Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 10 settembre 1991 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 26 marzo 2015 |
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- 1. Ricalcolo pensioni militari: ecco la guida completaAvv. Hiroshi Pisanello · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/ · 1
E' da circa due anni che l'argomento “pensioni” suscita grande interesse e fermento tra i militari. Molti di essi, infatti, dopo una vita passata a servizio dello Stato, rischiando la propria incolumità, si vedono oggi liquidare una pensione che, a malapena, gli permette di vivere dignitosamente. Ma come mai le pensioni dei militari sono così basse? Nella maggior parte dei casi, questa situazione è generata dall'I.N.P.S., il quale tende a calcolare le pensioni degli ex appartenenti alle Forze Armate e di Polizia utilizzando un'aliquota di gran lunga inferiore rispetto a quella prevista dalla legge. Il riferimento è all'ormai nota problematica legata all'applicazione dell'art.54 del …
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Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Roma, sentenza 18/11/2025, n. 11733Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Roma SEZIONE LAVORO La Giudice EL CI, all'esito dell'udienza del 17 novembre 2025, svolta con trattazione scritta, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I Grado iscritta al N. 32295/2024 R.G. promossa da: Parte_1 , parte ricorrente con il patrocinio dell'avv. Lucia Mariotti contro : Controparte_1 in persona del l.r.p.t., parte resistente con il patrocinio degli avv.ti Angelo Piazza, Andrea Marco Colarusso e Ludovico Castiglione OGGETTO: danno pensionistico FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 09.09.2024, Parte_1 adiva il Tribunale di Roma in funzione di GL chiedendo di accertare e …Leggi di più...
- prova consegna informativa·
- danno pensionistico·
- art. 5 co. 7 L. 274/1991·
- comunicazione delibera·
- opzione iscrizione CPDEL·
- data certa scrittura privata·
- art. 39 L. 379/1955·
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- responsabilità ente pubblico·
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- art. 2704 c.c.·
- decadenza diritto
Versioni del testo
- Art. 1. (Servizi militari) 1. Ai fini del trattamento di quiescenza a favore degli iscritti alle Casse pensioni degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro, i periodi di servizio militare di leva e quelli considerati sostitutivi ed equiparati ai sensi delle disposizioni vigenti sono computati, a domanda, ai sensi dell' articolo 20 della legge 24 dicembre 1986, n. 958 , con effetto dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 958 del 1986 , con onere a carico delle predette Casse pensioni. A tali fini viene considerato equiparato al servizio militare di leva il corrispondente periodo di servizio di volontariato prestato non in costanza di rapporto d'impiego nei Paesi in via di sviluppo ai sensi della legge 15 dicembre 1971, n. 1222 , e successive modificazioni. 2. La disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione per i servizi militari che siano stati gia' utilizzati ai fini della liquidazione di assegni di quiescenza a carico dello Stato o di altri istituti di previdenza o che siano gia' altrimenti utili a pensione. 3. Restano ferme le vigenti norme sulla ricongiunzione dei servizi previste dalla legge 22 giugno 1954, n. 523 , e successive modificazioni, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 , e successive modificazioni, dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29 , nonche' dalla legge 5 marzo 1990, n. 45 .
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell' art. 20 della legge 24 dicembre 1986, n. 958 , concernente norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata, e' il seguente:
"Art. 20 (Riconoscimento del servizio militare). - 1. Il periodo di servizio militare e' valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione della anzianita' lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico".
- La legge 15 dicembre 1971, n. 1222 , reca norme concernenti "Cooperazione tecnica con i Paesi in via di sviluppo".
- La legge 22 giugno 1954, n. 523 , reca norme concernenti "Ricongiunzione ai fini del trattamento di quiescenza e della buonuscita dei servizi resi allo Stato con quelli prestati presso gli enti locali".
- Il D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 , reca norme concernenti "Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato".
- La legge 7 febbraio 1979, n. 29 , reca norme concernenti: "Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali".
- La legge 5 marzo 1990, n. 45 , reca norme concernenti "Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti". - Art. 2. (Requisito per il diritto a pensione) 1. Nei confronti degli iscritti alle Casse pensioni degli istituti di previdenza, che contraggano matrimonio nello stato di quiescenza, si applicano le norme di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 , e successive modificazioni. 2. La cittadinanza italiana non costituisce, per gli iscritti alle Casse pensioni degli istituti di previdenza e per i loro superstiti, un requisito per l'acquisto o il mantenimento del diritto, indiretto o di riversibilita'. 3. Ai titolari di trattamenti di quiescenza a carico delle Casse pensioni degli istituti di previdenza si applica la disposizione prevista dall' articolo 1 della legge 7 marzo 1985, n. 82 .
Note all'art. 2:
- Per il titolo del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 , vedi precedente nota all'art. 1.
- Il testo dell' art. 1 della legge 7 marzo 1985, n. 82 , concernente "Abrogazione delle disposizioni che escludono i pensionati statali residenti all'estero dal diritto a percepire l'indennita' integrativa speciale", e' il seguente:
"Art. 1. - L'indennita' integrativa speciale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324 , e suc- cessive modificazioni e integrazioni, viene estesa a partire dal 1 gennaio 1984 alle pensioni dello Stato pagabili all'estero". - Art. 3. (Arrotondamento) 1. Per le cessazioni dal servizio a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della determinazione della quota del trattamento di quiescenza di cui al primo comma, lettera a), dell'articolo 3 della legge 26 luglio 1965, n. 965 , il complessivo servizio utile viene arrotondato a mese intero, trascurando la frazione del mese non superiore a quindici giorni e computando per un mese quella superiore.
Note all'art. 3:
- Il testo dell' art. 1 della legge 26 luglio 1965, n. 965 , concernente "Miglioramenti ai trattamenti di quiescenza delle casse per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e agli insegnanti, modifiche agli ordinamenti delle casse pensioni facenti parte degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro", e' il seguente:
"Art. 1. - Per le cessazioni dal servizio a partire dal 1 luglio 1965, nei riguardi degli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza, sia esso nella forma della pensione oppure nella forma dell'indennita' una volta tanto, la retribuzione annua contributiva, attribuita in conformita' alle vigenti disposizioni a ciascun iscritto per ogni anno solare dell'intera carriera di servizio, viene considerata distintamente nelle parti a) e b) defi- nite dai commi seguenti.
La parte a) e' costituita:
1) dagli emolumenti contemplati dall' articolo 15 della legge 5 dicembre 1959, n. 1077 , dal comma secondo dell'articolo 16 della legge stessa e dal primo comma del successivo articolo 2 oppure, qualora si tratti di segretari comunali e provinciali, dall'articolo 17 della legge citata, nonche' dal comma primo e dal n. 1) del comma secondo del successivo articolo 2.
La parte b) e' costituita:
1) dagli eventuali assegni riguardati dal comma primo dell'articolo 16 della citata legge 5 dicembre 1959, n. 1077 ;
2) dagli interi emolumenti corrisposti per servizi resi simultaneamente a quello principale;
3) dagli interi emolumenti corrisposti nei periodi di continuazione di iscrizione o di reiscrizione che diano luogo al trattamento nella forma della pensione aggiuntiva prevista dall' articolo 26 della legge 24 maggio 1952, n. 610 ;
4) dai compensi mensili corrisposti ai segretari comunali e provinciali contemplati al n. 2) del secondo comma del successivo articolo 2.
Per il periodo di continuazione di iscrizione o di reiscrizione che non superi i cinque anni, qualora la parte a) della retribuzione annua contributiva goduta nel periodo stesso risulti superiore a quella riferita alla data della precedente cessazione dal servizio, la differenza e', in ogni caso, da comprendersi nella parte b) della retribuzione. Tale norma non trova applicazione per il personale riguardato dall' articolo 9 della legge 22 novembre 1962, n. 1646 .
Per gli assegni di cui al n. 1) del comma terzo, in godimento al 1 gennaio 1958 oppure al 1 gennaio 1964, la retribuzione annua contributiva costante con riferimento ai servizi resi anteriormente al 1 gennaio 1958 e' attribuita per un numero di anni solari pari agli anni utili a pensione a tale data computati comprendendovi i servizi o periodi ammessi a riscatto o a riconoscimento su domande presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge. La predetta retribuzione annua contributiva costante e' pari:
nel caso in cui gli assegni stessi non risultino goduti al 1 gennaio 1964, al prodotto dell'ammontare annuo degli assegni in godimento al 1 gennaio 1958 per il coefficiente della tabella E unita alla legge 11 aprile 1955, n. 379 , corrispondente agli anni considerati utili nel senso suindicato;
nel caso in cui gli assegni stessi non risultino goduti al 1 gennaio 1958, al prodotto dell'ammontare annuo degli assegni in godimento al 1 gennaio 1964, derivanti da deliberazioni adottate anteriormente a tale data, per il coefficiente fisso 0,695 e per il predetto coefficiente della tabella E;
nel caso in cui gli assegni risultino goduti al 1 gennaio 1958 e al 1 gennaio 1964, al piu' favorevole dei due prodotti dianzi indicati.
Le parti b) della retribuzione annua contributiva attribuita a ciascun iscritto in applicazione dei commi precedenti sono maggiorate, per gli anni solari anteriori al 1964, del 35 per cento".
- Il testo del primo comma, lettera a), dell'art. 3 della legge 26 luglio 1965, n. 965 , e' il seguente: " a) dalla quota di pensione determinata sulla parte a) della retribuzione annua contributiva riferita alla data di cessazione dal servizio e diminuita di L. 50.000 con l'applicazione dell'aliquota indicata nell'allegato A della presente legge in corrispondenza agli anni e mesi utili".