Sentenza 6 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 06/01/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 6 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7632 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno
2024 vertente
TRA
nato a Gafsa in [...], in data [...], elettivamente Parte_1 domiciliato in ERBA (CO), Via Mazzini, 18/D, presso lo studio dell'Avv. ALFANO CATERI-
NA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nata a [...], in data [...]; CP_1
– parte resistente contumace –
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio.
Conclusioni delle parti: All'udienza del 13/12/2024 la parte concludeva come da verba- le in pari data al quale si rinvia.
Il Pubblico Ministero non concludeva.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Va, preliminarmente, dichiarata la contumacia di , citata e non costituitasi CP_1 nel presente giudizio.
Nel merito, la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta, atteso che risultano essere trascorsi più di tre anni dalla data del- la comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nella causa di separazione.
Da tale data in poi, peraltro, non risulta provato che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra di essi.
Risulta, inoltre, documentalmente comprovato che i coniugi si sono separati con sentenza
Nessuna altra domanda, oltre a quella di stato, risulta essere stata proposta in questo giu- dizio dalla parte ricorrente Parte_1
In considerazione dell'esito della lite e della contumacia della parte resistente, appare op- portuno disporre la compensazione integrale fra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, udito il procuratore della parte costituita, ogni con- traria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando;
dichiara la contumacia di , citata e non costituitasi nel presente giudizio. CP_1 pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in PALERMO il 02/06/1984 da nato a Gafsa in [...] in data [...], e da , Parte_1 CP_1 nata a [...] in data [...], e trascritto nei registri dello Stato Civile del medesi- mo Comune al n. 6, parte I, dell'anno 1984; compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio;
dispone che la presente sentenza venga trasmessa in copia autentica al competente uffi- ciale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n.
396.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione civile del Tribunale di Palermo, in data 19/12/2024.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digi- tale dal Presidente dott. Francesco Micela e dal Giudice relatore dott.ssa Donata D'Agostino, in con- formità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del D.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
- 2 -