CASS
Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/01/2025, n. 1250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1250 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LM AR nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 21/06/2024 della CORTE di APPELLO di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Fabio Picuti che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La Corte d'appello di Bologna dichiarava inammissibile l'impugnazione proposta nei confronti della sentenza di condanna di AR SO poiché con l'appello non era stata depositata dichiarazione o elezione di domicilio né mandato ad impugnare dichiarando inammissibile l'appello. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 581-quater cod. proc. pen.): non sarebbe stato applicabile a AR SO lo statuto del procedimento in absentia, tenuto conto del fatto Penale Sent. Sez. 2 Num. 1250 Anno 2025 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 07/11/2024 che lo stesso aveva conferito procura speciale al difensore per definire il processo con rito alternativo;
la conoscenza del processo, oltre che dal conferimento della procura speciale, sarebbe confermata dal rinvio concesso per valutare la disponibilità del ricorrente ad adempiere ad uno degli obblighi previsti dall'art. 165 cod. pen. Si deduceva che il conferimento della procura speciale implicherebbe la presenza ex lege dell'imputato e dunque non renderebbe applicabile lo statuto del procedimento in absentia. 2.1.1.11 motivo è fondato. Il collegio riafferma infatti che non trova applicazione il disposto di cui all'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., che prescrive uno specifico mandato a impugnare con riguardo all'imputato giudicato in assenza, nel caso in cui la definizione con rito alternativo sia stata richiesta dal difensore munito di procura speciale, posto che, in tale eventualità, non sussistono dubbi sulla conoscenza del procedimento da parte dell'imputato, dovendo lo stesso ritenersi presente ex art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 13714 del 08/03/2024, Jebali, Rv. 286208 - 01) 2.2. violazione di legge (art. 581-ter cod. proc. pen.): la elezione di domicilio era presente in atti, in quanto allegata alla procura speciale per definire il processo con riti alternativi, sicché non sarebbe stato necessario effettuarla nuovamente dopo l'emissione della sentenza di primo grado. 2.2.1. Le Sezioni unite hanno affermato che la disciplina contenuta nell'art. 581, comma iter, cod. proc. pen. abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 - continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024. La previsione ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. deve essere interpretata nel senso che è sufficiente che l'impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione (notizia di decisione udienza 24 ottobre 2024, ricorrente De Felice). Nel caso in esame l'atto di appello conteneva, nel primo foglio, l'indicazione dell' elezione di domicilio, il che, alla luce della decisione delle Sezioni unite consente di ritenere rispettata la prescrizione prevista dall'art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen. ed ammissibile l'impugnazione 3. La fondatezza di entrambi i motivi di ricorso impone l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. Si dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologna per il giudizio.
P.Q.M.
2 La Presidente L'estensore Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Bologna per il giudizio Così deciso, il giorno 7 novembre 2024
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Fabio Picuti che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La Corte d'appello di Bologna dichiarava inammissibile l'impugnazione proposta nei confronti della sentenza di condanna di AR SO poiché con l'appello non era stata depositata dichiarazione o elezione di domicilio né mandato ad impugnare dichiarando inammissibile l'appello. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 581-quater cod. proc. pen.): non sarebbe stato applicabile a AR SO lo statuto del procedimento in absentia, tenuto conto del fatto Penale Sent. Sez. 2 Num. 1250 Anno 2025 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 07/11/2024 che lo stesso aveva conferito procura speciale al difensore per definire il processo con rito alternativo;
la conoscenza del processo, oltre che dal conferimento della procura speciale, sarebbe confermata dal rinvio concesso per valutare la disponibilità del ricorrente ad adempiere ad uno degli obblighi previsti dall'art. 165 cod. pen. Si deduceva che il conferimento della procura speciale implicherebbe la presenza ex lege dell'imputato e dunque non renderebbe applicabile lo statuto del procedimento in absentia. 2.1.1.11 motivo è fondato. Il collegio riafferma infatti che non trova applicazione il disposto di cui all'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., che prescrive uno specifico mandato a impugnare con riguardo all'imputato giudicato in assenza, nel caso in cui la definizione con rito alternativo sia stata richiesta dal difensore munito di procura speciale, posto che, in tale eventualità, non sussistono dubbi sulla conoscenza del procedimento da parte dell'imputato, dovendo lo stesso ritenersi presente ex art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 13714 del 08/03/2024, Jebali, Rv. 286208 - 01) 2.2. violazione di legge (art. 581-ter cod. proc. pen.): la elezione di domicilio era presente in atti, in quanto allegata alla procura speciale per definire il processo con riti alternativi, sicché non sarebbe stato necessario effettuarla nuovamente dopo l'emissione della sentenza di primo grado. 2.2.1. Le Sezioni unite hanno affermato che la disciplina contenuta nell'art. 581, comma iter, cod. proc. pen. abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 - continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024. La previsione ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. deve essere interpretata nel senso che è sufficiente che l'impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione (notizia di decisione udienza 24 ottobre 2024, ricorrente De Felice). Nel caso in esame l'atto di appello conteneva, nel primo foglio, l'indicazione dell' elezione di domicilio, il che, alla luce della decisione delle Sezioni unite consente di ritenere rispettata la prescrizione prevista dall'art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen. ed ammissibile l'impugnazione 3. La fondatezza di entrambi i motivi di ricorso impone l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. Si dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologna per il giudizio.
P.Q.M.
2 La Presidente L'estensore Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Bologna per il giudizio Così deciso, il giorno 7 novembre 2024