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Sentenza 11 ottobre 2025
Sentenza 11 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/10/2025, n. 4247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4247 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2025 |
Testo completo
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
06/10/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 9646/2022 del Ruolo Generale vertente
TRA
Parte_1 Parte_2 Parte_3
,
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6
, ,
[...] Parte_7 Parte_8 [...]
, , Parte_9 Parte_10 Pt_11
,
[...] Parte_12 Parte_13 Parte_14
, , ,
[...] Parte_15 Parte_16 [...]
, (Avv.ta LONGO Parte_17 Parte_18
CAROLINA)
ricorrenti
CONTRO
(Dott. CAVADI RENZO Controparte_1
ex art 417 bis c.p.c.)
Tribunale di Palermo sez. CP_2 (Avv.te RIZZO Controparte_3
AN VA e PA IA GRAZIA)
resistenti
AAVVEENNTTEE IILL SSEEGGUUEENNTTEE DDIISSPPOOSSIITTIIVVOO::
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ condanna il ad attribuire, nella Controparte_1
ricostruzione di carriera operata all'atto della conferma in ruolo, alla ricorrente una anzianità preruolo utile ai fini giuridici e ai fini economici di Parte_5
anni 6, mesi 6 e giorni 5;
◊ condanna, per l'effetto, l'Amministrazione ad attribuire alla ricorrente Parte_5
la fascia stipendiale corrispondente alla relativa anzianità complessiva ed a
[...]
versarle altresì le differenze retributive medio tempore maturate oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo, provvedendo altresì alla conseguente regolarizzazione previdenziale;
◊ rigetta le domande proposte dai ricorrenti , Parte_1 Parte_4
, Parte_12 Parte_11 Parte_13 Parte_15
, , , , Parte_18 Parte_9 Parte_7 Parte_16
, , Parte_6 Parte_10 Parte_2 Parte_3
, , .
[...] Parte_8 Parte_19 Parte_17
◊ compensa integralmente le spese di lite.
EE LLEE SSEEGGUUEENNTTII RRAAGGIIOONNII DDII FFAATTTTOO EE DDII DDIIRRIITTTTOO DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE::
Con ricorso depositato il 04/10/2022 le parti ricorrenti convenivano in giudizio il
CP_
e l' affinché, in sede di ricostruzione della carriera a seguito CP_1
dell'avvenuta immissione in ruolo, venisse loro riconosciuto per intero ai fini
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro giuridici ed economici tutto il servizio preruolo svolto, per la relativa collocazione nella corretta fascia stipendiale di appartenenza ed il percepimento delle corrispondenti differenze retributive e contributive.
L'Amministrazione si costituiva in giudizio contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto, domandando altresì, in subordine, il riconoscimento dell'intervenuta prescrizione quinquennale in merito alle chieste differenze retributive.
CP_ L' si costituiva in giudizio facendo atto di prontezza a ricevere i contributi che,
all'esito del giudizio, fossero risultati eventualmente dovuti e non ancora prescritti.
◊
1. Il ricorso deve ritenersi fondato solo per la ricorrente . Parte_5
La disamina del decreto di ricostruzione della carriera rilasciato a detta ricorrente dall'Amministrazione palesa che i servizi svolti antecedentemente all'immissione in ruolo sono stati valutati in relazione alla normativa vigente.
L'art. 485 D.lgs. n. 297/1994, in particolare, al primo comma prevede che “Al
personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio
prestato […] in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di
ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i
due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il
rimanente terzo”. L'art. 489 del medesimo D.lgs. prevede al primo comma che “Ai
fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è
da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli
effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento
della prestazione”. E l'art. 11 comma 14 della legge 124/1999 precisa al riguardo
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro che “il comma 1 dell'art. 489 del testo unico è da intendere nel senso che il
servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico
1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di
almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1
° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.”
Ora, la disciplina descritta introduce una contrazione nel conteggio degli anni di servizio preruolo che deve reputarsi, nel caso della indicata ricorrente,
effettivamente lesivo, avuto riguardo al principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato come introdotto dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999 trasfuso nella Direttiva 1999/70/CE del 28.6.1999, a detta del quale:
“… per quanto riguarda le condizioni di impiego i lavoratori a tempo
determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori
a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o
rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni
oggettive” (punto 1). Nello specifico, “… i criteri del periodo di anzianità di
servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia
per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato,
eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati
da motivazioni oggettive” (punto 4).
Tanto rivela, infatti, il confronto tra il conteggio degli anni riconosciuti al momento dell'immissione in ruolo ex artt. 11 e 485 citt. (anni 6, mesi 0 e giorni 0
ai fini giuridici ed economici, oltre ad anni 1, mesi 0 e giorni 0 ai soli fini economici ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D.P.R. 399/88) e la sommatoria dei periodi di servizio non di ruolo concretamente svolti sino alla data dell'assunzione
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro secondo le direttive dettate da Cass. n. 31149 del 28/11/2019, e tenuto conto che del servizio svolto nel corso dell'a.s. 2013/2014 non può comunque tenersi conto giusta le previsioni di cui all'art. 1, comma 1, lett. b. del D.P.R. 122/2013 (anni 6,
mesi 6 e giorni 5).
Va a questo punto rilevato che il complesso normativo sopra riportato è stato già
oggetto di scrutinio da parte della la quale ha chiarito che gli obiettivi CP_5
invocati dal governo italiano consistenti, da un lato, nel rispecchiare le differenze nell'attività lavorativa tra le due categorie di lavoratori in questione e, dall'altro,
nell'evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia nei confronti dei dipendenti pubblici di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso generale,
possono essere considerati come configuranti una «ragione oggettiva», ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'Accordo Quadro, nei limiti in cui essi rispondano a una reale necessità, siano idonei a conseguire l'obiettivo perseguito e siano necessari a tale fine e che conclusivamente la clausola 4 deve essere interpretata nel senso che essa non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale, la quale, ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi.
Ma la CGUE ha rimesso al giudice del rinvio l'onere di verificare in concreto la sussistenza di quella “eterogeneità” di situazioni (diversità delle materie di insegnamento, delle condizioni di lavoro e degli orari di servizio) esemplificative di una diversa esperienza acquisita dai docenti non di ruolo per effetto delle quali
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro il governo italiano sostiene la compatibilità alle direttive comunitaria della predetta normativa nazionale.
Nulla nel caso concreto induce a ritenere effettiva una qualche diversità nelle condizioni di insegnamento della ricorrente afferenti al periodo precedente all'immissione in ruolo che si possa assumere dimostrativa di una eterogeneità
delle prestazioni rese rispetto a quelle dei colleghi di ruolo. D'altronde a fronte di un dato normativo (art. 11, comma 14, L. n.124/1999) che considera “come anno
scolastico intero” il “servizio di insegnamento non di ruolo” che “ha avuto la
durata di alme no 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato
ininterrottamente dal 10 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio
finale”, si deve presumere che il legislatore abbia voluto equiparare l'esperienza professionale ed il contributo didattico, rispettivamente acquisita e fornito, dai predetti docenti specialmente quando la durata del contratto a termine si avvicina all'intero anno scolastico, con esclusione dei soli mesi di luglio ed agosto, ovvero si sviluppa sino all'effettiva sospensione dell'attività educativa a quelli dei colleghi assunti a tempo indeterminato. Sotto altro profilo, per di più, va considerato che la minore anzianità considerata al momento dell'immissione in ruolo viene poi integralmente “recuperata” in favore del docente dopo un certo numero di anni di servizio variabile in funzione del tipo di istituto scolastico (v. art. 4, comma 3 Dpr
n. 399/1988: “Al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della
scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori
amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola
media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo
anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i
docenti dei conservatori di musica e delle accademie, l'anzianità utile ai soli fini
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro economici e' interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni
stipendiali”); ciò che conferma vieppiù come, dal punto di vista contenutistico e qualitativo, non vi sono differenze tra il servizio pre ruolo prestato dal docente con contratto a termine e quello del corrispondente docente assunto a tempo indeterminato.
Neppure può assurgere a ragione oggettiva il dato formale rappresentato dall'assunzione a seguito di un pubblico concorso. Basti in proposito osservare,
come ricorda sul punto la locale Corte di Appello (CA n. 684/2019), che:
- il “fatto di non avere vinto un concorso amministrativo non può implicare che
la ricorrente nel procedimento principale, al momento della sua assunzione a
tempo indeterminato, non si trovasse in una situazione comparabile a quella dei
dipendenti pubblici di ruolo, dato che i requisiti stabiliti dalla procedura
nazionale di assunzione per titoli mirano appunto a consentire l'immissione in
ruolo nella pubblica amministrazione di lavoratori a tempo determinato con
un'esperienza professionale che permetta di ritenere che la loro situazione possa
essere assimilata a quella dei dipendenti pubblici di ruolo” (sentenza Motter);
- la legge n. 124/99 ha mantenuto per l'accesso ai ruoli del personale scolastico il previgente sistema del "doppio canale", in virtù del quale l'accesso ai ruoli deve avvenire per il 50% dei posti mediante concorsi e per il restante 50% attingendo alle graduatorie per soli titoli e ha trasformato le graduatorie in permanenti,
prevedendo la periodica integrazione delle stesse, mediante l'inserimento dei docenti risultati idonei all'esito dell'espletamento del concorso regionale;
così di fatto riconoscendo identica competenza professionale ed eguale capacità didattica a tutti i docenti indipendentemente dalle modalità di selezione degli stessi;
- nelle graduatorie ad esaurimento (suddivise in tre fasce) sono iscritti i docenti
- 7 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro provvisti di abilitazione di insegnamento, abilitazione che sino al 1999 si otteneva all'esito del positivo superamento di un pubblico concorso per titoli ed esami;
i vincitori del concorso (“abilitati”) ai quali non era stata assegnata una cattedra,
per mancanza di posti disponibili, entravano in una graduatoria di merito provinciale e quando si creavano dei nuovi posti di lavoro, assumevano servizio,
seguendo l'ordine di inserimento in graduatoria;
- “l'ipotesi secondo cui la qualità delle prestazioni dei docenti neo assunti a
tempo determinato sarebbe inferiore a quella dei vincitori di concorso non
appare conciliabile con la scelta del legislatore nazionale di riconoscere
integralmente l'anzianità maturata nei primi quattro anni di esercizio
dell'attività professionale dei docenti a tempo determinato. Inoltre, una simile
ipotesi, se risultasse verificata, comporterebbe da parte delle autorità nazionali
l'organizzazione di concorsi sufficientemente frequenti al fine di provvedere alle
esigenze di assunzione. Orbene, non sembra che ciò accada, dato che … risulta
che i concorsi di selezione sono organizzati sporadicamente, tenendo presente
che gli ultimi hanno avuto luogo negli anni 1999, 2012 e 2016. Una situazione del
genere … sembra difficilmente compatibile con la tesi del governo itali ano
secondo cui le prestazioni dei docenti a tempo determinato sono inferiori a quelle
dei docenti a tempo indeterminato assunti mediante concorso” (Corte di Giustizia
sen tenza 20 settembre 2018).
Rimane però da valutare se possa invece costituire “ragione oggettiva”,
giustificativa della diversità di trattamento, il diverso sistema di computo del tempo di lavoro effettuato che differisce da quello dei docenti di ruolo potendo ipotizzarsi che, a fronte del minore impegno quantitativo che viene richiesto ai docenti a tempo determinato, il servizio da essi prestato venga considerato ai fini
- 8 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro del computo dell'anzianità di servizio con una modesta riduzione percentuale,
potendosi in caso contrario ipotizzare una ingiustificata discriminazione in danno dei docenti di ruolo che sono tenuti a lavorare per l'intero anno scolastico,
realizzandosi così – con la combinazione delle disposizioni interne - un giusto equilibrio tra elementi di favore per il lavoratore a termine (id est la fictio iuris di cui all'art. 11 cit.) ed aggiustamenti compensativi quali quelli operati con la ridotta valutazione dei servizi preruolo imposta dall'art. 485 cit.
Sennonché nulla autorizza a ritenere che la durata temporale delle docenze assegnate alla ricorrente – peraltro quasi integralmente per l'intero anno scolastico e/o l'intera durata delle attività didattiche - abbia determinato un suo minor impegno professionale qualitativo e quantitativo tale da rendere necessario il ricordato aggiustamento compensativo a tutela dei colleghi di ruolo.
Orbene, tanto ai fini giuridici quanto ai fini economici deve dunque riconoscersi alla ricorrente , previa disapplicazione degli artt. 485 e 489 del Parte_5
D.lgs. n. 297/1994 nonché dell'art. 11 comma 14, L. n.124/1999 in forza di quanto disposto dalla clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'Accordo Quadro, e considerato che l'anzianità relativa al 2013 non è comunque utile ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali, invece della riconosciuta anzianità preruolo utile di anni 6,
mesi 0 e giorni 0, la maggiore anzianità di anni 6, mesi 6 e giorni 5: ed in tali termini si ordina all'Amministrazione la modifica del relativo decreto di ricostruzione della carriera, il quale non includerà coerentemente alcun servizio ulteriore da fare eventualmente valere ai sensi dell'art. 4, comma 3, del DPR
399/88, condannando contestualmente l'Amministrazione ad attribuire alla ricorrente la fascia stipendiale corrispondente alla complessiva anzianità di Pt_5
servizio unitamente alle eventuali differenze retributive e contributive medio
- 9 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro tempore maturate con gli accessori di legge.
Dette differenze non possono reputarsi prescritte in conseguenza del fatto che la ricostruzione di carriera è stata operata solo nel 2020.
2. Il ricorso deve invece ritenersi infondato con riferimento ai ricorrenti Pt_1
, ,
[...] Parte_4 Parte_11 Parte_7 Parte_6
, , , i quali
[...] Parte_10 Parte_2 Parte_3
non hanno mai prodotto in giudizio i decreti di ricostruzione di carriera dai quali fosse possibile desumere la fondatezza delle proprie doglianze.
3. Analoga conclusione deve adottarsi con riferimento alle ricorrenti Pt_15
, , , e
[...] Parte_18 Parte_16 Parte_19 [...]
le quali hanno sì depositato in giudizio i decreti di Parte_17
ricostruzione della carriera, ma del tutto tardivamente rispetto alle maturate preclusioni istruttorie, rendendo detti documenti inutilizzabili ai fini della decisione.
4. Con riferimento al ricorrente deve rilevarsi che non Parte_9
risultano prodotti in giudizio i certificati di servizio (o documenti equipollenti) dai quali fosse possibile desumere il servizio effettivamente prestato;
lo stesso non risulta riportato neppure nell'allegato decreto di ricostruzione della carriera;
dunque, è impossibile procedere per costoro al raffronto indicato dalla Suprema
Corte.
5. Quanto alla ricorrente deve ritenersi esclusa la natura Parte_13
discriminatoria del meccanismo legislativo conseguente all'applicazione degli artt.
11 e 485 citt.; la ricorrente, infatti, si è vista riconoscere una anzianità di anni 2,
mesi 0 e giorni 0 ai fini giuridici ed economici a fronte di un servizio effettivamente reso – secondo il meccanismo di calcolo sopra descritto - di anni 1,
- 10 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro mesi 4 e 19 giorni.
Analogamente, la ricorrente , a fronte di un servizio effettivo Parte_12
parimenti calcolato in anni 7, mesi 8 e giorni 24, si è invece vista riconosciuta una anzianità preruolo utile di anni 8, mesi 0 e giorni 0.
6. Resta da osservare, con riferimento al ricorrente , che certamente Parte_8
“In tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo
tecnico ed ausiliario della scuola, l'art. 569 del d.lgs. n. 297 del 1994 si pone in
contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva
1999/70/CE, nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato
ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente ai fini giuridici
ed economici solo limitatamente al primo triennio, mentre per la quota residua
rilevi, ai soli fini economici, nei limiti dei due terzi;
il giudice, una volta accertata
la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di
diritto interno in contrasto con la direttiva e a riconoscere a ogni effetto al
lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero
servizio effettivo prestato” (cfr. Cass. n. 31150 del 28/11/2019, Cass. n. 2924 del
07/02/2020 e Cass. n. 3472 del 12/02/2020).
Risulta tuttavia dall'allegato decreto di ricostruzione della carriera che al ricorrente l'Amministrazione abbia già riconosciuto, al momento dell'immissione in ruolo, tutta l'anzianità maturata antecedentemente, pari ad anni 3, mesi 5,
giorni 16 (elidendo solo i giorni 6 maturati nel 2013).
7. La fondatezza assai limitata del ricorso – circoscritta ad una sola delle diciotto posizioni esaminate – giustifica ampiamente l'integrale compensazione delle spese di lite.
◊
- 11 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Così deciso in Palermo, l'11/10/2025.
- 12 -
GGIIUUDDIICCEE
MMAATTIILLDDEE CCAAMMPPOO
(firmato digitalmente a margine)
Tribunale di Palermo sez. Lavoro
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
06/10/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 9646/2022 del Ruolo Generale vertente
TRA
Parte_1 Parte_2 Parte_3
,
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6
, ,
[...] Parte_7 Parte_8 [...]
, , Parte_9 Parte_10 Pt_11
,
[...] Parte_12 Parte_13 Parte_14
, , ,
[...] Parte_15 Parte_16 [...]
, (Avv.ta LONGO Parte_17 Parte_18
CAROLINA)
ricorrenti
CONTRO
(Dott. CAVADI RENZO Controparte_1
ex art 417 bis c.p.c.)
Tribunale di Palermo sez. CP_2 (Avv.te RIZZO Controparte_3
AN VA e PA IA GRAZIA)
resistenti
AAVVEENNTTEE IILL SSEEGGUUEENNTTEE DDIISSPPOOSSIITTIIVVOO::
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ condanna il ad attribuire, nella Controparte_1
ricostruzione di carriera operata all'atto della conferma in ruolo, alla ricorrente una anzianità preruolo utile ai fini giuridici e ai fini economici di Parte_5
anni 6, mesi 6 e giorni 5;
◊ condanna, per l'effetto, l'Amministrazione ad attribuire alla ricorrente Parte_5
la fascia stipendiale corrispondente alla relativa anzianità complessiva ed a
[...]
versarle altresì le differenze retributive medio tempore maturate oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo, provvedendo altresì alla conseguente regolarizzazione previdenziale;
◊ rigetta le domande proposte dai ricorrenti , Parte_1 Parte_4
, Parte_12 Parte_11 Parte_13 Parte_15
, , , , Parte_18 Parte_9 Parte_7 Parte_16
, , Parte_6 Parte_10 Parte_2 Parte_3
, , .
[...] Parte_8 Parte_19 Parte_17
◊ compensa integralmente le spese di lite.
EE LLEE SSEEGGUUEENNTTII RRAAGGIIOONNII DDII FFAATTTTOO EE DDII DDIIRRIITTTTOO DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE::
Con ricorso depositato il 04/10/2022 le parti ricorrenti convenivano in giudizio il
CP_
e l' affinché, in sede di ricostruzione della carriera a seguito CP_1
dell'avvenuta immissione in ruolo, venisse loro riconosciuto per intero ai fini
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro giuridici ed economici tutto il servizio preruolo svolto, per la relativa collocazione nella corretta fascia stipendiale di appartenenza ed il percepimento delle corrispondenti differenze retributive e contributive.
L'Amministrazione si costituiva in giudizio contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto, domandando altresì, in subordine, il riconoscimento dell'intervenuta prescrizione quinquennale in merito alle chieste differenze retributive.
CP_ L' si costituiva in giudizio facendo atto di prontezza a ricevere i contributi che,
all'esito del giudizio, fossero risultati eventualmente dovuti e non ancora prescritti.
◊
1. Il ricorso deve ritenersi fondato solo per la ricorrente . Parte_5
La disamina del decreto di ricostruzione della carriera rilasciato a detta ricorrente dall'Amministrazione palesa che i servizi svolti antecedentemente all'immissione in ruolo sono stati valutati in relazione alla normativa vigente.
L'art. 485 D.lgs. n. 297/1994, in particolare, al primo comma prevede che “Al
personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio
prestato […] in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di
ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i
due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il
rimanente terzo”. L'art. 489 del medesimo D.lgs. prevede al primo comma che “Ai
fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è
da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli
effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento
della prestazione”. E l'art. 11 comma 14 della legge 124/1999 precisa al riguardo
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro che “il comma 1 dell'art. 489 del testo unico è da intendere nel senso che il
servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico
1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di
almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1
° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.”
Ora, la disciplina descritta introduce una contrazione nel conteggio degli anni di servizio preruolo che deve reputarsi, nel caso della indicata ricorrente,
effettivamente lesivo, avuto riguardo al principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato come introdotto dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999 trasfuso nella Direttiva 1999/70/CE del 28.6.1999, a detta del quale:
“… per quanto riguarda le condizioni di impiego i lavoratori a tempo
determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori
a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o
rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni
oggettive” (punto 1). Nello specifico, “… i criteri del periodo di anzianità di
servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia
per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato,
eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati
da motivazioni oggettive” (punto 4).
Tanto rivela, infatti, il confronto tra il conteggio degli anni riconosciuti al momento dell'immissione in ruolo ex artt. 11 e 485 citt. (anni 6, mesi 0 e giorni 0
ai fini giuridici ed economici, oltre ad anni 1, mesi 0 e giorni 0 ai soli fini economici ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D.P.R. 399/88) e la sommatoria dei periodi di servizio non di ruolo concretamente svolti sino alla data dell'assunzione
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro secondo le direttive dettate da Cass. n. 31149 del 28/11/2019, e tenuto conto che del servizio svolto nel corso dell'a.s. 2013/2014 non può comunque tenersi conto giusta le previsioni di cui all'art. 1, comma 1, lett. b. del D.P.R. 122/2013 (anni 6,
mesi 6 e giorni 5).
Va a questo punto rilevato che il complesso normativo sopra riportato è stato già
oggetto di scrutinio da parte della la quale ha chiarito che gli obiettivi CP_5
invocati dal governo italiano consistenti, da un lato, nel rispecchiare le differenze nell'attività lavorativa tra le due categorie di lavoratori in questione e, dall'altro,
nell'evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia nei confronti dei dipendenti pubblici di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso generale,
possono essere considerati come configuranti una «ragione oggettiva», ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'Accordo Quadro, nei limiti in cui essi rispondano a una reale necessità, siano idonei a conseguire l'obiettivo perseguito e siano necessari a tale fine e che conclusivamente la clausola 4 deve essere interpretata nel senso che essa non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale, la quale, ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi.
Ma la CGUE ha rimesso al giudice del rinvio l'onere di verificare in concreto la sussistenza di quella “eterogeneità” di situazioni (diversità delle materie di insegnamento, delle condizioni di lavoro e degli orari di servizio) esemplificative di una diversa esperienza acquisita dai docenti non di ruolo per effetto delle quali
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro il governo italiano sostiene la compatibilità alle direttive comunitaria della predetta normativa nazionale.
Nulla nel caso concreto induce a ritenere effettiva una qualche diversità nelle condizioni di insegnamento della ricorrente afferenti al periodo precedente all'immissione in ruolo che si possa assumere dimostrativa di una eterogeneità
delle prestazioni rese rispetto a quelle dei colleghi di ruolo. D'altronde a fronte di un dato normativo (art. 11, comma 14, L. n.124/1999) che considera “come anno
scolastico intero” il “servizio di insegnamento non di ruolo” che “ha avuto la
durata di alme no 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato
ininterrottamente dal 10 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio
finale”, si deve presumere che il legislatore abbia voluto equiparare l'esperienza professionale ed il contributo didattico, rispettivamente acquisita e fornito, dai predetti docenti specialmente quando la durata del contratto a termine si avvicina all'intero anno scolastico, con esclusione dei soli mesi di luglio ed agosto, ovvero si sviluppa sino all'effettiva sospensione dell'attività educativa a quelli dei colleghi assunti a tempo indeterminato. Sotto altro profilo, per di più, va considerato che la minore anzianità considerata al momento dell'immissione in ruolo viene poi integralmente “recuperata” in favore del docente dopo un certo numero di anni di servizio variabile in funzione del tipo di istituto scolastico (v. art. 4, comma 3 Dpr
n. 399/1988: “Al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della
scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori
amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola
media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo
anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i
docenti dei conservatori di musica e delle accademie, l'anzianità utile ai soli fini
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro economici e' interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni
stipendiali”); ciò che conferma vieppiù come, dal punto di vista contenutistico e qualitativo, non vi sono differenze tra il servizio pre ruolo prestato dal docente con contratto a termine e quello del corrispondente docente assunto a tempo indeterminato.
Neppure può assurgere a ragione oggettiva il dato formale rappresentato dall'assunzione a seguito di un pubblico concorso. Basti in proposito osservare,
come ricorda sul punto la locale Corte di Appello (CA n. 684/2019), che:
- il “fatto di non avere vinto un concorso amministrativo non può implicare che
la ricorrente nel procedimento principale, al momento della sua assunzione a
tempo indeterminato, non si trovasse in una situazione comparabile a quella dei
dipendenti pubblici di ruolo, dato che i requisiti stabiliti dalla procedura
nazionale di assunzione per titoli mirano appunto a consentire l'immissione in
ruolo nella pubblica amministrazione di lavoratori a tempo determinato con
un'esperienza professionale che permetta di ritenere che la loro situazione possa
essere assimilata a quella dei dipendenti pubblici di ruolo” (sentenza Motter);
- la legge n. 124/99 ha mantenuto per l'accesso ai ruoli del personale scolastico il previgente sistema del "doppio canale", in virtù del quale l'accesso ai ruoli deve avvenire per il 50% dei posti mediante concorsi e per il restante 50% attingendo alle graduatorie per soli titoli e ha trasformato le graduatorie in permanenti,
prevedendo la periodica integrazione delle stesse, mediante l'inserimento dei docenti risultati idonei all'esito dell'espletamento del concorso regionale;
così di fatto riconoscendo identica competenza professionale ed eguale capacità didattica a tutti i docenti indipendentemente dalle modalità di selezione degli stessi;
- nelle graduatorie ad esaurimento (suddivise in tre fasce) sono iscritti i docenti
- 7 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro provvisti di abilitazione di insegnamento, abilitazione che sino al 1999 si otteneva all'esito del positivo superamento di un pubblico concorso per titoli ed esami;
i vincitori del concorso (“abilitati”) ai quali non era stata assegnata una cattedra,
per mancanza di posti disponibili, entravano in una graduatoria di merito provinciale e quando si creavano dei nuovi posti di lavoro, assumevano servizio,
seguendo l'ordine di inserimento in graduatoria;
- “l'ipotesi secondo cui la qualità delle prestazioni dei docenti neo assunti a
tempo determinato sarebbe inferiore a quella dei vincitori di concorso non
appare conciliabile con la scelta del legislatore nazionale di riconoscere
integralmente l'anzianità maturata nei primi quattro anni di esercizio
dell'attività professionale dei docenti a tempo determinato. Inoltre, una simile
ipotesi, se risultasse verificata, comporterebbe da parte delle autorità nazionali
l'organizzazione di concorsi sufficientemente frequenti al fine di provvedere alle
esigenze di assunzione. Orbene, non sembra che ciò accada, dato che … risulta
che i concorsi di selezione sono organizzati sporadicamente, tenendo presente
che gli ultimi hanno avuto luogo negli anni 1999, 2012 e 2016. Una situazione del
genere … sembra difficilmente compatibile con la tesi del governo itali ano
secondo cui le prestazioni dei docenti a tempo determinato sono inferiori a quelle
dei docenti a tempo indeterminato assunti mediante concorso” (Corte di Giustizia
sen tenza 20 settembre 2018).
Rimane però da valutare se possa invece costituire “ragione oggettiva”,
giustificativa della diversità di trattamento, il diverso sistema di computo del tempo di lavoro effettuato che differisce da quello dei docenti di ruolo potendo ipotizzarsi che, a fronte del minore impegno quantitativo che viene richiesto ai docenti a tempo determinato, il servizio da essi prestato venga considerato ai fini
- 8 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro del computo dell'anzianità di servizio con una modesta riduzione percentuale,
potendosi in caso contrario ipotizzare una ingiustificata discriminazione in danno dei docenti di ruolo che sono tenuti a lavorare per l'intero anno scolastico,
realizzandosi così – con la combinazione delle disposizioni interne - un giusto equilibrio tra elementi di favore per il lavoratore a termine (id est la fictio iuris di cui all'art. 11 cit.) ed aggiustamenti compensativi quali quelli operati con la ridotta valutazione dei servizi preruolo imposta dall'art. 485 cit.
Sennonché nulla autorizza a ritenere che la durata temporale delle docenze assegnate alla ricorrente – peraltro quasi integralmente per l'intero anno scolastico e/o l'intera durata delle attività didattiche - abbia determinato un suo minor impegno professionale qualitativo e quantitativo tale da rendere necessario il ricordato aggiustamento compensativo a tutela dei colleghi di ruolo.
Orbene, tanto ai fini giuridici quanto ai fini economici deve dunque riconoscersi alla ricorrente , previa disapplicazione degli artt. 485 e 489 del Parte_5
D.lgs. n. 297/1994 nonché dell'art. 11 comma 14, L. n.124/1999 in forza di quanto disposto dalla clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'Accordo Quadro, e considerato che l'anzianità relativa al 2013 non è comunque utile ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali, invece della riconosciuta anzianità preruolo utile di anni 6,
mesi 0 e giorni 0, la maggiore anzianità di anni 6, mesi 6 e giorni 5: ed in tali termini si ordina all'Amministrazione la modifica del relativo decreto di ricostruzione della carriera, il quale non includerà coerentemente alcun servizio ulteriore da fare eventualmente valere ai sensi dell'art. 4, comma 3, del DPR
399/88, condannando contestualmente l'Amministrazione ad attribuire alla ricorrente la fascia stipendiale corrispondente alla complessiva anzianità di Pt_5
servizio unitamente alle eventuali differenze retributive e contributive medio
- 9 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro tempore maturate con gli accessori di legge.
Dette differenze non possono reputarsi prescritte in conseguenza del fatto che la ricostruzione di carriera è stata operata solo nel 2020.
2. Il ricorso deve invece ritenersi infondato con riferimento ai ricorrenti Pt_1
, ,
[...] Parte_4 Parte_11 Parte_7 Parte_6
, , , i quali
[...] Parte_10 Parte_2 Parte_3
non hanno mai prodotto in giudizio i decreti di ricostruzione di carriera dai quali fosse possibile desumere la fondatezza delle proprie doglianze.
3. Analoga conclusione deve adottarsi con riferimento alle ricorrenti Pt_15
, , , e
[...] Parte_18 Parte_16 Parte_19 [...]
le quali hanno sì depositato in giudizio i decreti di Parte_17
ricostruzione della carriera, ma del tutto tardivamente rispetto alle maturate preclusioni istruttorie, rendendo detti documenti inutilizzabili ai fini della decisione.
4. Con riferimento al ricorrente deve rilevarsi che non Parte_9
risultano prodotti in giudizio i certificati di servizio (o documenti equipollenti) dai quali fosse possibile desumere il servizio effettivamente prestato;
lo stesso non risulta riportato neppure nell'allegato decreto di ricostruzione della carriera;
dunque, è impossibile procedere per costoro al raffronto indicato dalla Suprema
Corte.
5. Quanto alla ricorrente deve ritenersi esclusa la natura Parte_13
discriminatoria del meccanismo legislativo conseguente all'applicazione degli artt.
11 e 485 citt.; la ricorrente, infatti, si è vista riconoscere una anzianità di anni 2,
mesi 0 e giorni 0 ai fini giuridici ed economici a fronte di un servizio effettivamente reso – secondo il meccanismo di calcolo sopra descritto - di anni 1,
- 10 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro mesi 4 e 19 giorni.
Analogamente, la ricorrente , a fronte di un servizio effettivo Parte_12
parimenti calcolato in anni 7, mesi 8 e giorni 24, si è invece vista riconosciuta una anzianità preruolo utile di anni 8, mesi 0 e giorni 0.
6. Resta da osservare, con riferimento al ricorrente , che certamente Parte_8
“In tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo
tecnico ed ausiliario della scuola, l'art. 569 del d.lgs. n. 297 del 1994 si pone in
contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva
1999/70/CE, nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato
ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente ai fini giuridici
ed economici solo limitatamente al primo triennio, mentre per la quota residua
rilevi, ai soli fini economici, nei limiti dei due terzi;
il giudice, una volta accertata
la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di
diritto interno in contrasto con la direttiva e a riconoscere a ogni effetto al
lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero
servizio effettivo prestato” (cfr. Cass. n. 31150 del 28/11/2019, Cass. n. 2924 del
07/02/2020 e Cass. n. 3472 del 12/02/2020).
Risulta tuttavia dall'allegato decreto di ricostruzione della carriera che al ricorrente l'Amministrazione abbia già riconosciuto, al momento dell'immissione in ruolo, tutta l'anzianità maturata antecedentemente, pari ad anni 3, mesi 5,
giorni 16 (elidendo solo i giorni 6 maturati nel 2013).
7. La fondatezza assai limitata del ricorso – circoscritta ad una sola delle diciotto posizioni esaminate – giustifica ampiamente l'integrale compensazione delle spese di lite.
◊
- 11 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Così deciso in Palermo, l'11/10/2025.
- 12 -
GGIIUUDDIICCEE
MMAATTIILLDDEE CCAAMMPPOO
(firmato digitalmente a margine)
Tribunale di Palermo sez. Lavoro