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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 09/06/2025, n. 617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 617 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Latti Presidente Relatore
dott. Mario Farina Giudice
dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2497/2025 promossa da:
, (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. OLIVERI GABRIELE CP_1 C.F._1
E
, (C.F. con il patrocinio dell'avv. PISANO Controparte_2 C.F._2
FRANCESCO
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto per legge
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Pag. 1 a 5 Le parti hanno proposto una domanda congiunta di modifica delle condizioni di divorzio nella quale hanno esposto:
“I IGg.ri e contrassero matrimonio civile in Carbonia il giorno CP_1 Controparte_2
13.06.1981, trascritto nel registro degli atti di matrimonio (del predetto comune) dell'anno 1981, al n° 9, parte I;
dalla loro unione matrimoniale nacquero in Iglesias due figlie: il 23.03.1985 e Persona_1 Per_2
il 26.02.1992;
[...]
con sentenza pronunciata il 04.07.2014, n° 2300, pubblicata il 29.07.2014 (prod. 1), passata in giudicato, il Tribunale di Cagliari, a definizione del procedimento divorzile contenzioso iscritto al numero di R.G. 3078/2012, promosso dal IG. , pronunziò lo scioglimento del CP_1
matrimonio degli odierni ricorrenti e, per quel che qui rileva, determinò in € 1.900,00, oltre il 70%
delle spese straordinarie, l'importo mensile che il IG. avrebbe dovuto versare entro il giorno CP_1
5 di ogni mese presso il domicilio della IG.ra di cui € 700,00 a titolo di assegno divorzile e CP_2
€ 600,00 a titolo di contributo per il mantenimento di ciascuna delle figlie maggiorenni ma non ancora
economicamente indipendenti;
ad oggi il IG. , oltre al puntuale versamento dell'assegno divorzile (€ 700,00), continua ad CP_1
ottemperare anche all'obbligo di contribuzione al mantenimento delle figlie mediante versamento in favore della IG.ra di € 1.200,00 mensili (€ 600,00 per ciascuna figlia), nonostante e CP_2 Per_1
non convivano più con la madre ed abbiano raggiunto la loro piena autonomia abitativa;
Per_2
, di anni 39, laureata in scienze e tecniche psicologiche, risiede a Cagliari e, dopo numerose Per_1
esperienze lavorative ed un recente periodo di disoccupazione, svolge attualmente attività
impiegatizia; , di anni 32, già laureata in Lingue e Comunicazione ed attualmente iscritta al Per_2
corso di Laurea Magistrale in Scienze dello Spettacolo e della Produzione Multimediale, risiede a
Cagliari e svolge attività lavorativa subordinata con mansioni di commessa di vendita;
Pag. 2 a 5 orbene, in primis, difettando oggi qualsiasi rapporto di convivenza o di stabile collegamento residenziale tra la IG.ra e le figlie, deve ritenersi venuto meno il diritto della IG.ra CP_2 CP_2
di percepire dal IG. il contributo al mantenimento delle figlie riconosciutole in sede divorzile CP_1
al pari del correlato diritto al concorso del IG. (in misura pari al 70%) alle spese CP_1
straordinarie;
in secundis, in ragione della loro età, del loro grado di istruzione, delle esperienze lavorative maturate e delle capacità professionali acquisite, deve ritenersi che e siano state poste Per_1 Per_2
nella concreta posizione di poter essere autosufficienti, così da doversi escludere oggi la persistenza in capo a ciascun genitore dell'obbligo giuridico di provvedere o contribuire al loro mantenimento;
ferma ed impregiudicata ovviamente qualsivoglia libera iniziativa genitoriale di aiuto e di sostegno a favore delle figlie;
i ricorrenti, a parziale modifica della sentenza divorzile, sono dunque concordi nel domandare che sia revocato, a decorrere dalla data di proposizione del presente ricorso, l'obbligo di CP_1
di pagamento in favore di dell'assegno di contribuzione al mantenimento di Controparte_2
e ivi statuito e che sia parimenti revocato il correlato obbligo di concorrere (in misura Per_1 Per_2
pari al 70%) al pagamento delle spese straordinarie per le figlie;
le parti, inoltre, sono concordi nel domandare che, a decorrere dalla data di proposizione del presente ricorso, sia rideterminato in misura pari ad euro 800,00 mensili l'importo dell'assegno divorzile, con aggiornamento annuale ISTAT a far data da aprile 2026;
Infine la IG.ra dichiara di rinunciare ai crediti da mancato adeguamento Controparte_2
ISTAT degli importi dell'assegno divorzile e dell'assegno di contribuzione al mantenimento di Per_1
e e dichiara di nulla più avere a pretendere nei confronti del IG. a tale titolo. Per_2 CP_1
Tanto Premesso e ut supra rispettivamente rappresentati, CP_1 Controparte_2
difesi e domiciliati, RICORRONO a codesto Ill.mo Tribunale affinché Voglia deIGnare il Giudice
Pag. 3 a 5 Relatore, il quale, trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, Vorrà rimettere la causa in decisione affinché il Collegio accolga le seguenti CONFORMI CONCLUSIONI
Piaccia all'ill.mo Tribunale adito
1) omologare e prendere atto delle seguenti nuove condizioni concordate dalle parti in modifica delle statuizioni della sentenza del Tribunale di Cagliari n° 2300, pubblicata il 29.07.2014, pronunziata a definizione del procedimento divorzile contenzioso R.G. 3078/2012:
1.1) è revocato integralmente l'obbligo del IG. di corrispondere alla IG.ra CP_1 [...]
, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie e , CP_2 Persona_1 Persona_2
l'assegno mensile di € 1.200,00 (€ 600,00 per ciascuna figlia) posto a suo carico con la anzidetta sentenza n° 2300/2014 - R.G. 3078/2012, con effetto dalla data dalla data di proposizione del presente ricorso;
1.2) è revocato integralmente l'obbligo del IG. di concorrere, in misura pari al 70%, CP_1
al pagamento delle spese straordinarie in favore delle figlie posto a suo carico con la anzidetta sentenza n° 2300/2014 - R.G. 3078/2012, con effetto dalla data di proposizione del presente ricorso;
1.3) è rideterminato in misura pari ad euro 800,00 mensili l'importo dell'assegno divorzile in favore della IG.ra , con effetto dalla data di proposizione del presente ricorso;
il Controparte_2
detto importo dovrà essere aggiornato annualmente in base alle variazioni ISTAT, con prima rivalutazione da aprile 2026;
1.4) la IG.ra dichiara di rinunciare ai crediti da mancato adeguamento Controparte_2
ISTAT degli importi dell'assegno divorzile e dell'assegno di contribuzione al mantenimento di Per_1
e e dichiara di nulla più avere a pretendere nei confronti del IG. a tale titolo;
Per_2 CP_1
2) compensare integralmente le spese di lite tra le parti.”
Acquisito il parere del PM, deve prendersi atto dell'accordo che attiene ai rapporti patrimoniali fra e che devono essere omologati. CP_1 Controparte_2
P.Q.M.
Pag. 4 a 5 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, a modifica di quanto disposto con sentenza n. 2300/2014 emessa dal Tribunale di Cagliari in data 4.07.2014,
1) provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti come sopra riportate;
2) dichiara le spese integralmente compensate tra le parti.
Cagliari, 19.05.2025
Il Presidente
dott. Giorgio Latti
Pag. 5 a 5