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1 gennaio 2001
1 gennaio 2001
Art. 132. (Disposizioni in materia di concessioni autostradali) 1. L' articolo 12 della legge 12 agosto 1982, n. 531 , e' abrogato.
2. La garanzia dello Stato sui mutui contratti e le obbligazioni emesse dalle societa' per azioni concessionarie per la costruzione e l'esercizio di autostrade di cui all' articolo 3 della legge 24 luglio 1961, n. 729 , e successive modificazioni, deve intendersi riconosciuta solo per quei periodi nei quali e' risultata prevalente la partecipazione pubblica e per quelli in cui tale prevalenza e' venuta temporaneamente a mancare a causa delle trasformazioni o modificazioni di istituti di credito soci conseguenti alla applicazione della legge 30 luglio 1990, n. 218 , nei limiti delle disponibilita' di bilancio del Fondo centrale di garanzia.
3. In sede di revisione delle concessioni autostradali, ai sensi dell' articolo 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498 , il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e' autorizzato a consentire, nel rispetto dei principi di diritto comunitario, senza oneri per lo Stato, la rimodulazione dei debiti conseguenti ad interventi in qualsiasi epoca effettuati, con eventuali aumenti controllati delle tariffe e con una determinazione negoziata degli interessi, dal Fondo centrale di garanzia.
2. La garanzia dello Stato sui mutui contratti e le obbligazioni emesse dalle societa' per azioni concessionarie per la costruzione e l'esercizio di autostrade di cui all' articolo 3 della legge 24 luglio 1961, n. 729 , e successive modificazioni, deve intendersi riconosciuta solo per quei periodi nei quali e' risultata prevalente la partecipazione pubblica e per quelli in cui tale prevalenza e' venuta temporaneamente a mancare a causa delle trasformazioni o modificazioni di istituti di credito soci conseguenti alla applicazione della legge 30 luglio 1990, n. 218 , nei limiti delle disponibilita' di bilancio del Fondo centrale di garanzia.
3. In sede di revisione delle concessioni autostradali, ai sensi dell' articolo 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498 , il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e' autorizzato a consentire, nel rispetto dei principi di diritto comunitario, senza oneri per lo Stato, la rimodulazione dei debiti conseguenti ad interventi in qualsiasi epoca effettuati, con eventuali aumenti controllati delle tariffe e con una determinazione negoziata degli interessi, dal Fondo centrale di garanzia.
Giurisprudenza • 2
- 1. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 07/06/2016, n. 2425Provvedimento: […] Ancora, viene censurato l'assunto della permanenza sotto altre forme del vincolo di partecipazione maggioritaria pubblica previsto al tempo dall'art. 3 l. n. 729 del 1961 al fine di tutelare la garanzia dello Stato data ai mutui contratti dai concessionari: ma è norma abrogata dall'art. 132, comma 2, della legge n. 388 del 2000( Disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) e viene stigmatizzata l'asserita urgenza manifestata dalla IN di RI, mentre l'urgenza era dovuta solamente alla sola inerzia dell'ente; e poco è dato sapere sull'eventuale procedimento “bifasico”, ossia sull'eventuale di vendita delle azioni da parte dell'NA ai fini d'una loro migliore supposta valorizzazione [economica].Leggi di più...
- concessione autostradale·
- vincolo di maggioranza pubblica·
- concorrenza e mercato·
- art. 3, commi 27 e 29, legge finanziaria 2008·
- art. 57 d.lgs. n. 163 del 2006·
- dismissione delle partecipazioni societarie·
- garanzia statale sui mutui·
- principio di trasparenza·
- privatizzazione sostanziale·
- procedura negoziata·
- clausola statutaria·
- tutela della concorrenza·
- normativa applicabile alle società partecipate da enti pubblici·
- art. 2437-ter Codice Civile·
- evidenza pubblica