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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 28/10/2025, n. 1057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1057 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PATTI
Sez. Civile
Il Tribunale di Patti, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
Dott. IO AM Presidente
Dott.ssa Rossella Busacca Giudice
Dott.ssa LI SS MM Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al N. 128/2025 R.G., promosso da
, nata a [...] Parte_1 C.F._1
TE (ME) il 20/09/1983 , elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
MA IG RI TI, che la rappresenta e difende per procura in atti nei confronti di
nato a Controparte_1 C.F._2
T'TA DI TE (ME) il 06/03/1989 elettivamente domiciliato in
PIAZZA TROMBETTA, N.1 MESSINA presso lo studio dell'avv. FAVAZZI
CAROLINA, che lo rappresenta e difende per procura in atti con l'intervento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale.
1 Oggetto: Divorzio – Cessazione degli effetti civili
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 3 febbraio 2025, – premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio concordatario con in data 3 agosto Controparte_1
2013, in San Salvatore di Fitalia (ME), trascritto negli Uffici di Stato Civile del medesimo Comune al n. 4, parte II, Serie A, Anno 2013; che dal matrimonio era nata la figlia (4.5.2015); che, con decreto n. 6409/2021, pubblicato il 26.07.2021, il Per_1
Tribunale di Patti omologava la separazione consensuale dei coniugi nel procedimento n. 1824/2020 RG – chiedeva la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con annotazione dell'emananda sentenza e con regolamentazione del diritto di visita della figlia minore e assegno di mantenimento a carico del resistente, per la figlia, di € 300,00 mensili (oltre 50% delle spese straordinarie per detta figlia e Assegno Unico al 100%00 in favore di essa ricorrente).
Con atto depositato il 30.7.2025 i coniugi chiedevano la definizione del giudizio alle condizioni concordate e la trattazione scritta del procedimento con rinuncia alla comparizione.
Ciò posto, stante l'accordo delle parti, va accolta la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
È documentalmente provato, infatti, che dall'udienza di comparizione dei coniugi in sede di separazione alla data di deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio è certamente trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
La volontà di far venire meno gli effetti del vincolo coniugale espressa dalle parti dimostrano, poi, la cessazione di ogni comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
deve pertanto ritenersi irreversibile la crisi del rapporto coniugale, escludendosi una riconciliazione.
2 Ricorrono pertanto tutte le condizioni di cui agli artt. 3, n. 2 lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modifiche, per farsi luogo alla pronuncia definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Vanno, altresì, recepite le condizioni pattuite e sottoscritte nell'istanza depositata il
30.07.2025 e di seguito riportate: 1) La minore resta affidata ad entrambi i Per_1
genitori congiuntamente con collocamento e domiciliazione prevalente presso la madre nell'abitazione sita in San Salvatore di Fitalia via Stella Polare n . 6; Il Sig. si CP_1
impegna ad erogare alla signora un assegno di mantenimento Parte_1
mensile per la figlia minore a decorrere dal deposito della sentenza di divorzio, Per_1
pari ad € 300,00, entro il 20 di ogni mese, oltre ad autorizzare la signora ad Pt_1
incassare al 100% l'assegno unico della minore sempre a decorrere dalla data di deposito della sentenza. Si precisa che l'assegno di mantenimento ricomprende: spese abbigliamento, vitto, spese cancelleria, spese gita scolastica giornaliere senza pernottamento, medicine da banco (tachipirina ecc.) mensa scolastica, ricarica del cellulare. 3)In ordine alle spese straordinarie per la minore confermare la Per_1
ripartizione delle spese straordinarie al 50% (a titolo esemplificativo si indicano: spese sanitarie, visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal sistema sanitario, spese attività sportiva) tutte da concordare. 4)I coniugi danno atto di non avere pretese economiche reciproche. 5) Per quanto riguarda il diritto di visita, stante il trasferimento, il signor si impegna a rientrare in Sicilia una volta al mese. La CP_1
data, che non può stabilirsi preventivamente in quanto dipende dalla possibilità di godere delle ferie, verrà comunicata alla sig.ra con congruo anticipo, almeno Pt_1
7 giorni prima. In tal caso terrà con sé la figlia per un periodo di 3 giorni, compreso due pernotti. 6)Per quanto riguarda le feste principali si farà riferimento a quanto stabilito nella separazione e precisamente: la minore trascorrerà le vacanze natalizie con entrambi i genitori ad anni alterni e cioè dal 24 al 30 dicembre con la madre e dal
3 31 dicembre al 6 gennaio con il padre, e viceversa l'anno successivo in modo da consentire ai genitori di poter trascorrere con la figlia alternativamente un anno a
Natale e l'anno successivo il giorno di Capodanno. Il giorno di Natale e di Capodanno la bambina trascorrerà il pranzo con la madre e la cena con il padre e viceversa, l'anno successivo. La stessa modalità si attuerà anche per le festività Pasquali. La stessa condizione varrà per il compleanno della bambina. Per il periodo estivo ciascun coniuge terrà con sé la bambina ad anni alterni, dall'1 al 15 agosto e dal 15 al 31 agosto e nel caso sarà previsto un periodo di vacanza fuori dal comune di domicilio, avrà l'obbligo di comunicare il luogo di vacanza, consentendo nella maniera più ampia possibile i contatti tra la figlia e l'altro genitore. Inoltre la minore nel periodo di permanenza del padre a Nord, se vorrà avrà la possibilità di stare con i nonni paterni per due giorni la settimana compresa la cena, senza pernottamento, ed una domenica al mese a pranzo. E ciò compatibilmente con gli impegni già assunti dai nonni e dalla bambina e previa comunicazione tempestiva dei giorni. Per quanto riguarda le telefonate in considerazione del fatto che la bambina possiede il cellulare, il padre potrà telefonarle liberamente tutti i giorni, fermo restandoagli impegni della bambina
e negli orari più confacenti allo stile di vita della stessa. 8)Spese legali compensate”.
Le spese del presente giudizio vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente decidendo nel procedimento n.
128/2025 RG instaurato da contro così Parte_1 Controparte_1
provvede:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra i coniugi contratto in San Salvatore di Fitalia (ME) il 3 agosto 2013 e trascritto negli Uffici di Stato Civile del medesimo Comune al n. 4, parte II, Serie A, Anno
4 2013 alle condizioni di cui all'accordo depositato il 30.7.2025 e riportato in parte motiva;
2. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Salvatore di Fitalia (ME) di procedere all'annotazione ai sensi di legge della presente sentenza;
3. compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del 28.10.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
LI SS MM IO AM
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PATTI
Sez. Civile
Il Tribunale di Patti, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
Dott. IO AM Presidente
Dott.ssa Rossella Busacca Giudice
Dott.ssa LI SS MM Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al N. 128/2025 R.G., promosso da
, nata a [...] Parte_1 C.F._1
TE (ME) il 20/09/1983 , elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
MA IG RI TI, che la rappresenta e difende per procura in atti nei confronti di
nato a Controparte_1 C.F._2
T'TA DI TE (ME) il 06/03/1989 elettivamente domiciliato in
PIAZZA TROMBETTA, N.1 MESSINA presso lo studio dell'avv. FAVAZZI
CAROLINA, che lo rappresenta e difende per procura in atti con l'intervento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale.
1 Oggetto: Divorzio – Cessazione degli effetti civili
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 3 febbraio 2025, – premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio concordatario con in data 3 agosto Controparte_1
2013, in San Salvatore di Fitalia (ME), trascritto negli Uffici di Stato Civile del medesimo Comune al n. 4, parte II, Serie A, Anno 2013; che dal matrimonio era nata la figlia (4.5.2015); che, con decreto n. 6409/2021, pubblicato il 26.07.2021, il Per_1
Tribunale di Patti omologava la separazione consensuale dei coniugi nel procedimento n. 1824/2020 RG – chiedeva la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con annotazione dell'emananda sentenza e con regolamentazione del diritto di visita della figlia minore e assegno di mantenimento a carico del resistente, per la figlia, di € 300,00 mensili (oltre 50% delle spese straordinarie per detta figlia e Assegno Unico al 100%00 in favore di essa ricorrente).
Con atto depositato il 30.7.2025 i coniugi chiedevano la definizione del giudizio alle condizioni concordate e la trattazione scritta del procedimento con rinuncia alla comparizione.
Ciò posto, stante l'accordo delle parti, va accolta la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
È documentalmente provato, infatti, che dall'udienza di comparizione dei coniugi in sede di separazione alla data di deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio è certamente trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
La volontà di far venire meno gli effetti del vincolo coniugale espressa dalle parti dimostrano, poi, la cessazione di ogni comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
deve pertanto ritenersi irreversibile la crisi del rapporto coniugale, escludendosi una riconciliazione.
2 Ricorrono pertanto tutte le condizioni di cui agli artt. 3, n. 2 lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modifiche, per farsi luogo alla pronuncia definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Vanno, altresì, recepite le condizioni pattuite e sottoscritte nell'istanza depositata il
30.07.2025 e di seguito riportate: 1) La minore resta affidata ad entrambi i Per_1
genitori congiuntamente con collocamento e domiciliazione prevalente presso la madre nell'abitazione sita in San Salvatore di Fitalia via Stella Polare n . 6; Il Sig. si CP_1
impegna ad erogare alla signora un assegno di mantenimento Parte_1
mensile per la figlia minore a decorrere dal deposito della sentenza di divorzio, Per_1
pari ad € 300,00, entro il 20 di ogni mese, oltre ad autorizzare la signora ad Pt_1
incassare al 100% l'assegno unico della minore sempre a decorrere dalla data di deposito della sentenza. Si precisa che l'assegno di mantenimento ricomprende: spese abbigliamento, vitto, spese cancelleria, spese gita scolastica giornaliere senza pernottamento, medicine da banco (tachipirina ecc.) mensa scolastica, ricarica del cellulare. 3)In ordine alle spese straordinarie per la minore confermare la Per_1
ripartizione delle spese straordinarie al 50% (a titolo esemplificativo si indicano: spese sanitarie, visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal sistema sanitario, spese attività sportiva) tutte da concordare. 4)I coniugi danno atto di non avere pretese economiche reciproche. 5) Per quanto riguarda il diritto di visita, stante il trasferimento, il signor si impegna a rientrare in Sicilia una volta al mese. La CP_1
data, che non può stabilirsi preventivamente in quanto dipende dalla possibilità di godere delle ferie, verrà comunicata alla sig.ra con congruo anticipo, almeno Pt_1
7 giorni prima. In tal caso terrà con sé la figlia per un periodo di 3 giorni, compreso due pernotti. 6)Per quanto riguarda le feste principali si farà riferimento a quanto stabilito nella separazione e precisamente: la minore trascorrerà le vacanze natalizie con entrambi i genitori ad anni alterni e cioè dal 24 al 30 dicembre con la madre e dal
3 31 dicembre al 6 gennaio con il padre, e viceversa l'anno successivo in modo da consentire ai genitori di poter trascorrere con la figlia alternativamente un anno a
Natale e l'anno successivo il giorno di Capodanno. Il giorno di Natale e di Capodanno la bambina trascorrerà il pranzo con la madre e la cena con il padre e viceversa, l'anno successivo. La stessa modalità si attuerà anche per le festività Pasquali. La stessa condizione varrà per il compleanno della bambina. Per il periodo estivo ciascun coniuge terrà con sé la bambina ad anni alterni, dall'1 al 15 agosto e dal 15 al 31 agosto e nel caso sarà previsto un periodo di vacanza fuori dal comune di domicilio, avrà l'obbligo di comunicare il luogo di vacanza, consentendo nella maniera più ampia possibile i contatti tra la figlia e l'altro genitore. Inoltre la minore nel periodo di permanenza del padre a Nord, se vorrà avrà la possibilità di stare con i nonni paterni per due giorni la settimana compresa la cena, senza pernottamento, ed una domenica al mese a pranzo. E ciò compatibilmente con gli impegni già assunti dai nonni e dalla bambina e previa comunicazione tempestiva dei giorni. Per quanto riguarda le telefonate in considerazione del fatto che la bambina possiede il cellulare, il padre potrà telefonarle liberamente tutti i giorni, fermo restandoagli impegni della bambina
e negli orari più confacenti allo stile di vita della stessa. 8)Spese legali compensate”.
Le spese del presente giudizio vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente decidendo nel procedimento n.
128/2025 RG instaurato da contro così Parte_1 Controparte_1
provvede:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra i coniugi contratto in San Salvatore di Fitalia (ME) il 3 agosto 2013 e trascritto negli Uffici di Stato Civile del medesimo Comune al n. 4, parte II, Serie A, Anno
4 2013 alle condizioni di cui all'accordo depositato il 30.7.2025 e riportato in parte motiva;
2. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Salvatore di Fitalia (ME) di procedere all'annotazione ai sensi di legge della presente sentenza;
3. compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del 28.10.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
LI SS MM IO AM
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