TRIB
Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 18/06/2025, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale, nella persona dei Magistrati:
Dott.ssa Marianna Serrao Presidente relatore
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice
Dott.ssa Valentina Lisi Giudice
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 759/2025 V.G. promossa da:
, nata a [...], il [...], residente in Parte_1
ON (SI) via O. Lizzadri n. 5 int 4, C.F. , titolo C.F._1 di studio licenza media inferiore, professione operaia, elettivamente domiciliata in ON (SI), Piazza Matteotti n. 17, presso e nello studio dell'Avv. Beatrice Borghi del Foro di Siena ( C.F. che la C.F._2 rappresenta e difende come da procura allegata al ricorso e
nato a [...] il [...] e residente in Parte_2
ON (SI), Via O. Lizzadri n. 5 int. 4, C.F. , titolo C.F._3 di studio: licenza media inferiore, professione: pensionato, elettivamente domiciliato in ON (SI), Piazza Matteotti n. 17, presso e nello studio dell'Avv. Laica Giannelli del Foro di Siena che lo rappresenta e difende come da procura allegata al ricorso
RICORRENTI con l'intervento del P.M. in sede ( visto in data 22.5.2025 ) avente ad oggetto: omologa separazione
CONCLUSIONI per entrambe le parti rassegnate all'udienza del 11.6.2025 :
Voglia il Tribunale omologare la separazione alle seguenti
CONDIZIONI
1) I coniugi vivranno separati e saranno liberi di stabilire ove ritenuto più opportuno la loro residenza;
2) il figlio è ormai un adulto, maggiorenne, ma avendo deciso di Per_1 proseguire gli studi universitari non è autonomo ed indipendente dal punto di vista economico;
per tali motivi il padre corrisponderà al figlio direttamente un mantenimento che è stabilito in € 250.00 mensili da versare sul c.c 790129 presso banca MPS filiale ON (SI), entro il giorno 10 di ogni mese, fino al momento in cui lo stesso figlio non avrà trovato una attività lavorativa, e, comunque, non oltre i 32 anni di età;
b) Tenuto conto del fatto che il figlio è ormai adulto, questo gestirà in completa autonomia e libertà il rapporto con ciascun genitore.
3) Comproprietà Immobiliari e trasferimenti
I coniugi durante il matrimonio, in regime di comunione dei beni, hanno acquistato i seguenti beni immobili:
- appartamento di civile abitazione posto in ON (SI) via O. Lizzadri n. 5 int. 4, piano 2, di proprietà di ½ ciascuno, censito al catasto fabbricati del comune di ON (SI) al fg. 54, part. 122 sub 8 cat. A/2 classe 3 consistenza vani 8 superficie catastale mq. 124 rendita catastale € 867,65 e garage piano T fg. 54, part. 122 sub 4, cat C6 classe 9 consistenza mq 25, superficie catastale mq 30, rendita catastale € 123,95; parti comuni: cortile e camminamenti esterni, ingresso al piano terreno comprensivo di sottoscala e sottotetto;
Confini: , , parti comuni salvo altri. Parte_3 Persona_2
Si precisa che detta porzione di fabbricato è pervenuta ai Sigg.ri e Pt_2 in regime di comunione legale dei beni nelle seguenti modalità: Parte_1
Atto di acquisto da e ai rogiti Dottor Notaio Controparte_1 Persona_3
, del 30.10.2006 rep 36131/15287 registrato a Siena il Persona_4
3/11/2006 al n. 5113, costituita da appartamento di civile abitazione posto in ON (SI) via O. Lizzadri n. 5 int. 4, piano 2, di proprietà di ½ ciascuno, censito al catasto fabbricati del comune di ON (SI) al fg. 54, part. 122 sub 8 cat. A/2 classe 3 consistenza vani 8 superficie catastale mq. 124 rendita catastale € 867,65 e garage piano T fg. 54, part. 122 sub 4, cat C6 classe 9 consistenza mq 25, superficie catastale mq 30, rendita catastale € 123,95 (all. 1); parti comuni: cortile e camminamenti esterni, ingresso al piano terreno comprensivo di sottoscala e sottotetto;
Confini: , , parti comuni salvo altri. Parte_3 Persona_2
Nell'ambito delle condizioni economiche della separazione e ai fini della risoluzione della crisi coniugale, le parti concordano e stabiliscono quanto segue: , nato a [...] il [...] e residente in [...]Parte_2
(SI), Via O. Lizzadri n. 5 int. 4, C.F. , con il presente atto. C.F._3
TRASFERISCE
a , nata a [...], il [...], residente in Parte_1
ON (SI) via O. Lizzadri n. 5 int 4, C.F. , che C.F._1 accetta: la sua quota di piena proprietà acquistata quale coniuge in regime di comunione legale dei beni e cosi pari al 50 %, del bene immobile costituito da appartamento di civile abitazione posto in ON (SI) via O. Lizzadri n. 5 int. 4, piano 2, di proprietà di ½ ciascuno, censito al catasto fabbricati del comune di ON (SI) al fg. 54, part. 122 sub 8 cat. A/2 classe 3 consistenza vani 8 superficie catastale mq. 124 rendita catastale € 867,65 e garage piano T fg. 54, part. 122 sub 4, cat C6 classe 9 consistenza mq 25, superficie catastale mq 30, rendita catastale € 123,95; parti comuni: cortile e camminamenti esterni, ingresso al piano terreno comprensivo di sottoscala e sottotetto;
Confini: , , parti comuni salvo altri. Parte_3 Persona_2
dichiara che i beni descritti (porzione di fabbricato e garage) Parte_2 sono a lui pervenuti in regime di comunione legale dei beni con Parte_1
nelle seguenti modalità: Atto di acquisto da e
[...] Controparte_1 Per_3
ai rogiti Dottor Notaio , del 30.10.2006 rep
[...] Persona_4
36131/15287 registrato a Siena il 3/11/2006 al n. 5113, costituita da appartamento di civile abitazione posto in ON (SI) via O. Lizzadri n. 5 int. 4, piano 2, di proprietà di ½ ciascuno, censito al catasto fabbricati del comune ON (SI) al fg. 54, part. 122 sub 8 cat. A/2 classe 3 consistenza vani 8 superficie catastale mq. 124 rendita catastale € 867,65 e garage piano T fg. 54, part. 122 sub 4, cat C6 classe 9 consistenza mq 25, superficie catastale mq 30, rendita catastale € 123,95; parti comuni: cortile e camminamenti esterni, ingresso al piano terreno comprensivo di sottoscala e sottotetto;
Confini: , , parti comuni salvo altri. Parte_3 Persona_2
Sussistenza della conformità catastale del suddetto bene.
Con riferimento al disposto del II comma dell'art. 40 L. 28/2/1985 n. 47 e successive modifiche e integrazioni e dell'art. 46 DPR 6/6/2001 n. 380, la parte venditrice dichiara che il suddetto fabbricato, oggi trasferito nell'ambito delle condizioni economiche della separazione, è stato edificato in virtù di pratica edilizia n° 1911 del 26/06/1972 costruzione di fabbricato per n. 4 appartamenti ed annessi a nome , , Controparte_2 Controparte_1 [...]
nei e . CP_3 Pt_3 CP_4 La parte venditrice dichiara, ex art. 29 c. I bis L. 52/85 introdotto dall'art. 19 c. 14 D.L. 78/10 convertito in L. 122/2010 che i dati catastali menzionati si riferiscono alle planimetrie depositate in catasto di Siena che si allegano al presente ricorso e che i menzionati dati catastali e le planimetrie depositate in catasto e allegate al presente atto sono conformi allo stato di fatto;
la parte venditrice dichiara , ex art. 29 c. I bis L. 52/85 introdotto dall'art. 19 c. 14 D.L. 78/10 convertito in L. 122/2010 la conformità soggettiva degli intestatari catastali alle risultanze dei registri immobiliari.
A seguito di sopralluogo dell'ufficiale sanitario, il comune di ON rilascia Certificato di abitabilità n. 343 del 31/05/1974.
Pratica edilizia DIA n. 180 del 31/10/2008 adeguamento funzionale con modeste modifiche interne a nome e . Parte_2 Parte_1
Gli interventi realizzati riguardano la demolizione della tramezzatura della sala e la parziale demolizione del muro tra l'angolo cottura e il tinello, nonché il rinnovo di sanitari, piastrelle e parte impiantistica del bagno.
Pratica edilizia n. 45 del 30/04/2018 permesso a costruire in sanatoria a nome , , , e Parte_4 Parte_3 Parte_2 Persona_2
. Parte_1
Permesso a costruire in sanatoria per opere di modifiche interne e modifica dei prospetti eseguite in difformità al titolo abilitativo rilasciato (pratica edilizia n. 1911 del 26/06/1972).
Pratica edilizia prot. 11769 del 2023 CILA a nome di Controparte_5
.
[...]
CILA per manutenzione straordinaria della copertura consistente: nella sostituzione completa del manto di copertura, applicazione di impermeabilizzante, revisione e sostituzione dei travetti ammalorati, installazione apprestamenti anticaduta per accesso in copertura.
La parte venditrice dichiara sotto la propria responsabilità, e la parte acquirente ne prende atto, che il bene oggetto del presente trasferimento è conforme urbanisticamente e catastalmente e che i dati catastali e le planimetrie dell'immobile in oggetto sono conformi allo stato di fatto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale e che l'immobile ha corrispondenza catastale ed urbanistica.
Si precisa che l'appartamento è dotato di certificazione di prestazione energetica redatta da in data 18/09/2024 dal quale si evince Testimone_1 che lo stesso rientra nella categoria energetica “F” (all. n 2).
Ai sensi del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 37 del 22/01/2008, la parte venditrice dichiara che gli impianti esistenti sono a norma ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza. - Il trasferimento viene fatto a corpo e non a misura, con ogni diritto, ragione ed azione;
- Il trasferimento avviene con tutte le annessioni, accessioni, dipendenze, pertinenze, servitù attive e passive legalmente esistenti, nonché quelle nascenti per destinazione del padre di famiglia in virtù della vendita frazionata del complesso edilizio e con i proporzionali diritti condominiali sulle parti comuni ed indivise del fabbricato, di cui il cespite venduto fa parte come per legge.
- Le parti dichiarano che l'immobile è stato regolarmente denunciato nelle denunce dei redditi fin ora presentate.
- La parte che trasferisce dichiara che lo stesso non è gravato da iscrizioni.
Ai fini del trasferimento si allega APE (all. 2).
A tale proposito le parti dichiarano espressamente di volersi avvalere per i trasferimenti dei diritti reali sopra indicati di tutte le agevolazioni fiscali e di registro previste dalla normativa vigente per l'attribuzione di beni immobili in sede di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La Sig.ra espressamente rinuncia all'ipoteca legale. Parte_1
Le parti chiedono che il presente trasferimento venga dichiarato esente da ogni tassa e imposta in quanto effettuato a definizione dei rapporti di carattere patrimoniale e quale elemento indispensabile e funzionale alla risoluzione della crisi famigliare.
Le parti espressamente si assumono l'obbligo di provvedere alla trascrizione del ricorso, del verbale e del provvedimento che conclude il procedimento presso l'Agenzia del Territorio, Ufficio Provinciale, Servizio di Pubblicità Immobiliare di competenza, entro 30 giorni, esonerando dal compito gli Avvocati, il Cancelliere, ed esonerando la competente Agenzia del Territorio da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.
Le parti depositano con il presente ricorso la relazione di conformità edilizia e catastale, certificato Ape del bene oggetto del presente trasferimento, e la certificazione notarile ventennale dei medesimi beni, quali parti integrante del presente atto.
4) Condizioni economiche
Le parti dichiarano di essere autosufficienti dal punto di vista economico.
Sempre nell'ambito delle sistemazioni delle condizioni economiche della separazione, la Sig.ra si impegna e si obbliga a consegnare, al Parte_1 momento della sottoscrizione del verbale dinanzi al giudice relatore designato, in unica soluzione al Sig. che si impegna e si obbliga ad accettare, la Pt_2 somma di € 45.000,00 (quarantacinquemila/00) con assegno circolare a totale e completo pagamento della quota del 50% di proprietà di quest'ultimo dell'immobile sopra descritto.
5) Rilascio dell'immobile a) Il Signor si impegna e si obbliga a rilasciare l'immobile oggetto del Pt_2 presente trasferimento e trasferito in proprietà a , Parte_1 contestualmente alla sottoscrizione del verbale dinanzi il Giudice relatore designato
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.4.2025 e Parte_1 Parte_2
adivano il Tribunale di Siena per sentir omologare la separazione
[...] personale a seguito del matrimonio contratto in data 09/06/1990, dal quale in data 17/03/1999, è nato il figlio , dando atto della sopravvenuta Per_1 intollerabilità della convivenza
All'esito dell'udienza del 11.6.2025, tenuta con l'assistenza della Funzionaria di Cancelleria in ragione della previsione del trasferimento immobiliare il Giudice Istruttore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
La separazione può essere omologata .
Le prospettazioni contenute nel ricorso comprovano, invero, una crisi del rapporto coniugale tale escludere, secondo una ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di un'armonica comunione di intenti e di sentimenti, che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Per quanto riguarda le condizioni, si richiamano i patti espressi dai coniugi sia in ricorso che nel verbale relativo al trasferimento immobiliare- come in epigrafe tutti riportati- in quanto risultano legittimi e non contrastanti con norme imperative o con i principi di ordine pubblico morale e familiare.
In particolare, con riferimento al trasferimento immobiliare, si evidenzia che, per come recentemente evidenziato in giurisprudenza (cfr. Cassazione Civile, sez. unite, di 29 luglio 2021 n. 21761), sono valide le clausole dell'accordo di divorzio a domanda congiunta, o di separazione consensuale, che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni mobili o immobili,
o di altri diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi,
o dei figli, al fine di assicurarne il mantenimento;
il suddetto accordo di divorzio o di separazione, in quanto inserito nel verbale d'udienza ( cfr verbale 11.6.25) redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è attestato, assume forma di atto pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 2699 c.c. e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo la sentenza di divorzio resa ai sensi dell'art. 4 comma 16 Legge 1° dicembre 1970 n. 898, che, in relazione alle pattuizioni aventi ad oggetto le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, ha valore di pronuncia dichiarativa, ovvero dopo l'omologazione che lo rende efficace, valido titolo per la trascrizione a norma dell'art. 2657 c.c.; la validità dei trasferimenti immobiliari presuppone l'attestazione, da parte del cancelliere, che le parti abbiano prodotto gli atti e rese le dichiarazioni di cui all'art 29, comma 1-bis Legge 27 febbraio 1985 n. 52; non produce nullità del trasferimento, il mancato compimento, da parte dell'ausiliario, dell'ulteriore verifica circa l'intestatario catastale dei beni trasferiti e la conformità alle risultanze dei registri immobiliari.
Nessuna pronuncia è dovuta sulle spese.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto in data 22.5.2025
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Omologa la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
( generalizzati nell'intestazione della presente sentenza) che hanno
[...] contratto matrimonio in ON in data 09/06/1990, registrato nel registro dello Stato Civile del Comune di ON (SI)., atto n. 2, parte II serie A, anno 1990, alle condizioni sopra riportate;
2) Nulla sulle spese .
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ON di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge
Così deciso in Siena, all'esito della camera di consiglio del 18.6.2025
La Presidente est.
Dott.ssa Marianna Serrao
Dispone, ai sensi dell'art. 52 comma 5 dlvo 196/2003 che, in caso di riproduzione per la diffusione della presente sentenza le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati siano omessi