TRIB
Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 15/12/2025, n. 1146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1146 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1990/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Francesco Lupia Presidente
Dott.ssa Giulia Costantino Giudice
Dott.ssa AN NI Giudice rel. ed est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al numero R.G. 1990/2024 vertente
TRA
nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, C.F._1 dall'Avv. Ciro Castaldo e dall'Avv. Anna Rita Panetta;
RICORRENTE
E , nato a [...] il [...] (C.F.: , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Valeria Cassaro e dall'Avv. Emanuele Santoro;
RESISTENTE
Con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Tivoli
OGGETTO: regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio
Motivi della decisione in fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 05.06.2024, premesso di Parte_1 aver intrattenuto con una relazione more uxorio dalla quale sono nati Controparte_1
i figli (Roma, 30.05.2011) e (Roma, 22.03.2014), Persona_1 Persona_2 riconosciuti da entrambi i genitori, ha adito l'intestato Tribunale domandando disciplinarsi il regime di affidamento e stabilirsi le modalità di frequentazione dei minori con i genitori, oltre che il contributo economico per il loro sostentamento.
In data 17.09.2025 si è costituito in giudizio il resistente, il quale ha chiesto l'accoglimento delle proprie conclusioni.
All'udienza di prima comparizione del 18.11.2025, i difensori delle parti hanno rappresentato che le stesse sono pervenute ad un accordo in merito all'oggetto di causa, chiedendo l'accoglimento delle condizioni, depositate e sottoscritte da entrambe le parti in data 14.11.2025, che prevedono:
“1. i minori e verranno affidati congiuntamente ad entrambi i Per_1 Persona_2 genitori i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale di comune accordo per le decisioni più importanti che riguardano l'istruzione, l'educazione e la salute degli stessi, impegnandosi a non turbare la tranquillità ed a cooperare affinché venga rispettato il loro interesse morale e materiale e separatamente, per le decisioni d'ordinaria amministrazione che vengono prese dal genitore presente senza l'obbligo di consultare l'altro;
2. i minori continueranno a vivere con la madre mantenendo l'attuale residenza anagrafica in Fonte Nuova (RM), Via I Maggio n. 39;
3. il padre potrà vedere e tenere con sé i figli come segue:
a. durante la settimana e nei week end, il padre potrà stare con i figli almeno 3 pomeriggi a settimana individuati nelle giornate del lunedì, mercoledì e giovedì dall'uscita della scuola sino alla mattina del giorno successivo, quando li riaccompagnerà a scuola ovvero presso l'abitazione della madre (se la scuola è chiusa). I ragazzi poi trascorreranno il week end con la madre. La settimana successiva, il padre terrà con sé
i ragazzi il lunedì e il giovedì e pernotteranno dallo stesso. La mattina successiva il padre li accompagnerà a scuola o presso l'abitazione della madre (se la scuola è chiusa). I ragazzi poi trascorreranno l'intero week end con il padre dal venerdì dall'uscita della scuola sino alle ore 20,00 della domenica sera.
In base al calendario di cui sopra, il padre condurrà il figlio agli incontri di Per_2 logopedia nella giornata del giovedì, mentre la madre lo porterà il martedì.
Nei giorni di propria competenza ciascun genitore sarà responsabile dell'organizzazione dei ragazzi e pertanto in caso di proprio impedimento dovrà incaricare propri familiari o terze persone di fiducia, affinché i ragazzi vengano presi all'uscita della scuola e restino con la persona a cui sono stati affidati sino all'arrivo del genitore, salvo diverso accordo tra i genitori.
b. Nel periodo delle ferie estive, ovvero quando i ragazzi non andranno a scuola, il padre terrà con sé i figli a settimane alterne e nel mese di luglio o agosto potrà trascorrere con le stesse anche due settimane consecutive, salvo diverso accordo tra i genitori. Anche la madre avrà diritto a trascorrere con i figli un periodo continuativo di due settimane tra il mese di luglio ed agosto.
I periodi di vacanza con i figli per i mesi di luglio/agosto dovranno essere concordati dai genitori entro il 15 giugno di ciascun anno e ciascun genitore dovrà comunicare all'altro la località prescelta ove condurre i ragazzi.
c. Nei periodi di vacanza (di entrambi i genitori con i ragazzi), salvo diverso accordo tra i genitori, rimarrà sospeso il consueto diritto di visita e di frequentazione che riprenderà come da regolamento al termine dei detti periodi.
d. Per le vacanze Natalizie i modi di frequentazione verranno concordati dai genitori anno per anno, sempre nel rispetto del principio dell'alternanza e delle esigenze dei figli.
In particolare, e comunque in caso di disaccordo, vengono stabiliti i seguenti calendari, secondo il principio dell'alternanza, tenendo conto anche dei desideri dei ragazzi:
-Per le vacanze natalizie i ragazzi potranno trascorrere la vigilia con il papà e il giorno di Natale con la mamma. Ad anni alterni il periodo dal 26 dicembre mattina (12,00 circa) al 1° gennaio mattina (12,00 circa) con un genitore ed il periodo dall' 01 gennaio (12,00 circa) sino alla mattina del 6 gennaio (18,00 circa) con l'altro genitore, salvo diverso accordo tra gli stessi. I genitori potranno concordare di volta in volta altri periodi ovvero altri giorni ed orari entro il 20 dicembre.
Per le vacanze natalizie 2025/2026 i ragazzi staranno il giorno della vigilia con il papà
e il giorno di Natale con la madre. Dal 26 dicembre mattina sino al 1° gennaio con il padre e dal 01 gennaio al 6 gennaio con la madre.
e. Per le vacanze di Pasqua, salvo diverso accordo tra i genitori, ad anni alterni, il giorno di Pasqua con un genitore e il lunedì dell'Angelo con l'altro genitore. Per l'anno 2026 i ragazzi trascorreranno il giorno di Pasqua con il Padre e il lunedì dell'Angelo con la madre.
f. Il padre starà con i ragazzi, il giorno del proprio compleanno, dell'onomastico e della festa del papà di ogni anno a prescindere dal giorno di frequentazione come sopra calendarizzato.
g. La madre trascorrerà con i figli, il giorno del proprio compleanno, dell'onomastico e della festa della mamma di ogni anno a prescindere dal giorno di frequentazione come sopra calendarizzato.
h. Ad anni alterni, il padre pranzerà o cenerà con i ragazzi nel giorno del compleanno e nel giorno dell'onomastico degli stessi, previo accordo con la madre. I genitori, di comune accordo, potranno stabilire altre modalità di frequentazione di ed Per_1 Per_2 in tali giorni, secondo le esigenze degli stessi.
i. I figli trascorreranno alternativamente negli anni con il padre e con la madre altre festività infrasettimanali in particolare il 25 aprile, il 1° maggio, il 1° novembre, l'8 dicembre, in orari che verranno di volta in volta stabiliti tra i genitori almeno tre giorni prima. I ragazzi trascorreranno la festività dell'8 dicembre 2025 con il padre.
j. Per quel che riguarda eventuali stati di malattia dei ragazzi ciascun genitore è rispettivamente responsabile di provvedere alle cure più adeguate e di provvedere ad avvisare l'altro genitore. Il genitore che non ha potuto trascorrere il tempo con i figli a causa dello stato di malattia potrà recuperare la frequentazione mancata previo accordo con l'altro genitore.
k. Inoltre, nel rispetto delle esigenze affettive e di equilibrio dei ragazzi, i genitori si danno ampia e reciproca disponibilità a cambiare i giorni di visita per ricorrenze familiari. Tali cambiamenti dovranno essere comunicati all'altro genitore almeno cinque giorni prima.
l. Nel caso in cui un genitore per motivi di lavoro e/o di salute si trovi impossibilitato a rispettare la frequentazione come sopra determinata, dovrà informare l'altro genitore ed eventualmente concordare una nuova modalità di incontro con i figli almeno 3 giorni prima dell'evento, salvo imprevisti di tipo occasionale ed urgente.
4. Essendo pressoché paritari i tempi di permanenza dei minori con entrambi i genitori, ciascun genitore provvederà a mantenere direttamente i figli.
5. Ogni eventuale spesa da sostenersi nell'interesse dei figli, non rientrante nell'ordinario mantenimento, dovrà essere preventivamente concordata tra i genitori (ad eccezione di quelle urgenti e indifferibili) e sarà ripartita in ragione del 50% tra gli stessi secondo il protocollo del Tribunale di Tivoli. In particolare nell'ambito di tali spese straordinarie vengono espressamente incluse quelle mediche e medico-specialistiche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, quelle sportive previamente concordate (per partecipazione a corsi, gare, tornei, acquisto di attrezzature e abbigliamento, partecipazione a centri estivi, ecc.), quelle scolastiche (per acquisto libri, gite, all'estero, vacanze-studio, con la precisazione che le ultime tre dovranno essere previamente concordate), il cui onere sarà rimborsato, dal padre alla madre (o viceversa), nella percentuale indicata innanzi, dopo esibizione di fattura, scontrino fiscale, ricevuta fiscale o altro documento equipollente.
6. Il libretto di risparmio postale intestato al figlio , sul quale viene accreditata Per_2
l'indennità INPS che lo stesso percepisce, attualmente pari ad euro 295,00 mensili, sarà materialmente nella disponibilità della madre.
7. L'assegno unico erogato dall'INPS continuerà ad essere percepito interamente dalla madre.
8. Le parti si danno reciproco consenso al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio in capo ai figli minori. Resta comunque inteso tra le parti che l'espatrio di e con uno dei genitori dovrà essere, di volta in volta, espressamente Per_1 Per_2 autorizzato.”
Il Giudice Delegato, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti e verificata la completezza della documentazione prodotta, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Ritiene il Collegio che, alla luce della documentazione prodotta dalle parti, dell'età e delle esigenze dei minori, le condizioni concordate dalle parti sono congrue, conformi a legge, idonee a tutelare l'interesse preminente dei minori anche perché coerenti con quanto emerso in atti.
Il Tribunale ritiene quindi che le condizioni concordate dalle parti, in quanto rispettose dei principi fissati dal legislatore in materia di affidamento e contributo al mantenimento dei figli di cui agli artt. 337 bis e seguenti c.c., possano essere recepite nel provvedimento giudiziale.
La natura della controversia, promossa al fine di tutelare il superiore interesse dei minori, nonché il raggiungimento dell'accordo in corso di causa giustificano l'integrale compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, visti gli artt. 337 bis e segg. c.c., così provvede:
- Dispone l'affidamento dei figli minori (Roma, 30.05.2011) e Persona_1 [...]
(Roma, 22.03.2014), alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto dalle Persona_2 parti indicate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
- Dà atto della sottoscrizione di entrambe le parti delle condizioni di affidamento e mantenimento dei figli minori di cui all'accordo depositato in atti.
- Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso nella “stanza virtuale” del Tribunale di Tivoli, nella camera di consiglio telematica del giorno 09-12-2025 svoltasi mediante il sistema autorizzato “Teams”, su relazione della dott.ssa
AN NI.
Il Giudice rel. ed. est.
Dott.ssa AN NI
Il Presidente
Dott. Francesco Lupia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Francesco Lupia Presidente
Dott.ssa Giulia Costantino Giudice
Dott.ssa AN NI Giudice rel. ed est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al numero R.G. 1990/2024 vertente
TRA
nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, C.F._1 dall'Avv. Ciro Castaldo e dall'Avv. Anna Rita Panetta;
RICORRENTE
E , nato a [...] il [...] (C.F.: , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Valeria Cassaro e dall'Avv. Emanuele Santoro;
RESISTENTE
Con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Tivoli
OGGETTO: regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio
Motivi della decisione in fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 05.06.2024, premesso di Parte_1 aver intrattenuto con una relazione more uxorio dalla quale sono nati Controparte_1
i figli (Roma, 30.05.2011) e (Roma, 22.03.2014), Persona_1 Persona_2 riconosciuti da entrambi i genitori, ha adito l'intestato Tribunale domandando disciplinarsi il regime di affidamento e stabilirsi le modalità di frequentazione dei minori con i genitori, oltre che il contributo economico per il loro sostentamento.
In data 17.09.2025 si è costituito in giudizio il resistente, il quale ha chiesto l'accoglimento delle proprie conclusioni.
All'udienza di prima comparizione del 18.11.2025, i difensori delle parti hanno rappresentato che le stesse sono pervenute ad un accordo in merito all'oggetto di causa, chiedendo l'accoglimento delle condizioni, depositate e sottoscritte da entrambe le parti in data 14.11.2025, che prevedono:
“1. i minori e verranno affidati congiuntamente ad entrambi i Per_1 Persona_2 genitori i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale di comune accordo per le decisioni più importanti che riguardano l'istruzione, l'educazione e la salute degli stessi, impegnandosi a non turbare la tranquillità ed a cooperare affinché venga rispettato il loro interesse morale e materiale e separatamente, per le decisioni d'ordinaria amministrazione che vengono prese dal genitore presente senza l'obbligo di consultare l'altro;
2. i minori continueranno a vivere con la madre mantenendo l'attuale residenza anagrafica in Fonte Nuova (RM), Via I Maggio n. 39;
3. il padre potrà vedere e tenere con sé i figli come segue:
a. durante la settimana e nei week end, il padre potrà stare con i figli almeno 3 pomeriggi a settimana individuati nelle giornate del lunedì, mercoledì e giovedì dall'uscita della scuola sino alla mattina del giorno successivo, quando li riaccompagnerà a scuola ovvero presso l'abitazione della madre (se la scuola è chiusa). I ragazzi poi trascorreranno il week end con la madre. La settimana successiva, il padre terrà con sé
i ragazzi il lunedì e il giovedì e pernotteranno dallo stesso. La mattina successiva il padre li accompagnerà a scuola o presso l'abitazione della madre (se la scuola è chiusa). I ragazzi poi trascorreranno l'intero week end con il padre dal venerdì dall'uscita della scuola sino alle ore 20,00 della domenica sera.
In base al calendario di cui sopra, il padre condurrà il figlio agli incontri di Per_2 logopedia nella giornata del giovedì, mentre la madre lo porterà il martedì.
Nei giorni di propria competenza ciascun genitore sarà responsabile dell'organizzazione dei ragazzi e pertanto in caso di proprio impedimento dovrà incaricare propri familiari o terze persone di fiducia, affinché i ragazzi vengano presi all'uscita della scuola e restino con la persona a cui sono stati affidati sino all'arrivo del genitore, salvo diverso accordo tra i genitori.
b. Nel periodo delle ferie estive, ovvero quando i ragazzi non andranno a scuola, il padre terrà con sé i figli a settimane alterne e nel mese di luglio o agosto potrà trascorrere con le stesse anche due settimane consecutive, salvo diverso accordo tra i genitori. Anche la madre avrà diritto a trascorrere con i figli un periodo continuativo di due settimane tra il mese di luglio ed agosto.
I periodi di vacanza con i figli per i mesi di luglio/agosto dovranno essere concordati dai genitori entro il 15 giugno di ciascun anno e ciascun genitore dovrà comunicare all'altro la località prescelta ove condurre i ragazzi.
c. Nei periodi di vacanza (di entrambi i genitori con i ragazzi), salvo diverso accordo tra i genitori, rimarrà sospeso il consueto diritto di visita e di frequentazione che riprenderà come da regolamento al termine dei detti periodi.
d. Per le vacanze Natalizie i modi di frequentazione verranno concordati dai genitori anno per anno, sempre nel rispetto del principio dell'alternanza e delle esigenze dei figli.
In particolare, e comunque in caso di disaccordo, vengono stabiliti i seguenti calendari, secondo il principio dell'alternanza, tenendo conto anche dei desideri dei ragazzi:
-Per le vacanze natalizie i ragazzi potranno trascorrere la vigilia con il papà e il giorno di Natale con la mamma. Ad anni alterni il periodo dal 26 dicembre mattina (12,00 circa) al 1° gennaio mattina (12,00 circa) con un genitore ed il periodo dall' 01 gennaio (12,00 circa) sino alla mattina del 6 gennaio (18,00 circa) con l'altro genitore, salvo diverso accordo tra gli stessi. I genitori potranno concordare di volta in volta altri periodi ovvero altri giorni ed orari entro il 20 dicembre.
Per le vacanze natalizie 2025/2026 i ragazzi staranno il giorno della vigilia con il papà
e il giorno di Natale con la madre. Dal 26 dicembre mattina sino al 1° gennaio con il padre e dal 01 gennaio al 6 gennaio con la madre.
e. Per le vacanze di Pasqua, salvo diverso accordo tra i genitori, ad anni alterni, il giorno di Pasqua con un genitore e il lunedì dell'Angelo con l'altro genitore. Per l'anno 2026 i ragazzi trascorreranno il giorno di Pasqua con il Padre e il lunedì dell'Angelo con la madre.
f. Il padre starà con i ragazzi, il giorno del proprio compleanno, dell'onomastico e della festa del papà di ogni anno a prescindere dal giorno di frequentazione come sopra calendarizzato.
g. La madre trascorrerà con i figli, il giorno del proprio compleanno, dell'onomastico e della festa della mamma di ogni anno a prescindere dal giorno di frequentazione come sopra calendarizzato.
h. Ad anni alterni, il padre pranzerà o cenerà con i ragazzi nel giorno del compleanno e nel giorno dell'onomastico degli stessi, previo accordo con la madre. I genitori, di comune accordo, potranno stabilire altre modalità di frequentazione di ed Per_1 Per_2 in tali giorni, secondo le esigenze degli stessi.
i. I figli trascorreranno alternativamente negli anni con il padre e con la madre altre festività infrasettimanali in particolare il 25 aprile, il 1° maggio, il 1° novembre, l'8 dicembre, in orari che verranno di volta in volta stabiliti tra i genitori almeno tre giorni prima. I ragazzi trascorreranno la festività dell'8 dicembre 2025 con il padre.
j. Per quel che riguarda eventuali stati di malattia dei ragazzi ciascun genitore è rispettivamente responsabile di provvedere alle cure più adeguate e di provvedere ad avvisare l'altro genitore. Il genitore che non ha potuto trascorrere il tempo con i figli a causa dello stato di malattia potrà recuperare la frequentazione mancata previo accordo con l'altro genitore.
k. Inoltre, nel rispetto delle esigenze affettive e di equilibrio dei ragazzi, i genitori si danno ampia e reciproca disponibilità a cambiare i giorni di visita per ricorrenze familiari. Tali cambiamenti dovranno essere comunicati all'altro genitore almeno cinque giorni prima.
l. Nel caso in cui un genitore per motivi di lavoro e/o di salute si trovi impossibilitato a rispettare la frequentazione come sopra determinata, dovrà informare l'altro genitore ed eventualmente concordare una nuova modalità di incontro con i figli almeno 3 giorni prima dell'evento, salvo imprevisti di tipo occasionale ed urgente.
4. Essendo pressoché paritari i tempi di permanenza dei minori con entrambi i genitori, ciascun genitore provvederà a mantenere direttamente i figli.
5. Ogni eventuale spesa da sostenersi nell'interesse dei figli, non rientrante nell'ordinario mantenimento, dovrà essere preventivamente concordata tra i genitori (ad eccezione di quelle urgenti e indifferibili) e sarà ripartita in ragione del 50% tra gli stessi secondo il protocollo del Tribunale di Tivoli. In particolare nell'ambito di tali spese straordinarie vengono espressamente incluse quelle mediche e medico-specialistiche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, quelle sportive previamente concordate (per partecipazione a corsi, gare, tornei, acquisto di attrezzature e abbigliamento, partecipazione a centri estivi, ecc.), quelle scolastiche (per acquisto libri, gite, all'estero, vacanze-studio, con la precisazione che le ultime tre dovranno essere previamente concordate), il cui onere sarà rimborsato, dal padre alla madre (o viceversa), nella percentuale indicata innanzi, dopo esibizione di fattura, scontrino fiscale, ricevuta fiscale o altro documento equipollente.
6. Il libretto di risparmio postale intestato al figlio , sul quale viene accreditata Per_2
l'indennità INPS che lo stesso percepisce, attualmente pari ad euro 295,00 mensili, sarà materialmente nella disponibilità della madre.
7. L'assegno unico erogato dall'INPS continuerà ad essere percepito interamente dalla madre.
8. Le parti si danno reciproco consenso al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio in capo ai figli minori. Resta comunque inteso tra le parti che l'espatrio di e con uno dei genitori dovrà essere, di volta in volta, espressamente Per_1 Per_2 autorizzato.”
Il Giudice Delegato, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti e verificata la completezza della documentazione prodotta, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Ritiene il Collegio che, alla luce della documentazione prodotta dalle parti, dell'età e delle esigenze dei minori, le condizioni concordate dalle parti sono congrue, conformi a legge, idonee a tutelare l'interesse preminente dei minori anche perché coerenti con quanto emerso in atti.
Il Tribunale ritiene quindi che le condizioni concordate dalle parti, in quanto rispettose dei principi fissati dal legislatore in materia di affidamento e contributo al mantenimento dei figli di cui agli artt. 337 bis e seguenti c.c., possano essere recepite nel provvedimento giudiziale.
La natura della controversia, promossa al fine di tutelare il superiore interesse dei minori, nonché il raggiungimento dell'accordo in corso di causa giustificano l'integrale compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, visti gli artt. 337 bis e segg. c.c., così provvede:
- Dispone l'affidamento dei figli minori (Roma, 30.05.2011) e Persona_1 [...]
(Roma, 22.03.2014), alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto dalle Persona_2 parti indicate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
- Dà atto della sottoscrizione di entrambe le parti delle condizioni di affidamento e mantenimento dei figli minori di cui all'accordo depositato in atti.
- Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso nella “stanza virtuale” del Tribunale di Tivoli, nella camera di consiglio telematica del giorno 09-12-2025 svoltasi mediante il sistema autorizzato “Teams”, su relazione della dott.ssa
AN NI.
Il Giudice rel. ed. est.
Dott.ssa AN NI
Il Presidente
Dott. Francesco Lupia