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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 03/02/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
Composta da
Dott. Matteini Claudia Presidente
Dott. De Martino Arianna Consigliere
Dott. Munzi Daniela Giudice ausiliario rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di secondo grado iscritto al n. 238/2022 r.g.,
proposto da in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Parte_1
dall'Avv. Marco Franceschini;
- APPELLANTE
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'Avv. Federico Controparte_1
Mattiangeli; - APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto appello Parte_1
avverso la Sentenza n. 128/2022 del 08.02.2022, con la quale il Tribunale di
Terni ha accolto parzialmente la domanda formulata da e per Controparte_1
l'effetto ha dichiarato la risoluzione del contratto sottoscritto fra le parti il
1 12.11.2013, avente ad oggetto la fornitura di “un impianto fotovoltaico da 6
kwp su pensilina in acciaio appositamente costruita”.
L'attore aveva dedotto che, solo a seguito dell'espletamento di una perizia tecnica datata 24.08.2017, aveva riscontrato che i pannelli solari installati erano differenti rispetto a quelli concordati in contratto, in quanto avevano una “resa”
più bassa e inoltre la pensilina sopra la quale veniva realizzato l'impianto, dopo due anni e mezzo, si presentava in parte ammalorata a causa delle infiltrazioni d'acqua, a loro volta causate da un difetto di manutenzione che avrebbe dovuto eseguire il fornitore dei pannelli.
Il Tribunale ha condannato alla restituzione in favore di Parte_1 CP_1
del prezzo di acquisto versato pari ad € 16.300,00 oltre interessi, con
[...]
conseguente restituzione dell'impianto da parte di quest'ultimo; ha altresì
condannato al risarcimento del danno subito dall'attore, consistente Parte_1
nella certificata produzione inferiore dell'impianto, come accertata dal CTU e pari ad € 2.253,65, nonché al pagamento delle spese del procedimento.
Con il primo motivo l'appellante ha eccepito l'erronea valutazione delle eccezioni preliminari di decadenza e prescrizione, formulate da parte convenuta ai sensi dell'art. 1495 c.c.
Il Tribunale ha affermato che la denuncia della mancanza delle qualità
essenziali dei pannelli fotovoltaici è stata effettuata nel rispetto dei termini di cui all'art. 1495 c.c, perché l'attore ha scoperto il vizio solo a seguito dell'espletamento di una perizia tecnica datata 24.08.2017 ed ha notificato l'atto di citazione il 30.08.2017.
2 A parere dell'appellante la perizia di parte attrice non ha data certa, per cui non può essere tenuta in considerazione ai fini della decorrenza del dies a quo dell'avvenuta conoscenza del lamentato vizio;
in ogni caso parte attrice aveva dichiarato nell'atto di citazione, di aver scoperto i vizi a seguito della suddetta relazione tecnica di parte;
inoltre la difformità di tipologia dei pannelli installati era evidente perché la “resa” era indicata negli stessi pannelli e nella documentazione tecnica consegnata.
Con il secondo motivo si è affermato che l'eccezione debba essere accolta anche perché il primo atto di citazione del 30.08.2017 non ha avuto concreta efficacia e validità, poiché quello che ha dato origine al processo è successivo al primo.
Con il terzo motivo si è lamentata l'omessa valutazione della sollevata eccezione di irritualità della domanda contestuale di risoluzione del contratto e di riduzione del prezzo.
Il Tribunale ha erroneamente accolto le conclusioni dell'attore che sono state formulate irritualmente nella I Memoria ex art. 183 c.p.c., perché modificative di quelle svolte nell'atto di citazione. L'ammissibilità delle ulteriori domande era stata contestata da parte convenuta in quanto nuove e tardive.
Inoltre il Tribunale, aderendo alla richiesta formulata in via principale, avrebbe dovuto condannare la convenuta a sostituire i pannelli fotovoltaici presenti sulla pensilina con altri di tipologia più rispondente a quelli indicati nel contratto.
Infine la domanda di riduzione del prezzo formulata in via subordinata rispetto alla domanda di risoluzione del contratto è inammissibile, avendo il compratore l'onere di scegliere fra l'una e l'altra domanda (Cass. Civ. n. 1434/2004).
3 Con il quarto motivo si eccepisce l'errata valutazione della gravità
dell'inadempimento ai fini della domanda di risoluzione del contratto, perché,
come rappresentato dallo stesso Tribunale sulla scorta delle risultanze della
CTU, lo scostamento di resa nominale dei pannelli installati in luogo di quelli indicati in contratto era appena il 3,4%. Tanto è ciò vero che il CTU aveva calcolato un minor valore dell'impianto di appena € 1.300,00 (€ 14.700,00 in luogo di € 16.300,00 corrisposti), di talché l'inadempimento non può
certamente dirsi grave ai fini dell'accoglimento della domanda di risoluzione.
Trova applicazione nella specie l'art. 1455 c.c. secondo cui “il contratto non si
può risolvere se l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza”.
Si è costituito il quale ha chiesto il rigetto del primo motivo Controparte_1
d'appello perché la perizia di parte a firma del p.i. datata 24.08.2017 Per_1
è stata citata ed allegata come fonte di scoperta della diversità dei pannelli fotovoltaici sin dall'atto di citazione e poi indicata nelle prime memorie ex art. 183 c.p.c. Il p.i. citato come teste, ha confermato di aver scoperto i Per_1
vizi a seguito del sopralluogo e di aver redatto la conseguente relazione, mai contestata dalla controparte che non ha neanche contestato la prima notifica dell'atto di citazione, avvenuta il 29.08.2022. La circostanza poi che i vizi sarebbero stati facilmente riconoscibili è contraddetta dal fatto che gli stessi,
come si evince dalla CTP e dalla CTU, erano installati ad un'altezza di oltre 2
metri. Peraltro, trattandosi di caratteristiche tecniche, le stesse potevano essere riscontrate unicamente da un tecnico, com'è avvenuto nella specie. In ogni caso non è applicabile al caso de quo l'art. 1495 c.c., non trattandosi di “vizi della cosa venduta” ma di “mancanza di qualità” ex art. 1497 c.c. la cui azione,
4 integrando condotta di inesatto adempimento, rientra in quelle disciplinate dall'art. 1453 c.c. e legittima comunque la richiesta di risarcimento del danno anche sotto forma di riduzione del prezzo, svincolata dai termini e dalle decadenze di cui al 3° comma del medesimo articolo, concernente la risoluzione del contratto. La circostanza della fornitura di pannelli più vecchi e meno potenti è stata comunque dapprima occultata e poi riconosciuta dal venditore in sede di comparsa di costituzione e risposta e poi in sede di interrogatorio formale da parte del legale rappresentante della convenuta;
conseguentemente, ai sensi dell'art. 1495 c.c., la denuncia non è necessaria anche se il riconoscimento avviene successivamente allo spirare del termine di decadenza. In ogni caso si applica alla fattispecie l'art. 129 del D. Lgs. n.
206/2005 (Codice del Consumo).
L'appellato chiede il rigetto del secondo motivo d'appello perché la denuncia ex art. 1495 c.c può essere fatta valere con qualunque mezzo che in concreto si riveli idoneo a portare a conoscenza del venditore i vizi riscontrati. In ogni caso,
come affermato dal giudice di primo grado, la parte attrice ha denunciato “le suddette mancanze” con l'instaurazione del presente giudizio, avvenuto dapprima con la notifica di un primo atto di citazione e quindi entro 8 giorni dalla scoperta.
Viene chiesto il rigetto anche del terzo motivo perché la convenuta, in sede di costituzione e riposta, aveva dichiarato che i pannelli fotovoltaici non erano più
in produzione e quindi reperibili, per cui l'attore chiedeva in via subordinata,
almeno parzialmente, la risoluzione del contratto con conseguente restituzione del prezzo e dei pannelli fotovoltaici, nonché il risarcimento del danno, ovvero
5 la somma necessaria per sostituire i pannelli solari con quelli della potenza contrattualmente prevista. L'emendatio libelli era del tutto legittima perché
l'art. 1453 c.c. prevede che la risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l'adempimento (Cass. Civ. Sez. Unite
n. 8510/2014).
L'appellato chiede infine il rigetto del quarto motivo perché l'art. 1455 c.c. non richiede l'inadempimento grave ma “di non scarsa importanza”.
L'inadempimento nella specie è gravissimo perché la società ha fornito al consumatore pannelli solari diversi e meni performanti da quelli contrattualmente pattuiti, con potenza nominale inferiore del 3,4%, con una minore performance dell'impianto nel suo complesso del 6%, pari ad € 321,95
annue per una perdita complessiva in 20 anni di durata di funzionamento dell'impianto, come indicata dal CTU, in € 6.439,00, pari al 39,50% dell'intero investimento.
Con Ordinanza del 16.06.2022 la Corte d'Appello ha sospeso l'esecutività della sentenza “ritenuto, in sede di prima delibazione, che l'appello sia assistito dal fumus boni iuris, in particolare con riguardo all'aspetto della rilevanza dell'inadempimento, minima apparendo la perdita del guadagno complessivamente ricavabile – nell'arco di tempo ventennale del suo utile esercizio, dall'impianto fotovoltaico installato”.
All'udienza per la precisazione delle conclusioni, celebrata con trattazione scritta, le parti costituite hanno concluso come da rispettivi atti introduttivi e la
Corte ha trattenuto la causa in decisione con concessione dei termini ordinari per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
6 MOTIVI DELLA DECISIONE.
Il primo motivo d'appello è fondato perché l'azione deve ritenersi prescritta in quanto non esercitata entro un anno dalla consegna della pensilina con i pannelli fotovoltaici, pacificamente avvenuta il 12.11.2013.
Il primo atto interruttivo della prescrizione esercitato dal compratore, risulta essere la lettera raccomandata inviata il 10-27/02/2017 dall'Avv. Mattiangeli
per conto di alla e successivamente l'atto di Controparte_1 Parte_1
citazione consegnato all'ufficiale giudiziario in data 29.08.2017, ben oltre tre anni dalla consegna del predetto materiale.
Il Tribunale ha correttamente qualificato la domanda attorea come azione di risoluzione ex art. 1497 c.c., poiché la cosa venduta non aveva le qualità
promesse ovvero quelle essenziali per l'uso a cui era destinata.
Nel caso in cui la cosa venduta, invero, non abbia le qualità promesse o essenziali per l'uso a cui è destinata il compratore ha diritto di ottenere la risoluzione del contratto, purché il difetto di qualità ecceda i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi;
in difetto, avrà solo diritto ad una riduzione di prezzo (art. 1497 c.c.). Sia il vizio redibitorio (art. 1490 c.c.) che la mancanza di qualità
promesse o essenziali (1497 c.c.) presuppongono entrambi che il bene consegnato sia quello oggetto del contratto, o quantomeno dello stesso genere,
e a norma dell'art. 1495 c.c. tali vizi/difformità devono essere denunciati al venditore entro 8 giorni dalla consegna, pena la decadenza dal diritto di garanzia, salvo che il venditore abbia riconosciuto il vizio/difformità o li abbia occultati. L'azione per garanzia, applicabile sia in caso di vizi che in caso di mancanza di qualità, si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna (salvo
7 eventuali interruzioni della prescrizione, che fanno decorrere di nuovo il termine annuale).
Non ricorre invero nel caso che ci occupa l'ipotesi della vendita “aliud pro alio”, poiché il bene consegnato non è completamente diverso da quello oggetto del contratto, quindi non trova applicazione l'art 1453 c.c. che prevede la risoluzione giudiziale con prescrizione decennale.
Fatta questa premessa, devesi evidenziare che nel caso de quo il giudice di prime cure ha esaminato soltanto l'eccezione di decadenza che è stata legittimamente rigettata perché la denuncia è stata effettuata dal compratore entro 8 giorni dalla piena conoscenza dei vizi.
L'attore ha infatti avuto la piena consapevolezza dei vizi dei pannelli solari solo a seguito dell'espletamento della perizia tecnica redatta il 24.08.2017 dal p.i l quale ha accertato che gli stessi erano differenti da quelli concordati Per_1
poiché avevano una “resa” più bassa. Inoltre la pensilina sopra la quale era stato realizzato l'impianto si presentava in parte ammalorata a causa delle infiltrazioni d'acqua a loro volta causate da un difetto di manutenzione che avrebbe dovuto eseguire il fornitore dei pannelli. Tale Relazione era stata allegata all'atto di citazione, consegnato la prima volta all'ufficiale giudiziario il 29.08.2017. A seguito dell'eccezione di controparte, nella I Memoria ex art. 183 c.p.c. l'attore aveva precisato che il termine di decadenza e prescrizione dovesse decorrere dalla data della piena conoscenza del vizio avvenuta solo dopo attento sopralluogo del tecnico di parte. Peraltro il P.I. citato Per_1
come teste, aveva confermato di aver scoperto i vizi a seguito del sopralluogo e di aver redatto la conseguente relazione. Si ritiene quindi che l'attore abbia
8 dimostrato di aver denunciato i vizi entro 8 giorni dalla scoperta e quindi di non essere decaduto dalla relativa azione.
Tuttavia il Tribunale non ha esaminato anche l'eccezione di prescrizione che è
istituto del tutto diverso dalla decadenza e non può essere ad essa assimilato,
avendo la prima ad oggetto gli atti interruttivi che devono comunque essere effettuati entro un anno dalla consegna del bene, la seconda ha ad oggetto la denuncia dei vizi entro 8 giorni dalla scoperta.
Nel caso di specie, come detto, la domanda di risoluzione è stata esercitata ben oltre tre anni dalla consegna della pensilina e dei pannelli fotovoltaici, dunque oltre il termine di prescrizione annuale di un anno dalla medesima consegna, in assenza di atti interruttivi, che sono stati posti in essere solo successivamente allo spirare del predetto termine annuale (cfr. lettera di contestazione -
trasmessa dall'Avv. Mattiangeli per conto di all' Controparte_1 Parte_1
in data 10.01.2017-27.02.2017 e atto di citazione del 29/08/2017).
Il suddetto termine annuale non è stato interrotto neanche dall'asserito riconoscimento del vizio poiché tale non è l'affermazione contenuta nella comparsa di risposta, secondo cui: “le denunciate differenze, oltre ad essere
state ampiamente condivise con la committenza al momento dell'installazione,
non possono in ogni caso essere qualificate come inadempimento grave ai sensi
dell'art. 1453 c.c. e non possono dunque dar luogo alla risoluzione del
contratto”).
Anche volendo considerare la suddetta affermazione un riconoscimento del vizio, essa sarebbe avvenuta al momento della consegna dei pannelli in data
9 12.11.2013, quindi l'interruzione della prescrizione avrebbe avuto efficacia sino 12.11.2014.
Ciò sulla base dell'orientamento giurisprudenziale che questa Corte condivide,
secondo cui: “deve premettersi, in diritto, che i termini di decadenza e di
prescrizione di cui all'art. 1495 c.c. riguardano tutte le azioni spettanti al
compratore per i vizi o la mancanza di qualità della cosa pattuita e, pertanto,
anche quella di risarcimento dei danni relativi (Cass. Sez. 2, n. 16766 del 2019;
Sez. 2, n. 1218 del 17/01/2022). Al II comma dell'art. 1495 c.c. è previsto che
il riconoscimento dei vizi della cosa venduta renda la denunzia non necessaria
e tale riconoscimento può avvenire, oltre che in forma espressa, anche
tacitamente e cioè mediante il compimento di atti incompatibili con l'intenzione
di respingere la pretesa del compratore o di far valere la decadenza dal diritto
alla garanzia (Cass. Sez. 2, n. 23970 del 22/10/2013). Al III comma, quindi,
l'art. 1495 c.c. dispone che l'azione di garanzia per vizi della cosa venduta si
prescriva "in ogni caso" in un anno dalla consegna: ciò significa che questo
termine decorre anche se il compratore non abbia scoperto il vizio o per il
riconoscimento del vizio da parte del venditore sia esclusa la decadenza;
in
tale secondo caso, tuttavia, il termine annuale suddetto non si sottrae alle cause
di interruzione di cui agli artt. 2943 e segg. c.c., cosicchè la prescrizione
annuale deve ritenersi - senza dubbio con riferimento all'azione risarcitoria -
interrotta, a norma dell'art. 2944 c.c., per effetto del riconoscimento, da parte
del venditore, del diritto del compratore alla garanzia (Cass. Sez. 2, n. 16766
del 2019 cit., con richiami). (Cass. Civ. n. 27076/2023). Non è inoltre ravvisabile una rinuncia all'eccezione di prescrizione con riconoscimento
10 dell'altrui diritto in sede di interrogatorio formale da parte della sig.ra
[...]
in qualità di legale rappresentante della A & I s.r.l., che Parte_2
ha testualmente dichiarato: A) “Vero che per la fornitura dell'impianto
fotovoltaico, di cui al contratto del 12.11.13 che vi si mostra, al sig. CP_1
furono consegnati e montati dei pannelli solari marca SOLSONICA MOD.
S610 BIP 245Wp, e marca SOLSONICA MOD. S610 Bl 240Wp.?” “Si, è vero
e ciò posso confermare in forza del mio ruolo di amministratore della A & I;
non mi occupo personalmente dei montaggi, ma confermo che i pannelli solari
indicatimi sono stati montati e ciò so in forza di colloqui ed informazioni che
ho assunto con i tecnici della società”; B) “Vero che contrattualmente era
prevista la consegna ed il montaggio dei pannelli solari marca SOLSONICA
MOD. S610 SPP 250Wp” “Si, è vero”; C) “vero che i pannelli montati al sig.
hanno una potenza inferiore a quelli previsti contrattualmente?” CP_1
“Si, è vero, ma la differenza è infinitesimale, proprio una cosa minima”; D)
“vero i pannelli montati al hanno avuto un rendimento di energia CP_1
elettrica inferiore su base annua rispetto a quello indicato nel contratto del
12.11.13? “Per quanto a mia conoscenza i pannelli danno una resa maggiore
qualora il clima sia ottimale;
la loro resa dipende dal soleggiamento effettivo;
necessitano, infatti, per avere il massimo della resa, di 12 ore di insolazione,
almeno ciò è quello che io so;
preciso che non sono un tecnico;
quindi se la
resa dei pannelli installati è stata inferiore rispetto a quanto indicato, ciò è
dipeso dal clima” (cfr. verbale ud. del 14.05.2019).
Pur riconoscendo la legale rappresentante della società convenuta la consegna di pannelli fotovoltaici con una resa inferiore rispetto a quella contrattualmente
11 stabilita (240WP e 245WP anziché 250WP), la stessa non ha riconosciuto l'altrui diritto alla risoluzione del contratto e al risarcimento del danno, che presuppone l'esistenza di inadempimento di non scarsa importanza. La stessa ha infatti riferito che la differenza era “infinitesimale, proprio una cosa
minima” e che la resa leggermente inferiore dei pannelli, secondo le sue conoscenze, era dipesa dal clima. L'inadempimento di scarsa importanza è
stato peraltro attestato dal CTU il quale ha riferito che i pannelli forniti avevano una potenza nominale inferiore del 3,4%, con una minore resa del 6% pari a €
321,95 annue e con una perdita complessiva in 20 anni di € 6.439,00.
Infine non vi sono stati interventi riparatori sul bene compravenduto, che sarebbero stati idonei ad interrompere il termine prescrizionale ai sensi dell'articolo 2944 c.c., sostanziandosi il sotteso impegno riparatore in un riconoscimento del debito (cfr. Corte di Cassazione, n. 33380/2023).
La preliminare eccezione di prescrizione deve essere accolta anche perché la relativa azione non è stata esercitata entro 26 mesi dalla consegna del bene,
secondo quanto prevede l'art. 133 D.Lgs. n. 206/2005, richiamato dallo stesso appellato.
Infatti, accanto alla disciplina generale prevista dal Codice Civile, in materia di contratti di vendita e garanzia dei beni, qualora si tratti di beni di consumo e l'acquirente sia un consumatore (persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta) è necessario far riferimento alla normativa speciale prevista dal Codice del Consumo (Decreto legislativo 06/09/2005, n. 206),
potendosi ricorrere alle norme generali previste dal codice civile
12 esclusivamente in via residuale solo per gli aspetti non espressamente disciplinati dal medesimo.
In tema di contratto di vendita l'art. 129 di tale Codice stabilisce che il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita ed il successivo art. 130 prevede che il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene.
L'art. 133 stabilisce che il venditore è responsabile, a norma dell'articolo 130,
quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene. L'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene (cfr. Cass. Civ. 10456/2020).
L'accoglimento della preliminare eccezione di prescrizione rende superfluo l'esame degli altri motivi di appello che restano assorbiti.
3) Sussistono gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, in considerazione delle oscillazioni giurisprudenziali in materia di prescrizione ed in particolare in presenza di diversi orientamenti sull'interpretazione del termine previsto dall'art. 1495 c.c.,
che ha richiesto più volte l'intervento delle sezioni unite della Suprema Corte
(cfr. sentenze Sez. Unite nn. 13294/2005 e 19702/2012).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, definitivamente pronunciando:
- accoglie l'appello e per l'effetto dichiara l'intervenuta prescrizione della domanda attorea;
13 - compensa integralmente tra le parti le spese di lite di primo e secondo grado.
Così deciso in Perugia il 17/01/2025
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Daniela Munzi Dott. Claudia Matteini
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
Composta da
Dott. Matteini Claudia Presidente
Dott. De Martino Arianna Consigliere
Dott. Munzi Daniela Giudice ausiliario rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di secondo grado iscritto al n. 238/2022 r.g.,
proposto da in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Parte_1
dall'Avv. Marco Franceschini;
- APPELLANTE
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'Avv. Federico Controparte_1
Mattiangeli; - APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto appello Parte_1
avverso la Sentenza n. 128/2022 del 08.02.2022, con la quale il Tribunale di
Terni ha accolto parzialmente la domanda formulata da e per Controparte_1
l'effetto ha dichiarato la risoluzione del contratto sottoscritto fra le parti il
1 12.11.2013, avente ad oggetto la fornitura di “un impianto fotovoltaico da 6
kwp su pensilina in acciaio appositamente costruita”.
L'attore aveva dedotto che, solo a seguito dell'espletamento di una perizia tecnica datata 24.08.2017, aveva riscontrato che i pannelli solari installati erano differenti rispetto a quelli concordati in contratto, in quanto avevano una “resa”
più bassa e inoltre la pensilina sopra la quale veniva realizzato l'impianto, dopo due anni e mezzo, si presentava in parte ammalorata a causa delle infiltrazioni d'acqua, a loro volta causate da un difetto di manutenzione che avrebbe dovuto eseguire il fornitore dei pannelli.
Il Tribunale ha condannato alla restituzione in favore di Parte_1 CP_1
del prezzo di acquisto versato pari ad € 16.300,00 oltre interessi, con
[...]
conseguente restituzione dell'impianto da parte di quest'ultimo; ha altresì
condannato al risarcimento del danno subito dall'attore, consistente Parte_1
nella certificata produzione inferiore dell'impianto, come accertata dal CTU e pari ad € 2.253,65, nonché al pagamento delle spese del procedimento.
Con il primo motivo l'appellante ha eccepito l'erronea valutazione delle eccezioni preliminari di decadenza e prescrizione, formulate da parte convenuta ai sensi dell'art. 1495 c.c.
Il Tribunale ha affermato che la denuncia della mancanza delle qualità
essenziali dei pannelli fotovoltaici è stata effettuata nel rispetto dei termini di cui all'art. 1495 c.c, perché l'attore ha scoperto il vizio solo a seguito dell'espletamento di una perizia tecnica datata 24.08.2017 ed ha notificato l'atto di citazione il 30.08.2017.
2 A parere dell'appellante la perizia di parte attrice non ha data certa, per cui non può essere tenuta in considerazione ai fini della decorrenza del dies a quo dell'avvenuta conoscenza del lamentato vizio;
in ogni caso parte attrice aveva dichiarato nell'atto di citazione, di aver scoperto i vizi a seguito della suddetta relazione tecnica di parte;
inoltre la difformità di tipologia dei pannelli installati era evidente perché la “resa” era indicata negli stessi pannelli e nella documentazione tecnica consegnata.
Con il secondo motivo si è affermato che l'eccezione debba essere accolta anche perché il primo atto di citazione del 30.08.2017 non ha avuto concreta efficacia e validità, poiché quello che ha dato origine al processo è successivo al primo.
Con il terzo motivo si è lamentata l'omessa valutazione della sollevata eccezione di irritualità della domanda contestuale di risoluzione del contratto e di riduzione del prezzo.
Il Tribunale ha erroneamente accolto le conclusioni dell'attore che sono state formulate irritualmente nella I Memoria ex art. 183 c.p.c., perché modificative di quelle svolte nell'atto di citazione. L'ammissibilità delle ulteriori domande era stata contestata da parte convenuta in quanto nuove e tardive.
Inoltre il Tribunale, aderendo alla richiesta formulata in via principale, avrebbe dovuto condannare la convenuta a sostituire i pannelli fotovoltaici presenti sulla pensilina con altri di tipologia più rispondente a quelli indicati nel contratto.
Infine la domanda di riduzione del prezzo formulata in via subordinata rispetto alla domanda di risoluzione del contratto è inammissibile, avendo il compratore l'onere di scegliere fra l'una e l'altra domanda (Cass. Civ. n. 1434/2004).
3 Con il quarto motivo si eccepisce l'errata valutazione della gravità
dell'inadempimento ai fini della domanda di risoluzione del contratto, perché,
come rappresentato dallo stesso Tribunale sulla scorta delle risultanze della
CTU, lo scostamento di resa nominale dei pannelli installati in luogo di quelli indicati in contratto era appena il 3,4%. Tanto è ciò vero che il CTU aveva calcolato un minor valore dell'impianto di appena € 1.300,00 (€ 14.700,00 in luogo di € 16.300,00 corrisposti), di talché l'inadempimento non può
certamente dirsi grave ai fini dell'accoglimento della domanda di risoluzione.
Trova applicazione nella specie l'art. 1455 c.c. secondo cui “il contratto non si
può risolvere se l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza”.
Si è costituito il quale ha chiesto il rigetto del primo motivo Controparte_1
d'appello perché la perizia di parte a firma del p.i. datata 24.08.2017 Per_1
è stata citata ed allegata come fonte di scoperta della diversità dei pannelli fotovoltaici sin dall'atto di citazione e poi indicata nelle prime memorie ex art. 183 c.p.c. Il p.i. citato come teste, ha confermato di aver scoperto i Per_1
vizi a seguito del sopralluogo e di aver redatto la conseguente relazione, mai contestata dalla controparte che non ha neanche contestato la prima notifica dell'atto di citazione, avvenuta il 29.08.2022. La circostanza poi che i vizi sarebbero stati facilmente riconoscibili è contraddetta dal fatto che gli stessi,
come si evince dalla CTP e dalla CTU, erano installati ad un'altezza di oltre 2
metri. Peraltro, trattandosi di caratteristiche tecniche, le stesse potevano essere riscontrate unicamente da un tecnico, com'è avvenuto nella specie. In ogni caso non è applicabile al caso de quo l'art. 1495 c.c., non trattandosi di “vizi della cosa venduta” ma di “mancanza di qualità” ex art. 1497 c.c. la cui azione,
4 integrando condotta di inesatto adempimento, rientra in quelle disciplinate dall'art. 1453 c.c. e legittima comunque la richiesta di risarcimento del danno anche sotto forma di riduzione del prezzo, svincolata dai termini e dalle decadenze di cui al 3° comma del medesimo articolo, concernente la risoluzione del contratto. La circostanza della fornitura di pannelli più vecchi e meno potenti è stata comunque dapprima occultata e poi riconosciuta dal venditore in sede di comparsa di costituzione e risposta e poi in sede di interrogatorio formale da parte del legale rappresentante della convenuta;
conseguentemente, ai sensi dell'art. 1495 c.c., la denuncia non è necessaria anche se il riconoscimento avviene successivamente allo spirare del termine di decadenza. In ogni caso si applica alla fattispecie l'art. 129 del D. Lgs. n.
206/2005 (Codice del Consumo).
L'appellato chiede il rigetto del secondo motivo d'appello perché la denuncia ex art. 1495 c.c può essere fatta valere con qualunque mezzo che in concreto si riveli idoneo a portare a conoscenza del venditore i vizi riscontrati. In ogni caso,
come affermato dal giudice di primo grado, la parte attrice ha denunciato “le suddette mancanze” con l'instaurazione del presente giudizio, avvenuto dapprima con la notifica di un primo atto di citazione e quindi entro 8 giorni dalla scoperta.
Viene chiesto il rigetto anche del terzo motivo perché la convenuta, in sede di costituzione e riposta, aveva dichiarato che i pannelli fotovoltaici non erano più
in produzione e quindi reperibili, per cui l'attore chiedeva in via subordinata,
almeno parzialmente, la risoluzione del contratto con conseguente restituzione del prezzo e dei pannelli fotovoltaici, nonché il risarcimento del danno, ovvero
5 la somma necessaria per sostituire i pannelli solari con quelli della potenza contrattualmente prevista. L'emendatio libelli era del tutto legittima perché
l'art. 1453 c.c. prevede che la risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l'adempimento (Cass. Civ. Sez. Unite
n. 8510/2014).
L'appellato chiede infine il rigetto del quarto motivo perché l'art. 1455 c.c. non richiede l'inadempimento grave ma “di non scarsa importanza”.
L'inadempimento nella specie è gravissimo perché la società ha fornito al consumatore pannelli solari diversi e meni performanti da quelli contrattualmente pattuiti, con potenza nominale inferiore del 3,4%, con una minore performance dell'impianto nel suo complesso del 6%, pari ad € 321,95
annue per una perdita complessiva in 20 anni di durata di funzionamento dell'impianto, come indicata dal CTU, in € 6.439,00, pari al 39,50% dell'intero investimento.
Con Ordinanza del 16.06.2022 la Corte d'Appello ha sospeso l'esecutività della sentenza “ritenuto, in sede di prima delibazione, che l'appello sia assistito dal fumus boni iuris, in particolare con riguardo all'aspetto della rilevanza dell'inadempimento, minima apparendo la perdita del guadagno complessivamente ricavabile – nell'arco di tempo ventennale del suo utile esercizio, dall'impianto fotovoltaico installato”.
All'udienza per la precisazione delle conclusioni, celebrata con trattazione scritta, le parti costituite hanno concluso come da rispettivi atti introduttivi e la
Corte ha trattenuto la causa in decisione con concessione dei termini ordinari per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
6 MOTIVI DELLA DECISIONE.
Il primo motivo d'appello è fondato perché l'azione deve ritenersi prescritta in quanto non esercitata entro un anno dalla consegna della pensilina con i pannelli fotovoltaici, pacificamente avvenuta il 12.11.2013.
Il primo atto interruttivo della prescrizione esercitato dal compratore, risulta essere la lettera raccomandata inviata il 10-27/02/2017 dall'Avv. Mattiangeli
per conto di alla e successivamente l'atto di Controparte_1 Parte_1
citazione consegnato all'ufficiale giudiziario in data 29.08.2017, ben oltre tre anni dalla consegna del predetto materiale.
Il Tribunale ha correttamente qualificato la domanda attorea come azione di risoluzione ex art. 1497 c.c., poiché la cosa venduta non aveva le qualità
promesse ovvero quelle essenziali per l'uso a cui era destinata.
Nel caso in cui la cosa venduta, invero, non abbia le qualità promesse o essenziali per l'uso a cui è destinata il compratore ha diritto di ottenere la risoluzione del contratto, purché il difetto di qualità ecceda i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi;
in difetto, avrà solo diritto ad una riduzione di prezzo (art. 1497 c.c.). Sia il vizio redibitorio (art. 1490 c.c.) che la mancanza di qualità
promesse o essenziali (1497 c.c.) presuppongono entrambi che il bene consegnato sia quello oggetto del contratto, o quantomeno dello stesso genere,
e a norma dell'art. 1495 c.c. tali vizi/difformità devono essere denunciati al venditore entro 8 giorni dalla consegna, pena la decadenza dal diritto di garanzia, salvo che il venditore abbia riconosciuto il vizio/difformità o li abbia occultati. L'azione per garanzia, applicabile sia in caso di vizi che in caso di mancanza di qualità, si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna (salvo
7 eventuali interruzioni della prescrizione, che fanno decorrere di nuovo il termine annuale).
Non ricorre invero nel caso che ci occupa l'ipotesi della vendita “aliud pro alio”, poiché il bene consegnato non è completamente diverso da quello oggetto del contratto, quindi non trova applicazione l'art 1453 c.c. che prevede la risoluzione giudiziale con prescrizione decennale.
Fatta questa premessa, devesi evidenziare che nel caso de quo il giudice di prime cure ha esaminato soltanto l'eccezione di decadenza che è stata legittimamente rigettata perché la denuncia è stata effettuata dal compratore entro 8 giorni dalla piena conoscenza dei vizi.
L'attore ha infatti avuto la piena consapevolezza dei vizi dei pannelli solari solo a seguito dell'espletamento della perizia tecnica redatta il 24.08.2017 dal p.i l quale ha accertato che gli stessi erano differenti da quelli concordati Per_1
poiché avevano una “resa” più bassa. Inoltre la pensilina sopra la quale era stato realizzato l'impianto si presentava in parte ammalorata a causa delle infiltrazioni d'acqua a loro volta causate da un difetto di manutenzione che avrebbe dovuto eseguire il fornitore dei pannelli. Tale Relazione era stata allegata all'atto di citazione, consegnato la prima volta all'ufficiale giudiziario il 29.08.2017. A seguito dell'eccezione di controparte, nella I Memoria ex art. 183 c.p.c. l'attore aveva precisato che il termine di decadenza e prescrizione dovesse decorrere dalla data della piena conoscenza del vizio avvenuta solo dopo attento sopralluogo del tecnico di parte. Peraltro il P.I. citato Per_1
come teste, aveva confermato di aver scoperto i vizi a seguito del sopralluogo e di aver redatto la conseguente relazione. Si ritiene quindi che l'attore abbia
8 dimostrato di aver denunciato i vizi entro 8 giorni dalla scoperta e quindi di non essere decaduto dalla relativa azione.
Tuttavia il Tribunale non ha esaminato anche l'eccezione di prescrizione che è
istituto del tutto diverso dalla decadenza e non può essere ad essa assimilato,
avendo la prima ad oggetto gli atti interruttivi che devono comunque essere effettuati entro un anno dalla consegna del bene, la seconda ha ad oggetto la denuncia dei vizi entro 8 giorni dalla scoperta.
Nel caso di specie, come detto, la domanda di risoluzione è stata esercitata ben oltre tre anni dalla consegna della pensilina e dei pannelli fotovoltaici, dunque oltre il termine di prescrizione annuale di un anno dalla medesima consegna, in assenza di atti interruttivi, che sono stati posti in essere solo successivamente allo spirare del predetto termine annuale (cfr. lettera di contestazione -
trasmessa dall'Avv. Mattiangeli per conto di all' Controparte_1 Parte_1
in data 10.01.2017-27.02.2017 e atto di citazione del 29/08/2017).
Il suddetto termine annuale non è stato interrotto neanche dall'asserito riconoscimento del vizio poiché tale non è l'affermazione contenuta nella comparsa di risposta, secondo cui: “le denunciate differenze, oltre ad essere
state ampiamente condivise con la committenza al momento dell'installazione,
non possono in ogni caso essere qualificate come inadempimento grave ai sensi
dell'art. 1453 c.c. e non possono dunque dar luogo alla risoluzione del
contratto”).
Anche volendo considerare la suddetta affermazione un riconoscimento del vizio, essa sarebbe avvenuta al momento della consegna dei pannelli in data
9 12.11.2013, quindi l'interruzione della prescrizione avrebbe avuto efficacia sino 12.11.2014.
Ciò sulla base dell'orientamento giurisprudenziale che questa Corte condivide,
secondo cui: “deve premettersi, in diritto, che i termini di decadenza e di
prescrizione di cui all'art. 1495 c.c. riguardano tutte le azioni spettanti al
compratore per i vizi o la mancanza di qualità della cosa pattuita e, pertanto,
anche quella di risarcimento dei danni relativi (Cass. Sez. 2, n. 16766 del 2019;
Sez. 2, n. 1218 del 17/01/2022). Al II comma dell'art. 1495 c.c. è previsto che
il riconoscimento dei vizi della cosa venduta renda la denunzia non necessaria
e tale riconoscimento può avvenire, oltre che in forma espressa, anche
tacitamente e cioè mediante il compimento di atti incompatibili con l'intenzione
di respingere la pretesa del compratore o di far valere la decadenza dal diritto
alla garanzia (Cass. Sez. 2, n. 23970 del 22/10/2013). Al III comma, quindi,
l'art. 1495 c.c. dispone che l'azione di garanzia per vizi della cosa venduta si
prescriva "in ogni caso" in un anno dalla consegna: ciò significa che questo
termine decorre anche se il compratore non abbia scoperto il vizio o per il
riconoscimento del vizio da parte del venditore sia esclusa la decadenza;
in
tale secondo caso, tuttavia, il termine annuale suddetto non si sottrae alle cause
di interruzione di cui agli artt. 2943 e segg. c.c., cosicchè la prescrizione
annuale deve ritenersi - senza dubbio con riferimento all'azione risarcitoria -
interrotta, a norma dell'art. 2944 c.c., per effetto del riconoscimento, da parte
del venditore, del diritto del compratore alla garanzia (Cass. Sez. 2, n. 16766
del 2019 cit., con richiami). (Cass. Civ. n. 27076/2023). Non è inoltre ravvisabile una rinuncia all'eccezione di prescrizione con riconoscimento
10 dell'altrui diritto in sede di interrogatorio formale da parte della sig.ra
[...]
in qualità di legale rappresentante della A & I s.r.l., che Parte_2
ha testualmente dichiarato: A) “Vero che per la fornitura dell'impianto
fotovoltaico, di cui al contratto del 12.11.13 che vi si mostra, al sig. CP_1
furono consegnati e montati dei pannelli solari marca SOLSONICA MOD.
S610 BIP 245Wp, e marca SOLSONICA MOD. S610 Bl 240Wp.?” “Si, è vero
e ciò posso confermare in forza del mio ruolo di amministratore della A & I;
non mi occupo personalmente dei montaggi, ma confermo che i pannelli solari
indicatimi sono stati montati e ciò so in forza di colloqui ed informazioni che
ho assunto con i tecnici della società”; B) “Vero che contrattualmente era
prevista la consegna ed il montaggio dei pannelli solari marca SOLSONICA
MOD. S610 SPP 250Wp” “Si, è vero”; C) “vero che i pannelli montati al sig.
hanno una potenza inferiore a quelli previsti contrattualmente?” CP_1
“Si, è vero, ma la differenza è infinitesimale, proprio una cosa minima”; D)
“vero i pannelli montati al hanno avuto un rendimento di energia CP_1
elettrica inferiore su base annua rispetto a quello indicato nel contratto del
12.11.13? “Per quanto a mia conoscenza i pannelli danno una resa maggiore
qualora il clima sia ottimale;
la loro resa dipende dal soleggiamento effettivo;
necessitano, infatti, per avere il massimo della resa, di 12 ore di insolazione,
almeno ciò è quello che io so;
preciso che non sono un tecnico;
quindi se la
resa dei pannelli installati è stata inferiore rispetto a quanto indicato, ciò è
dipeso dal clima” (cfr. verbale ud. del 14.05.2019).
Pur riconoscendo la legale rappresentante della società convenuta la consegna di pannelli fotovoltaici con una resa inferiore rispetto a quella contrattualmente
11 stabilita (240WP e 245WP anziché 250WP), la stessa non ha riconosciuto l'altrui diritto alla risoluzione del contratto e al risarcimento del danno, che presuppone l'esistenza di inadempimento di non scarsa importanza. La stessa ha infatti riferito che la differenza era “infinitesimale, proprio una cosa
minima” e che la resa leggermente inferiore dei pannelli, secondo le sue conoscenze, era dipesa dal clima. L'inadempimento di scarsa importanza è
stato peraltro attestato dal CTU il quale ha riferito che i pannelli forniti avevano una potenza nominale inferiore del 3,4%, con una minore resa del 6% pari a €
321,95 annue e con una perdita complessiva in 20 anni di € 6.439,00.
Infine non vi sono stati interventi riparatori sul bene compravenduto, che sarebbero stati idonei ad interrompere il termine prescrizionale ai sensi dell'articolo 2944 c.c., sostanziandosi il sotteso impegno riparatore in un riconoscimento del debito (cfr. Corte di Cassazione, n. 33380/2023).
La preliminare eccezione di prescrizione deve essere accolta anche perché la relativa azione non è stata esercitata entro 26 mesi dalla consegna del bene,
secondo quanto prevede l'art. 133 D.Lgs. n. 206/2005, richiamato dallo stesso appellato.
Infatti, accanto alla disciplina generale prevista dal Codice Civile, in materia di contratti di vendita e garanzia dei beni, qualora si tratti di beni di consumo e l'acquirente sia un consumatore (persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta) è necessario far riferimento alla normativa speciale prevista dal Codice del Consumo (Decreto legislativo 06/09/2005, n. 206),
potendosi ricorrere alle norme generali previste dal codice civile
12 esclusivamente in via residuale solo per gli aspetti non espressamente disciplinati dal medesimo.
In tema di contratto di vendita l'art. 129 di tale Codice stabilisce che il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita ed il successivo art. 130 prevede che il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene.
L'art. 133 stabilisce che il venditore è responsabile, a norma dell'articolo 130,
quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene. L'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene (cfr. Cass. Civ. 10456/2020).
L'accoglimento della preliminare eccezione di prescrizione rende superfluo l'esame degli altri motivi di appello che restano assorbiti.
3) Sussistono gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, in considerazione delle oscillazioni giurisprudenziali in materia di prescrizione ed in particolare in presenza di diversi orientamenti sull'interpretazione del termine previsto dall'art. 1495 c.c.,
che ha richiesto più volte l'intervento delle sezioni unite della Suprema Corte
(cfr. sentenze Sez. Unite nn. 13294/2005 e 19702/2012).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, definitivamente pronunciando:
- accoglie l'appello e per l'effetto dichiara l'intervenuta prescrizione della domanda attorea;
13 - compensa integralmente tra le parti le spese di lite di primo e secondo grado.
Così deciso in Perugia il 17/01/2025
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Daniela Munzi Dott. Claudia Matteini
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