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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 19/03/2025, n. 746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 746 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FO GGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 19/03/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6897 - 2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
rappresentato e difeso dall'Avv. Simone Forte Parte_1
PARTE RICORRENTE
E
, in persona del suo legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Michela Nocco
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_2 dall'Avv. Claudia Palumbo
PARTI RESISTENTI avente ad oggetto: opposizione avverso comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 26.7.2024, riassumeva il giudizio Parte_1
promosso dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Foggia nei confronti dell'
[...]
ed avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. Controparte_3
04376202200001374000, notificatagli in data 1.6.2022, limitatamente ai soli crediti vantati dall' a titolo di premi evasi e somme aggiuntive, quali rivenienti dai seguenti atti CP_2
prodromici: a) cartella di pagamento n. 04320110013642012000, asseritamente notificata in data 29.11.2011, per un importo complessivo di euro 575,07; b) cartella di pagamento n.
04320130001811966000, asseritamente notificata in data 29.1.2013, per un importo complessivo di euro 538,00; c) cartella di pagamento n. 04320140000539768000, asseritamente notificata in data 14.2.2014, per un importo complessivo di euro 522,74; d) cartella di pagamento n. 04320140008274944000, asseritamente notificata in data 6.3.2015, per un importo complessivo di euro 498,55; e) cartella di pagamento n.
04320150007218868000, asseritamente notificata in data 9.10.2015, per un importo complessivo di euro 423,85; f) cartella di pagamento n. 04320150014531706000, asseritamente notificata in data 31.5.2016, per un importo complessivo di euro 383,56; g) cartella di pagamento n. 04320170009094101000, asseritamente notificata in data 22.8.2017, per un importo complessivo di euro 359,48.
Denunciava il ricorrente, mediante il richiamo al contenuto del ricorso depositato nel giudizio tributario, l'omessa notifica delle cartelle sottostanti al preavviso di iscrizione ipotecaria, nonché l'inesistenza giuridica delle notifiche eseguite a mezzo di posta elettronica certificata, avendo l' utilizzato non già l'indirizzo di posta elettronica certificato Controparte_4 presente negli elenchi ufficiali, ovvero “IPA” (Indice delle Pubbliche Amministrazioni) e
“PP.AA.” (Registro delle Pubbliche Amministrazioni), bensì un irrituale ed ignoto indirizzo non risultante in alcun elenco.
Eccepiva, altresì, la prescrizione quinquennale del credito previdenziale.
Rammentato, pertanto, che – con sentenza n. 1171/2024, resa in data 10.5.2024 – la Corte di
Giustizia tributaria di Foggia si era dichiarata carente di giurisdizione relativamente alle cartelle di pagamento emesse per il recupero di crediti previdenziali, la parte ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare la nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 04376202200001374000 fascicolo n. 2022/2468, in ragione della mancata notifica della medesima nonché degli atti del procedimento ad essa prodromici, con conseguente cancellazione di questi ultimi per le ragioni dedotte nell'atto di citazione originario, qui integralmente trascritto;
2) accertare e dichiarare la nullità della suddetta comunicazione per i motivi esposti nell'ambito dell'originaria Citazione e reiterati nel presente atto, tra cui l'intervenuta prescrizione del credito previdenziale preteso”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituivano l' e l' , resistendo, CP_2 Controparte_4
con varie argomentazioni, al ricorso ex adverso proposto.
Istruita documentalmente, all'esito dell'udienza del 19.3.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Va opportunamente premesso che – come ripetutamente statuito dalla Suprema Corte –
“l'opposizione proposta avverso l'iscrizione ipotecaria ed il fermo di beni mobili registrati
(ovvero, come nella specie, avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria:
n.d.e.) non può essere ricondotta nella categoria delle opposizioni ex art. 617 cod. proc. civ.,
2 trattandosi di ordinaria azione di accertamento negativo della pretesa dell'esattore di eseguire il fermo o di iscrivere l'ipoteca (Cass. Sez. Un. 22/07/2015, n. 15354; Cass. Sez. Un.
27/04/2018, n. 10261), qualificazione che resta ferma sia nel caso in cui l'accertamento si estenda al merito della pretesa creditoria, sia che riguardi l'esistenza del diritto dell'agente di procedere alla iscrizione, sia che si contesti l'iscrizione di fermo o di ipoteca dal punto di vista della regolarità formale dell'atto (Cass., sez. 6 - 3, n. 7460 del 15/03/2019; Cass., sez. 6
- 3, n. 32243 del 13/12/2018)” (così, in motivazione, Cass. civ. Sez. III, Ord. n. 6844 del
14.3.2024).
3. Sempre in limine, giova rammentare – al fine di corrispondere all'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall' – che “In tema di riscossione dei crediti CP_2
previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102
c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.” (Cass. Sez.
Un. n. 7514 dell'8.3.2022).
Nella specie, l'odierno ricorrente ha espressamente denunciato l'omessa notificazione delle cartelle sottostanti al preavviso di iscrizione ipotecaria, facendo valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle emesse per il recupero di premi evasi e somme aggiuntive, anche per il maturare della prescrizione.
Ne consegue che la domanda è stata correttamente proposta nei confronti del predetto Istituto assicuratore, quale Ente titolare del credito controverso.
4. Passando al merito, si osserva che l' convenuto, costituendosi in giudizio, ha svolto CP_5 una difesa del seguente tenore: “Le cartelle dal punto 1 al punto 6 sono state tutte annullate
(cfr stampe iter ruolo ed estratti di ruolo prodotti) secondo quanto stabilito dalla legge
197/2022, commi 222-226, che prescrive l'annullamento automatico (stralcio) dei debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali”.
3 Orbene, dall'estratto di ruolo versato in atti emerge come l'Istituto assicuratore abbia proceduto d'ufficio, ai sensi dell'art. 1, comma 222, L. n. 197 del 2022, all'annullamento del debito risultante dalle cartelle di pagamento nn. 04320110013642012000,
04320130001811966000, 04320140000539768000, 04320140008274944000,
04320150007218868000 e 04320150014531706000.
Trattandosi di annullamento automatico che opera in presenza di presupposti legali (debito fino a 1.000 euro risultante da singolo carico affidato all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015), rilevabili anche d'ufficio e ricorrenti nel caso di specie, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere con riferimento alle cartelle innanzi indicate (cfr. Cass. n. 35535/2023, Cass. n. 32772/2023, Cass. n. 18413/2023).
5. Quanto al credito residuo riveniente dalla cartella n. 04320170009094101 ed avente ad oggetto premi per rata anticipata 2016 nonchè sanzioni civili per mancato pagamento dei premi suddetti, per un importo di euro 470,93, il ricorso è, invece, destituito di fondamento.
5.1. Deve subito precisarsi che la documentazione prodotta dall' Controparte_1
è senz'altro utilizzabile ai fini della decisione, posto che – contrariamente a
[...]
quanto eccepito dal ricorrente nelle note di trattazione depositate in data 9.12.2024 – la costituzione in giudizio della predetta parte non risulta affetta da alcuna nullità.
Più in dettaglio, secondo quanto dedotto da “l' Parte_1 Controparte_1
, conferendo la rappresentanza processuale ad un professionista esterno alla sua
[...]
struttura, che la rappresenta, assiste e difende, come si evince da mandato in atti, ha violato le dette disposizioni di legge” (così, a pag. 5 delle suddette note).
Tanto comporterebbe – ad avviso della predetta parte privata – la “nullità ed irritualità della costituzione in giudizio della stessa e la conseguente espunzione di ogni documentazione ex adverso esibita”.
Sennonchè, l'eccezione è priva di pregio, posto che – come recentemente ribadito dalla
Suprema Corte (Cass. Sez. Lav. n. 3154 del 7.2.2025, resa in una fattispecie avente ad oggetto contributi pretesi dall' con cartelle di pagamento ed avvisi di addebito), sulla scorta Pt_2 dell'orientamento espresso da Cass. Sez. Un. n. 30008/2019 – “al di fuori dei casi previsti come riservati all'Avvocatura della Stato dalla convenzione con questa intervenuta, l'
[...]
può avvalersi in alternativa di avvocati del libero foro, di modo che Parte_3
quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla convenzione tra l' e l'Avvocatura o di indisponibilità di questa ad assumere il CP_1
patrocinio, la costituzione dell a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente CP_1
4 ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione o di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità”.
5.2. Fatta questa premessa, si osserva che la cartella di pagamento n. 04320170009094101 è stata ritualmente notificata a in data 22.8.2017, a mezzo di posta elettronica Parte_1 certificata, come si evince dalla ricevuta di avvenuta consegna versata in atti dall'Agente della riscossione ed attestante il recapito dell'atto nella casella di destinazione (cfr. all. 7, fascicolo dell' . CP_6
La circostanza che sia stato utilizzato un indirizzo di posta elettronica certificato diverso da quello indicato nei pubblici registri ( t) Email_1
s'appalesa, poi, del tutto priva di rilievo, conformemente ad un condivisibile orientamento di legittimità, alla stregua del quale “in tema di notificazione a mezzo P.E.C., l'utilizzo di un indirizzo di posta elettronica istituzionale, benché non risultante dai pubblici elenchi, non
è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, ritenendosi che una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per
l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche dell'indirizzo del mittente
(Cass. 8/3/2025, n. 6195; cfr., altresì, Cass. Sez. Un. 18/05/2022, n. 15979; Cass. 10/03/2023,
n. 7175; Cass. 8/01/2024, n. 564; Cass. 7/05/2024, n. 12361). Nella specie, l'indirizzo del mittente era testualmente idoneo a consentire al destinatario di identificarne la provenienza dall'Agente della riscossione, né, d'altro canto, il ricorrente evidenzia quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica da un indirizzo diverso da quello presente nei pubblici elenchi (v. Cass. n. 564/2024).
5.3. La ricevuta di avvenuta consegna del messaggio P.E.C. assevera, per altro verso, l'esito positivo della notifica e la validità dell'indirizzo del destinatario
). Email_2
A questo punto, sarebbe stato onere del ricorrente dimostrare che tale indirizzo non fosse inserito nei pubblici elenchi.
Tuttavia, tale prova non è stata fornita, sicchè deve presumersi (ex art. 1335 c.c.) che l'atto sia entrato nella sfera di conoscenza e/o conoscibilità del destinatario.
5.4. Acclarata l'esistenza e la validità della notifica della suddetta cartella, va, infine, disattesa la residua eccezione di prescrizione.
Invero, pacifico che, avverso detta cartella, non sia stata proposta opposizione entro il termine decadenziale di cui all'art. 24, comma 5, D.lgs. n. 46/1999, con conseguente irretrattabilità del
5 credito da essa portato, trova applicazione, quanto alla prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella medesima, il principio enunciato da Cass. Sez. Un. n. 23397/2016, secondo cui “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione
a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto
l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo
l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell che, dall'1gennaio 2011, ha sostituito la cartella di Pt_2
pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del CP_5
2010, conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010)”.
Nella specie, la prescrizione (come detto, quinquennale) è stata interrotta dall'intimazione di pagamento n. 04320229001549068000, ritualmente notificata – in data 21.4.2022 – mediante consegna a mani dello stesso (cfr. all.ti 10-10/A, fascicolo dell' Parte_1 [...]
). Controparte_1
Alla luce di quanto precede, ed in disparte gli atti menzionati dall' (cfr. pag. 4 della CP_2
memoria), alcuna prescrizione può dirsi in concreto maturata, tenuto conto della successiva notifica – in data 1.6.2022 – del preavviso di iscrizione ipotecaria.
5.5. Occorre, tuttavia, evidenziare che – come dedotto dall'Ente creditore nella memoria di costituzione – il carico residuo ammonta attualmente ad euro 238,86, e ciò per effetto dei pagamenti eseguiti dal ricorrente a seguito di istanze di definizione agevolata nelle more presentate.
Quanto precede trova pure riscontro documentale nell'estratto di ruolo versato in atti dall' (doc. 1). CP_6
Deve, pertanto, dichiararsi dovuta in favore dell' la minor somma innanzi indicata. CP_2
6. Il significativo ridimensionamento della pretesa creditoria, per effetto dell'annullamento automatico di gran parte dei carichi iscritti a ruolo, giustifica nondimeno la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
6 Il Tribunale di Foggia-Sezione lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 6897/2024 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) dichiara la cessazione della materia del contendere, relativamente alle cartelle di pagamento nn. 04320110013642012000, 04320130001811966000, 04320140000539768000,
04320140008274944000, 04320150007218868000 e 04320150014531706000;
b) dichiara dovuta da relativamente alla cartella di pagamento n. Parte_1
04320170009094101, la minor somma di euro 238,86;
c) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Foggia, 19/03/2025
Il Giudice
Ivano Caputo
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FO GGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 19/03/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6897 - 2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
rappresentato e difeso dall'Avv. Simone Forte Parte_1
PARTE RICORRENTE
E
, in persona del suo legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Michela Nocco
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_2 dall'Avv. Claudia Palumbo
PARTI RESISTENTI avente ad oggetto: opposizione avverso comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 26.7.2024, riassumeva il giudizio Parte_1
promosso dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Foggia nei confronti dell'
[...]
ed avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. Controparte_3
04376202200001374000, notificatagli in data 1.6.2022, limitatamente ai soli crediti vantati dall' a titolo di premi evasi e somme aggiuntive, quali rivenienti dai seguenti atti CP_2
prodromici: a) cartella di pagamento n. 04320110013642012000, asseritamente notificata in data 29.11.2011, per un importo complessivo di euro 575,07; b) cartella di pagamento n.
04320130001811966000, asseritamente notificata in data 29.1.2013, per un importo complessivo di euro 538,00; c) cartella di pagamento n. 04320140000539768000, asseritamente notificata in data 14.2.2014, per un importo complessivo di euro 522,74; d) cartella di pagamento n. 04320140008274944000, asseritamente notificata in data 6.3.2015, per un importo complessivo di euro 498,55; e) cartella di pagamento n.
04320150007218868000, asseritamente notificata in data 9.10.2015, per un importo complessivo di euro 423,85; f) cartella di pagamento n. 04320150014531706000, asseritamente notificata in data 31.5.2016, per un importo complessivo di euro 383,56; g) cartella di pagamento n. 04320170009094101000, asseritamente notificata in data 22.8.2017, per un importo complessivo di euro 359,48.
Denunciava il ricorrente, mediante il richiamo al contenuto del ricorso depositato nel giudizio tributario, l'omessa notifica delle cartelle sottostanti al preavviso di iscrizione ipotecaria, nonché l'inesistenza giuridica delle notifiche eseguite a mezzo di posta elettronica certificata, avendo l' utilizzato non già l'indirizzo di posta elettronica certificato Controparte_4 presente negli elenchi ufficiali, ovvero “IPA” (Indice delle Pubbliche Amministrazioni) e
“PP.AA.” (Registro delle Pubbliche Amministrazioni), bensì un irrituale ed ignoto indirizzo non risultante in alcun elenco.
Eccepiva, altresì, la prescrizione quinquennale del credito previdenziale.
Rammentato, pertanto, che – con sentenza n. 1171/2024, resa in data 10.5.2024 – la Corte di
Giustizia tributaria di Foggia si era dichiarata carente di giurisdizione relativamente alle cartelle di pagamento emesse per il recupero di crediti previdenziali, la parte ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare la nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 04376202200001374000 fascicolo n. 2022/2468, in ragione della mancata notifica della medesima nonché degli atti del procedimento ad essa prodromici, con conseguente cancellazione di questi ultimi per le ragioni dedotte nell'atto di citazione originario, qui integralmente trascritto;
2) accertare e dichiarare la nullità della suddetta comunicazione per i motivi esposti nell'ambito dell'originaria Citazione e reiterati nel presente atto, tra cui l'intervenuta prescrizione del credito previdenziale preteso”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituivano l' e l' , resistendo, CP_2 Controparte_4
con varie argomentazioni, al ricorso ex adverso proposto.
Istruita documentalmente, all'esito dell'udienza del 19.3.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Va opportunamente premesso che – come ripetutamente statuito dalla Suprema Corte –
“l'opposizione proposta avverso l'iscrizione ipotecaria ed il fermo di beni mobili registrati
(ovvero, come nella specie, avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria:
n.d.e.) non può essere ricondotta nella categoria delle opposizioni ex art. 617 cod. proc. civ.,
2 trattandosi di ordinaria azione di accertamento negativo della pretesa dell'esattore di eseguire il fermo o di iscrivere l'ipoteca (Cass. Sez. Un. 22/07/2015, n. 15354; Cass. Sez. Un.
27/04/2018, n. 10261), qualificazione che resta ferma sia nel caso in cui l'accertamento si estenda al merito della pretesa creditoria, sia che riguardi l'esistenza del diritto dell'agente di procedere alla iscrizione, sia che si contesti l'iscrizione di fermo o di ipoteca dal punto di vista della regolarità formale dell'atto (Cass., sez. 6 - 3, n. 7460 del 15/03/2019; Cass., sez. 6
- 3, n. 32243 del 13/12/2018)” (così, in motivazione, Cass. civ. Sez. III, Ord. n. 6844 del
14.3.2024).
3. Sempre in limine, giova rammentare – al fine di corrispondere all'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall' – che “In tema di riscossione dei crediti CP_2
previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102
c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.” (Cass. Sez.
Un. n. 7514 dell'8.3.2022).
Nella specie, l'odierno ricorrente ha espressamente denunciato l'omessa notificazione delle cartelle sottostanti al preavviso di iscrizione ipotecaria, facendo valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle emesse per il recupero di premi evasi e somme aggiuntive, anche per il maturare della prescrizione.
Ne consegue che la domanda è stata correttamente proposta nei confronti del predetto Istituto assicuratore, quale Ente titolare del credito controverso.
4. Passando al merito, si osserva che l' convenuto, costituendosi in giudizio, ha svolto CP_5 una difesa del seguente tenore: “Le cartelle dal punto 1 al punto 6 sono state tutte annullate
(cfr stampe iter ruolo ed estratti di ruolo prodotti) secondo quanto stabilito dalla legge
197/2022, commi 222-226, che prescrive l'annullamento automatico (stralcio) dei debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali”.
3 Orbene, dall'estratto di ruolo versato in atti emerge come l'Istituto assicuratore abbia proceduto d'ufficio, ai sensi dell'art. 1, comma 222, L. n. 197 del 2022, all'annullamento del debito risultante dalle cartelle di pagamento nn. 04320110013642012000,
04320130001811966000, 04320140000539768000, 04320140008274944000,
04320150007218868000 e 04320150014531706000.
Trattandosi di annullamento automatico che opera in presenza di presupposti legali (debito fino a 1.000 euro risultante da singolo carico affidato all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015), rilevabili anche d'ufficio e ricorrenti nel caso di specie, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere con riferimento alle cartelle innanzi indicate (cfr. Cass. n. 35535/2023, Cass. n. 32772/2023, Cass. n. 18413/2023).
5. Quanto al credito residuo riveniente dalla cartella n. 04320170009094101 ed avente ad oggetto premi per rata anticipata 2016 nonchè sanzioni civili per mancato pagamento dei premi suddetti, per un importo di euro 470,93, il ricorso è, invece, destituito di fondamento.
5.1. Deve subito precisarsi che la documentazione prodotta dall' Controparte_1
è senz'altro utilizzabile ai fini della decisione, posto che – contrariamente a
[...]
quanto eccepito dal ricorrente nelle note di trattazione depositate in data 9.12.2024 – la costituzione in giudizio della predetta parte non risulta affetta da alcuna nullità.
Più in dettaglio, secondo quanto dedotto da “l' Parte_1 Controparte_1
, conferendo la rappresentanza processuale ad un professionista esterno alla sua
[...]
struttura, che la rappresenta, assiste e difende, come si evince da mandato in atti, ha violato le dette disposizioni di legge” (così, a pag. 5 delle suddette note).
Tanto comporterebbe – ad avviso della predetta parte privata – la “nullità ed irritualità della costituzione in giudizio della stessa e la conseguente espunzione di ogni documentazione ex adverso esibita”.
Sennonchè, l'eccezione è priva di pregio, posto che – come recentemente ribadito dalla
Suprema Corte (Cass. Sez. Lav. n. 3154 del 7.2.2025, resa in una fattispecie avente ad oggetto contributi pretesi dall' con cartelle di pagamento ed avvisi di addebito), sulla scorta Pt_2 dell'orientamento espresso da Cass. Sez. Un. n. 30008/2019 – “al di fuori dei casi previsti come riservati all'Avvocatura della Stato dalla convenzione con questa intervenuta, l'
[...]
può avvalersi in alternativa di avvocati del libero foro, di modo che Parte_3
quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla convenzione tra l' e l'Avvocatura o di indisponibilità di questa ad assumere il CP_1
patrocinio, la costituzione dell a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente CP_1
4 ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione o di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità”.
5.2. Fatta questa premessa, si osserva che la cartella di pagamento n. 04320170009094101 è stata ritualmente notificata a in data 22.8.2017, a mezzo di posta elettronica Parte_1 certificata, come si evince dalla ricevuta di avvenuta consegna versata in atti dall'Agente della riscossione ed attestante il recapito dell'atto nella casella di destinazione (cfr. all. 7, fascicolo dell' . CP_6
La circostanza che sia stato utilizzato un indirizzo di posta elettronica certificato diverso da quello indicato nei pubblici registri ( t) Email_1
s'appalesa, poi, del tutto priva di rilievo, conformemente ad un condivisibile orientamento di legittimità, alla stregua del quale “in tema di notificazione a mezzo P.E.C., l'utilizzo di un indirizzo di posta elettronica istituzionale, benché non risultante dai pubblici elenchi, non
è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, ritenendosi che una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per
l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche dell'indirizzo del mittente
(Cass. 8/3/2025, n. 6195; cfr., altresì, Cass. Sez. Un. 18/05/2022, n. 15979; Cass. 10/03/2023,
n. 7175; Cass. 8/01/2024, n. 564; Cass. 7/05/2024, n. 12361). Nella specie, l'indirizzo del mittente era testualmente idoneo a consentire al destinatario di identificarne la provenienza dall'Agente della riscossione, né, d'altro canto, il ricorrente evidenzia quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica da un indirizzo diverso da quello presente nei pubblici elenchi (v. Cass. n. 564/2024).
5.3. La ricevuta di avvenuta consegna del messaggio P.E.C. assevera, per altro verso, l'esito positivo della notifica e la validità dell'indirizzo del destinatario
). Email_2
A questo punto, sarebbe stato onere del ricorrente dimostrare che tale indirizzo non fosse inserito nei pubblici elenchi.
Tuttavia, tale prova non è stata fornita, sicchè deve presumersi (ex art. 1335 c.c.) che l'atto sia entrato nella sfera di conoscenza e/o conoscibilità del destinatario.
5.4. Acclarata l'esistenza e la validità della notifica della suddetta cartella, va, infine, disattesa la residua eccezione di prescrizione.
Invero, pacifico che, avverso detta cartella, non sia stata proposta opposizione entro il termine decadenziale di cui all'art. 24, comma 5, D.lgs. n. 46/1999, con conseguente irretrattabilità del
5 credito da essa portato, trova applicazione, quanto alla prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella medesima, il principio enunciato da Cass. Sez. Un. n. 23397/2016, secondo cui “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione
a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto
l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo
l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell che, dall'1gennaio 2011, ha sostituito la cartella di Pt_2
pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del CP_5
2010, conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010)”.
Nella specie, la prescrizione (come detto, quinquennale) è stata interrotta dall'intimazione di pagamento n. 04320229001549068000, ritualmente notificata – in data 21.4.2022 – mediante consegna a mani dello stesso (cfr. all.ti 10-10/A, fascicolo dell' Parte_1 [...]
). Controparte_1
Alla luce di quanto precede, ed in disparte gli atti menzionati dall' (cfr. pag. 4 della CP_2
memoria), alcuna prescrizione può dirsi in concreto maturata, tenuto conto della successiva notifica – in data 1.6.2022 – del preavviso di iscrizione ipotecaria.
5.5. Occorre, tuttavia, evidenziare che – come dedotto dall'Ente creditore nella memoria di costituzione – il carico residuo ammonta attualmente ad euro 238,86, e ciò per effetto dei pagamenti eseguiti dal ricorrente a seguito di istanze di definizione agevolata nelle more presentate.
Quanto precede trova pure riscontro documentale nell'estratto di ruolo versato in atti dall' (doc. 1). CP_6
Deve, pertanto, dichiararsi dovuta in favore dell' la minor somma innanzi indicata. CP_2
6. Il significativo ridimensionamento della pretesa creditoria, per effetto dell'annullamento automatico di gran parte dei carichi iscritti a ruolo, giustifica nondimeno la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
6 Il Tribunale di Foggia-Sezione lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 6897/2024 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) dichiara la cessazione della materia del contendere, relativamente alle cartelle di pagamento nn. 04320110013642012000, 04320130001811966000, 04320140000539768000,
04320140008274944000, 04320150007218868000 e 04320150014531706000;
b) dichiara dovuta da relativamente alla cartella di pagamento n. Parte_1
04320170009094101, la minor somma di euro 238,86;
c) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Foggia, 19/03/2025
Il Giudice
Ivano Caputo
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