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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 13/03/2025, n. 519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 519 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7913/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7913/2023 promossa da: nata a [...] in data [...], C.F. Parte_1
e residente in [...], C.F._1 elettivamente domiciliata a Monza, Via Amerigo Vespucci n. 25 presso lo studio dell'Avv. Luca Zita che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso
RICORRENTE contro nato a [...] in data [...], C.F. , Controparte_1 CodiceFiscale_2
e residente in [...]
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
La ricorrente ha concluso all'udienza del 23 gennaio 2025 chiedendo la rimessione della causa al
Collegio per la decisione.
Conclusioni per la ricorrente
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Monza adito, contrariis reiectis, così giudicare:
In via principale e nel merito:
1) Accertare, per i motivi tutti di cui in narrativa, che la Sig.ra ha intrattenuto una Parte_1 relazione sentimentale con il Sig. e che da tale relazione, in data 06/06/2023 a Controparte_1
Vimercate (MB), è nato il figlio minore c.f. . Persona_1 CodiceFiscale_3
2) Per l'effetto accertare e dichiarare che il Sig. è il padre biologico e/o naturale del Controparte_1 minore nato in [...] in data [...], c.f. , con Persona_1 CodiceFiscale_3 ogni conseguente ed opportuna statuizione.
pagina 1 di 10 3) Per l'effetto ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Arcore (MB) di procedere alla prescritta annotazione nell'atto di nascita relativo al minore nato in Vimercate (MB) in [...] [...], c.f. , con ogni conseguente ed opportuna statuizione. CodiceFiscale_3
4) Per l'effetto e per i motivi tutti di cui in narrativa, inoltre, porre a carico del Sig. , CP_1 CP_1 Per un assegno a titolo di concorso al mantenimento del figlio minore , con cadenza mensile ed in favore della Sig.ra pari all'importo di € 500,00, oltre rivalutazione Istat, con Parte_1 decorrenza dalla nascita del minore, ovvero dal 06/06/2023, e/o quella diversa maggiore o minore somma che verrà ritenuta in corso di causa e/o di legge e di giustizia, oltre rivalutazione Istat, con decorrenza dalla nascita del minore, ovvero dal 06/06/2023.
5) Con vittoria di compensi e spese, oltre rimborso forfettario 15% ex art. 2 D.M. 55/14, C.P.A. e IVA come per legge, del presente giudizio in favore dell'erario, attesa l'ammissione della Sig.ra
[...]
l patrocinio a spese dello Stato.” Pt_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione adiva l'intestato Tribunale al fine di vedere accertato il rapporto di filiazione tra Parte_1
e il figlio minore nato il [...]. A sostegno della propria Controparte_1 Persona_1 domanda la parte riferiva di avere intrattenuto una relazione sentimentale con il resistente a decorrere dal mese di febbraio dell'anno 2020 e che la relazione sarebbe proseguita fino a quando non CP_1 avrebbe scoperto, notiziato all'uopo dalla ricorrente, che la partner aspettava un figlio. Appresa la notizia, il resistente avrebbe dapprima tentato di convincere la ricorrente a interrompere la gravidanza e quindi, a fronte del rifiuto opposto dalla stessa, si sarebbe disinteressato delle sorti tanto della ricorrente quanto del nascituro. Il padre, pertanto, nonostante la piena consapevolezza circa l'esistenza del rapporto di filiazione prima è la nascita del figlio poi, non avrebbe in alcun modo contribuito alle esigenze morali e materiali del figlio, interamente accudito dalla madre. La ricorrente chiedeva quindi che dopo aver accertato l'esistenza del rapporto di filiazione il Tribunale adito volesse condannare il resistente a versare a favore della ricorrente la somma di € 500,00 mensili, ovvero quella diversa ritenuta di giustizia, quale contributo che il padre avrebbe dovuto versare per il mantenimento del figlio minore, con decorrenza dal momento della nascita.
All'udienza del 9 maggio 2024 il giudice, verifica la regolarità della notifica del ricorso al resistente, ne dichiarava la contumacia e si riservava quindi di provvedere in ordine alle istanze istruttorie della ricorrente. Con ordinanza resa in data 15 maggio 2024 il giudice delegato disponeva consulenza tecnica genetica al fine di stabilire la sussistenza del rapporto di filiazione tra il resistente e il minore e ammetteva quindi in parte le istanze di prova orale articolate dalla ricorrente. Il consulente tecnico d'ufficio con nota del 27 giugno 2024 dichiarava di accettare l'incarico e prestava giuramento. In data
11 ottobre 2024 veniva depositato l'elaborato peritale al cui interno il consulente tecnico incaricato dava atto di non aver potuto espletare l'incarico a fronte della mancata partecipazione alle operazioni peritali da parte del resistente. Alla successiva udienza del 21 novembre 2024 venivano escussi i testimoni indicati dalla ricorrente e ammessi dal giudice delegato con l'ordinanza sopra indicata e all'esito il giudice delegato ordinava all'Inps competente per territorio la produzione in giudizio dell'estratto conto contributivo riferito al resistente. Alla successiva udienza del 23 gennaio 2025 il pagina 2 di 10 difensore della ricorrente, preso atto dell'avvenuto deposito da parte dell'Inps della documentazione richiesta, discuteva la causa riportandosi alle conclusioni di cui all'atto introduttivo e chiedeva che gli atti fossero trasmessi al Collegio per la decisione.
II. Deve, a questo punto, essere decisa la domanda principale di dichiarazione giudiziale di paternità avanzata dalla ricorrente.
Ai sensi dell'art. 269 c.c. la prova della paternità può essere data con ogni mezzo, fermo restando che la sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre e il padre all'epoca del concepimento non costituiscono prova della paternità.
Al fine di provare la sussistenza di un rapporto di filiazione tra il figlio minore e la Controparte_1 ricorrente ha chiesto che fosse disposta Consulenza Tecnica ematologica sulle parti e che fossero escussi testimoni sui capitoli indicati nelle memorie istruttorie.
Nel corso del giudizio è stata quindi disposta Consulenza Tecnica di Ufficio volta a stabilire sulla base delle evidenze scientifiche disponibili la sussistenza del rapporto di filiazione tra il minore e il resistente, nondimeno il resistente si è volontariamente sottratto all'esecuzione della prova scientifica non rendendone possibile l'esecuzione.
Al fine di delibare la sussistenza di un rapporto di filiazione tra e deve Controparte_1 Persona_1 innanzitutto essere valorizzato il rifiuto del presunto padre, di sottoporsi Controparte_1 all'accertamento testale volto a stabilire l'esistenza del rapporto di filiazione. Come più volte affermato dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, da cui non vi è motivo di discostarsi nel caso di specie, nel giudizio promosso per l'accertamento della paternità naturale, non è rilevante la volontà del presunto padre o dei suoi eredi di consentire o meno ad accertamenti biologici, considerato che è possibile attribuire a tale atteggiamento di rifiuto valenza probatoria sufficiente, di per sé sola, a provare la fondatezza della domanda (Trib. Milano sez. IX, 31.01.2018; in termini Corte App. Messina
11.02.2021; Cass. civ. sent. 18626 del 27.07.2017 per cui “il rifiuto ingiustificato di sottoporsi ad esame genetico, in presenza di una situazione di incertezza, sul piano probatorio, circa la sussistenza o meno del rapporto di filiazione biologica fra l'autore del riconoscimento ed il figlio, deve essere valutato dal giudice, ai sensi dell'art. 116, secondo comma, cod. proc. civ., come decisiva fonte di convincimento (….) Ove si consideri l'elevato grado di certezza che si può conseguire attraverso
l'acquisizione della prova scientifica in esame, appare evidente come al comportamento ingiustificato della parte che non consenta di raggiungere quel risultato debba attribuirsi un elevato di significatività, tale da renderlo, come sostenuto da autorevole dottrina, "autosufficiente ai fini del giudizio di fatto””; in termini Cass. civ. 8088 del 03.04.2013; 27149 del 16.12.2011; 20819 del
29.09.2009).
Il rifiuto ingiustificato di di presentarsi dinanzi al nominato CTU per sottoporsi CP_1 all'accertamento testale, in considerazione dei principi di diritto sopra richiamati, varrebbe di per sé solo a fondare la decisione del Collegio.
A ulteriore riprova del proprio convincimento il Tribunale reputa tuttavia determinante richiamare il contenuto della prova testimoniale escussa all'udienza del 21 novembre 2022.
pagina 3 di 10 A tale udienza interrogata sui capitoli di prova dedotti da parte ricorrente, ha Parte_2 dichiarato di essere stata a conoscenza del fatto che e hanno Parte_1 Controparte_1 intrattenuto una relazione sentimentale nel 2022 protrattasi fino al momento in cui la ha Pt_1 riferito all'allora compagno di essere incinta (1) I Sigg.ri e Parte_1 Controparte_1 instauravano una relazione sentimentale.“si dal 2022 quando lo ha conosciuto fino a quando lei ha saputo di essere incinta e da lì lui è sparito”
2) Dalla relazione sentimentale, in data 06/06/2023, nasceva il figlio minore Persona_1 legalmente riconosciuto dalla sola madre, come da doc. sub. 1 fascicolo attoreo che si rammostra.
“si lo so perché me lo ha detto lei;
da quando io la conosco è sempre stata solo con lui e anche il tempo che è rimasta incinta”).
La testimone ha riferito quindi che la in dal principio della gravidanza ha tentato di rendere Pt_1 partecipe delle proprie condizioni e di quelle del feto, indicandogli via messaggio i CP_1 riferimenti del ginecologo, le date delle visite e in ogni caso aggiornandolo sull'evoluzione della gravidanza. Che in risposta a tali comunicazioni avrebbe cercato di convincere la ricorrente CP_1 ad abortire e, informato dell'impossibilità di procedere in tal senso anche per decorso dei termini di legge, avrebbe cercato di persuaderla a recarsi presso un centro privato dove non avrebbero CP_1 rispettato i tempi di legge (4) Durante il periodo di gravidanza la Sig.ra tentava di Parte_1 rendere partecipe il Sig. inviando allo stesso il nominativo ed i riferimenti del Controparte_1 ginecologo, le date delle visite mediche, le ecografie ed aggiornando costantemente l'odierno convenuto della gestazione, come da doc. sub. 2 fascicolo attoreo che si rammostra.
5) In tutti i messaggi intercorsi tra la coppia, il Sig. cercava di convincere la Sig.ra Controparte_1 ad interrompere la gravidanza, nonostante il parere contrario di quest'ultima, Parte_1 come da doc. sub. 2 fascicolo attoreo che si rammostra, e sebbene di fatto non più possibile, come attestato dal Dott. giusta referto medico del 22/12/2022, come da doc. sub. 3 fascicolo Persona_2 attoreo che si rammostra.
“noi siamo amiche ci vediamo spesso e comunque ci sentiamo al telefono;
lei ha provato a chiamarlo, siamo anche andate fino a casa sua per provare a trovare una soluzione ma lui non voleva nemmeno aprire la porta è uscito solo suo fratello che ha parlato con e mia mamma e diceva mio fratello Pt_1
è sposato già con una in Marocco e ha una bambina appena nata.
Nel documento che mi viene mostrato vedo dei messaggi whatsapp dove c'è scritto che lui dice “vai all'ospedale e di che vuoi fare l'aborto e punto.” E lei diceva che sta male che è già andata all'ospedale e l'ha detto ma non vogliono e lui diceva no devi andare e devi insistere e dire che tu non vuoi questo bambino. Lui diceva devi andare ad abortire perché io questo bambino non lo voglio se no
i miei genitori mi ammazzano. Allora lui diceva di dire all'ospedale che lei non avrebbe dato il bambino a un'altra famiglia alla nascita ma che lui non voleva più il bambino. Lei diceva che è andata all'assistenza che non vogliono fare niente con lei e di essere obbligata ad andare da ginecologo perché non vogliono che io abortisco. Gli ha detto che aveva il numero di chiamare loro e chiedere e lui le ha detto di andare da un privato e lei ha detto io sono stufata e lui diceva questo è un problema grosso non riesco né a dormire né a mangiare. Diceva continua ad andare da uno privato e lei diceva pagina 4 di 10 sono 14 settimane adesso che sono incinta e lui diceva che questa cosa non doveva succedere. Lui diceva di agli assistenti sociali che ti aiutino ad abortire e lei diceva non gli assistenti sociali non lo fanno leggi bene il certificato. Lei gli ha detto domani ho appuntamento con il ginecologo. Lui le ha chiesto cosa le ha detto il ginecologo e lei ha mandato delle foto del bambino dopo la visita dalla ginecologa e lui continuava a chiederle come stai e lei diceva cosi cosi. Lui ha continuato a dire sto male da quando mi hai detto che sei incinta ha continuato a dire che poteva abortire di andare a
Milano. Lui diceva che ci sono ospedali privati che possono farlo e se no di andare giù in Marocco a farlo.”). Dall'esame testimoniale è emerso in modo inconfutabile che e Parte_1 Controparte_1 hanno intrattenuto una relazione sentimentale dal 2022 fino al momento in cui la ha Pt_1 comunicato a di essere incinta. Dallo scambio di messaggi whatsapp scambiati tra le parti e CP_2 letti dalla testimone in udienza è emerso che è stato da subito informato della condizione CP_2 della compagna e, senza mai mettere in discussione il rapporto di paternità, ha tentato di convincere la interrompere la gravidanza in quanto spaventato all'idea di avere un figlio. Pt_1
Ritiene il Tribunale che tenuto conto di quanto precede e, in particolare, del fatto, pienamente dimostrato, che, al momento del concepimento di e Persona_1 Controparte_1 [...] abbiano avuto una relazione, della piena consapevolezza del rapporto di paternità in capo a Pt_1
quale emerso sia dalle dichiarazioni della testimone che dallo scambio di messaggi Controparte_1 whtasapp tra le parti, unitamente al rifiuto di di sottoporsi agli accertamenti biologici Controparte_1 sulla sua persona volti a stabilire la sussistenza del rapporto di filiazione, sia provata l'esistenza di un rapporto biologico di paternità di rispetto a motivo per cui la Controparte_1 Persona_1 domanda di dichiarazione giudiziale della paternità del resistente avanzata dalla ricorrente merita accoglimento.
III. Pur in mancanza di una domanda di parte il Tribunale ex art. 473-bis.2 c.p.c. ritiene di dover provvedere in merito all'affidamento del minore, dal momento che è pacifica l'assenza di rapporti tra i genitori e tra il padre e il figlio.
È infatti noto come ai sensi dell'art. 277 comma 2 c.c. (come modificato dall'art. 34, comma 1, lett. b)
d.lgs. 28 n. 154/2013) con la sentenza che dichiara la filiazione il giudice può dare i provvedimenti che stima utili per l'affidamento, il mantenimento, l'istruzione e l'educazione del figlio e per la tutela degli interessi patrimoniali di lui.
Alla luce di quanto precede, pertanto, non occorre una specifica domanda di parte affinché il Tribunale possa provvedere in merito al regime di affidamento del minore ai genitori.
A tale proposito, è noto come il legislatore del 2006 abbia prescelto come prioritaria la modalità di affido condiviso della prole minore di età a entrambi i genitori, dovendosi sempre tutelare, ove possibile, il diritto alla c.d. bigenitorialità.
Se questa è la regola, l'art. 337 quater c.c. consente al giudice di disporre l'affido esclusivo dei minori a un genitore quando l'affido all'altro sia contrario al superiore interesse del minore, interesse che deve ispirare ogni decisione del giudice nell'ambito dei procedimenti riguardanti minori e che trova la propria copertura normativa a livello primario, nella Convenzione Europea dei diritti dell'uomo (art. 8) pagina 5 di 10 e nella Costituzione (artt. 2, 30 e 31). Tale regola, pertanto, è derogabile solo ove seriamente pregiudizievole per il minore. L'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo, peraltro, “dovrà essere sorretta da una motivazione non solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore” e, peraltro,
“l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla oggettiva distanza esistente tra i luoghi di residenza dei genitori, potendo detta distanza incidere soltanto sulla disciplina dei tempi
e delle modalità della presenza del minore presso ciascun genitore. (Cass. Civ. sez. VI – I, ord. n.
24526 del 02.12.2010).
Ritiene il Tribunale che debba essere formulata una valutazione prognostica favorevole circa l'idoneità di all'esercizio della genitorialità, essendosi la madre fatta carico dei bisogni morali Parte_1
e materiali del figlio fin dal momento della nascita nonostante l'assenza paterna.
Deve al contrario essere formulata una valutazione prognostica sfavorevole rispetto all'esercizio alla genitorialità del padre che ha dimostrato un disinteresse assoluto e circostanziato rispetto al figlio minore, non partecipando nemmeno a questo giudizio sebbene ritualmente notiziato e rifiutando di sottoporsi agli accertamenti testali volti a stabilire l'esistenza del rapporto di filiazione.
Devi in conclusione essere disposto l'affido esclusivo del figlio minore alla madre, cui sarà rimessa in via esclusiva la facoltà di assumere tutte le decisioni più importanti per il figlio ivi incluse quelle in materia di salute, residenza, istruzione ed educazione nonché la facoltà di chiedere il rilascio e il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per il figlio.
Ove il padre dovesse manifestare l'intenzione di stabilire dei contatti con il figlio minore questi contatti dovranno avvenire necessariamente per il tramite dei servizi sociali competenti in relazione alla residenza del figlio previa attenta analisi circa l'effettiva volontà del padre di stabilire in modo continuativo un rapporto con il minore.
IV. Quanto alla domanda di contributo al mantenimento a carico del padre formulata dalla ricorrente, è noto come ai sensi dell'art. 337 ter c.c. ciascun genitore deve contribuire al mantenimento dei figli minori in misura proporzionale al proprio reddito e che il giudice può stabilire un assegno periodico a favore di un genitore al fine di realizzare il principio di proporzionalità (c.d. assegno perequativo). Nel determinare la misura di tale assegno il giudice dovrà prendere in considerazione, in particolare, le esigenze attuali del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio durante la convivenza dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e le risorse economiche di entrambi i genitori. nell'anno di imposta 2023 (CU anno 2024) ha percepito un reddito da lavoro Parte_1 dipendente di € 10.407,99 pari a circa € 800,00 netti mensili;
nell'anno di imposta 2023 (CU anno 2024) un reddito annuo lordo di € 7.429,85 pari a circa € 610,00 netti mensili. Vive in una abitazione di proprietà gravata da mutuo da rimborsare con una rata mensile di € 160,00 mensili (doc. 8 ricorrente).
L'avv. Zita all'udienza del 21 novembre 2024 ha dichiarato che il minore frequenta il nido al costo di €
560,00 che la madre riesce a pagare con bonus nido, assegno unico e stipendio, stipendio che al momento ammonterebbe a 700,00 € al mese.
come risulta dall'estratto conto contributivo trasmesso dall'INPS, è impiegato Controparte_1 presso dal 22 aprile 2017. Nell'anno di imposta 2023, Controparte_3
pagina 6 di 10 tenuto conto di un periodo di cassa integrazione, al resistente è stata riconosciuta una retribuzione lorda di € 30.743,00 oltre a € 30,00 per cassa integrazione;
nell'anno 2024 nei mesi da gennaio a settembre al resistente è stata riconosciuta la retribuzione lorda di € 24.774,00 oltre a € 119,00 per cassa integrazione.
Alla luce di quanto precede, in particolare del collocamento del minore presso la madre e dell'assenza del padre dalla vita del figlio, pare equo e congruo porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore mediante versamento alla madre dell'importo mensile di cui in dispositivo oltre al 50% delle spese straordinarie ivi indicate.
Quanto al pregresso, è noto come, in punto di decorrenza dell'obbligo di mantenimento dei figli da parte dei genitori, la giurisprudenza di legittimità è granitica nell'affermare che l'obbligo di mantenimento dei figli sorge in capo ai genitori per il solo fatto della nascita, sicché è da tale momento e non dal momento dell'effettivo riconoscimento del rapporto di filiazione, che decorre l'obbligo di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento del figlio (“L'obbligo dei genitori di mantenere i figli (artt. 147 e 148 cod. civ.) sussiste per il solo fatto di averli generati e prescinde da qualsivoglia domanda, sicché nell'ipotesi in cui, al momento della nascita, il figlio sia riconosciuto da uno solo dei genitori, tenuto perciò a provvedere per intero al suo mantenimento, non viene meno l'obbligo dell'altro per il periodo anteriore alla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale, essendo sorto sin dalla nascita il diritto del figlio naturale ad essere mantenuto, istruito ed educato nei confronti di entrambi i genitori” Cass. civ. sez. I, sent. n. 5652 del 10.04.2012). E' altresì noto come i criteri di liquidazione per il periodo antecedente e per quello successivo al riconoscimento debbano essere tenuti distinti e diversificati, inerendo a domande con diverso oggetto.
Il diritto al rimborso, in particolare, attenendo alla definizione dei rapporti pregressi tra condebitori solidali, quali genitori tenuti al mantenimento del figlio da entrambi riconosciuto (cfr. Cass. civ. sent. n.
23596 del 03.11.2006; 15756 del 11.07.2006; 15100 del 16.07.2005), segnatamente ai diritto di regresso dell'uno nei confronti dell'altro, ai sensi dell'art. 1299 c.c., presuppone l'accertamento del quantum dovuto in restituzione, quantum che, sebbene suscettibile di liquidazione equitativa, trova limite negli esborsi in concreto o presumibilmente sostenuti dal genitore che ha per intero affrontato la spesa e che, in entrambi i casi, non può prescindere né dalla considerazione del complesso delle specifiche, molteplici e nel tempo variabili esigenze effettivamente soddisfatte o notoriamente da soddisfare nel periodo da considerare ai fini del rimborso, né dalla valorizzazione delle sostanze e dei redditi di ciascun genitore, quali all'epoca goduti ed evidenziati, eventualmente in via presuntiva, dalle risultanze processuali, né dalla correlazione con il tenore di vita di cui il figlio ha diritto di fruire, da rapportare a quello dei suoi genitori.
L'attrice ha dichiarato di avere sostenuto per intero le spese di mantenimento del figlio e ha esposto di sostenere la spesa di € 560,00 mensili per l'asilo nido frequentato dal figlio. Nel determinare l'importo del contributo al mantenimento del minore nell'epoca anteriore al riconoscimento da parte del padre dovrà tenersi conto dei seguenti fattori: la collocazione del minore, il tenore di vita dallo stesso goduto, i redditi dei genitori e le spese documentate dal genitore che ne ha sopportato in via esclusiva il mantenimento. pagina 7 di 10 Dalle spese esposte dalla ricorrente si evince che l'asilo nido frequentato dal minore, peraltro non dal momento della nascita, ha un costo di circa € 560,00 mensili;
per il vitto e l'abbigliamento può considerarsi una somma mensile presuntivamente determinata in € 200,00. Ne consegue che su ciascun genitore gravava un obbligo mensile di mantenimento presuntivamente e forfetariamente determinato in circa € 350,00 mensili.
Tale somma, della quale il padre è debitore nei confronti della madre, dovrà essere moltiplicata per un numero di mesi pari a quelli intercorrenti tra la nascita e la data della decisione (6 giugno 2023 – 6 febbraio 2025, ovverosia 20 mesi) per un totale di € 7.000,00.
Le spese di lite, che si liquidano come da dispositivo tenuto conto dei criteri di cui al DM 147/2022, in ossequio al principio della soccombenza devono essere poste a carico di con onere di Controparte_1 distrazione a favore dell'Erario anticipatario per l'attività svolta nel periodo in cui la parte era ammessa al Patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I. Dichiara che è figlio di Persona_1 Controparte_1
II. Dispone che l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Arcore (MB) proceda alla prescritta annotazione nell'atto di nascita relativo al minore nato in Vimercate (MB) in [...] 6 Persona_1 giugno 2023 (atto n. 34 parte I serie A);
III. Affida in via esclusiva alla madre, con facoltà per la stessa di prendere le decisioni Persona_1 più importanti per il minore, ivi incluse quelle in materia di istruzione, educazione, salute e residenza e con facoltà per la stessa di ottenere il rinnovo e il rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé e per il minore;
IV. Dispone che ove il padre dovesse manifestare l'intenzione di stabilire dei contatti con il figlio minore questi contatti dovranno avvenire necessariamente per il tramite dei servizi sociali competenti in relazione alla residenza del figlio previa attenta analisi circa l'effettiva volontà del padre di stabilire in modo continuativo un rapporto con il minore;
V. Pone a carico di l'importo di € 350,00 da versarsi a in via Controparte_1 Parte_1 anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno a titolo di contributo al mantenimento del figlio, con decorrenza dal mese di febbraio 2025. Sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica;
abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat- costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da febbraio 2026 e con riferimento al mese di febbraio 2025. Pone inoltre a carico di il 50 per cento delle spese mediche, Controparte_1 scolastiche e sportive del figlio, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti pagina 8 di 10 spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza;
pagina 9 di 10 VI. Condanna a rifondere a favore di la somma di € 7.000,00 a Controparte_1 Parte_1 Per titolo di mantenimento del figlio nel periodo intercorrente tra la nascita e la data della decisione, oltre interessi al tasso legale dalla sentenza sino al completo soddisfo;
VII. Condanna a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano in € Controparte_1 Parte_3
2.538,50 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e al 15 % per spese generali, con distrazione a favore dell'Erario anticipatario della somma di € 1.902,00 per l'attività svolta nel periodo in cui la parte era ammessa al
Patrocinio a spese dello Stato.
Così deciso in Monza nella camera di consiglio del 27 febbraio 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Camilla Filauro dott. Carmen Arcellaschi
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7913/2023 promossa da: nata a [...] in data [...], C.F. Parte_1
e residente in [...], C.F._1 elettivamente domiciliata a Monza, Via Amerigo Vespucci n. 25 presso lo studio dell'Avv. Luca Zita che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso
RICORRENTE contro nato a [...] in data [...], C.F. , Controparte_1 CodiceFiscale_2
e residente in [...]
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
La ricorrente ha concluso all'udienza del 23 gennaio 2025 chiedendo la rimessione della causa al
Collegio per la decisione.
Conclusioni per la ricorrente
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Monza adito, contrariis reiectis, così giudicare:
In via principale e nel merito:
1) Accertare, per i motivi tutti di cui in narrativa, che la Sig.ra ha intrattenuto una Parte_1 relazione sentimentale con il Sig. e che da tale relazione, in data 06/06/2023 a Controparte_1
Vimercate (MB), è nato il figlio minore c.f. . Persona_1 CodiceFiscale_3
2) Per l'effetto accertare e dichiarare che il Sig. è il padre biologico e/o naturale del Controparte_1 minore nato in [...] in data [...], c.f. , con Persona_1 CodiceFiscale_3 ogni conseguente ed opportuna statuizione.
pagina 1 di 10 3) Per l'effetto ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Arcore (MB) di procedere alla prescritta annotazione nell'atto di nascita relativo al minore nato in Vimercate (MB) in [...] [...], c.f. , con ogni conseguente ed opportuna statuizione. CodiceFiscale_3
4) Per l'effetto e per i motivi tutti di cui in narrativa, inoltre, porre a carico del Sig. , CP_1 CP_1 Per un assegno a titolo di concorso al mantenimento del figlio minore , con cadenza mensile ed in favore della Sig.ra pari all'importo di € 500,00, oltre rivalutazione Istat, con Parte_1 decorrenza dalla nascita del minore, ovvero dal 06/06/2023, e/o quella diversa maggiore o minore somma che verrà ritenuta in corso di causa e/o di legge e di giustizia, oltre rivalutazione Istat, con decorrenza dalla nascita del minore, ovvero dal 06/06/2023.
5) Con vittoria di compensi e spese, oltre rimborso forfettario 15% ex art. 2 D.M. 55/14, C.P.A. e IVA come per legge, del presente giudizio in favore dell'erario, attesa l'ammissione della Sig.ra
[...]
l patrocinio a spese dello Stato.” Pt_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione adiva l'intestato Tribunale al fine di vedere accertato il rapporto di filiazione tra Parte_1
e il figlio minore nato il [...]. A sostegno della propria Controparte_1 Persona_1 domanda la parte riferiva di avere intrattenuto una relazione sentimentale con il resistente a decorrere dal mese di febbraio dell'anno 2020 e che la relazione sarebbe proseguita fino a quando non CP_1 avrebbe scoperto, notiziato all'uopo dalla ricorrente, che la partner aspettava un figlio. Appresa la notizia, il resistente avrebbe dapprima tentato di convincere la ricorrente a interrompere la gravidanza e quindi, a fronte del rifiuto opposto dalla stessa, si sarebbe disinteressato delle sorti tanto della ricorrente quanto del nascituro. Il padre, pertanto, nonostante la piena consapevolezza circa l'esistenza del rapporto di filiazione prima è la nascita del figlio poi, non avrebbe in alcun modo contribuito alle esigenze morali e materiali del figlio, interamente accudito dalla madre. La ricorrente chiedeva quindi che dopo aver accertato l'esistenza del rapporto di filiazione il Tribunale adito volesse condannare il resistente a versare a favore della ricorrente la somma di € 500,00 mensili, ovvero quella diversa ritenuta di giustizia, quale contributo che il padre avrebbe dovuto versare per il mantenimento del figlio minore, con decorrenza dal momento della nascita.
All'udienza del 9 maggio 2024 il giudice, verifica la regolarità della notifica del ricorso al resistente, ne dichiarava la contumacia e si riservava quindi di provvedere in ordine alle istanze istruttorie della ricorrente. Con ordinanza resa in data 15 maggio 2024 il giudice delegato disponeva consulenza tecnica genetica al fine di stabilire la sussistenza del rapporto di filiazione tra il resistente e il minore e ammetteva quindi in parte le istanze di prova orale articolate dalla ricorrente. Il consulente tecnico d'ufficio con nota del 27 giugno 2024 dichiarava di accettare l'incarico e prestava giuramento. In data
11 ottobre 2024 veniva depositato l'elaborato peritale al cui interno il consulente tecnico incaricato dava atto di non aver potuto espletare l'incarico a fronte della mancata partecipazione alle operazioni peritali da parte del resistente. Alla successiva udienza del 21 novembre 2024 venivano escussi i testimoni indicati dalla ricorrente e ammessi dal giudice delegato con l'ordinanza sopra indicata e all'esito il giudice delegato ordinava all'Inps competente per territorio la produzione in giudizio dell'estratto conto contributivo riferito al resistente. Alla successiva udienza del 23 gennaio 2025 il pagina 2 di 10 difensore della ricorrente, preso atto dell'avvenuto deposito da parte dell'Inps della documentazione richiesta, discuteva la causa riportandosi alle conclusioni di cui all'atto introduttivo e chiedeva che gli atti fossero trasmessi al Collegio per la decisione.
II. Deve, a questo punto, essere decisa la domanda principale di dichiarazione giudiziale di paternità avanzata dalla ricorrente.
Ai sensi dell'art. 269 c.c. la prova della paternità può essere data con ogni mezzo, fermo restando che la sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre e il padre all'epoca del concepimento non costituiscono prova della paternità.
Al fine di provare la sussistenza di un rapporto di filiazione tra il figlio minore e la Controparte_1 ricorrente ha chiesto che fosse disposta Consulenza Tecnica ematologica sulle parti e che fossero escussi testimoni sui capitoli indicati nelle memorie istruttorie.
Nel corso del giudizio è stata quindi disposta Consulenza Tecnica di Ufficio volta a stabilire sulla base delle evidenze scientifiche disponibili la sussistenza del rapporto di filiazione tra il minore e il resistente, nondimeno il resistente si è volontariamente sottratto all'esecuzione della prova scientifica non rendendone possibile l'esecuzione.
Al fine di delibare la sussistenza di un rapporto di filiazione tra e deve Controparte_1 Persona_1 innanzitutto essere valorizzato il rifiuto del presunto padre, di sottoporsi Controparte_1 all'accertamento testale volto a stabilire l'esistenza del rapporto di filiazione. Come più volte affermato dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, da cui non vi è motivo di discostarsi nel caso di specie, nel giudizio promosso per l'accertamento della paternità naturale, non è rilevante la volontà del presunto padre o dei suoi eredi di consentire o meno ad accertamenti biologici, considerato che è possibile attribuire a tale atteggiamento di rifiuto valenza probatoria sufficiente, di per sé sola, a provare la fondatezza della domanda (Trib. Milano sez. IX, 31.01.2018; in termini Corte App. Messina
11.02.2021; Cass. civ. sent. 18626 del 27.07.2017 per cui “il rifiuto ingiustificato di sottoporsi ad esame genetico, in presenza di una situazione di incertezza, sul piano probatorio, circa la sussistenza o meno del rapporto di filiazione biologica fra l'autore del riconoscimento ed il figlio, deve essere valutato dal giudice, ai sensi dell'art. 116, secondo comma, cod. proc. civ., come decisiva fonte di convincimento (….) Ove si consideri l'elevato grado di certezza che si può conseguire attraverso
l'acquisizione della prova scientifica in esame, appare evidente come al comportamento ingiustificato della parte che non consenta di raggiungere quel risultato debba attribuirsi un elevato di significatività, tale da renderlo, come sostenuto da autorevole dottrina, "autosufficiente ai fini del giudizio di fatto””; in termini Cass. civ. 8088 del 03.04.2013; 27149 del 16.12.2011; 20819 del
29.09.2009).
Il rifiuto ingiustificato di di presentarsi dinanzi al nominato CTU per sottoporsi CP_1 all'accertamento testale, in considerazione dei principi di diritto sopra richiamati, varrebbe di per sé solo a fondare la decisione del Collegio.
A ulteriore riprova del proprio convincimento il Tribunale reputa tuttavia determinante richiamare il contenuto della prova testimoniale escussa all'udienza del 21 novembre 2022.
pagina 3 di 10 A tale udienza interrogata sui capitoli di prova dedotti da parte ricorrente, ha Parte_2 dichiarato di essere stata a conoscenza del fatto che e hanno Parte_1 Controparte_1 intrattenuto una relazione sentimentale nel 2022 protrattasi fino al momento in cui la ha Pt_1 riferito all'allora compagno di essere incinta (1) I Sigg.ri e Parte_1 Controparte_1 instauravano una relazione sentimentale.“si dal 2022 quando lo ha conosciuto fino a quando lei ha saputo di essere incinta e da lì lui è sparito”
2) Dalla relazione sentimentale, in data 06/06/2023, nasceva il figlio minore Persona_1 legalmente riconosciuto dalla sola madre, come da doc. sub. 1 fascicolo attoreo che si rammostra.
“si lo so perché me lo ha detto lei;
da quando io la conosco è sempre stata solo con lui e anche il tempo che è rimasta incinta”).
La testimone ha riferito quindi che la in dal principio della gravidanza ha tentato di rendere Pt_1 partecipe delle proprie condizioni e di quelle del feto, indicandogli via messaggio i CP_1 riferimenti del ginecologo, le date delle visite e in ogni caso aggiornandolo sull'evoluzione della gravidanza. Che in risposta a tali comunicazioni avrebbe cercato di convincere la ricorrente CP_1 ad abortire e, informato dell'impossibilità di procedere in tal senso anche per decorso dei termini di legge, avrebbe cercato di persuaderla a recarsi presso un centro privato dove non avrebbero CP_1 rispettato i tempi di legge (4) Durante il periodo di gravidanza la Sig.ra tentava di Parte_1 rendere partecipe il Sig. inviando allo stesso il nominativo ed i riferimenti del Controparte_1 ginecologo, le date delle visite mediche, le ecografie ed aggiornando costantemente l'odierno convenuto della gestazione, come da doc. sub. 2 fascicolo attoreo che si rammostra.
5) In tutti i messaggi intercorsi tra la coppia, il Sig. cercava di convincere la Sig.ra Controparte_1 ad interrompere la gravidanza, nonostante il parere contrario di quest'ultima, Parte_1 come da doc. sub. 2 fascicolo attoreo che si rammostra, e sebbene di fatto non più possibile, come attestato dal Dott. giusta referto medico del 22/12/2022, come da doc. sub. 3 fascicolo Persona_2 attoreo che si rammostra.
“noi siamo amiche ci vediamo spesso e comunque ci sentiamo al telefono;
lei ha provato a chiamarlo, siamo anche andate fino a casa sua per provare a trovare una soluzione ma lui non voleva nemmeno aprire la porta è uscito solo suo fratello che ha parlato con e mia mamma e diceva mio fratello Pt_1
è sposato già con una in Marocco e ha una bambina appena nata.
Nel documento che mi viene mostrato vedo dei messaggi whatsapp dove c'è scritto che lui dice “vai all'ospedale e di che vuoi fare l'aborto e punto.” E lei diceva che sta male che è già andata all'ospedale e l'ha detto ma non vogliono e lui diceva no devi andare e devi insistere e dire che tu non vuoi questo bambino. Lui diceva devi andare ad abortire perché io questo bambino non lo voglio se no
i miei genitori mi ammazzano. Allora lui diceva di dire all'ospedale che lei non avrebbe dato il bambino a un'altra famiglia alla nascita ma che lui non voleva più il bambino. Lei diceva che è andata all'assistenza che non vogliono fare niente con lei e di essere obbligata ad andare da ginecologo perché non vogliono che io abortisco. Gli ha detto che aveva il numero di chiamare loro e chiedere e lui le ha detto di andare da un privato e lei ha detto io sono stufata e lui diceva questo è un problema grosso non riesco né a dormire né a mangiare. Diceva continua ad andare da uno privato e lei diceva pagina 4 di 10 sono 14 settimane adesso che sono incinta e lui diceva che questa cosa non doveva succedere. Lui diceva di agli assistenti sociali che ti aiutino ad abortire e lei diceva non gli assistenti sociali non lo fanno leggi bene il certificato. Lei gli ha detto domani ho appuntamento con il ginecologo. Lui le ha chiesto cosa le ha detto il ginecologo e lei ha mandato delle foto del bambino dopo la visita dalla ginecologa e lui continuava a chiederle come stai e lei diceva cosi cosi. Lui ha continuato a dire sto male da quando mi hai detto che sei incinta ha continuato a dire che poteva abortire di andare a
Milano. Lui diceva che ci sono ospedali privati che possono farlo e se no di andare giù in Marocco a farlo.”). Dall'esame testimoniale è emerso in modo inconfutabile che e Parte_1 Controparte_1 hanno intrattenuto una relazione sentimentale dal 2022 fino al momento in cui la ha Pt_1 comunicato a di essere incinta. Dallo scambio di messaggi whatsapp scambiati tra le parti e CP_2 letti dalla testimone in udienza è emerso che è stato da subito informato della condizione CP_2 della compagna e, senza mai mettere in discussione il rapporto di paternità, ha tentato di convincere la interrompere la gravidanza in quanto spaventato all'idea di avere un figlio. Pt_1
Ritiene il Tribunale che tenuto conto di quanto precede e, in particolare, del fatto, pienamente dimostrato, che, al momento del concepimento di e Persona_1 Controparte_1 [...] abbiano avuto una relazione, della piena consapevolezza del rapporto di paternità in capo a Pt_1
quale emerso sia dalle dichiarazioni della testimone che dallo scambio di messaggi Controparte_1 whtasapp tra le parti, unitamente al rifiuto di di sottoporsi agli accertamenti biologici Controparte_1 sulla sua persona volti a stabilire la sussistenza del rapporto di filiazione, sia provata l'esistenza di un rapporto biologico di paternità di rispetto a motivo per cui la Controparte_1 Persona_1 domanda di dichiarazione giudiziale della paternità del resistente avanzata dalla ricorrente merita accoglimento.
III. Pur in mancanza di una domanda di parte il Tribunale ex art. 473-bis.2 c.p.c. ritiene di dover provvedere in merito all'affidamento del minore, dal momento che è pacifica l'assenza di rapporti tra i genitori e tra il padre e il figlio.
È infatti noto come ai sensi dell'art. 277 comma 2 c.c. (come modificato dall'art. 34, comma 1, lett. b)
d.lgs. 28 n. 154/2013) con la sentenza che dichiara la filiazione il giudice può dare i provvedimenti che stima utili per l'affidamento, il mantenimento, l'istruzione e l'educazione del figlio e per la tutela degli interessi patrimoniali di lui.
Alla luce di quanto precede, pertanto, non occorre una specifica domanda di parte affinché il Tribunale possa provvedere in merito al regime di affidamento del minore ai genitori.
A tale proposito, è noto come il legislatore del 2006 abbia prescelto come prioritaria la modalità di affido condiviso della prole minore di età a entrambi i genitori, dovendosi sempre tutelare, ove possibile, il diritto alla c.d. bigenitorialità.
Se questa è la regola, l'art. 337 quater c.c. consente al giudice di disporre l'affido esclusivo dei minori a un genitore quando l'affido all'altro sia contrario al superiore interesse del minore, interesse che deve ispirare ogni decisione del giudice nell'ambito dei procedimenti riguardanti minori e che trova la propria copertura normativa a livello primario, nella Convenzione Europea dei diritti dell'uomo (art. 8) pagina 5 di 10 e nella Costituzione (artt. 2, 30 e 31). Tale regola, pertanto, è derogabile solo ove seriamente pregiudizievole per il minore. L'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo, peraltro, “dovrà essere sorretta da una motivazione non solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore” e, peraltro,
“l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla oggettiva distanza esistente tra i luoghi di residenza dei genitori, potendo detta distanza incidere soltanto sulla disciplina dei tempi
e delle modalità della presenza del minore presso ciascun genitore. (Cass. Civ. sez. VI – I, ord. n.
24526 del 02.12.2010).
Ritiene il Tribunale che debba essere formulata una valutazione prognostica favorevole circa l'idoneità di all'esercizio della genitorialità, essendosi la madre fatta carico dei bisogni morali Parte_1
e materiali del figlio fin dal momento della nascita nonostante l'assenza paterna.
Deve al contrario essere formulata una valutazione prognostica sfavorevole rispetto all'esercizio alla genitorialità del padre che ha dimostrato un disinteresse assoluto e circostanziato rispetto al figlio minore, non partecipando nemmeno a questo giudizio sebbene ritualmente notiziato e rifiutando di sottoporsi agli accertamenti testali volti a stabilire l'esistenza del rapporto di filiazione.
Devi in conclusione essere disposto l'affido esclusivo del figlio minore alla madre, cui sarà rimessa in via esclusiva la facoltà di assumere tutte le decisioni più importanti per il figlio ivi incluse quelle in materia di salute, residenza, istruzione ed educazione nonché la facoltà di chiedere il rilascio e il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per il figlio.
Ove il padre dovesse manifestare l'intenzione di stabilire dei contatti con il figlio minore questi contatti dovranno avvenire necessariamente per il tramite dei servizi sociali competenti in relazione alla residenza del figlio previa attenta analisi circa l'effettiva volontà del padre di stabilire in modo continuativo un rapporto con il minore.
IV. Quanto alla domanda di contributo al mantenimento a carico del padre formulata dalla ricorrente, è noto come ai sensi dell'art. 337 ter c.c. ciascun genitore deve contribuire al mantenimento dei figli minori in misura proporzionale al proprio reddito e che il giudice può stabilire un assegno periodico a favore di un genitore al fine di realizzare il principio di proporzionalità (c.d. assegno perequativo). Nel determinare la misura di tale assegno il giudice dovrà prendere in considerazione, in particolare, le esigenze attuali del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio durante la convivenza dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e le risorse economiche di entrambi i genitori. nell'anno di imposta 2023 (CU anno 2024) ha percepito un reddito da lavoro Parte_1 dipendente di € 10.407,99 pari a circa € 800,00 netti mensili;
nell'anno di imposta 2023 (CU anno 2024) un reddito annuo lordo di € 7.429,85 pari a circa € 610,00 netti mensili. Vive in una abitazione di proprietà gravata da mutuo da rimborsare con una rata mensile di € 160,00 mensili (doc. 8 ricorrente).
L'avv. Zita all'udienza del 21 novembre 2024 ha dichiarato che il minore frequenta il nido al costo di €
560,00 che la madre riesce a pagare con bonus nido, assegno unico e stipendio, stipendio che al momento ammonterebbe a 700,00 € al mese.
come risulta dall'estratto conto contributivo trasmesso dall'INPS, è impiegato Controparte_1 presso dal 22 aprile 2017. Nell'anno di imposta 2023, Controparte_3
pagina 6 di 10 tenuto conto di un periodo di cassa integrazione, al resistente è stata riconosciuta una retribuzione lorda di € 30.743,00 oltre a € 30,00 per cassa integrazione;
nell'anno 2024 nei mesi da gennaio a settembre al resistente è stata riconosciuta la retribuzione lorda di € 24.774,00 oltre a € 119,00 per cassa integrazione.
Alla luce di quanto precede, in particolare del collocamento del minore presso la madre e dell'assenza del padre dalla vita del figlio, pare equo e congruo porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore mediante versamento alla madre dell'importo mensile di cui in dispositivo oltre al 50% delle spese straordinarie ivi indicate.
Quanto al pregresso, è noto come, in punto di decorrenza dell'obbligo di mantenimento dei figli da parte dei genitori, la giurisprudenza di legittimità è granitica nell'affermare che l'obbligo di mantenimento dei figli sorge in capo ai genitori per il solo fatto della nascita, sicché è da tale momento e non dal momento dell'effettivo riconoscimento del rapporto di filiazione, che decorre l'obbligo di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento del figlio (“L'obbligo dei genitori di mantenere i figli (artt. 147 e 148 cod. civ.) sussiste per il solo fatto di averli generati e prescinde da qualsivoglia domanda, sicché nell'ipotesi in cui, al momento della nascita, il figlio sia riconosciuto da uno solo dei genitori, tenuto perciò a provvedere per intero al suo mantenimento, non viene meno l'obbligo dell'altro per il periodo anteriore alla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale, essendo sorto sin dalla nascita il diritto del figlio naturale ad essere mantenuto, istruito ed educato nei confronti di entrambi i genitori” Cass. civ. sez. I, sent. n. 5652 del 10.04.2012). E' altresì noto come i criteri di liquidazione per il periodo antecedente e per quello successivo al riconoscimento debbano essere tenuti distinti e diversificati, inerendo a domande con diverso oggetto.
Il diritto al rimborso, in particolare, attenendo alla definizione dei rapporti pregressi tra condebitori solidali, quali genitori tenuti al mantenimento del figlio da entrambi riconosciuto (cfr. Cass. civ. sent. n.
23596 del 03.11.2006; 15756 del 11.07.2006; 15100 del 16.07.2005), segnatamente ai diritto di regresso dell'uno nei confronti dell'altro, ai sensi dell'art. 1299 c.c., presuppone l'accertamento del quantum dovuto in restituzione, quantum che, sebbene suscettibile di liquidazione equitativa, trova limite negli esborsi in concreto o presumibilmente sostenuti dal genitore che ha per intero affrontato la spesa e che, in entrambi i casi, non può prescindere né dalla considerazione del complesso delle specifiche, molteplici e nel tempo variabili esigenze effettivamente soddisfatte o notoriamente da soddisfare nel periodo da considerare ai fini del rimborso, né dalla valorizzazione delle sostanze e dei redditi di ciascun genitore, quali all'epoca goduti ed evidenziati, eventualmente in via presuntiva, dalle risultanze processuali, né dalla correlazione con il tenore di vita di cui il figlio ha diritto di fruire, da rapportare a quello dei suoi genitori.
L'attrice ha dichiarato di avere sostenuto per intero le spese di mantenimento del figlio e ha esposto di sostenere la spesa di € 560,00 mensili per l'asilo nido frequentato dal figlio. Nel determinare l'importo del contributo al mantenimento del minore nell'epoca anteriore al riconoscimento da parte del padre dovrà tenersi conto dei seguenti fattori: la collocazione del minore, il tenore di vita dallo stesso goduto, i redditi dei genitori e le spese documentate dal genitore che ne ha sopportato in via esclusiva il mantenimento. pagina 7 di 10 Dalle spese esposte dalla ricorrente si evince che l'asilo nido frequentato dal minore, peraltro non dal momento della nascita, ha un costo di circa € 560,00 mensili;
per il vitto e l'abbigliamento può considerarsi una somma mensile presuntivamente determinata in € 200,00. Ne consegue che su ciascun genitore gravava un obbligo mensile di mantenimento presuntivamente e forfetariamente determinato in circa € 350,00 mensili.
Tale somma, della quale il padre è debitore nei confronti della madre, dovrà essere moltiplicata per un numero di mesi pari a quelli intercorrenti tra la nascita e la data della decisione (6 giugno 2023 – 6 febbraio 2025, ovverosia 20 mesi) per un totale di € 7.000,00.
Le spese di lite, che si liquidano come da dispositivo tenuto conto dei criteri di cui al DM 147/2022, in ossequio al principio della soccombenza devono essere poste a carico di con onere di Controparte_1 distrazione a favore dell'Erario anticipatario per l'attività svolta nel periodo in cui la parte era ammessa al Patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I. Dichiara che è figlio di Persona_1 Controparte_1
II. Dispone che l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Arcore (MB) proceda alla prescritta annotazione nell'atto di nascita relativo al minore nato in Vimercate (MB) in [...] 6 Persona_1 giugno 2023 (atto n. 34 parte I serie A);
III. Affida in via esclusiva alla madre, con facoltà per la stessa di prendere le decisioni Persona_1 più importanti per il minore, ivi incluse quelle in materia di istruzione, educazione, salute e residenza e con facoltà per la stessa di ottenere il rinnovo e il rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé e per il minore;
IV. Dispone che ove il padre dovesse manifestare l'intenzione di stabilire dei contatti con il figlio minore questi contatti dovranno avvenire necessariamente per il tramite dei servizi sociali competenti in relazione alla residenza del figlio previa attenta analisi circa l'effettiva volontà del padre di stabilire in modo continuativo un rapporto con il minore;
V. Pone a carico di l'importo di € 350,00 da versarsi a in via Controparte_1 Parte_1 anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno a titolo di contributo al mantenimento del figlio, con decorrenza dal mese di febbraio 2025. Sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica;
abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat- costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da febbraio 2026 e con riferimento al mese di febbraio 2025. Pone inoltre a carico di il 50 per cento delle spese mediche, Controparte_1 scolastiche e sportive del figlio, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti pagina 8 di 10 spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza;
pagina 9 di 10 VI. Condanna a rifondere a favore di la somma di € 7.000,00 a Controparte_1 Parte_1 Per titolo di mantenimento del figlio nel periodo intercorrente tra la nascita e la data della decisione, oltre interessi al tasso legale dalla sentenza sino al completo soddisfo;
VII. Condanna a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano in € Controparte_1 Parte_3
2.538,50 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e al 15 % per spese generali, con distrazione a favore dell'Erario anticipatario della somma di € 1.902,00 per l'attività svolta nel periodo in cui la parte era ammessa al
Patrocinio a spese dello Stato.
Così deciso in Monza nella camera di consiglio del 27 febbraio 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Camilla Filauro dott. Carmen Arcellaschi
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