Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 12/02/2026, n. 998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 998 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00998/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07188/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7188 del 2025, proposto da-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo Duello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Casoria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alida Di OL, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Asl OL 2 Nord, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato LI Ara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del silenzio inadempimento serbato sulla richiesta di convocazione di “…una commissione di Unita di Valutazione Integrata a favore del minore…” avanzata dal Settore IV e Servizi Diretti del Comune di Casoria con nota prot. -OMISSIS- ai fini di un monitoraggio/confronto in ordine al progetto individuale ex art. 14 L. 328/2000 predisposto in attuazione della sentenza del T.A.R. Campania, OL, sez. IX^, n. -OMISSIS-
- di ogni altro provvedimento preordinato, connesso e conseguente, se ed in quanto lesivo.
E PER LA DECLARATORIA
dell’obbligo di provvedere con atto espresso e motivato sulla ridetta istanza di convocazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Casoria e dell’Asl OL 2 Nord;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 la dott.ssa ND LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso in epigrafe la ricorrente, in proprio e nella qualità di esercente la potestà genitoriale del figlio minore, ha agito avverso il silenzio inadempimento serbato dall’Amministrazione sulla richiesta di convocazione di “…una commissione di Unità di Valutazione Integrata a favore del minore…” avanzata dal Settore IV e Servizi Diretti del Comune di Casoria con nota prot. -OMISSIS- ai fini di un monitoraggio/confronto in ordine al progetto individuale ex art. 14 L. 328/2000 predisposto in attuazione della sentenza del T.A.R. Campania, OL, sez. IX^, n. -OMISSIS- e per la declaratoria dell’obbligo di provvedere con atto espresso e motivato sulla ridetta istanza di convocazione.
Espone in fatto che il proprio figlio minore, portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, L. 104/1992, è affetto da una forma gravissima di disturbo dello spettro autistico. In data 12.7.2023 presentava al Comune di Casoria istanza per la predisposizione di un progetto individuale ai sensi dell’art. 14 L. n. 328/2000. All’esito della seduta del 20.9.2023, l’U.V.I. redigeva il Piano, che, tuttavia, stante la genericità e vaghezza delle previsioni in esso contenute, veniva avversato con ricorso Rg. -OMISSIS-, che veniva accolto con sentenza del -OMISSIS-, che intimava all’Amministrazione la riedizione del potere entro 90 giorni.
In data 9.5.2024, l’UVI elaborava il nuovo Piano che, tuttavia, a seguito dell’impugnazione della ricorrente, veniva nuovamente annullato con sentenza n. -OMISSIS-.
Con verbale n. -OMISSIS- l’Unità di Valutazione Integrata adottava il nuovo progetto che, ancora una volta, stante la genericità di alcune previsioni in esso contenute, veniva nuovamente impugnato, con ricorso Rg. n. -OMISSIS-, ancora sub iudice .
A seguito del deposito documentale da parte dell’Amministrazione nel predetto ricorso Rg. n. -OMISSIS- parte ricorrente veniva a conoscenza che, con nota del 30.10.2005, l’Ambito Territoriale si rivolgeva all’ASL OL 2 Nord, chiedendo “… di convocare una commissione di Unità di Valutazione Integrata a favore del minore -OMISSIS- in oggetto generalizzato, nei sensi e nei modi esposti nella Sentenza del Tar Campania n.-OMISSIS- ai fini di un monitoraggio/confronto. Si specifica che l’Ente proponente, rivestito di un ruolo pregnante e d’impulso nella predisposizione del progetto individuale ai sensi della L. 328/00 art.14, richiede la presenza di tutti i soggetti interessati alla predisposizione del progetto cosi come da normativa vigente ”.
Decorso oltre un mese dall’istanza di cui si discute, la ricorrente, in mancanza di ulteriori comunicazioni, con pec del 10.12.2025 chiedeva al Comune di Casoria informazioni sulle iniziative assunte medio tempore dal Settore IV dell’Ambito Territoriale n. 18 ai fini della convocazione dell’UVI. Tale istanza, tuttavia, rimaneva senza alcun riscontro.
Avverso il silenzio dell’Amministrazione sono stati articolati i seguenti motivi di diritto:
1) Violazione art. 2 l. 241/1990. Violazione obbligo di concludere il procedimento iniziato d’ufficio. Difetto di motivazione. Eccesso di potere
Sarebbe illegittimo il comportamento omissivo della ASL OL 2 Nord e/o del Comune di Casoria, in quanto l’istanza datata 30.10.2025 non sarebbe stata seguita dalla conclusione del procedimento entro il termine di trenta giorni previsto dall’art. 2 della L. 241/1990 (da ritenersi applicabile alla fattispecie in assenza di un termine diverso previsto per legge) in violazione dell’obbligo di provvedere gravante sulle amministrazioni intimate.
2. Il Comune di Casoria, ritualmente costituitosi, ha depositato memorie in date 12.01.2026 e 14.01.2026.
3. La ricorrente, con memoria di replica del 16.01.2026 ha eccepito la tardività della documentazione depositata dall’Amministrazione il 12.01.2026 e il 14.01.2026 e ha evidenziato che la nota del 14.1.2026 con cui l’ASL OL 2 Nord ha disposto la convocazione dell’UVI per il giorno 19.1.2026 (depositata dalla ricorrente medesima con la memoria de qua ) non superava il comportamento inerte dell’Amministrazione, essendo un mero atto endoprocedimentale.
4. Con memoria del 19.01.2026 e del 20.01.2026 il Comune di Casoria, dopo aver stigmatizzato asseriti comportamenti poco collaborativi e non improntati a buona fede e correttezza della parte ricorrente, ha controdedotto alle censure della stessa, assumendo che la nota di convocazione, invece, superasse il silenzio impugnato con il ricorso in oggetto.
5. L’ASL OL 2 Nord, costituitasi il 21.01.2026, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso censurando, innanzitutto, l’insussistenza dell’inadempimento, in quanto l’attività di monitoraggio del progetto avrebbe tempistiche semestrali, di talché, essendo avvenuto, l’ultimo monitoraggio, nel mese di luglio 2025, il successivo sarebbe stato naturalmente previsto per il mese di gennaio 2026 (circostanza concretamente verificatasi). In secondo luogo, il silenzio sarebbe stato superato in quanto la riunione dell’UVI richiesta – oggetto di ricorso – sarebbe stata riscontrata positivamente con la convocazione per il giorno 19.01.2026, come da verbale n. 10 di pari data allegato.
6. Con memoria di replica del 23.01.2026, la parte ricorrente ha chiesto la cancellazione di una frase, ritenuta offensiva, contenuta nella memoria integrativa depositata dal Comune resistente in data 19.01.2025. Ha censurato, poi, la natura meramente interlocutoria del verbale n. -OMISSIS- dell’UVI, in quanto nello stesso, dopo una ricognizione dei servizi di cui già beneficia il minore, si è rinviato “a data da destinarsi” per l’adozione di azioni concrete in riferimento alle problematiche emerse e ai soggetti da consultare.
7. Alla camera di consiglio del 27 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Secondo giurisprudenza consolidata nel processo amministrativo, presupposto, ai sensi dell'art. 117 c.p.a., della condanna dell'Amministrazione per il silenzio dalla stessa illegittimamente serbato sull'istanza dell'interessato, è che al momento della pronuncia del giudice perduri l'inerzia dell'Amministrazione inadempiente e che dunque non sia venuto meno il relativo interesse ad agire; permane la situazione di inerzia colpevole, e dunque il corrispondente interesse ad agire, se l'Amministrazione non conclude il procedimento (quale ne sia il contenuto) nel termine di riferimento ovvero se adotta un atto infra procedimentale o interlocutorio, atteso che una tale attività non dà vita ad un autentico provvedimento ultimativo del procedimento che l'Amministrazione ha l'obbligo di concludere, ma un rinvio sine die (cfr. Consiglio di Stato sez. IV, 27.11.2024, n. 9543)
3. Nel caso di specie la ricorrente, con pec del 10.12.2025, ha chiesto al Comune di Casoria informazioni sulle iniziative assunte medio tempore dal Settore IV dell’Ambito Territoriale n. 18 ai fini della convocazione dell’UVI richiesta dal Comune stesso già in data 30.10.2025. La convocazione di tale UVI veniva richiesta nei sensi e nei modi esposti nella Sentenza del Tar Campania n. -OMISSIS- e mirava ad un confronto/monitoraggio.
La circostanza esposta fa emergere un inadempimento da parte dell’ASL, in quanto non può aderirsi alla prospettazione della stessa che il monitoraggio sarebbe semestrale e, quindi, la convocazione per gennaio sarebbe stata già prevista e calendarizzata. Evidentemente, a seguito dei ricorsi avverso il progetto emanato il 23.07.2025, era sorta un’ulteriore necessità di confronto, donde la richiesta del Comune del 10.12.2025, rispetto alla quale l’ASL è rimasta inadempiente, determinando, in tal modo, l’esigenza della ricorrente di presentare ricorso avverso il silenzio.
Per quanto riguarda il contenuto della predetta UVI, esplicitato nel verbale n.-OMISSIS-, esso è di carattere meramente interlocutorio e, pertanto, inidoneo a rappresentare un atto conclusivo del procedimento.
Invero, nel predetto verbale si legge “ La sig.ra-OMISSIS- ribadisce nuovamente la necessità di una figura specializzata per affrontare i problemi legati alle pulsioni adolescenziali del figlio; la stessa riferisce di aver consultato una persona specializzata (sessuologa), che ha indicato alcune strategie utili per gestione della problematica ma che -OMISSIS- necessita di fare in prima persona un percorso terapeutico/comportamentale, che attualmente non fa perché è a pagamento. Pertanto, la Commissione si riserva di interpellare il CDSA — Blunauti dell’ASL OL 2 Nord per affrontare la problematica esposta dalla sig.ra -OMISSIS-. Inoltre la sig.ga -OMISSIS- riferisce che a seguito di visita specialistica odontoiatrica, lo specialista ha prescritto l’apparecchio ortodontico, pertanto, quest’ultima chiede un contributo economico… La Commissione decide di aggiornarsi a data da stabilirsi ”
Appare evidente che, in merito alle problematiche che lo stesso ha preso in considerazione, non sono state assunte decisioni concrete, la cui percorribilità è stata rinviata sine die . Si tratta, inoltre, di problematiche già evidenziate e rappresentate dalla ricorrente e la cui mancata presa in carico nell’UVI di luglio 2025 aveva già condotto all’annullamento dello stesso.
3.2. Il ricorso avverso il silenzio, pertanto, va accolto.
4. Per quanto riguarda la richiesta di cancellazione di una frase della memoria presentata dal Comune di Casoria, avanzata dal difensore di parte ricorrente, (nella specie “l’assoluta carenza di buna fede e correttezza” laddove secondo il Comune, la ricorrente ometterebbe di depositare il sollecito del Comune medesimo all’ASL del 23.12.2025) si osserva quanto segue.
4.1. Preliminarmente è da evidenziare che presupposto perché il giudice possa disporre la cancellazione di alcune frasi da scritti difensivi, poiché ritenute offensive, “ è che tali frasi siano espressione di un abuso della difesa, caratterizzato dall'intento di offendere la controparte o i suoi difensori; vanno, invece, respinte istanze di cancellazione dagli atti di causa riconducibili ad espressioni anche gratuite ed ultronee, ma comunque comprese negli ordinari limiti dell'incarico professionale ricevuto dal difensore e non in grado, oggettivamente, di evidenziare un atteggiamento ostile di quest'ultimo nei confronti della parte avversa ” ( T.A.R. Catania Sicilia sez. V, 15.07.2024, n. 2573)
Possono, dunque, considerarsi offensive e sconvenienti solo quelle espressioni che non abbiano relazione alcuna con l'esercizio della difesa e che siano ricollegabili al mero intento di offendere l'avversario, mentre tale conclusione deve escludersi quando le espressioni non siano dettate da un intento dispregiativo e non rivelino alcun volontà di offendere la controparte ma, senza eccedere dalle esigenze difensive, siano preordinate, per esempio, a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento della controparte, la scarsa attendibilità delle sue affermazioni (cfr. T.A.R. Palermo Sicilia sez. I, 18.02.2025, n. 391).
4.2. Nel caso di specie “l’assoluta carenza di buona fede e correttezza” della ricorrente risiederebbe, secondo il Comune di Casoria, nel fatto che la ricorrente medesima non avrebbe depositato la nota del 23.12.2025 con cui il Comune avrebbe sollecitato l’ASL a convocare l’UVI.
In disparte la considerazione che tra i destinatari della predetta nota non figura la ricorrente (quindi non si vede in che modo la stessa avrebbe potuto riceverla), era onere del Comune resistente depositare tale nota nel giudizio, e non della ricorrente. Allegazione documentale, peraltro, da effettuarsi nei termini previsti e non tardivamente, come invece avvenuto nel caso di specie.
L’amministrazione comunale, inoltre, più volte nella memoria richiama il comportamento astrattamente non riconducibile a buona fede e correttezza della ricorrente, desumendolo dal fatto che la stessa avrebbe omesso di firmare i progetti derivanti dalle UVI finora disposte. In disparte la considerazione che è diritto della ricorrente non aderire a tali progetti quando li ritenga non soddisfacenti delle esigenze del minore e, nel caso, impugnarli davanti al giudice (fattispecie verificatasi, nel caso di specie), si evidenzia che, finora, i ricorsi avverso i progetti elaborati sono stati tutti accolti, segno che le censure della ricorrente non sono state ritenute infondate dall’organo giudicante. Il richiamo del Comune di Casoria al comportamento asseritamente scorretto e non in buona fede della ricorrente, peraltro, oltre ad apparire non veritiero alla luce delle evidenze fattuali ora rappresentate, risulta del tutto inconferente rispetto al thema decidendum del ricorso de quo , che ha ad oggetto il silenzio dell’ASL illegittimamente formatosi sulla richiesta di convocazione dell’UVI, rispetto al quale sono irrilevanti i solleciti del Comune, che non elidono il superamento dei termini procedimentali a tal fine formarsi.
Come evidenziato in premessa, scopo del provvedimento di cancellazione è quello di assicurare che l'esercizio del diritto di critica non ecceda le esigenze richieste dalla garanzia del contraddittorio e non vulneri il prestigio e il decoro dei soggetti del processo.
Dalle argomentazioni esposte emerge che la frase “ si vuole far rilevare l’assoluta carenza di buona fede e correttezza” in riferimento alla circostanza che la ricorrente ometterebbe di depositare il sollecito del Comune del 23.12.2025, è priva di connessione con le necessità difensive e travalicante la fisiologica dialettica argomentativa processuale, apparendo, piuttosto, un’offesa lesiva della reputazione della controparte, di cui si stigmatizzerebbe il comportamento scorretto e non in buona fede, assente, nel caso in questione.
Si dispone, pertanto, la cancellazione ai sensi del combinato disposto dell’art. 89, comma. 2, cod.proc.civ. e dell’art. 39 cod.proc.amm. delle frasi “…assoluta carenza di buona fede e correttezza” contenute nella memoria integrativa del Comune di Casoria depositata il 19.1.2026, come da richiesta della difesa di parte ricorrente.
5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie per l’effetto ordina alle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine all'istanza di parte ricorrente, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione in via amministrativa ovvero, se anteriore, dalla notificazione ad iniziativa di parte della presente sentenza, nei sensi di cui in motivazione.
Dispone, ai sensi del combinato disposto dell’art. 89, comma. 2, cod.proc.civ. e dell’art. 39 cod. proc. amm., la cancellazione delle frasi “…assoluta carenza di buona fede e correttezza” contenute nella memoria integrativa del Comune di Casoria depositata il 19.1.2026, come da richiesta della difesa di parte ricorrente.
Condanna l’amministrazione resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di giudizio, che si liquidano in € 1.500,00, oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato, ove effettivamente versato, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Dispone la trasmissione della presente pronuncia alla Corte dei conti – Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania - OL ai sensi dell’art. 2 L. 241/1990.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in OL nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LI LI Di OL, Presidente
Rosaria Palma, Primo Referendario
ND LL, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ND LL | LI LI Di OL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.