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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 02/10/2025, n. 1096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1096 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 430/2022
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 430/2022
All'udienza del 2 ottobre 2025 innanzi al dott. Stefano Palmaccio sono comparsi: per parte attrice l'avv. VANESSA VITALE per parte convenuta fino alle ore 11:12 nessuno
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
L'avv. VITALE insiste nell'eccezione di carenza di legittimazione attiva e di titolarità del credito in capo a ritiene inammissibili le deduzioni svolte da nella memoria ex art. 183 c. 6 n. CP_1 CP_1
2) c.p.c. perché avrebbero dovuto essere svolte nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., tuttavia non depositata. Insiste in tutte le altre eccezioni e nelle proprie conclusioni, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo.
Esaurita la discussione, il giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio viene riaperto il verbale dell'udienza e il giudice decide la controversia dando lettura della sentenza incorporata al presente verbale, assenti le parti.
IL GIUDICE dott. Stefano Palmaccio
pagina 1 di 5 N. R.G. 430/2022
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
In nome del Popolo italiano
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZ. CIVILE
Il giudice, dott. Stefano Palmaccio, ha emesso la seguente
SENTENZA.
Nella causa civile iscritta al n. 430 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Vanessa Vitale e Parte_1 C.F._1 dall'avv. Manuela Liuma Spera, in virtù di procura in atti;
OPPONENTE;
CONTRO
(c.f. ), in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e Controparte_2 P.IVA_1 difesa dagli avv.ti AE ZU e RE AT, giusta procura in atti;
OPPOSTA;
FATTO E DIRITTO
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1295/2021 emesso Parte_1 dall'intestato Tribunale il 3.12.2021 e notificato il 28.12.2021, con cui gli è stato ingiunto il pagamento in favore di della somma di € 42.704,16, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, a Controparte_2 titolo di saldo dell'esposizione debitoria derivante dal rapporto contrattuale di mutuo contro cessione del quinto dello stipendio n. 800000137903, sulla premessa dell'acquisto del credito in virtù di contratto di cessione concluso ai sensi della legge 130/1999 in data 20.12.2019, di cui era stata data pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n. 1 del 2.1.2020.
Parte opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto, contestando la fondatezza della pretesa creditoria, alla luce dell'ammissione della creditrice allo stato passivo della procedura concorsuale aperta nei confronti dell'ex datore di lavoro del sig. (Istituto di Vigilanza dell'Urbe) e del recupero Pt_1 del credito nell'ambito di detta procedura, ed eccependo in ogni caso il decorso del termine decennale di prescrizione. Ha eccepito altresì l'inefficacia e la nullità del decreto ingiuntivo poiché non corredato da adeguata prova scritta.
Si è costituita in giudizio , contestando la fondatezza dell'opposizione e chiedendone il Controparte_2 rigetto. pagina 2 di 5 Con ordinanza del 27.5.2022 il GI precedentemente designato, sulla premessa che:
(i) il credito azionato deriva da un contratto di finanziamento con cessione del quinto sottoscritto tra l'opponente e
[...]
; CP_3
(ii) l'art 12 del contratto prevede che l'istituto di credito può pretendere il pagamento dal cedente il quinto solo in caso di risoluzione del rapporto;
(iii) nel caso di specie le parti non danno conto dell'intervenuta risoluzione contrattuale e pertanto obbligato al pagamento in forza del contratto risulta essere il datore di lavoro dell'opponente;
(iv) il contratto depositato non costituisce prova del credito nei confronti di ; Parte_1
(v) non vi è prova della cessione del credito derivante dal suddetto contratto da parte di a TE
, società distinte seppur appartenenti al medesimo gruppo; Controparte_4 ha rilevato d'ufficio la questione del difetto di legittimazione attiva di ha rigettato Controparte_2
l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e – ritenendo la controversia rientrante tra quelle per le quali l'art. 5 comma1-bis d.lgs. 28/2010 prevede l'esperimento del procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità della domanda – ha assegnato il termine di 15 giorni per la presentazione della domanda di mediazione.
La causa è stata istruita mediante l'acquisizione dei documenti delle parti.
***
In via preliminare deve rigettarsi l'eccezione di improcedibilità della domanda svolta in sede di memoria ex art. 183, comma 6, n. 1) c.p.c. da parte opponente, in ragione della mancata autenticazione notarile della procura conferita al sig. da per la partecipazione al procedimento di Parte_2 CP_2 mediazione.
Parte opposta ha prodotto il verbale del 19.7.2022, attestante lo svolgimento, con esito negativo, del procedimento di mediazione. Per la parte opponente ha partecipato personalmente il sig. , Pt_1 assistito dall'avv. Vanessa Vitale. Per la parte opposta ha partecipato il sig. in forza di Parte_2
“procura speciale per la mediazione agli atti del procedimento”. ha altresì prodotto la procura speciale, rilasciata il 18.7.2022, volta ad attribuire espressamente CP_2 al dipendente il potere di partecipare alla mediazione e di transigere la controversia Parte_2 tra le parti.
Come osservato dalla S.C., “nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal d.lgs. n. 28 del 2010, quale condizione di procedibilità per le controversie nelle materie indicate dall'art. 5, comma 1 bis, del medesimo decreto (come introdotto dal d.l. n. 69 del 2013, conv., con modif., in l. n. 98 del 2013), è necessaria la comparizione personale delle parti, assistite dal difensore, pur potendo le stesse farsi sostituire da un loro rappresentante sostanziale, dotato di apposita procura, in ipotesi coincidente con lo stesso difensore che le assiste” (Cassazione civile sez. III, 27/03/2019, n.8473).
Si reputa condivisibile l'orientamento, seguito da una parte della giurisprudenza di merito, alla stregua del quale ai fini della validità della procura speciale per il procedimento di mediazione è necessaria l'attribuzione al rappresentante del potere di disporre del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, non essendo invece richiesto il requisito formale dell'autenticazione della sottoscrizione (Tribunale Torino, sentenza n. 6385 del 16/12/2024). pagina 3 di 5 Va quindi rigettata l'eccezione di nullità della procura speciale sollevata dalla difesa dell'opponente, avendo validamente partecipato al procedimento di mediazione a mezzo del rappresentante CP_2 sostanziale talché la condizione di procedibilità deve ritenersi assolta. Parte_2
Nel merito, l'opposizione è fondata, dovendo trovare accoglimento l'eccezione di difetto di legittimazione attiva (rectius, di titolarità del credito) proposta in corso di causa da parte opponente, in esito al rilievo officioso della questione da parte del giudice.
Va anzitutto ricordato che, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, “anche quanto alla titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio, la difesa con la quale il convenuto, ma anche l'attore, si limiti a dedurre, ed eventualmente argomentare, rispettivamente, che l'attore non è titolare del diritto azionato o che il convenuto non è titolare della situazione soggettiva dedotta in giudizio, integra una mera difesa (cfr. Cass., S.U., n. 2951 del
2016), sicché è stato chiarito che il rilievo espresso al riguardo dalla parte interessata non è un'eccezione, con la quale si contrappone un fatto impeditivo, estintivo o modificativo, né, quindi, un'eccezione in senso stretto, proponibile, a pena di decadenza, solo in sede di costituzione in giudizio e non rilevabile d'ufficio, ben potendo la relativa proposizione avvenire in ogni fase del giudizio (in Cassazione solo nei limiti del giudizio di legittimità e sempre che non si sia formato il giudicato) con possibilità, a sua volta, per il giudice di rilevare dagli atti la carenza di titolarità del diritto anche d'ufficio” (Cassazione civile sez. I, 05/06/2025, n.15088).
Il credito di cui ha affermato di essere titolare deriva da un contratto di mutuo contro cessione CP_2 del quinto dello stipendio sottoscritto in data 10.4.2006 dall'opponente, in qualità di parte finanziata, con la soc. che gli ha concesso la somma netta di € 25.590,98, da restituire, maggiorata degli TE interessi e delle spese, in 120 rate mensili.
Dalla documentazione in atti emerge che in virtù di un contratto di cessione di crediti Controparte_2 concluso il 20.12.2019, ha acquistato da ai sensi della legge 130/1999, un portafoglio Controparte_5 di “crediti deteriorati”, derivanti inter alia da contratti di credito ai consumatori e da altri rapporti contrattuali, come elencati nel “Contratto di Cessione”.
Orbene, la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (cfr. Cass. civ. ord. n. 24798/2020; Cass. civ. n. 4116/2016).
In caso di contestazione, spetta invece sempre al cessionario fornire la prova dell'essere stato il credito di cui si controverte compreso nell'operazione di cessione in blocco, previa allegazione e dimostrazione di tutte le eventuali fattispecie traslative intermedie in virtù delle quali la titolarità del credito era pervenuta dal creditore originario a colui che se afferma titolare quale cessionario.
Nel caso di specie, tale onere probatorio non può ritenersi assolto dalla società opposta, la quale, nonostante il rilievo officioso della questione e l'avversa esplicita contestazione, non ha compiutamente dimostrato il trasferimento del credito de quo dall'originaria titolare alla propria cedente TE
Controparte_5
pagina 4 di 5 Lo sforzo difensivo della convenuta si è concentrato esclusivamente sulla dimostrazione della ricomprensione del credito oggetto di causa nell'ambito dell'operazione di cessione, pubblicizzata sulla
G.U. del 2.1.2020, perfezionata tra , quale dante causa, e quale avente causa. Controparte_5 CP_2
Nessun elemento è stato fornito, invece, al fine di chiarire quando e come la cedente avrebbe acquistato il credito dall'originaria titolare Nulla è stato allegato e prodotto al fine di chiarire e TE dimostrare la fattispecie traslativa in forza della quale il credito sarebbe pervenuto nella titolarità di
[...]
la quale ne avrebbe poi operato il trasferimento in favore di Controparte_5 CP_2
In conclusione, non può ritenersi dimostrato che sia effettivamente titolare del credito per il CP_2 quale ha agito in sede monitoria, non risultando esplicato né documentato in modo puntuale il precedente atto di trasferimento del credito dall'originario titolare al soggetto che lo avrebbe poi ceduto all'odierna convenuta.
Pertanto, l'opposizione deve essere accolta e il decreto ingiuntivo revocato, rimanendo assorbita ogni altra questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, applicati parametri prossimi ai minimi di cui al DM 55/14 ss. mm., considerata la bassa complessità delle questioni trattate e l'attività processuale effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1295/2021, emesso dal Tribunale di Civitavecchia il 3.12.2021, proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_2 così dispone:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1295/2021;
- condanna al pagamento in favore di delle spese di lite, che liquida in Controparte_2 Parte_1 complessivi € 3.500,00 per compensi, oltre spese generali, Iva (se dovuta) e Cpa come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Vanessa Vitale che ne ha fatto richiesta dichiarandosene antistataria. Così deciso ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. in esito all'udienza del 02/10/2025
Il giudice
dott. Stefano Palmaccio
pagina 5 di 5
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 430/2022
All'udienza del 2 ottobre 2025 innanzi al dott. Stefano Palmaccio sono comparsi: per parte attrice l'avv. VANESSA VITALE per parte convenuta fino alle ore 11:12 nessuno
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
L'avv. VITALE insiste nell'eccezione di carenza di legittimazione attiva e di titolarità del credito in capo a ritiene inammissibili le deduzioni svolte da nella memoria ex art. 183 c. 6 n. CP_1 CP_1
2) c.p.c. perché avrebbero dovuto essere svolte nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., tuttavia non depositata. Insiste in tutte le altre eccezioni e nelle proprie conclusioni, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo.
Esaurita la discussione, il giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio viene riaperto il verbale dell'udienza e il giudice decide la controversia dando lettura della sentenza incorporata al presente verbale, assenti le parti.
IL GIUDICE dott. Stefano Palmaccio
pagina 1 di 5 N. R.G. 430/2022
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
In nome del Popolo italiano
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZ. CIVILE
Il giudice, dott. Stefano Palmaccio, ha emesso la seguente
SENTENZA.
Nella causa civile iscritta al n. 430 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Vanessa Vitale e Parte_1 C.F._1 dall'avv. Manuela Liuma Spera, in virtù di procura in atti;
OPPONENTE;
CONTRO
(c.f. ), in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e Controparte_2 P.IVA_1 difesa dagli avv.ti AE ZU e RE AT, giusta procura in atti;
OPPOSTA;
FATTO E DIRITTO
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1295/2021 emesso Parte_1 dall'intestato Tribunale il 3.12.2021 e notificato il 28.12.2021, con cui gli è stato ingiunto il pagamento in favore di della somma di € 42.704,16, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, a Controparte_2 titolo di saldo dell'esposizione debitoria derivante dal rapporto contrattuale di mutuo contro cessione del quinto dello stipendio n. 800000137903, sulla premessa dell'acquisto del credito in virtù di contratto di cessione concluso ai sensi della legge 130/1999 in data 20.12.2019, di cui era stata data pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n. 1 del 2.1.2020.
Parte opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto, contestando la fondatezza della pretesa creditoria, alla luce dell'ammissione della creditrice allo stato passivo della procedura concorsuale aperta nei confronti dell'ex datore di lavoro del sig. (Istituto di Vigilanza dell'Urbe) e del recupero Pt_1 del credito nell'ambito di detta procedura, ed eccependo in ogni caso il decorso del termine decennale di prescrizione. Ha eccepito altresì l'inefficacia e la nullità del decreto ingiuntivo poiché non corredato da adeguata prova scritta.
Si è costituita in giudizio , contestando la fondatezza dell'opposizione e chiedendone il Controparte_2 rigetto. pagina 2 di 5 Con ordinanza del 27.5.2022 il GI precedentemente designato, sulla premessa che:
(i) il credito azionato deriva da un contratto di finanziamento con cessione del quinto sottoscritto tra l'opponente e
[...]
; CP_3
(ii) l'art 12 del contratto prevede che l'istituto di credito può pretendere il pagamento dal cedente il quinto solo in caso di risoluzione del rapporto;
(iii) nel caso di specie le parti non danno conto dell'intervenuta risoluzione contrattuale e pertanto obbligato al pagamento in forza del contratto risulta essere il datore di lavoro dell'opponente;
(iv) il contratto depositato non costituisce prova del credito nei confronti di ; Parte_1
(v) non vi è prova della cessione del credito derivante dal suddetto contratto da parte di a TE
, società distinte seppur appartenenti al medesimo gruppo; Controparte_4 ha rilevato d'ufficio la questione del difetto di legittimazione attiva di ha rigettato Controparte_2
l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e – ritenendo la controversia rientrante tra quelle per le quali l'art. 5 comma1-bis d.lgs. 28/2010 prevede l'esperimento del procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità della domanda – ha assegnato il termine di 15 giorni per la presentazione della domanda di mediazione.
La causa è stata istruita mediante l'acquisizione dei documenti delle parti.
***
In via preliminare deve rigettarsi l'eccezione di improcedibilità della domanda svolta in sede di memoria ex art. 183, comma 6, n. 1) c.p.c. da parte opponente, in ragione della mancata autenticazione notarile della procura conferita al sig. da per la partecipazione al procedimento di Parte_2 CP_2 mediazione.
Parte opposta ha prodotto il verbale del 19.7.2022, attestante lo svolgimento, con esito negativo, del procedimento di mediazione. Per la parte opponente ha partecipato personalmente il sig. , Pt_1 assistito dall'avv. Vanessa Vitale. Per la parte opposta ha partecipato il sig. in forza di Parte_2
“procura speciale per la mediazione agli atti del procedimento”. ha altresì prodotto la procura speciale, rilasciata il 18.7.2022, volta ad attribuire espressamente CP_2 al dipendente il potere di partecipare alla mediazione e di transigere la controversia Parte_2 tra le parti.
Come osservato dalla S.C., “nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal d.lgs. n. 28 del 2010, quale condizione di procedibilità per le controversie nelle materie indicate dall'art. 5, comma 1 bis, del medesimo decreto (come introdotto dal d.l. n. 69 del 2013, conv., con modif., in l. n. 98 del 2013), è necessaria la comparizione personale delle parti, assistite dal difensore, pur potendo le stesse farsi sostituire da un loro rappresentante sostanziale, dotato di apposita procura, in ipotesi coincidente con lo stesso difensore che le assiste” (Cassazione civile sez. III, 27/03/2019, n.8473).
Si reputa condivisibile l'orientamento, seguito da una parte della giurisprudenza di merito, alla stregua del quale ai fini della validità della procura speciale per il procedimento di mediazione è necessaria l'attribuzione al rappresentante del potere di disporre del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, non essendo invece richiesto il requisito formale dell'autenticazione della sottoscrizione (Tribunale Torino, sentenza n. 6385 del 16/12/2024). pagina 3 di 5 Va quindi rigettata l'eccezione di nullità della procura speciale sollevata dalla difesa dell'opponente, avendo validamente partecipato al procedimento di mediazione a mezzo del rappresentante CP_2 sostanziale talché la condizione di procedibilità deve ritenersi assolta. Parte_2
Nel merito, l'opposizione è fondata, dovendo trovare accoglimento l'eccezione di difetto di legittimazione attiva (rectius, di titolarità del credito) proposta in corso di causa da parte opponente, in esito al rilievo officioso della questione da parte del giudice.
Va anzitutto ricordato che, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, “anche quanto alla titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio, la difesa con la quale il convenuto, ma anche l'attore, si limiti a dedurre, ed eventualmente argomentare, rispettivamente, che l'attore non è titolare del diritto azionato o che il convenuto non è titolare della situazione soggettiva dedotta in giudizio, integra una mera difesa (cfr. Cass., S.U., n. 2951 del
2016), sicché è stato chiarito che il rilievo espresso al riguardo dalla parte interessata non è un'eccezione, con la quale si contrappone un fatto impeditivo, estintivo o modificativo, né, quindi, un'eccezione in senso stretto, proponibile, a pena di decadenza, solo in sede di costituzione in giudizio e non rilevabile d'ufficio, ben potendo la relativa proposizione avvenire in ogni fase del giudizio (in Cassazione solo nei limiti del giudizio di legittimità e sempre che non si sia formato il giudicato) con possibilità, a sua volta, per il giudice di rilevare dagli atti la carenza di titolarità del diritto anche d'ufficio” (Cassazione civile sez. I, 05/06/2025, n.15088).
Il credito di cui ha affermato di essere titolare deriva da un contratto di mutuo contro cessione CP_2 del quinto dello stipendio sottoscritto in data 10.4.2006 dall'opponente, in qualità di parte finanziata, con la soc. che gli ha concesso la somma netta di € 25.590,98, da restituire, maggiorata degli TE interessi e delle spese, in 120 rate mensili.
Dalla documentazione in atti emerge che in virtù di un contratto di cessione di crediti Controparte_2 concluso il 20.12.2019, ha acquistato da ai sensi della legge 130/1999, un portafoglio Controparte_5 di “crediti deteriorati”, derivanti inter alia da contratti di credito ai consumatori e da altri rapporti contrattuali, come elencati nel “Contratto di Cessione”.
Orbene, la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (cfr. Cass. civ. ord. n. 24798/2020; Cass. civ. n. 4116/2016).
In caso di contestazione, spetta invece sempre al cessionario fornire la prova dell'essere stato il credito di cui si controverte compreso nell'operazione di cessione in blocco, previa allegazione e dimostrazione di tutte le eventuali fattispecie traslative intermedie in virtù delle quali la titolarità del credito era pervenuta dal creditore originario a colui che se afferma titolare quale cessionario.
Nel caso di specie, tale onere probatorio non può ritenersi assolto dalla società opposta, la quale, nonostante il rilievo officioso della questione e l'avversa esplicita contestazione, non ha compiutamente dimostrato il trasferimento del credito de quo dall'originaria titolare alla propria cedente TE
Controparte_5
pagina 4 di 5 Lo sforzo difensivo della convenuta si è concentrato esclusivamente sulla dimostrazione della ricomprensione del credito oggetto di causa nell'ambito dell'operazione di cessione, pubblicizzata sulla
G.U. del 2.1.2020, perfezionata tra , quale dante causa, e quale avente causa. Controparte_5 CP_2
Nessun elemento è stato fornito, invece, al fine di chiarire quando e come la cedente avrebbe acquistato il credito dall'originaria titolare Nulla è stato allegato e prodotto al fine di chiarire e TE dimostrare la fattispecie traslativa in forza della quale il credito sarebbe pervenuto nella titolarità di
[...]
la quale ne avrebbe poi operato il trasferimento in favore di Controparte_5 CP_2
In conclusione, non può ritenersi dimostrato che sia effettivamente titolare del credito per il CP_2 quale ha agito in sede monitoria, non risultando esplicato né documentato in modo puntuale il precedente atto di trasferimento del credito dall'originario titolare al soggetto che lo avrebbe poi ceduto all'odierna convenuta.
Pertanto, l'opposizione deve essere accolta e il decreto ingiuntivo revocato, rimanendo assorbita ogni altra questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, applicati parametri prossimi ai minimi di cui al DM 55/14 ss. mm., considerata la bassa complessità delle questioni trattate e l'attività processuale effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1295/2021, emesso dal Tribunale di Civitavecchia il 3.12.2021, proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_2 così dispone:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1295/2021;
- condanna al pagamento in favore di delle spese di lite, che liquida in Controparte_2 Parte_1 complessivi € 3.500,00 per compensi, oltre spese generali, Iva (se dovuta) e Cpa come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Vanessa Vitale che ne ha fatto richiesta dichiarandosene antistataria. Così deciso ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. in esito all'udienza del 02/10/2025
Il giudice
dott. Stefano Palmaccio
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