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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 29/07/2025, n. 488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 488 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 601/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
Giovanni Moresco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dagli avv. OSTI CRISTIANO e DAVINI ALESSANDRO, elettivamente domiciliato presso il relativo studio in STRADA ABBEVERATOIA 65/A
PARMA;
OPPONENTE contro
), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del l. r. p. t., rappresentato e difeso dall'avv. CEVOLO ANDREA, elettivamente domiciliato presso il relativo studio in Viale Valentini n . 2 43039 Salsomaggiore
Terme;
OPPOSTO OGGETTO: Rapporto di agenzia e altri rapporti di collaborazione ex art. 409, n.
3 c.p.c.
Conclusioni
Per la parte opponente:
«Voglia il Tribunale di Parma, in funzione di Giudice del lavoro, ogni contraria e diversa istanza disattesa, previa ogni eventuale declaratoria, anche incidentale, del caso e di legge, così giudicare: accertato e dichiarato che nulla il ricorrente deve al in c.p. per Controparte_1 le ragioni di cui in premesse, per l'effetto revocare, annullare o come meglio il decreto ingiuntivo opposto, ovvero, in subordine, rideterminare l'importo eventualmente dovuto nella minor somma che risulterà all'esito del giudizio;
in ogni caso, accertata e dichiarata l'esistenza di un credito provvigionale del sig. nei confronti del in Parte_1 Controparte_1
c.p., per l'effetto dichiarare tenuto e condannare quest'ultimo al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 30.815,79=, o della diversa maggiore o minore somma che risulterà dovuta all'esito del giudizio, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria su quanto dovuto.
Con vittoria di compensi e spese di lite, oltre rimborso forfettario 15%, nonché oneri come per legge».
Per la parte opposta:
«Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa ogni declaratoria di legge:
➢ in limine litis, per le ragioni tutte ut supra esposte, revocare il provvedimento del Giudice del
Lavoro dott. Matteo Giovanni Moresco del 05/06/2024 sospensivo della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e confermare la provvisoria esecutorietà ex art. 642 cpc, e/o autorizzare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 I comma cpc, del decreto ingiuntivo opposto;
➢ nel merito, in via principale, per le ragioni tutte ut supra esposte, rigettare integralmente le avverse domande e istanze ivi compresa quella di sospensione di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, in quanto inammissibili, illegittime, infondate, non provate o come meglio, per le ragioni tutte ut supra esposte e per l'effetto confermare in ogni sua parte il decreto
Pag. 2 di 7 ingiuntivo immediatamente esecutivo opposto emesso dal Tribunale di Parma sez. Lavoro d.ssa
Ilaria Zampieri n. 138/2024 del 10/05/2024 o come meglio;
➢ nel merito, in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertata e dichiarata la fondatezza delle pretese del
[...]
ut supra, rigettare l'avversa opposizione in quanto infondata, illegittima, Parte_2 inammissibile, non provata o come meglio, per i motivi ut supra esposti in fatto ed in diritto, e condannare il sig. , ut supra, al pagamento in favore del Parte_1 [...] la somma di 75.460,80=€, oltre interessi di mora maturati e maturandi Parte_2 al tasso del 3% sulla sorte capitale di 38.173,32=€, al tasso del 2,5% sulla sorte capitale di
29.005,55=€ e al tasso legale sulla sorte capitale di 8.281,93=€, dal dì del dovuto al saldo effettivo, refusione spese legali del procedimento monitorio ed accessori di legge, salvo la diversa maggior o minor somma risultasse a seguito dell'istruttoria o fosse ritenuta equa dal giudicante;
➢ in ogni caso vinte le spese e competenze di lite anche del procedimento monitorio, oltre accessori di legge (rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge) e le successive occorrende tutte e con condanna del sig. ut supra al risarcimento dei Parte_1 danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c. I e/o III comma per le ragioni ed i motivi tutti ut supra esposti in fatto ed in diritto, da quantificarsi in via equitativa e, comunque, in misura non inferiore a Euro
10.000,00=€ (diecimila/00Euro), fatta salva la maggior o minor somma ritenuta equa o di giustizia dal Giudicante».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 3.6.2024, ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 314/2024 del Tribunale di Parma, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento di € 75.460,80 oltre accessori e spese in favore del Controparte_2
2. Con decreto del 5.6.2024, è stata disposta la sospensione inaudita altera parte della
[...]
provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, in ragione della apparente sussistenza, sulla base di un esame prima facie, di un controcredito dell'opponente per provvigioni maturate e non pagate di importo superiore al credito azionato dalla preponente in via monitoria.
Pag. 3 di 7 3. Il si è costituito in giudizio, chiedendo in via Controparte_1
preliminare la revoca della sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
4. Su istanza delle parti, sono stati assegnati termini per deposito di memorie di replica e controreplica.
5. All'udienza successiva, le parti hanno dato atto dell'esito negativo dei tentativi di composizione bonaria della lite e hanno insistito nelle rispettive istanze.
6. Con ordinanza del 19.12.2024, a seguito dell'esame delle argomentazioni e delle produzioni documentali di parte opposta, è stata disposta la revoca della sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
7. A seguito di discussione, la causa è stata decisa con lettura in udienza della sentenza.
8. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
9. Il credito azionato in via monitoria è stato documentato dalle seguenti tre scritture private:
- scrittura privata autenticata dell'1.7.2019, con la quale le parti del giudizio hanno risolto consensualmente il rapporto di concessione di vendita con affitto di ramo d'azienda tra loro intercorrente e con la quale l'opponente si è riconosciuto debitore per forniture di prodotti non pagati al dell'importo complessivo di € 107.176,62 (doc. 4 fasc. CP_1 monitorio);
- scrittura privata del 29.10.2021, con la quale le parti hanno riconosciuto che il debito dell'opponente verso il , per effetto dei pagamenti CP_1
e delle trattenute delle provvigioni medio tempore intervenute, si era ridotto a
€ 64.880,00, oltre interessi maturati dall'1.1.2021 al 30.9.2021 di € 1.311,58
(doc. 5 fasc. monitorio);
- scrittura privata del 16.3.2022, con il quale l'opponente ha riconosciuto il suo debito nei confronti dell'opposto per ammanchi nell'inventario di
Pag. 4 di 7 magazzino del 15.2.2022 per un totale di € 29.276,09 (doc. 6 fasc. monitorio).
10. Inoltre, è stato altresì oggetto di ingiunzione il credito di € 8.281,03 per ammanchi di magazzino di cui alla fattura VO/9431 del 30.6.2023 (doc. 8 fasc. monitorio).
11. Nel ricorso monitorio, è stato allegato che il debito non ancora estinto alla data del 14.9.2023 era pari a € 75.460,80 oltre interessi di mora come pattuiti nei piani di rientro di cui alle predette scritture private.
12. Nell'opposizione, non è stata contestata l'esistenza e l'ammontare del credito residuo dell'opposto portato dalle scritture private, ma è stato allegato che esso sarebbe in tutto o in parte estinto per compensazione con il controcredito dell'opponente per provvigioni maturate e non pagate.
13. Il calcolo dell'opponente è tuttavia fallace, in quanto gli importi trattenuti sono stati detratti non dall'originario credito complessivo del di € CP_1
136.452,71 (€ 107.176,62 + € 29.276,09), ma dal solo credito residuo azionato in via monitoria.
14. Inoltre, l'opponente, nel computo dell'importo totale delle trattenute a compensazione, ha sottratto dagli importi totali dovuti risultanti dalle C.U. le provvigioni corrisposte al netto dell'IVA; tuttavia, tale modalità di calcolo è evidentemente erronea, dato che l'IVA, benché dovuta in ultima istanza all'Erario, è comunque inclusa nell'importo pagato all'agente, sicché non può essere considerata come somma trattenuta dal preponente a compensazione del proprio controcredito verso l'agente.
15. Conseguentemente, deve ritenersi accertato il debito residuo derivante dalle scritture private così come calcolato nel ricorso monitorio, non essendo state mosse specifiche contestazioni neppure alle modalità di calcolo degli interessi maturati.
16. L'opponente ha altresì contestato la debenza dell'importo di € 8.281,03 di cui alla fattura VO/9431 del 30.6.2023, allegando che tale credito non potrebbe ritenersi
Pag. 5 di 7 provato in quanto esso era stato calcolato sulla base di un inventario effettuato dal senza la sua presenza. CP_1
17. Anche assumendo la veridicità di tale circostanza, invero contestata da parte opposta, deve però rilevarsi che l'eventuale mancato svolgimento delle operazioni di inventario in contraddittorio con il debitore in tanto può rilevare in quanto abbia comportato una concreta lesione del diritto di difesa di quest'ultimo, cagionando l'errato calcolo della differenza tra il valore dell'inventario precedente, al netto della differenza tra il valore delle vendite e degli acquisti medio tempore intercorsi, e il valore dei beni presenti in magazzino.
18. Non è però in alcun modo allegato dall'opponente che, a seguito di controlli successivi, sia emerso che il valore degli ammanchi di inventario sia stato calcolato in modo erroneo, a esempio omettendo di considerare beni in realtà presenti nel magazzino: pertanto, anche qualora venisse provata l'assenza dell'opponente alle operazioni di inventario ciò non si riverbererebbe sulla fondatezza della pretesa creditoria del;
sicché le relative istanze di CP_1 prova testimoniali non sono state ammesse in quanto irrilevanti.
19.
Per questi motivi
, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
20. Le spese della fase processuale di opposizione seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con applicazione dei parametri previsti dal D.M.
55/2014 per le cause di lavoro di valore compreso tra € 52.001,00 ed €
260.000,00, tenuto conto delle fasi processuali effettivamente espletate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma integralmente il decreto ingiuntivo n. 314/2024 del Tribunale di Parma;
Pag. 6 di 7 2. condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...]
delle spese di lite, che liquida in € 8.000,00 per Controparte_1 compensi, oltre 15% per spese generali, i.v.a., se dovuta, e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Parma, 29/07/2025
Il giudice
Matteo Giovanni Moresco
Pag. 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
Giovanni Moresco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dagli avv. OSTI CRISTIANO e DAVINI ALESSANDRO, elettivamente domiciliato presso il relativo studio in STRADA ABBEVERATOIA 65/A
PARMA;
OPPONENTE contro
), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del l. r. p. t., rappresentato e difeso dall'avv. CEVOLO ANDREA, elettivamente domiciliato presso il relativo studio in Viale Valentini n . 2 43039 Salsomaggiore
Terme;
OPPOSTO OGGETTO: Rapporto di agenzia e altri rapporti di collaborazione ex art. 409, n.
3 c.p.c.
Conclusioni
Per la parte opponente:
«Voglia il Tribunale di Parma, in funzione di Giudice del lavoro, ogni contraria e diversa istanza disattesa, previa ogni eventuale declaratoria, anche incidentale, del caso e di legge, così giudicare: accertato e dichiarato che nulla il ricorrente deve al in c.p. per Controparte_1 le ragioni di cui in premesse, per l'effetto revocare, annullare o come meglio il decreto ingiuntivo opposto, ovvero, in subordine, rideterminare l'importo eventualmente dovuto nella minor somma che risulterà all'esito del giudizio;
in ogni caso, accertata e dichiarata l'esistenza di un credito provvigionale del sig. nei confronti del in Parte_1 Controparte_1
c.p., per l'effetto dichiarare tenuto e condannare quest'ultimo al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 30.815,79=, o della diversa maggiore o minore somma che risulterà dovuta all'esito del giudizio, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria su quanto dovuto.
Con vittoria di compensi e spese di lite, oltre rimborso forfettario 15%, nonché oneri come per legge».
Per la parte opposta:
«Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa ogni declaratoria di legge:
➢ in limine litis, per le ragioni tutte ut supra esposte, revocare il provvedimento del Giudice del
Lavoro dott. Matteo Giovanni Moresco del 05/06/2024 sospensivo della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e confermare la provvisoria esecutorietà ex art. 642 cpc, e/o autorizzare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 I comma cpc, del decreto ingiuntivo opposto;
➢ nel merito, in via principale, per le ragioni tutte ut supra esposte, rigettare integralmente le avverse domande e istanze ivi compresa quella di sospensione di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, in quanto inammissibili, illegittime, infondate, non provate o come meglio, per le ragioni tutte ut supra esposte e per l'effetto confermare in ogni sua parte il decreto
Pag. 2 di 7 ingiuntivo immediatamente esecutivo opposto emesso dal Tribunale di Parma sez. Lavoro d.ssa
Ilaria Zampieri n. 138/2024 del 10/05/2024 o come meglio;
➢ nel merito, in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertata e dichiarata la fondatezza delle pretese del
[...]
ut supra, rigettare l'avversa opposizione in quanto infondata, illegittima, Parte_2 inammissibile, non provata o come meglio, per i motivi ut supra esposti in fatto ed in diritto, e condannare il sig. , ut supra, al pagamento in favore del Parte_1 [...] la somma di 75.460,80=€, oltre interessi di mora maturati e maturandi Parte_2 al tasso del 3% sulla sorte capitale di 38.173,32=€, al tasso del 2,5% sulla sorte capitale di
29.005,55=€ e al tasso legale sulla sorte capitale di 8.281,93=€, dal dì del dovuto al saldo effettivo, refusione spese legali del procedimento monitorio ed accessori di legge, salvo la diversa maggior o minor somma risultasse a seguito dell'istruttoria o fosse ritenuta equa dal giudicante;
➢ in ogni caso vinte le spese e competenze di lite anche del procedimento monitorio, oltre accessori di legge (rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge) e le successive occorrende tutte e con condanna del sig. ut supra al risarcimento dei Parte_1 danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c. I e/o III comma per le ragioni ed i motivi tutti ut supra esposti in fatto ed in diritto, da quantificarsi in via equitativa e, comunque, in misura non inferiore a Euro
10.000,00=€ (diecimila/00Euro), fatta salva la maggior o minor somma ritenuta equa o di giustizia dal Giudicante».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 3.6.2024, ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 314/2024 del Tribunale di Parma, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento di € 75.460,80 oltre accessori e spese in favore del Controparte_2
2. Con decreto del 5.6.2024, è stata disposta la sospensione inaudita altera parte della
[...]
provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, in ragione della apparente sussistenza, sulla base di un esame prima facie, di un controcredito dell'opponente per provvigioni maturate e non pagate di importo superiore al credito azionato dalla preponente in via monitoria.
Pag. 3 di 7 3. Il si è costituito in giudizio, chiedendo in via Controparte_1
preliminare la revoca della sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
4. Su istanza delle parti, sono stati assegnati termini per deposito di memorie di replica e controreplica.
5. All'udienza successiva, le parti hanno dato atto dell'esito negativo dei tentativi di composizione bonaria della lite e hanno insistito nelle rispettive istanze.
6. Con ordinanza del 19.12.2024, a seguito dell'esame delle argomentazioni e delle produzioni documentali di parte opposta, è stata disposta la revoca della sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
7. A seguito di discussione, la causa è stata decisa con lettura in udienza della sentenza.
8. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
9. Il credito azionato in via monitoria è stato documentato dalle seguenti tre scritture private:
- scrittura privata autenticata dell'1.7.2019, con la quale le parti del giudizio hanno risolto consensualmente il rapporto di concessione di vendita con affitto di ramo d'azienda tra loro intercorrente e con la quale l'opponente si è riconosciuto debitore per forniture di prodotti non pagati al dell'importo complessivo di € 107.176,62 (doc. 4 fasc. CP_1 monitorio);
- scrittura privata del 29.10.2021, con la quale le parti hanno riconosciuto che il debito dell'opponente verso il , per effetto dei pagamenti CP_1
e delle trattenute delle provvigioni medio tempore intervenute, si era ridotto a
€ 64.880,00, oltre interessi maturati dall'1.1.2021 al 30.9.2021 di € 1.311,58
(doc. 5 fasc. monitorio);
- scrittura privata del 16.3.2022, con il quale l'opponente ha riconosciuto il suo debito nei confronti dell'opposto per ammanchi nell'inventario di
Pag. 4 di 7 magazzino del 15.2.2022 per un totale di € 29.276,09 (doc. 6 fasc. monitorio).
10. Inoltre, è stato altresì oggetto di ingiunzione il credito di € 8.281,03 per ammanchi di magazzino di cui alla fattura VO/9431 del 30.6.2023 (doc. 8 fasc. monitorio).
11. Nel ricorso monitorio, è stato allegato che il debito non ancora estinto alla data del 14.9.2023 era pari a € 75.460,80 oltre interessi di mora come pattuiti nei piani di rientro di cui alle predette scritture private.
12. Nell'opposizione, non è stata contestata l'esistenza e l'ammontare del credito residuo dell'opposto portato dalle scritture private, ma è stato allegato che esso sarebbe in tutto o in parte estinto per compensazione con il controcredito dell'opponente per provvigioni maturate e non pagate.
13. Il calcolo dell'opponente è tuttavia fallace, in quanto gli importi trattenuti sono stati detratti non dall'originario credito complessivo del di € CP_1
136.452,71 (€ 107.176,62 + € 29.276,09), ma dal solo credito residuo azionato in via monitoria.
14. Inoltre, l'opponente, nel computo dell'importo totale delle trattenute a compensazione, ha sottratto dagli importi totali dovuti risultanti dalle C.U. le provvigioni corrisposte al netto dell'IVA; tuttavia, tale modalità di calcolo è evidentemente erronea, dato che l'IVA, benché dovuta in ultima istanza all'Erario, è comunque inclusa nell'importo pagato all'agente, sicché non può essere considerata come somma trattenuta dal preponente a compensazione del proprio controcredito verso l'agente.
15. Conseguentemente, deve ritenersi accertato il debito residuo derivante dalle scritture private così come calcolato nel ricorso monitorio, non essendo state mosse specifiche contestazioni neppure alle modalità di calcolo degli interessi maturati.
16. L'opponente ha altresì contestato la debenza dell'importo di € 8.281,03 di cui alla fattura VO/9431 del 30.6.2023, allegando che tale credito non potrebbe ritenersi
Pag. 5 di 7 provato in quanto esso era stato calcolato sulla base di un inventario effettuato dal senza la sua presenza. CP_1
17. Anche assumendo la veridicità di tale circostanza, invero contestata da parte opposta, deve però rilevarsi che l'eventuale mancato svolgimento delle operazioni di inventario in contraddittorio con il debitore in tanto può rilevare in quanto abbia comportato una concreta lesione del diritto di difesa di quest'ultimo, cagionando l'errato calcolo della differenza tra il valore dell'inventario precedente, al netto della differenza tra il valore delle vendite e degli acquisti medio tempore intercorsi, e il valore dei beni presenti in magazzino.
18. Non è però in alcun modo allegato dall'opponente che, a seguito di controlli successivi, sia emerso che il valore degli ammanchi di inventario sia stato calcolato in modo erroneo, a esempio omettendo di considerare beni in realtà presenti nel magazzino: pertanto, anche qualora venisse provata l'assenza dell'opponente alle operazioni di inventario ciò non si riverbererebbe sulla fondatezza della pretesa creditoria del;
sicché le relative istanze di CP_1 prova testimoniali non sono state ammesse in quanto irrilevanti.
19.
Per questi motivi
, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
20. Le spese della fase processuale di opposizione seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con applicazione dei parametri previsti dal D.M.
55/2014 per le cause di lavoro di valore compreso tra € 52.001,00 ed €
260.000,00, tenuto conto delle fasi processuali effettivamente espletate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma integralmente il decreto ingiuntivo n. 314/2024 del Tribunale di Parma;
Pag. 6 di 7 2. condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...]
delle spese di lite, che liquida in € 8.000,00 per Controparte_1 compensi, oltre 15% per spese generali, i.v.a., se dovuta, e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Parma, 29/07/2025
Il giudice
Matteo Giovanni Moresco
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