Sentenza 2 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 02/04/2026, n. 791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 791 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00791/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00553/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 553 del 2026, proposto da
Bitux s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B85D07001F, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Russo e Francesco Dal Piaz, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia di Vercelli, in persona del Presidente della Provincia pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Rosci, con domicilio eletto presso il suo studio in Vercelli, via San Cristoforo 7;
nei confronti
Allara s.p.a., Impresa Sogno s.r.l., non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
– della Determinazione Dirigenziale n. 184 del 16 febbraio 2026 con la quale la Provincia di Vercelli ha aggiudicato al RTI Allara s.p.a. - Impresa Sogno s.r.l. la procedura aperta avente ad oggetto «CONCLUSIONE DI ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL’ART. 59, C. 1 e 3 DEL D.LGS. 36/2023 e s.m.i., CON UN SOLO OPERATORE, PER LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI: “PIANI DI SICUREZZA DELLA RETE STRADALE PROVINCIALE. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE MEDIANTE INTERVENTI DI RIFACIMENTO DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE. ANNO 2026-2027-2028. C.U.P. D87H25001320001 CIG B85D07001F»;
- di tutti gli atti di gara, ivi inclusi: gli atti di indizione della procedura (Determinazione Dirigenziale n. 1057 del 19 settembre 2025), i verbali delle sedute di gara, i verbali della Commissione giudicatrice e la relativa nomina, le verifiche delle offerte, le determinazioni di approvazione (o gli atti di approvazione comunque denominati), il disciplinare di gara, il capitolato, nonché di tutti gli atti e i documenti allegati ai medesimi;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso ai precedenti ancorché non conosciuto;
per la condanna
della Stazione Appaltante alla consequenziale riformulazione della graduatoria della procedura e consequenziale aggiudicazione al RTI ricorrente;
nonché
per la declaratoria di inefficacia, nullità, annullamento e comunque di privazione degli effetti, previa sospensione, del contratto con l’operatore economico aggiudicatario, ove medio tempore stipulato;
e per la dichiarazione di subentro
del RTI ricorrente nel medesimo contratto, ove medio tempore stipulato;
nonché per l’accertamento e la condanna al risarcimento
dei danni patiti e patiendi dal RTI ricorrente in conseguenza dei provvedimenti impugnati e comunque ad essi connessi, da quantificarsi, eventualmente in via equitativa, anche in corso di causa;
in via ulteriormente subordinata
per la riedizione delle operazioni di gara emendate dai profili di illegittimità contestati con il presente ricorso o, laddove non ritenuto possibile, per l’annullamento integrale e conseguente rinnovo della procedura e per ogni consequenziale provvedimento di legge;
nonché per l’annullamento
ex art. 36 del d.lgs. n. 36/2023 e art. 116 del d.lgs. n. 104/2010
- della decisione assunta dalla Provincia di Vercelli in ordine all’oscuramento dell’offerta presentata dal RTI aggiudicatario nell’ambito della procedura de qua;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso ai precedenti ancorché non conosciuto;
per l’accertamento e la declaratoria
- del diritto del RTI ricorrente ad ottenere l’accesso sia all’offerta non oscurata del RTI risultato aggiudicatario sia alle offerte non oscurate degli operatori economici non aggiudicatari, oltre che ai verbali ed agli atti tutti di gara, ai dati ed alle informazioni presupposti all’aggiudicazione;
e la conseguente condanna
- della Provincia di Vercelli alla trasmissione dei menzionati documenti, non oscurati;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Vercelli;
Visto che in udienza parte ricorrente ha dichiarato l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l'art. 34, comma 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del 1° aprile 2026 il dott. LU PA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Considerato:
-che con ricorso, notificato il 19 marzo 2026 e depositato il successivo 19 marzo, la ricorrente ha chiesto, tra l’altro, l’accesso integrale agli atti della gara di cui in epigrafe;
- che nel corso dell’udienza camerale del 1° aprile 2026 la ricorrente ha dichiarato che la stazione appaltante gli ha fornito la documentazione richiesta;
- che, pertanto, il Collegio deve dichiarare cessata la materia del contendere;
- che il Collegio ritiene equo compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 1° aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
RA PR, Presidente
LU PA, Primo Referendario, Estensore
Giovanni Francesco Perilongo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LU PA | RA PR |
IL SEGRETARIO