. P.IVA 2 );
DICHIARA l'inefficacia ex art. 67 L.F. primo comma, nei confronti del Fallimento attore, dell'atto di cessione del ramo di azienda del 19.04.2018 effettuato dalla società in persona del legaleParte 1 rapp.te p.t, in favore della Controparte_2
- per l'effetto, ND la convenuta Controparte_2
,in persona del legale rapp.te p.t. a restituire l'azienda alla curatela attrice ovvero, in caso di impossibilità di restituzione, ND la convenuta Controparte 2
,
in persona del legale rapp.te p.t. al versamento in favore della curatela attrice dell'equivalente monetario dell'azienda ceduta, pari ad euro 57.000,00, oltre gli interessi al saggio legale, decorrenti dal giorno della notificazione della citazione contenente l'azione revocatoria e fino al giorno dell'effettivo pagamento;
- DICHIARA l'inefficacia ex art. 64 1. fall. nei confronti del fallimento attore dei pagamenti ricevuti da per complessivi € 53.883,91, e la Controparte_1
condanna alla restituzione in favore della Curatela del Fallimento attore della somma di € 53.883,91 oltre interessi dalla domanda giudiziale sino al soddisfo;
DICHIARA assorbita ogni altra domanda;
- ND i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attrice delle spese di lite per il presente giudizio, che si liquidano in euro 11.268,00 per compensi professionali, € 786,00 per spese vive documentate, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
PONE le spese di ctu a definitivo carico dei convenuti, in solido.
Così deciso in Salerno il 24.10.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Giuseppina Valiante