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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 24/01/2025, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3724/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima sezione civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Giovanna Caso - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3724 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: divorzio contenzioso vertente tra
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to PETRILLO Parte_1
MARIA ROSARIA;
RICORRENTE
e
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.to NAPOLITANO Controparte_1
SONIA;
RESISTENTE nonché
il presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 27.12.2024 i procuratori delle parti, con note di trattazione scritta, hanno concluso riportandosi all'accordo sottoscritto dai coniugi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 11.06.2024, parte ricorrente, premesso di essere sposata con il resistente, adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere perché fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in San Felice a Cancello (CE) il 3.07.2014 con parte resistente, dalla cui unione è nata la figlia (il 4.11.2015) Persona_1
A sostegno della domanda deduceva che fra i coniugi era intervenuta separazione fin dall'epoca in cui i medesimi erano comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale conclusosi con decreto di omologa n. 2015/2019 del 26.03.2019, e che dal momento in cui i coniugi erano stati autorizzati a vivere separatamente era cessata l'effettiva convivenza, perdurando tuttora lo stato di separazione.
Pertanto, la ricorrente chiedeva pronunciarsi ex art. 3 co. n. 2 lett. B) e 4 co. 9 L. 898/70 la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
di disporre l'affido condiviso della minore con collocazione privilegiata presso la madre;
stabilire che il genitore non collocatario potrà vedere la figlia secondo il piano genitoriale;
disporre a carico del resistente l'obbligo di corrispondere a titolo di mantenimento e in favore della figlia l'importo mensile di euro 200,00, anticipatamente ed entro il giorno 5 di ogni mese da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale.
Si costituiva in data 5.10.2024 parte resistente, il quale non si opponeva alla domanda di divorzio e all'affido condiviso della figlia minore ma chiedeva una diversa regolamentazione del diritto di visita tenuto conto delle condizioni di salute dello stesso e un assegno di mantenimento, a suo carico, in favore della figlia pari ad euro 100,00 mensili o in subordine pari ad euro 200,00 mensili, oltre alla contribuzione al 50% alle spese straordinarie.
All'udienza di prima comparizione del 05.11.2024 le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo e chiedevano un rinvio per il deposito dello stesso.
All'udienza del 27.12.2024 il g.i., lette le note e ritenuta la causa matura per la decisione, si riservava di riferire al Collegio.
Il Collegio, udito il relatore e ritenuta la propria competenza, sentiti i coniugi, ritiene che la domanda sia fondata e meriti accoglimento.
Infatti, appaiono sussistenti le condizioni di legge per il divorzio, essendo decorso il termine previsto dalla legge dalla comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, nel procedimento di separazione consensuale definito con decreto di omologa, ed in mancanza di eccezione sul punto deve presumersi che la separazione sia perdurata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente. In ordine alle statuizioni accessorie, le parti hanno concordato i seguenti patti: Ritiene il Tribunale di poter recepire tali accordi perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi della figlia minore.
Devono altresì disporsi le formalità di cui all'art. 10 della legge 898/70.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa ed all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Accoglie la domanda principale e per l'effetto pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in San Felice a Cancello (CE) il 03.07.2014 da Parte_1
nata a [...] il [...] e nato a [...] l'[...]
[...] Controparte_1
alle condizioni di cui sopra;
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Felice a Cancello (CE) per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile - atto n. 26, parte II, serie A, reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2014)
• Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 9/01/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott.ssa Giovanna Caso
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima sezione civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Giovanna Caso - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3724 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: divorzio contenzioso vertente tra
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to PETRILLO Parte_1
MARIA ROSARIA;
RICORRENTE
e
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.to NAPOLITANO Controparte_1
SONIA;
RESISTENTE nonché
il presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 27.12.2024 i procuratori delle parti, con note di trattazione scritta, hanno concluso riportandosi all'accordo sottoscritto dai coniugi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 11.06.2024, parte ricorrente, premesso di essere sposata con il resistente, adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere perché fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in San Felice a Cancello (CE) il 3.07.2014 con parte resistente, dalla cui unione è nata la figlia (il 4.11.2015) Persona_1
A sostegno della domanda deduceva che fra i coniugi era intervenuta separazione fin dall'epoca in cui i medesimi erano comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale conclusosi con decreto di omologa n. 2015/2019 del 26.03.2019, e che dal momento in cui i coniugi erano stati autorizzati a vivere separatamente era cessata l'effettiva convivenza, perdurando tuttora lo stato di separazione.
Pertanto, la ricorrente chiedeva pronunciarsi ex art. 3 co. n. 2 lett. B) e 4 co. 9 L. 898/70 la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
di disporre l'affido condiviso della minore con collocazione privilegiata presso la madre;
stabilire che il genitore non collocatario potrà vedere la figlia secondo il piano genitoriale;
disporre a carico del resistente l'obbligo di corrispondere a titolo di mantenimento e in favore della figlia l'importo mensile di euro 200,00, anticipatamente ed entro il giorno 5 di ogni mese da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale.
Si costituiva in data 5.10.2024 parte resistente, il quale non si opponeva alla domanda di divorzio e all'affido condiviso della figlia minore ma chiedeva una diversa regolamentazione del diritto di visita tenuto conto delle condizioni di salute dello stesso e un assegno di mantenimento, a suo carico, in favore della figlia pari ad euro 100,00 mensili o in subordine pari ad euro 200,00 mensili, oltre alla contribuzione al 50% alle spese straordinarie.
All'udienza di prima comparizione del 05.11.2024 le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo e chiedevano un rinvio per il deposito dello stesso.
All'udienza del 27.12.2024 il g.i., lette le note e ritenuta la causa matura per la decisione, si riservava di riferire al Collegio.
Il Collegio, udito il relatore e ritenuta la propria competenza, sentiti i coniugi, ritiene che la domanda sia fondata e meriti accoglimento.
Infatti, appaiono sussistenti le condizioni di legge per il divorzio, essendo decorso il termine previsto dalla legge dalla comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, nel procedimento di separazione consensuale definito con decreto di omologa, ed in mancanza di eccezione sul punto deve presumersi che la separazione sia perdurata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente. In ordine alle statuizioni accessorie, le parti hanno concordato i seguenti patti: Ritiene il Tribunale di poter recepire tali accordi perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi della figlia minore.
Devono altresì disporsi le formalità di cui all'art. 10 della legge 898/70.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa ed all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Accoglie la domanda principale e per l'effetto pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in San Felice a Cancello (CE) il 03.07.2014 da Parte_1
nata a [...] il [...] e nato a [...] l'[...]
[...] Controparte_1
alle condizioni di cui sopra;
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Felice a Cancello (CE) per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile - atto n. 26, parte II, serie A, reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2014)
• Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 9/01/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott.ssa Giovanna Caso