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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 10/06/2025, n. 1247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1247 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato del Tribunale di Nola, in persona della Dott.ssa Fabrizia Di Palma, in funzione di giudice del lavoro, all' odierna udienza, ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile recante R.G. n. 3224/2023 Sezione Lavoro avente ad oggetto: invalidità civile
TRA
, nato a [...] il [...], rapp.to e difeso, come in atti, dall' Parte_1
Avv.to Romano Anna presso cui elettivamente domicilia
(RICORRENTE)
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, come in CP_1 atti, dall' Avv.to Funari Alessandro
(RESISTENTE)
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 8.06.2023, parte istante ha introdotto giudizio di merito avente ad oggetto la formulazione di contestazioni rispetto alle conclusioni cui era pervenuto il c.t.u. nominato nel giudizio recante R.G. n. 3168/2021 ed avente ad oggetto istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere (pensione di inabilità; condizione di disabilità ex l.
104/1992, art. 3, co. 3).
Si è costituito l' contestando le conclusioni di parte avversa – con riferimento alla CP_1
fondatezza della domanda – chiedendo confermarsi gli esiti dell' esperito accertamento tecnico preventivo ed opponendosi alla richiesta di rinnovo della C.T.U..
Preliminarmente, va rilevato che sono stati rispettati i termini concessi dalla legge per contestare gli esiti dell' a.t.p. e proporre il giudizio de quo. L' art. 445 bis c.p.c., al comma 6, prevede: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell' ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Occorre, pertanto, esaminare se le deduzioni formulate dalla parte ricorrente rivestano il carattere della specificità richiesta dalla norma per superare la sanzione di inammissibilità.
A parere di questo giudicante, si ha specificità delle contestazioni, ogni qualvolta la parte contesti le conclusioni del c.t.u. adducendone l' erroneità sotto un profilo scientifico, o perché non rispondenti alla condizione patologica della parte, che, di contro, verte in diverse condizioni, o perché di per sé incongruenti, ma sempre argomentandone con chiarezza le ragioni concrete.
Inoltre, la specificità dei motivi di contestazione alla C.T.U. deve essere intesa come una esplicitazione delle ragioni della contestazione (esplicitazione dell' errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e, conseguentemente, il riconoscimento di quanto richiesto.
Ne deriva che la parte ricorrente, in sede di opposizione ad a.t.p., non può limitarsi a far valere genericamente lacune di accertamento o errori di valutazione commessi dal consulente, ma è tenuta, in ossequio al principio di specificità, ad indicare specificamente le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo, facendo riferimento, nel ricorso, ai passaggi salienti e non condivisi della relazione peritale e riportando il contenuto specifico delle critiche mosse agli stessi, in modo tale da consentire l' apprezzamento dell' incidenza causale dell' errore in cui sarebbe incorso il consulente tecnico d' ufficio.
Nel caso de quo, il detto requisito è soddisfatto.
Quanto al merito della domanda, va rilevato quanto segue.
Sulla scorta delle contestazioni svolte in ricorso avverso l' elaborato peritale redatto in sede di a.t.p. - per lo più incentrate sulla sottostima delle patologie che affliggono il ricorrente (in particolare, sottostima della sindrome di Guillain – Barrè rispetto alla quale il c.t.u. non avrebbe tenuto conto del danno funzionale permanente che la predetta sindrome genera incidendo sulla riduzione dell' attitudine lavorativa del ricorrente); sulla mancata considerazione delle tre sedute settimanali di trattamento riabilitativo neuromotorio e respiratorio a cui si sottopone il ricorrente al fine di monitorare e prevenire i disturbi secondari causati dall' aggravio della malattia quali retrazioni muscolari, trofismo scorretto, disturbi posturali;
mancanza di un accurato esame delle condizioni fisiche e neurologiche del ricorrente il quale, a causa delle restrizioni Covid-19, veniva visitato rimanendo in auto;
mancata valutazione della concorrenza delle patologie al fine di valutarne i riflessi sull' autonomia del soggetto, sulle ordinarie occupazioni, sull' attività lavorativa e sulla vita di relazione - è stata disposta una nuova perizia.
Ebbene, da una attenta lettura dell' elaborato peritale redatto in sede di opposizione - corretto dal punto di vista logico e tecnico, pertanto, pienamente condiviso da questo
Tribunale - emerge, in tutta evidenza, che il consulente, esaminata anche la ulteriore documentazione medica prodotta in questa fase dalla parte opponente (cfr. certificati medici allegati al ricorso di opposizione e depositati in data 8.06.23), ha compiutamente valutato il complesso morboso da cui il ricorrente è affetto, ha motivato ampiamente sulle generali condizioni del periziando ed ha dato atto delle patologie concretamente riscontrate, addivenendo alla conclusione che il quadro patologico dello stesso non integri i requisiti medico-legali per accedere alle prestazioni invocate.
Segnatamente, il c.t.u. ha, correttamente, evidenziato, alla luce della documentazione in atti e degli esiti dell' esame clinico, quanto segue:
“ESAME OBIETTIVO
(Eseguito in data 29.01.2025)
ESAME OBIETTIVO GENERALE
- Anni 51.
- Peso 110 kg;
alt. cm 185 BMI= 32,14
- Condizioni di nutrizione e sanguificazione buone.
- Assenza di linfonodi palpabili nelle stazioni superficiali.
- Deambulazione antalgica e sposta- menti da una collocazione ad un'altra con minimo impaccio per riferita ipostenia arti inferiori.
ESAME OBIETTIVO DISTRETTUALE
- Apparato cardiocircolatorio: azione cardiaca ritmica e normo-frequente; rinforzo di S2 sui focolai della base;
pause libere. Pressione arteriosa: 145/95 mmHg;
polso ritmico, frequenza 72 battiti/minuto. Polsi periferici normo-pulsanti nelle sedi di repere fisiologiche. - Apparato respiratorio: torace di forma tronco-conica, normo-espansibile con gli atti del respiro;
alla percussione suono chiaro polmonare, basi mobili;
all'ascoltazione respiro aspro su tutto l'ambito e ronchi sparsi sui due emitoraci.
- Apparato digerente: globoso per accumulo di adipe sottocutaneo;
alla palpazione superficiale l'addome è trattabile. Alla palpazione profonda assenza di masse patologiche e di punti elettivamente dolenti. Fegato e milza nei limiti.
- Apparato uropoietico: punti pielo-ureterali non dolenti alla palpazione. Manovra di negativa bilateralmente. Per_1
- Apparato locomotore:
o Rachide: in asse;
manovra di Lasègue, allo stato, negativa bilateralmente. discreta rigidità segmentaria del rachide lombare.
o Arti superiori: assenza di apprezzabili asimmetrie dei cingoli scapolari e di alterazioni del trofismo e del tono muscolare tra i due lati. Movimenti contro resistenza deficitari.
Escursioni articolari delle spalle, dei gomiti e dei polsi nei limiti. Presa e pinza normo- valide ad entrambe le mani.
o Arti inferiori: assenza di evidenti dismetrie tra i due lati. Normale tono e trofismo muscolare. Forza muscolare contro resistenza lievemente deficitaria a carico delle cosce.
Nella norma la mobilità delle anche, delle ginocchia e delle tibio-tarsiche. Accosciamento riferito difficoltoso.
- Esame neurologico: paziente vigile, orientato, collaborante;
movimenti oculari possibili senza limitazioni;
passaggi posturali e trasferimenti in autonomia;
forza: lieve tetra- ipostenia;
ROT normali ai 4 arti;
prove anti-gravitarie eseguite correttamente.
- Esame psichico: Appare disponibile al colloquio;
ideazione e linguaggio lineari e fluidi;
tono dell'umore deflesso con polarizzazione dell'attenzione su tematiche di tipo ipocondriaco.
- Organi di senso: per quanto rilevabile obiettivamente, non risulta nessun deficit rilevante a carico della vista. Riesce a percepire la voce alla distanza di conversazione” (cfr. “Esame obiettivo”, pagg.
4-5 della C.T.U.)
Per quel che concerne le considerazioni medico-legali e le conclusioni, il Dott. ha Per_2
osservato:
“CONSIDERAZIONI MEDICO LEGALI Sulla scorta di quanto risulta dalla documentazione sanitaria disponibile, dai dati anamnestici raccolti e dall'obiettività clinica riscontrata, ne consegue che il signor nato il [...] è affetto da: Parte_1
1) Pregressa (07/2020) poli-radicolonevrite acuta tipo sindrome di Guillain-Barrè con attuali modesti esiti funzionali.
2) Broncopatia cronica ostruttiva, in terapia con broncodilatatori topici, associata a sindrome dis-ventilatoria restrittiva da relaxatio diaframmatica.
3) Diverticolosi colica sinistra in paziente con proctite ed emorroidi di 3° grado.
4) Ipertensione arteriosa in terapia farmacologica.
5) Obesità di I° classe (BMI= 32,14).
6) Esiti di remoto politrauma.
Procedendo a commentare brevemente le infermità/menomazioni riscontrate, si può dire quanto segue:
✓ La patologia neurologica, è rappresentata da una forma di poli-neuropatia sensitivo- motoria disimmune, con demielinizzazione delle fibre nervose, esordita in modo acuto nel
07/2020, suggestiva per una sindrome di , trattata nel primo periodo di Persona_3
ricovero ospedaliero con cortisonici e gammaglobuline e, successivamente, con prolungati cicli di riabilitazione neuromotoria. Il monitoraggio della forma morbosa è avvenuto con controlli clinico-neurologici periodici ed esami EMG-grafici seriati;
il follow-up ha documentato un progressivo ottimo recupero clinico-funzionale, tanto che già in occasione del controllo neurologico del 11.05.2023 veniva riscontrato “…stabilità clinica;
obiettività neurologica caratterizzata esclusivamente da modesta ipostenia agli arti inferiori (residua); riferita astenia generalizzata e sintomatologia algica multi-distrettuale…”. Sotto il profilo nosografico, la patologia neurologica da cui è affetto il periziando rientra nell'ambito delle malattie del SNC con compromissione della forza in cui per la valutazione del deficit funzionale si fa riferimento allo schema del Medical Research Council (MRC) inglese
(Forza di grado 5: Normale Forza di grado 4: spostamento contro resistenza moderata
Forza di grado 3: spostamento contro gravità Forza di grado 2: spostamento a gravità eliminata Forza di grado 1: contrazione senza spostamento del segmento Forza di grado 0: assenza di contrazione) e può essere inquadrata nella fattispecie con codice n. 344.0 I° classe funzionale delle Tabelle ICD9-CM
(“TETRAPARESI DI GRADO LIEVE ( FORZA DI GRADO 4 ) 45%”). Passando alla valutazione medico-legale, rilevata la fattispecie di cui al codice n. 7350 “TETRAPARESI
CON DEFICIT DI FORZA MEDIO 71-80%”), con criterio analogico-comparativo, la patologia neurologica descritta più sopra, allo stato attuale, può essere valutata nella misura del 45% (quarantacinque%).
✓ La patologia respiratoria è costituita da una broncopatia cronica ostruttiva, in terapia con broncodilatatori topici in triplice associazione (beclometasone + fromoterolo + glicopirronio) cui si è associata una sindrome disventilatoria restrittiva da “relaxatio diaframmatica” evidenziata nel follow-up clinico-strumentale della patologia neurologica.
Nell'unico esame spirometrico presente agli atti e datato 19.11.2020 la FVC (parametro che consente la stadiazione delle sindromi restrittive) è il 63% del valore teorico. Sotto il profilo nosografico la patologia in questione, con riferimento alle Tabelle ICD9-CM, può essere inquadrata nella fattispecie di cui al codice 516 2° classe funzionale (“BPC
RESTRITTIVE LIEVI-MEDIE (FVC pari al 61-70%) 21-35%”; pertanto, tenuto conto dell'associata broncopatia ostruttiva, tale infermità/menomazione può essere complessivamente valutata, con criterio analogico-comparativo, facendo riferimento alla fattispecie con codice n. 6455 (“MALATTIA POLMONARE OSTRUTTIVA CRONICA
PREVALENTE BRONCHITE 75%”) nella misura del 40% (quaranta %).
✓ La patologia del grosso intestino accertata con esame colonscopico e con esame diretto, nel corso del breve ricovero presso la Casa di Cura “Grimaldi” del 08/2022, è rappresentata da una diverticolosi del colon associata ad una proctite e a noduli emorroidari di 3° grado. La complessiva patologia, con riferimento alle infermità/menomazioni codificate, nella Tabelle di legge con n. 6101 (“EMORROIDI 10%),
e n. 6420 (DIVERTICOLOSI DEL COLON (II CLASSE) 21-30%”), con criterio analogico- comparativo può essere valutata nella misura del 20% (venti %).
✓ La infermità/menomazione di cui al punto 4) della diagnosi è rappresentata una forma ipertensiva, datante da alcuni anni, in attuale trattamento con triplice associazione (beta- bloccante + ace-inibitore + amlodipina) per scarso controllo dei valori pressori con la precedente terapia con solo ace-inibitore. Non è presente agli atti documentazione clinica da cui risulti eventuale danno d'organo. Sulla scorta di tali elementi, sotto il profilo nosografico la forma ipertensiva presentata dal è inquadrabile nella fattispecie Parte_1
della Tabelle ICD-9-CM codificata con n. 401 2° classe funzionale (“IPERTENSIONE ARTERIOSA NON COMPLICATA NON CONTROLLATA DALLA TERAPIA MEDICA 11-
20%”) e passando alla valutazione medico-legale, con riferimento alla fattispecie con n.
6441 delle Tabelle di legge (“MIOCARDIOPATIE O VALVULOPATIE CON
INSUFFICIENZA CARDIACA LIEVE (I CLASSE NYHA) 21-30%), rilevato che nel caso in oggetto alcuna cardiopatia è stata evidenziata, con criterio analogico-comparativo può essere valutata nella misura del 15% (quindici%).
✓ La infermità/menomazione di cui ai punti 5) e 6) della diagnosi sono costituite, la prima, da un'obesità di I° classe. Tenuto conto che la obesità di II° classe (BMI compreso tra 35 e
39,9), inquadrabile, sotto il profilo nosografico, nella fattispecie con codice n. 278.00 delle
Tabelle ICD9-CM, viene valutata nella misura del 20%, la obesità di I° classe di cui qui si discute è valutabile nella misura del 10% (dieci%), con criterio analogico-comparativo.
✓ Parimenti gli esiti, invero, alquanto modesti di un imprecisato remoto trauma cranico, di un trauma facciale con frattura orbitaria e di fratture del 4° e 5° dito della mano destra appaiono valutabili in misura non superiore al 10% e, non concorrente, con le infermità/menomazioni di cui ai punti precedenti.
Le infermità/menomazioni più sopra elencate sono tutte coesistenti, e pertanto va applicata, nel caso di specie, la formula riduzionistica di Balthazard, per cui la percentuale complessiva di invalidità è data dalla somma delle valutazioni delle due infermità/menomazioni, diminuita del loro prodotto, IT= (IP1 + IP2) – (IP1x IP2), essendo il tutto espresso in numeri decimali;
dopo aver operato in questo modo per le prime due infermità si procede allo stesso modo con la terza infermità, e così via con la quarta e le successive. Non sono poi valutabili le infermità/menomazioni di cui ai punti 5) e 6) della diagnosi di cui sopra, trattandosi di infermità/menomazioni valutabili in misura non superiore al 10% e non essendo concorrenti con quelle valutate nelle fasce superiori.
Applicando tale metodo, la valutazione percentuale dell'incidenza del complesso morboso sulla capacità lavorativa generica è del 78% (settantotto%). Non ricorrono poi, nel caso di specie, le condizioni per una valutazione (fino a più o meno 5%) del complesso menomante sulla capacità lavorativa semi-specifica
Non sussiste, pertanto, il requisito medico-legale per la pensione di inabilità (art. 2 e 12 L
118/71). Per quanto concerne la valutazione dello stato di portatore di handicap ai sensi della legge
104/92 è da ritenere che il complesso morboso così come sopra delineato determini, esclusivamente, una condizione di portatore di handicap ai sensi del comma 1 art. 3 della legge 104/92, con decorrenza dalla domanda amministrativa (29.11.2019). Non sussiste infatti, nel caso di specie, stante le caratteristiche più sopra illustrate della patologia neurologica e respiratoria, la necessità di un'assistenza permanente, continuativa e globale nella sfera individuale e in quella relazionale, condizioni che connotano la condizione di gravità dell'handicap ai sensi del comma 3 art. 3 della legge 104/92.
CONCLUSIONI
Il signor nato il [...], è risultata essere affetta da: Parte_1
• Pregressa (07/2020) poli-radicolonevrite acuta tipo sindrome di Guillain-Barrè con attuali modesti esiti funzionali.
• Broncopatia cronica ostruttiva, in terapia con broncodilatatori topici, associata a sindrome dis-ventilatoria restrittiva da relaxatio diaframmatica.
• Diverticolosi colica sinistra in paziente con proctite ed emorroidi di 3° grado.
• Ipertensione arteriosa in terapia farmacologica.
• Obesità di I° classe (BMI= 32,14).
• Esiti di remoto politrauma.
Le infermità/menomazioni rilevate sono permanenti e stabilizzate, sebbene non possano escludersi ulteriori modificazioni con il trascorrere del tempo e l'avanzare dell'età.
Trattasi, allo stato, di soggetto Invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% (art. 2 e 13 L 118/71 e art. 9 DL 509/88) percentuale 78%”.
Trattasi, inoltre, di soggetto “Portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 1 della
Legge 104/92”.
Riguardo all'oggetto specifico dell'ATP, ritengo che:
(a) NON SUSSISTONO i presupposti medico-legali capaci di determinare un grado di invalidità del 100% (cento percento) (art. 2 e 12 L 118/71).
(b) NON SUSSISTE lo stato di portatore di handicap con connotazione di gravità (art. 3 comma 3 L 104/92)” (cfr. “Considerazioni medico-legali” e “Conclusioni”, pagg. da 6 a 9 della C.T.U.). Il C.T.U. ha, altresì, esaurientemente risposto alle osservazioni alla bozza pervenutegli da parte istante (e reiterate nelle note del 6.6.25 depositate per l'odierna udienza) evidenziando quanto segue:
“In data 13.05.2025 pervenivano da parte dell'avvocato Anna Romano osservazioni critiche alla presente bozza, a firma del CTP dott. , cui si darà puntuale Persona_4
riscontro. Il dott. , nel suo scritto, contesta essenzialmente la valutazione Per_4 dell'ipertensione arteriosa e della sindrome di . Persona_3
Con riferimento al primo punto di contestazione afferma “…la prima TU la classifica con una II NYHA e riporta una percentuale del 45% mentre lei assegna una percentuale del
15% adducendo che non vi è componente ischemica dalla documentazione sanitaria. A tal punto diremo che per effettuare una valutazione cosi precisa si debbono avere delle prove specifiche d'assenza di complicanze tuttavia trovandosi di fronte ad un soggetto con un quadro ipertensivo presente da molti anni in labile compenso sarebbe stato quanto meno prudente prescrivere degli esami specifici in modo da poter dirimere ogni forma di dubbio poiché l'ipertensione rappresenta la base della patologia ischemica che molte volte è silente per anni prima d'esordire improvvisamente sia acuto che subacuto”. Il sottoscritto, specialista anche in Malattie dell'Apparato Cardio-vascolare, non risponde della diversa valutazione operata dal precedente TU ma ribadisce che, nel caso di specie, alcuna cardiopatia ipertensiva appare documentata negli atti di causa, né è documentato danno d'organo a livelli di altri organi bersaglio dell'ipertensione (fondo oculare – retinopatia ipertensiva;
rene – nefropatia ipertensiva). Pertanto non può che ribadirsi l'inquadramento nosografico e la valutazione medico-legale riportati alla pagina 7) della presente relazione.
Con riferimento al secondo punto di contestazione il dott. rappresenta Per_4
“…riteniamo corretto e sapiente l'inquadramento nosografico effettuato dal collega tuttavia a nostro avviso il punto di divergenza trova la sua ragion d'essere che tale inquadramento non può fare perno su un elemento specifico come la valutazione di un parametro" forza" che non può essere ricavato da un esame obiettivo e per di più effettuato nel 2023 quando è ben noto a tutti che tale patologia è di tipo progressivo invalidante e che gli apparenti miglioramenti molte volte sono fuochi fatui di breve durata, Pertanto riteniamo, considerata la delicatezza della patologia neurologica in questione che tale prima d'effettuare una valutazione medico legale sarebbe stato opportuno effettuare esami specialistici attuali e più approfonditi onde poter incardinare la valutazione medico legale successiva nel modo più approfondito possibile. Pertanto a nostro avviso in assenza di tali elementi e davanti ad un semplice esame obiettivo è corretta la valutazione rifacente al codice 7350 e non è possibile effettuare una valutazione comparativa”.
Al contrario di quanto affermato dal dott. la sindrome di , Per_4 Persona_3
annoverata tra le poli-neuropatie infiammatorie immuno-mediate, esordisce in modo acuto ma, dopo aver raggiunto l'acme, tende ad una stabilizzazione dopo 6-8 settimane. Quindi a distanza di quasi 5 anni il quadro neurologico esitale appare sufficientemente stabilizzato per una valutazione medico-legale. Per quanto riguarda la valutazione medico-legale, tenuto conto della documentazione specialistica (controlli ambulatoriali neurologici) presente negli atti, rilevato l'esame obiettivo praticato in sede di accertamento medico- legale diretto, il sottoscritto TU ha provveduto, preliminarmente, ad un inquadramento nosografico, sulla scorta del deficit di forza (schema del Medical Research Council
(MRC) inglese) e, successivamente, alla valutazione medico-legale dell'incidenza sulla capacità lavorativa generica, con criterio comparativo, alla fattispecie codificata con n.
7350.
Per i motivi sopra specificati il sottoscritto TU non può che confermare la valutazione già espressa nella pagina precedente, sia con riferimento all'invalidità civile che alla legge
104/92” (cfr. pagg.
9-10 della C.T.U.).
Conseguentemente, avuto riguardo alla C.T.U. redatta in questa fase e, condivisibilmente con essa, l' opposizione va respinta.
Parte opponente va tenuta indenne dal pagamento delle spese della procedura, essendovi, in atti, valida dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. sottoscritta dalla stessa.
Le spese di C.T.U., liquidate come da separati decreti, vanno, invece, poste a carico dell'
CP_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
- rigetta l' opposizione;
- dichiara parte opponente non tenuta alla refusione delle spese di lite;
- le spese di C.T.U., liquidate come da separati decreti, sono poste a carico dell' CP_1
Si comunichi, a cura della cancelleria, alle parti costituite.
Così deciso in Nola, il 10.06.2025 IL G.L.
Dott.ssa Fabrizia Di Palma