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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 06/08/2025, n. 973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 973 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
n. 2716/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE FERIALE in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Vincenzina Andricciola Presidente dott.ssa Marina Campidoglio Giudice dott. Leonardo Papaleo Giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nel procedimento iscritto al n. 2716 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: divorzio contenzioso
TRA
, c.f. , elett.te dom.to in BE NO Parte_1 C.F._1
(Av), alla via Passo n. 39, presso lo studio dell'avv. Giovanni Tecce, dal quale è rapp.to e difeso, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, c.f. , elett.te dom.ta in BE NO (Av), CP_1 C.F._2 alla via Passo San Bernardino n. 124, presso lo studio degli avv. Pasquale Penna e Marta
Intingaro, dai quali, disgiuntamente e congiuntamente, è rapp.ta e diffesa, giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in atti in vista dell'udienza figurata del
29.5.2025; il Pubblico Ministero, con visto del 18.9.2023, nulla ha opposto.
- Pagina 1 -
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato, chiedeva al Tribunale di Benevento di Parte_1 pronunciare la separazione giudiziale in relazione al matrimonio contratto, in data 20.12.1986 in RA (Av), con - atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di CP_1
RA (Av), al n. 19, parte II, serie A, volume I, anno 1986, Ufficio I.
Al riguardo, esponeva: che dall'unione matrimoniale erano nate due figlie, , il Per_1
3.6.1987, e il 4.12.1988, entrambe maggiorenni ed economicamente indipendenti;
Per_2 che era venuta meno l'affectio coniugalis, nonché la comunione materiale e spirituale, al punto che da tempo i coniugi vivevano separati;
che i coniugi erano economicamente indipendenti (lui geometra, lei dipendente di una società cooperativa); che vani erano stati i tentativi volti ad una definizione bonaria della controversia.
Sulla base di quanto detto, chiedeva: dichiararsi la separazione personale dei coniugi;
dichiararsi, altresì, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Non si costituiva la che, all'udienza del 23.11.2023, veniva dichiarata contumace. Alla CP_1 medesima udienza, poi, veniva interrogato il ricorrente, il quale si riportava al proprio ricorso.
Pertanto, ritenuta la causa matura per la decisione, essa veniva riservata alla decisione collegiale, non ravvisandosi la necessità di assumere mezzi di prova.
Il Tribunale, con sentenza n. 83/2024, pubblicata in data 12 gennaio 2024, pronunciava la separazione personale dei coniugi e, con separata ordinanza, disponeva la rimessione della causa sul ruolo, avendo il ricorrente, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., chiesto di pronunciare, altresì, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si costituiva, in data 27.12.2025, , la quale chiedeva l'attribuzione di un assegno CP_1 divorzile in misura pari ad € 350,00, nonché l'assegnazione della casa coniugale.
All'udienza del 30.1.2025 veniva revocata la dichiarazione di contumacia della resistente e venivano interrogate le parti, mentre, con ordinanza del 30.1.2025, ritenuta la causa matura per la decisione, essa veniva rinviata per la discussione all'udienza del 29.5.2025, ove veniva riservata alla decisione collegiale.
Il Tribunale osserva.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta.
È, invero, provato il titolo addotto a sostegno di essa e, cioè, la separazione personale dei coniugi, disposta con sentenza di questo Tribunale n. 83/2024, pubblicata in data 12 gennaio
- Pagina 2 - 2024 e non impugnata (cfr. certificato del 11.2.2025), dalla quale, come disposto dall'art. 473 bis. 49 c.p.c., sono trascorsi più di dodici mesi (art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1.12.1970 n.
898).
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita da nessuna delle due parti, ai sensi dell'art. 5 l. n.
74/1987.
Ricorre, perciò, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della l. 898/1970, così come modificata dall'art. 5 della citata l. n. 74/1987, e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 L. n. 898/1970.
Quanto alle domande (riconvenzionali) della resistente, esse sono inammissibili, oltre che infondate.
Come già chiarito con l'ordinanza del 30.1.2025, il procedimento cumulato di separazione giudiziale e divorzio contenzioso di cui all'art. 473 bis.49 c.p.c. è procedimento a struttura unitaria, indi per cui le preclusioni e le decadenze previste dagli artt. 473 bis. 11 e s.s. c.p.c. si determinano con riferimento alla prima udienza di separazione, nella specie svoltasi in data
23.11.2023 allorquando la non era costituita in giudizio. CP_1
Ai sensi dell'art. 473 bis.19, co. 2, c.p.c., solamente mutamenti nelle circostanze o nuovi accertamenti istruttori, nella specie non avvenuti, avrebbero permesso il vaglio della domanda di attribuzione di assegno divorzile, la quale, ad ogni buon conto, sarebbe stata, comunque, sfornita di prova, non essendovi alcuna dimostrazione, nell'ottica di cui alle S.U. n.
18287/2018, del sacrificio delle aspettative professionali all'altare della famiglia.
Anche, poi, la domanda di assegnazione della casa coniugale - avendo quest'ultima, come ampiamente dichiarato dalla medesima resistente, cessato la propria funzione di abitazione familiare per essere i figli maggiori autosufficienti, nonché dimoranti altrove - non può che restare assoggettata alle regole di diritto comune, né potendo l'assegnazione dell'abitazione familiare costituire una misura assistenziale per il coniuge economicamente più debole (Cass.
n. 18440/2013).
Stante la natura delle questioni trattate, le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, disattesa ogni altra istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
- Pagina 3 - 1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto il 20.12.1986 in
RA (Av), tra (nato il [...] a [...]) e Parte_1 CP_1
(nata il [...] a [...]);
2. DICHIARA inammissibili le domande riconvenzionali;
3. COMPENSA le spese di lite;
4. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di RA (Av) per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
49 lett. g e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 – Ordinamento dello Stato Civile (n. 19, parte
II, serie A, volume I, Ufficio I, anno 1986).
Così deciso in Benevento, nella Camera di Consiglio del 4.8.2025.
Il Giudice est.
Dott. Leonardo Papaleo
Il Presidente
Dott.ssa Vincenzina Andricciola
- Pagina 4 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE FERIALE in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Vincenzina Andricciola Presidente dott.ssa Marina Campidoglio Giudice dott. Leonardo Papaleo Giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nel procedimento iscritto al n. 2716 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: divorzio contenzioso
TRA
, c.f. , elett.te dom.to in BE NO Parte_1 C.F._1
(Av), alla via Passo n. 39, presso lo studio dell'avv. Giovanni Tecce, dal quale è rapp.to e difeso, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, c.f. , elett.te dom.ta in BE NO (Av), CP_1 C.F._2 alla via Passo San Bernardino n. 124, presso lo studio degli avv. Pasquale Penna e Marta
Intingaro, dai quali, disgiuntamente e congiuntamente, è rapp.ta e diffesa, giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in atti in vista dell'udienza figurata del
29.5.2025; il Pubblico Ministero, con visto del 18.9.2023, nulla ha opposto.
- Pagina 1 -
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato, chiedeva al Tribunale di Benevento di Parte_1 pronunciare la separazione giudiziale in relazione al matrimonio contratto, in data 20.12.1986 in RA (Av), con - atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di CP_1
RA (Av), al n. 19, parte II, serie A, volume I, anno 1986, Ufficio I.
Al riguardo, esponeva: che dall'unione matrimoniale erano nate due figlie, , il Per_1
3.6.1987, e il 4.12.1988, entrambe maggiorenni ed economicamente indipendenti;
Per_2 che era venuta meno l'affectio coniugalis, nonché la comunione materiale e spirituale, al punto che da tempo i coniugi vivevano separati;
che i coniugi erano economicamente indipendenti (lui geometra, lei dipendente di una società cooperativa); che vani erano stati i tentativi volti ad una definizione bonaria della controversia.
Sulla base di quanto detto, chiedeva: dichiararsi la separazione personale dei coniugi;
dichiararsi, altresì, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Non si costituiva la che, all'udienza del 23.11.2023, veniva dichiarata contumace. Alla CP_1 medesima udienza, poi, veniva interrogato il ricorrente, il quale si riportava al proprio ricorso.
Pertanto, ritenuta la causa matura per la decisione, essa veniva riservata alla decisione collegiale, non ravvisandosi la necessità di assumere mezzi di prova.
Il Tribunale, con sentenza n. 83/2024, pubblicata in data 12 gennaio 2024, pronunciava la separazione personale dei coniugi e, con separata ordinanza, disponeva la rimessione della causa sul ruolo, avendo il ricorrente, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., chiesto di pronunciare, altresì, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si costituiva, in data 27.12.2025, , la quale chiedeva l'attribuzione di un assegno CP_1 divorzile in misura pari ad € 350,00, nonché l'assegnazione della casa coniugale.
All'udienza del 30.1.2025 veniva revocata la dichiarazione di contumacia della resistente e venivano interrogate le parti, mentre, con ordinanza del 30.1.2025, ritenuta la causa matura per la decisione, essa veniva rinviata per la discussione all'udienza del 29.5.2025, ove veniva riservata alla decisione collegiale.
Il Tribunale osserva.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta.
È, invero, provato il titolo addotto a sostegno di essa e, cioè, la separazione personale dei coniugi, disposta con sentenza di questo Tribunale n. 83/2024, pubblicata in data 12 gennaio
- Pagina 2 - 2024 e non impugnata (cfr. certificato del 11.2.2025), dalla quale, come disposto dall'art. 473 bis. 49 c.p.c., sono trascorsi più di dodici mesi (art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1.12.1970 n.
898).
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita da nessuna delle due parti, ai sensi dell'art. 5 l. n.
74/1987.
Ricorre, perciò, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della l. 898/1970, così come modificata dall'art. 5 della citata l. n. 74/1987, e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 L. n. 898/1970.
Quanto alle domande (riconvenzionali) della resistente, esse sono inammissibili, oltre che infondate.
Come già chiarito con l'ordinanza del 30.1.2025, il procedimento cumulato di separazione giudiziale e divorzio contenzioso di cui all'art. 473 bis.49 c.p.c. è procedimento a struttura unitaria, indi per cui le preclusioni e le decadenze previste dagli artt. 473 bis. 11 e s.s. c.p.c. si determinano con riferimento alla prima udienza di separazione, nella specie svoltasi in data
23.11.2023 allorquando la non era costituita in giudizio. CP_1
Ai sensi dell'art. 473 bis.19, co. 2, c.p.c., solamente mutamenti nelle circostanze o nuovi accertamenti istruttori, nella specie non avvenuti, avrebbero permesso il vaglio della domanda di attribuzione di assegno divorzile, la quale, ad ogni buon conto, sarebbe stata, comunque, sfornita di prova, non essendovi alcuna dimostrazione, nell'ottica di cui alle S.U. n.
18287/2018, del sacrificio delle aspettative professionali all'altare della famiglia.
Anche, poi, la domanda di assegnazione della casa coniugale - avendo quest'ultima, come ampiamente dichiarato dalla medesima resistente, cessato la propria funzione di abitazione familiare per essere i figli maggiori autosufficienti, nonché dimoranti altrove - non può che restare assoggettata alle regole di diritto comune, né potendo l'assegnazione dell'abitazione familiare costituire una misura assistenziale per il coniuge economicamente più debole (Cass.
n. 18440/2013).
Stante la natura delle questioni trattate, le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, disattesa ogni altra istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
- Pagina 3 - 1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto il 20.12.1986 in
RA (Av), tra (nato il [...] a [...]) e Parte_1 CP_1
(nata il [...] a [...]);
2. DICHIARA inammissibili le domande riconvenzionali;
3. COMPENSA le spese di lite;
4. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di RA (Av) per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
49 lett. g e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 – Ordinamento dello Stato Civile (n. 19, parte
II, serie A, volume I, Ufficio I, anno 1986).
Così deciso in Benevento, nella Camera di Consiglio del 4.8.2025.
Il Giudice est.
Dott. Leonardo Papaleo
Il Presidente
Dott.ssa Vincenzina Andricciola
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