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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 18/04/2025, n. 1227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1227 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II Sezione Civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa. Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa FE Girfatti Giudice;
Dott.ssa. FE Peluso Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 439/2023 avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili vertente
TRA
nata il [...] in [...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.to TANCREDI C.F._1
LUIGI;
RICORRENTE
E
, nato il 27/06/1974 in NAPOLI (NA) (C.F. Controparte_1
), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.to CIPOLLETTI C.F._2
CIRO;
RESISTENTE
1 con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. con scadenza al
07.04.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 17.01.2023 IM AF chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in Napoli il 25.07.2002, Controparte_1 chiedendo la conferma delle condizioni di separazione in merito all'affidamento dei figli e il riconoscimento dell'assegno divorzile in suo favore.
2. Con ordinanza del 20.11.2023, il Giudice delegato a funzioni presidenziali revocava il Per_ mantenimento per il figlio maggiorenne ed autosufficiente, confermava le statuizioni vigenti in sede di separazione e rimetteva le parti dinanzi al Giudice Istruttore.
3. Con comparsa depositata in data 16.07.2024, si costituiva in giudizio e Controparte_1 chiedeva la cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'affido condiviso della LI minore
FE con residenza presso la madre e diritto di visita libero, la previsione di un contributo per il mantenimento per la LI pari ad € 250,00 e di nulla disporre per l'assegno divorzile.
4. All'udienza del 07.04.2025, a seguito di rinvii per bonario componimento, le parti rassegnavano conclusioni congiunte. Il Giudice, lette le note ex art. 127ter c.p.c., riservava la causa al Collegio senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., stante la rinuncia espressa delle parti ai suddetti termini, previa trasmissione degli atti al PM in sede.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante comunicazione degli atti ai sensi dell'art. 71 c.p.c. Infatti, l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non presuppone la partecipazione di un rappresentante del suddetto ufficio alle udienze o che lo stesso renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al
Collegio, dovendosi garantire che l'ufficio risulti informato del processo onde poter esercitare i poteri riconosciuti allo stesso dalla legge (cfr. Cass. Civ. 4093/1982; Cass. Civ. 11915/1998; Cass.
2 Civ. 11915/1998; Cass. Civ. 13062/2000).
2. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti del presente giudizio va accolta.
Ricorrono, infatti, i presupposti di cui agli artt. 1 l. n. 898 del 1970, dal momento che risulta provata l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale così come delineata dallo schema legislativo di cui agli artt. 143 – 147 c.c. nonché dall'art. 30 della Carta Costituzionale.
Ed inoltre, risulta integrata la condizione dell'azione di cui all'art. 3, co. 2, l. 898/1970 dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al giudice delegato del tribunale nella procedura di separazione personale a quello della proposizione della domanda in esame è trascorso il termine di legge.
Entrambe le parti hanno, infatti, richiesto al Tribunale la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, confermando che dal momento della comparizione in sede di separazione tale stato non si era mai interrotto e, dunque, confermando lo stato di irreversibilità di disgregazione familiare. Né, in ogni caso, risulta proposta alcuna eccezione di riconciliazione.
Va dunque accolta la relativa domanda e disposte le formalità di cui all'art. 10 della sopracitata legge.
3. Va evidenziato che le parti hanno sottoposto al Tribunale le seguenti conclusioni congiunte, chiedendone l'accoglimento:
“ a) la LI minore FE avrà residenza privilegiata presso la residenza e/o domicilio della madre, con la quale vivrà, e resterà in affido condiviso a entrambi i genitori;
b) padre e LI sono liberi di organizzare liberamente i loro incontri;
c) il signor si impegna a versare alla SI.ra , quale contributo per il Controparte_1 Parte_1 mantenimento della LI minore FE, la somma mensile di € 250,00 (ducentocinquanta), aggiornata annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese, in uno all'assegno unico che la stessa già percepisce e a cui il SIg. ha rinunciato in favore della LI;
CP_1
d) tale obbligazione avrà durata finché la LI dimorerà presso la madre senza possedere autonomi mezzi di sostentamento;
e) entrambe le parti contribuiranno alle spese di istruzione e mediche nella misura del 50%;
f) la SI.ra si dichiara economicamente autosufficiente rinunciando all'assegno divorzile per sé”. Parte_1
Il Tribunale, viste le intese, evidenzia che gli accordi intervenuti tra i coniugi non sono contrari a norme imperative e rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c.
3 Gli accordi raggiunti appaiono conformi agli interessi della LI minore FE, il cui ascolto risulta non necessario, e rispettosi delle norme di cui agli artt. 29 e 30 della Costituzione, della
Convenzione Internazionale dei diritti del fanciullo di New York del 1989, della Carta dei diritti fondamentali firmata a Nizza nel 2000 (art. 24), delle norme del codice civile agli artt. 147, 148,
315 e ss, 316 e ss, 337 bis e ss c.c.
Il Tribunale, per quanto sino ad ora considerato, ritiene di poter recepire integralmente gli accordi delle parti e porli alla base della presente decisione.
4. Le spese di giudizio vanno compensata atteso l'accordo raggiunto dalle parti e la natura necessitata della pronuncia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
✓ Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 25.07.2002 in
Napoli tra nata il [...] in [...] (C.F. Parte_1
), e , nato il 27/06/1974 in NAPOLI C.F._1 Controparte_1
(NA) (C.F. ), trascritto nei registri degli atti di matrimonio del C.F._2
Comune di Napoli dell'anno 2002, Atto n. 140, parte II, S. A, sez. U;
✓ Prende atto e dispone in conformità agli accordi intervenuti dalle parti, da intendersi integralmente richiamati e trascritti;
✓ Dichiara cessata la materia del contendere su ogni altra domanda;
✓ Prende atto di ogni altra pattuizione vincolante per le parti ex art. 1321 e 1322 c.c.;
✓ Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396;
✓ Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 16.04.2025
Il Giudice Est. Il Presidente
Dott.ssa FE Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II Sezione Civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa. Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa FE Girfatti Giudice;
Dott.ssa. FE Peluso Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 439/2023 avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili vertente
TRA
nata il [...] in [...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.to TANCREDI C.F._1
LUIGI;
RICORRENTE
E
, nato il 27/06/1974 in NAPOLI (NA) (C.F. Controparte_1
), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.to CIPOLLETTI C.F._2
CIRO;
RESISTENTE
1 con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. con scadenza al
07.04.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 17.01.2023 IM AF chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in Napoli il 25.07.2002, Controparte_1 chiedendo la conferma delle condizioni di separazione in merito all'affidamento dei figli e il riconoscimento dell'assegno divorzile in suo favore.
2. Con ordinanza del 20.11.2023, il Giudice delegato a funzioni presidenziali revocava il Per_ mantenimento per il figlio maggiorenne ed autosufficiente, confermava le statuizioni vigenti in sede di separazione e rimetteva le parti dinanzi al Giudice Istruttore.
3. Con comparsa depositata in data 16.07.2024, si costituiva in giudizio e Controparte_1 chiedeva la cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'affido condiviso della LI minore
FE con residenza presso la madre e diritto di visita libero, la previsione di un contributo per il mantenimento per la LI pari ad € 250,00 e di nulla disporre per l'assegno divorzile.
4. All'udienza del 07.04.2025, a seguito di rinvii per bonario componimento, le parti rassegnavano conclusioni congiunte. Il Giudice, lette le note ex art. 127ter c.p.c., riservava la causa al Collegio senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., stante la rinuncia espressa delle parti ai suddetti termini, previa trasmissione degli atti al PM in sede.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante comunicazione degli atti ai sensi dell'art. 71 c.p.c. Infatti, l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non presuppone la partecipazione di un rappresentante del suddetto ufficio alle udienze o che lo stesso renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al
Collegio, dovendosi garantire che l'ufficio risulti informato del processo onde poter esercitare i poteri riconosciuti allo stesso dalla legge (cfr. Cass. Civ. 4093/1982; Cass. Civ. 11915/1998; Cass.
2 Civ. 11915/1998; Cass. Civ. 13062/2000).
2. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti del presente giudizio va accolta.
Ricorrono, infatti, i presupposti di cui agli artt. 1 l. n. 898 del 1970, dal momento che risulta provata l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale così come delineata dallo schema legislativo di cui agli artt. 143 – 147 c.c. nonché dall'art. 30 della Carta Costituzionale.
Ed inoltre, risulta integrata la condizione dell'azione di cui all'art. 3, co. 2, l. 898/1970 dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al giudice delegato del tribunale nella procedura di separazione personale a quello della proposizione della domanda in esame è trascorso il termine di legge.
Entrambe le parti hanno, infatti, richiesto al Tribunale la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, confermando che dal momento della comparizione in sede di separazione tale stato non si era mai interrotto e, dunque, confermando lo stato di irreversibilità di disgregazione familiare. Né, in ogni caso, risulta proposta alcuna eccezione di riconciliazione.
Va dunque accolta la relativa domanda e disposte le formalità di cui all'art. 10 della sopracitata legge.
3. Va evidenziato che le parti hanno sottoposto al Tribunale le seguenti conclusioni congiunte, chiedendone l'accoglimento:
“ a) la LI minore FE avrà residenza privilegiata presso la residenza e/o domicilio della madre, con la quale vivrà, e resterà in affido condiviso a entrambi i genitori;
b) padre e LI sono liberi di organizzare liberamente i loro incontri;
c) il signor si impegna a versare alla SI.ra , quale contributo per il Controparte_1 Parte_1 mantenimento della LI minore FE, la somma mensile di € 250,00 (ducentocinquanta), aggiornata annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese, in uno all'assegno unico che la stessa già percepisce e a cui il SIg. ha rinunciato in favore della LI;
CP_1
d) tale obbligazione avrà durata finché la LI dimorerà presso la madre senza possedere autonomi mezzi di sostentamento;
e) entrambe le parti contribuiranno alle spese di istruzione e mediche nella misura del 50%;
f) la SI.ra si dichiara economicamente autosufficiente rinunciando all'assegno divorzile per sé”. Parte_1
Il Tribunale, viste le intese, evidenzia che gli accordi intervenuti tra i coniugi non sono contrari a norme imperative e rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c.
3 Gli accordi raggiunti appaiono conformi agli interessi della LI minore FE, il cui ascolto risulta non necessario, e rispettosi delle norme di cui agli artt. 29 e 30 della Costituzione, della
Convenzione Internazionale dei diritti del fanciullo di New York del 1989, della Carta dei diritti fondamentali firmata a Nizza nel 2000 (art. 24), delle norme del codice civile agli artt. 147, 148,
315 e ss, 316 e ss, 337 bis e ss c.c.
Il Tribunale, per quanto sino ad ora considerato, ritiene di poter recepire integralmente gli accordi delle parti e porli alla base della presente decisione.
4. Le spese di giudizio vanno compensata atteso l'accordo raggiunto dalle parti e la natura necessitata della pronuncia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
✓ Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 25.07.2002 in
Napoli tra nata il [...] in [...] (C.F. Parte_1
), e , nato il 27/06/1974 in NAPOLI C.F._1 Controparte_1
(NA) (C.F. ), trascritto nei registri degli atti di matrimonio del C.F._2
Comune di Napoli dell'anno 2002, Atto n. 140, parte II, S. A, sez. U;
✓ Prende atto e dispone in conformità agli accordi intervenuti dalle parti, da intendersi integralmente richiamati e trascritti;
✓ Dichiara cessata la materia del contendere su ogni altra domanda;
✓ Prende atto di ogni altra pattuizione vincolante per le parti ex art. 1321 e 1322 c.c.;
✓ Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396;
✓ Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 16.04.2025
Il Giudice Est. Il Presidente
Dott.ssa FE Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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