TAR Torino, sez. III, sentenza 17/02/2026, n. 304
TAR
Decreto cautelare 14 marzo 2022
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Sentenza 17 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale dell'art. 4-ter d.l. n. 44/2021

    Il Collegio ritiene che le doglianze non consentano di superare il vaglio di "non manifesta infondatezza" richiesto ai fini della loro rimessione alla Corte costituzionale. La Corte costituzionale ha già chiarito che l'obbligo vaccinale non è irragionevole o sproporzionato, bilanciando il diritto alla cura del singolo con l'interesse collettivo. I vaccini sono autorizzati e non "farmaci sperimentali". La sospensione dal lavoro è una conseguenza della mancata osservanza dell'obbligo, non una sanzione disciplinare. Non vi è violazione dei diritti UE o della CEDU, in quanto la normativa nazionale è conforme ai principi europei e la Corte EDU ha ritenuto la vaccinazione obbligatoria proporzionata in casi simili. Non vi è disparità di trattamento tra italiani e stranieri né tra lavoratori vaccinati e non.

  • Rigettato
    Illegittimità dell'invito

    La doglianza è infondata in quanto l'invito è legittimo, essendo basato su normativa ritenuta costituzionale.

  • Rigettato
    Illegittimità del trattamento dei dati personali

    La doglianza è infondata in quanto il trattamento dei dati è legittimo e necessario per l'applicazione della normativa sull'obbligo vaccinale.

  • Rigettato
    Illegittimità della Circolare

    La doglianza è infondata in quanto la Circolare è legittima, essendo basata su normativa ritenuta costituzionale.

  • Rigettato
    Illegittimità della Circolare

    La doglianza è infondata in quanto la Circolare è legittima, essendo basata su normativa ritenuta costituzionale.

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale dell'art. 2 d.l. 172/2021

    La doglianza è infondata in quanto l'art. 2 d.l. 172/2021 è legittimo, essendo basato su normativa ritenuta costituzionale.

  • Rigettato
    Illegittimità del d.l. 44/2021

    La doglianza è infondata in quanto il d.l. 44/2021 è legittimo e le misure adottate sono proporzionate e necessarie.

  • Rigettato
    Illegittimità del d.l. 127/2021

    La doglianza è infondata in quanto il d.l. 127/2021 è legittimo e le misure adottate sono proporzionate e necessarie.

  • Rigettato
    Illegittimità del d.l. 221/2021

    La doglianza è infondata in quanto il d.l. 221/2021 è legittimo e le misure adottate sono proporzionate e necessarie.

  • Rigettato
    Illegittimità del d.l. 1/2022

    La doglianza è infondata in quanto il d.l. 1/2022 è legittimo e le misure adottate sono proporzionate e necessarie.

  • Rigettato
    Invalidità derivata

    La doglianza è infondata in quanto gli atti impugnati sono legittimi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Torino, sez. III, sentenza 17/02/2026, n. 304
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
    Numero : 304
    Data del deposito : 17 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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