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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/10/2025, n. 14977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14977 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona del
Giudice unico dott. Marco Giuliano Agozzino, decorso il termine perentorio del 21 ottobre 2025, assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ, ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14631/2024 del Ruolo Generale e promossa da
, nato in [...] il [...], Parte_1
elettivamente domiciliato in Mugnano di Napoli, via Napoli
n.77, presso lo studio dell'avv.to Chiara Basile, dalla quale è rappresentato e difeso;
- ricorrente – nei confronti di e Controparte_1 Controparte_2
in persona dei Ministri pro tempore, rappresentati e
[...]
difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso la stessa domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n.12;
- resistenti – con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO;
conclusioni delle parti
Per parte ricorrente: '… accertare e dichiarare il diritto al riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis –
pagina 1 dalla nascita – in favore del ricorrente, stante la sussistenza dei requisiti previsti per legge;
per l'effetto, ordinare al
ed al in Controparte_1 Controparte_2
persona dei rispettivi Ministri p.t. e, per essi, all'Ufficiale di
Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri di Stato
Civile, dello status civitatis italiano dei ricorrenti, con onere di provvedere alle eventuali comunicazioni alle Autorità
Consolari competenti;
condannare la parte soccombente, ex art. 91 c.p.c., al pagamento di spese processuali e compenso professionale del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antitstatario;
per parte resistente: '(…) che l'Ecc.mo Tribunale adito
VOGLIA In caso di riconoscimento della cittadinanza, compensare le spese di giudizio'
Fatto e diritto
Con la presente azione insta affinché il Parte_1
Tribunale riconosca il suo status di cittadino italiano in virtù della discendenza diretta da , nato in Persona_1
Italia, nel Comune di Antrodoco in provincia di Rieti, il 3 febbraio 1899, successivamente emigrato in Brasile e ivi deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.
Resistono in giudizio il e il Controparte_1 [...]
non contestando la fondatezza della Controparte_2
pagina 2 domanda ma limitandosi a chiedere la compensazione delle spese di lite.
***
Va preliminarmente osservato che le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge
5 febbraio 1992, n. 91, in riferimento agli articoli 1 e 3 della Costituzione sollevate con decreto del 17 aprile 2025 debbono intendersi superate dalla pronuncia della Corte del
31 luglio 2025 n. 142, con la quale tali questioni sono state dichiarate inammissibili e/o non fondate.
Ancora in via preliminare deve evidenziarsi che la pendenza del procedimento amministrativo non è circostanza idonea ad escludere in radice la sussistenza dell'interesse ad agire dell'odierno ricorrente. Ed invero, il disposto dell'art. 3 del d.p.r. 18 aprile 1994 n. 362 secondo cui '...per quanto previsto dagli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n.
241, il termine per la definizione dei procedimenti
[amministrativi di acquisto della cittadinanza italiana] è di settecentotrenta giorni dalla data di presentazione della domanda' non costituisce, in difetto di un'inequivoca previsione normativa, una condizione di ammissibilità, proponibilità e/o procedibilità del ricorso in sede giurisdizionale.
Sempre con riferimento alla pendenza del procedimento amministrativo, deve altresì osservarsi che il lungo lasso pagina 3 temporale trascorso dalla presentazione da parte del ricorrente della domanda alla pubblica amministrazione, debitamente documentato in atti, nonché i tempi necessari all'esame delle domande di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis da parte del consolato generale di , circostanza che costituisce ormai fatto Parte_2
notorio, comportano una lesione del diritto sotteso alla domanda e giustificano l'interesse al ricorso giurisdizionale.
Ciò posto e venendo al merito, la domanda dell'istante è fondata e deve pertanto trovare accoglimento.
Deve anzi tutto premettersi, in punto di diritto, per quello che qui interessa, che ai sensi dell'art. 1 della legge 5 febbraio 1992 n. 91, '...è cittadino per nascita [...] il figlio di padre o di madre cittadini'. Come agevolmente desumibile dalla lettura della norma in esame, lo status di cittadino italiano per discendenza è dunque determinato dalla ricorrenza di due fatti costitutivi, ovvero la titolarità della cittadinanza in capo all'avo ed il rapporto di discendenza in linea retta da quest'ultimo.
Trattandosi di fatti costitutivi del diritto, il relativo onere probatorio, secondo quanto prescritto dall'art. 2697 cod. civ., grava interamente sulla parte che chiede l'accertamento del suo status di cittadino italiano.
In ossequio ai principi espressi dalla disposizione richiamata compete per contro al convenuto l'onere di CP_1
pagina 4 dimostrare la sussistenza di atti modificativi e/o estintivi (in tal senso, Cassazione Civile, Sezione I, 11 febbraio 2020 n.
3175; Cassazione Civile, Sezioni Unite, 24 agosto 2022 n.
25317) e ciò anche quando l'accertamento giudiziario, che ha sempre ad oggetto il rapporto sostanziale sottostante, sia stato provocato da un provvedimento avverso dell'autorità amministrativa o dal silenzio serbato da quest'ultima.
Ciò detto, rileva il Tribunale come la linea di discendenza riportata nel ricorso trovi esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata. In tal senso debbono ritenersi comprovati i fatti costitutivi del diritto rivendicato.
Non appaiono per contro dimostrate nel caso di specie vicende estintive dello status civitatis nel corso del tempo.
Non risulta, in particolare, che l'avo italiano, o i suoi discendenti, abbiano rinunciato alla cittadinanza italiana né che sia occorsa la perdita di quest'ultima per effetto di naturalizzazione (cfr. certificato negativo di naturalizzazione, doc. 4 fascicolo di parte ricorrente).
Alla luce di tutto quanto detto deve dunque dichiararsi la cittadinanza del ricorrente ed ordinata al
[...]
l'adozione dei conseguenti provvedimenti. CP_1
Poiché il ricorso all'autorità giurisdizionale si è reso necessario in ragione dell'elevato numero delle richieste amministrative, che oggettivamente non ne consente la pagina 5 tempestiva evasione, sussistono i presupposti di cui all'art. 92 cod. proc. civ. per la compensazione integrale delle spese di lite.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
- dichiara che il ricorrente è cittadino italiano;
- ordina al , e per esso all'ufficiale dello Controparte_1
stato civile competente, di procedere alle iscrizioni trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Roma, 27 ottobre 2025.
il Giudice dott. Marco Giuliano Agozzino
pagina 6
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona del
Giudice unico dott. Marco Giuliano Agozzino, decorso il termine perentorio del 21 ottobre 2025, assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ, ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14631/2024 del Ruolo Generale e promossa da
, nato in [...] il [...], Parte_1
elettivamente domiciliato in Mugnano di Napoli, via Napoli
n.77, presso lo studio dell'avv.to Chiara Basile, dalla quale è rappresentato e difeso;
- ricorrente – nei confronti di e Controparte_1 Controparte_2
in persona dei Ministri pro tempore, rappresentati e
[...]
difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso la stessa domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n.12;
- resistenti – con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO;
conclusioni delle parti
Per parte ricorrente: '… accertare e dichiarare il diritto al riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis –
pagina 1 dalla nascita – in favore del ricorrente, stante la sussistenza dei requisiti previsti per legge;
per l'effetto, ordinare al
ed al in Controparte_1 Controparte_2
persona dei rispettivi Ministri p.t. e, per essi, all'Ufficiale di
Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri di Stato
Civile, dello status civitatis italiano dei ricorrenti, con onere di provvedere alle eventuali comunicazioni alle Autorità
Consolari competenti;
condannare la parte soccombente, ex art. 91 c.p.c., al pagamento di spese processuali e compenso professionale del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antitstatario;
per parte resistente: '(…) che l'Ecc.mo Tribunale adito
VOGLIA In caso di riconoscimento della cittadinanza, compensare le spese di giudizio'
Fatto e diritto
Con la presente azione insta affinché il Parte_1
Tribunale riconosca il suo status di cittadino italiano in virtù della discendenza diretta da , nato in Persona_1
Italia, nel Comune di Antrodoco in provincia di Rieti, il 3 febbraio 1899, successivamente emigrato in Brasile e ivi deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.
Resistono in giudizio il e il Controparte_1 [...]
non contestando la fondatezza della Controparte_2
pagina 2 domanda ma limitandosi a chiedere la compensazione delle spese di lite.
***
Va preliminarmente osservato che le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge
5 febbraio 1992, n. 91, in riferimento agli articoli 1 e 3 della Costituzione sollevate con decreto del 17 aprile 2025 debbono intendersi superate dalla pronuncia della Corte del
31 luglio 2025 n. 142, con la quale tali questioni sono state dichiarate inammissibili e/o non fondate.
Ancora in via preliminare deve evidenziarsi che la pendenza del procedimento amministrativo non è circostanza idonea ad escludere in radice la sussistenza dell'interesse ad agire dell'odierno ricorrente. Ed invero, il disposto dell'art. 3 del d.p.r. 18 aprile 1994 n. 362 secondo cui '...per quanto previsto dagli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n.
241, il termine per la definizione dei procedimenti
[amministrativi di acquisto della cittadinanza italiana] è di settecentotrenta giorni dalla data di presentazione della domanda' non costituisce, in difetto di un'inequivoca previsione normativa, una condizione di ammissibilità, proponibilità e/o procedibilità del ricorso in sede giurisdizionale.
Sempre con riferimento alla pendenza del procedimento amministrativo, deve altresì osservarsi che il lungo lasso pagina 3 temporale trascorso dalla presentazione da parte del ricorrente della domanda alla pubblica amministrazione, debitamente documentato in atti, nonché i tempi necessari all'esame delle domande di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis da parte del consolato generale di , circostanza che costituisce ormai fatto Parte_2
notorio, comportano una lesione del diritto sotteso alla domanda e giustificano l'interesse al ricorso giurisdizionale.
Ciò posto e venendo al merito, la domanda dell'istante è fondata e deve pertanto trovare accoglimento.
Deve anzi tutto premettersi, in punto di diritto, per quello che qui interessa, che ai sensi dell'art. 1 della legge 5 febbraio 1992 n. 91, '...è cittadino per nascita [...] il figlio di padre o di madre cittadini'. Come agevolmente desumibile dalla lettura della norma in esame, lo status di cittadino italiano per discendenza è dunque determinato dalla ricorrenza di due fatti costitutivi, ovvero la titolarità della cittadinanza in capo all'avo ed il rapporto di discendenza in linea retta da quest'ultimo.
Trattandosi di fatti costitutivi del diritto, il relativo onere probatorio, secondo quanto prescritto dall'art. 2697 cod. civ., grava interamente sulla parte che chiede l'accertamento del suo status di cittadino italiano.
In ossequio ai principi espressi dalla disposizione richiamata compete per contro al convenuto l'onere di CP_1
pagina 4 dimostrare la sussistenza di atti modificativi e/o estintivi (in tal senso, Cassazione Civile, Sezione I, 11 febbraio 2020 n.
3175; Cassazione Civile, Sezioni Unite, 24 agosto 2022 n.
25317) e ciò anche quando l'accertamento giudiziario, che ha sempre ad oggetto il rapporto sostanziale sottostante, sia stato provocato da un provvedimento avverso dell'autorità amministrativa o dal silenzio serbato da quest'ultima.
Ciò detto, rileva il Tribunale come la linea di discendenza riportata nel ricorso trovi esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata. In tal senso debbono ritenersi comprovati i fatti costitutivi del diritto rivendicato.
Non appaiono per contro dimostrate nel caso di specie vicende estintive dello status civitatis nel corso del tempo.
Non risulta, in particolare, che l'avo italiano, o i suoi discendenti, abbiano rinunciato alla cittadinanza italiana né che sia occorsa la perdita di quest'ultima per effetto di naturalizzazione (cfr. certificato negativo di naturalizzazione, doc. 4 fascicolo di parte ricorrente).
Alla luce di tutto quanto detto deve dunque dichiararsi la cittadinanza del ricorrente ed ordinata al
[...]
l'adozione dei conseguenti provvedimenti. CP_1
Poiché il ricorso all'autorità giurisdizionale si è reso necessario in ragione dell'elevato numero delle richieste amministrative, che oggettivamente non ne consente la pagina 5 tempestiva evasione, sussistono i presupposti di cui all'art. 92 cod. proc. civ. per la compensazione integrale delle spese di lite.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
- dichiara che il ricorrente è cittadino italiano;
- ordina al , e per esso all'ufficiale dello Controparte_1
stato civile competente, di procedere alle iscrizioni trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Roma, 27 ottobre 2025.
il Giudice dott. Marco Giuliano Agozzino
pagina 6