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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/06/2025, n. 3362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3362 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis) riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino Presidente
Dr. Paolo Celentano Consigliere
Dr. Giovanni Galasso Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel processo civile d'appello iscritto al n. 1567/2025 del ruolo generale degli affari civili contenziosi avverso la sentenza n. 8596/2024 del Tribunale di Napoli, del 7-10/10/2024;
TRA
(c.f. , Parte_1 P.IVA_1 costituitasi in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata e trasmessa con le modalità di cui all'art. 83 comma 3° c.p.c., dall'Avv. Emanuela Tucci (c.f. ); C.F._1
APP ELLAN TE
E
(codice Controparte_1 fiscale non indicato)
(c.f. Controparte_2
) P.IVA_2
(c.f. ) CP_3 C.F._2
APP ELLA TI NO N C OS TITU ITI
_______________________________________________________________________ n. 1567/2025 r.g.a.c.c. 1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 29/9/2021 e notificato agli Parte_2
ed all' , (si
[...] Controparte_4 CP_3 riporta di seguito la ricostruzione del processo contenuta nella sentenza impugnata)
“propose opposizione avverso la cartella esattoriale n. 07120190132287744000, notificatagli dall' su incarico dell' Controparte_4 [...]
, per il pagamento della somma di € 7.873,03. Parte_3
A sostegno della opposizione, sostenne che la cartella è illegittima, perché non preceduta dalla notifica della ordinanza ingiunzione presupposta, emessa in data 19.04.2019 dall' n. 1437/1578°. Controparte_2
L' in via preliminare eccepisce il difetto Controparte_4 di competenza per territorio e per materia del giudice adito nonché la propria carenza di legittimazione passiva.
Nel merito chiede il rigetto della opposizione.
L' eccepisce Controparte_1 preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva, essendo il ricorso relativo
a cartella esattoriale consequenziale al mancato pagamento di ordinanza emessa dall' di . Controparte_1 CP_2
Nel merito chiede il rigetto della opposizione.
L' eccepisce che, poiché Controparte_2 il giudizio attiene all'impugnativa della cartella di pagamento n.
07120190132287744000, atto attinente alla fase esecutiva di competenza dell'Ente di riscossione, il ricorso è inammissibile nei suoi confronti, per difetto di legittimazione passiva.
Nel merito, chiede il rigetto della opposizione”.
Con sentenza n. 8596/2024, il Tribunale, dopo aver riconosciuto la carenza di legittimazione passiva dell' e qualificato Controparte_1
l'opposizione come opposizione ex art. 617 c.p.c., escludendo che si trattasse di opposizione cd. recuperatoria, così provvedeva: “-accoglie il ricorso proposto da
[...]
ed annulla la cartella di pagamento impugnata;
CP_3
_______________________________________________________________________ n. 1567/2025 r.g.a.c.c. 2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
-condanna l' e l' Controparte_4 Controparte_2
al pagamento delle spese di lite in favore di , liquidate
[...] CP_3 in € 43,00 per esborsi ed € 5.077,00 per compenso del difensore, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
-condanna al pagamento delle spese di lite in favore CP_3 dell' liquidate in € 4.061,00 per compenso Controparte_1 del difensore, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, ed accessori di legge, se dovuti”.
Avverso tale sentenza ha proposto appello, con ricorso depositato il 10/4/2025,
l' , deducendo che il Tribunale aveva errato nel Controparte_4 qualificare l'opposizione, trattandosi a suo avviso di opposizione recuperatoria, con conseguente competenza del Tribunale di Salerno. Ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Dichiarare fondato l'appello per i motivi di diritto illustrati in narrativa e, conseguenzialmente, annullare la Sentenza n. 8596/2024 pronunciata dal Tribunale di
Napoli a definizione del giudizio n. 22876/2021 RG;
In ogni caso, accertare e dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Napoli in favore del
Tribunale di Salerno, nonché porre ad esclusivo carico dell'Ente creditore (id est: l' CP_5 di ) le spese del giudizio di primo grado, difettando CP_2 Controparte_4
di legittimazione passiva in ordine al corretto espletamento dell'attività di
[...] notifica degli atti presupposti alla cartella n. 07120190132287744000;
Con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio, da distrarre, ex art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto difensore”.
Non si sono costituiti gli appellati.
All'udienza del 10/6/2025 la Corte ha disposto il mutamento del rito, da quello ordinario a quello del lavoro, ed ha quindi invitato l'appellante alla precisazione delle conclusioni e alla discussione ai sensi degli artt. 350 bis primo comma e 281 sexies c.p.c.
(trova applicazione al presente processo di appello la disciplina successiva alle modifiche introdotte dal d.lgs. 149/2022); ha quindi introitato il processo in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è inammissibile.
_______________________________________________________________________ n. 1567/2025 r.g.a.c.c. 3 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
La corretta individuazione del mezzo di impugnazione va infatti compiuta in base alla qualificazione operata dal Giudice di primo grado (cd. principio dell'apparenza), indipendentemente dalla correttezza della stessa (Cass. 9816/1997; Cass. 12785/1998;
Cass. 4787/2001; Cass. 10495/2004); solo qualora quest'ultimo non vi abbia provveduto,
l'individuazione del corretto mezzo di impugnazione può avvenire attraverso la qualificazione dell'azione che dovrà necessariamente compiere il Giudice di appello (in tal senso cfr. Cass. 5580/1997; Cass. 657/1998).
Avendo dunque il Tribunale provveduto alla espressa qualificazione dell'opposizione “come opposizione agli atti esecutivi, perché il ricorrente contesta un vizio formale della cartella, derivato dalla omessa notifica della ordinanza ingiunzione presupposta, con la conseguenza che, ai sensi degli artt. 617, comma 1, e 480, comma 3,
c.p.c., la competenza territoriale spetta al giudice del luogo in cui la cartella è stata notificata” (cfr. sentenza di primo grado, pag. 2), l' avrebbe dovuto Controparte_4 impugnare la sentenza con ricorso per cassazione, in considerazione di quanto previsto dall'art. 618 commi 2° e 3°.
L'appello è inammissibile anche per un altro motivo.
Il giudizio di primo grado è stato definito mediante l'applicazione del rito ordinario;
benché lo stesso sia stato introdotto con ricorso, il Tribunale, all'esito dell'udienza del 13/6/2024, sostituita dallo scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha concesso i termini di cui all'art. 190 comma 2° c.p.c., così di fatto disponendo il mutamento del rito.
L'appello è stato proposto con ricorso depositato il 10/4/2025, mentre avrebbe dovuto essere proposto con atto di citazione, secondo le forme del rito ordinario.
L'utilizzo dello strumento inappropriato da parte dell'appellante (ricorso in luogo di citazione), non determina di per sé l'inammissibilità dell'impugnazione, ma fa sì che, per la valutazione della tempestività, occorre prendere in considerazione il momento della notifica dell'atto di impugnazione se lo strumento corretto è la citazione e quello del deposito se lo strumento corretto è il ricorso (cfr., ex multis, Cass. 4498/2009; Cass.
23412/2008; Cass. 11657/1998; Cass. 11517/1995).
Nel caso di specie il ricorso è stato depositato nell'ultimo giorno utile per proporre appello (la sentenza è stata pubblicata il 10/10/2024), sicché la notifica – ove eseguita,
_______________________________________________________________________ n. 1567/2025 r.g.a.c.c. 4 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
giacché non ve ne è prova - è intervenuta necessariamente oltre il termine di cui all'art. 327 c.p.c..
Infine, quand'anche volesse applicarsi il rito del lavoro, l'appello sarebbe comunque inammissibile, non avendo l'appellante dimostrato di aver eseguito le notifiche
(Cass. SS.UU. 20604/2008).
È appena il caso di aggiungere che le questioni relative all'inammissibilità dell'appello non andavano sottoposte alla parte ai sensi dell'art. 101 coma 2° c.p.c., che non opera con riguardo alle questioni di esclusivo rilievo processuale in quanto esse dovrebbero essere già note alle parti (cfr., ex multis, Cass. 6218/2019; Cass. 19372/2015;
Cass. 16060/2015; Cass. SS.UU. 30883/2024)
Va dunque dichiarata l'inammissibilità dell'appello.
Non occorre provvedere sulle spese del giudizio di secondo grado, atteso che gli appellati non si sono costituiti.
Deve invece darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 comma 1 quater d.P.R. 115/02, in considerazione dell'inammissibilità dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza n. 8596/2024 emessa dal Tribunale di Napoli il 7-10/10/2024, così provvede:
1. dichiara l'inammissibilità dell'appello;
2. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Napoli, il 10 giugno 2025.
Il Cons. estensore Il Presidente
Dr. Giovanni Galasso Dr.ssa Caterina Molfino
_______________________________________________________________________ n. 1567/2025 r.g.a.c.c. 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis) riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino Presidente
Dr. Paolo Celentano Consigliere
Dr. Giovanni Galasso Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel processo civile d'appello iscritto al n. 1567/2025 del ruolo generale degli affari civili contenziosi avverso la sentenza n. 8596/2024 del Tribunale di Napoli, del 7-10/10/2024;
TRA
(c.f. , Parte_1 P.IVA_1 costituitasi in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata e trasmessa con le modalità di cui all'art. 83 comma 3° c.p.c., dall'Avv. Emanuela Tucci (c.f. ); C.F._1
APP ELLAN TE
E
(codice Controparte_1 fiscale non indicato)
(c.f. Controparte_2
) P.IVA_2
(c.f. ) CP_3 C.F._2
APP ELLA TI NO N C OS TITU ITI
_______________________________________________________________________ n. 1567/2025 r.g.a.c.c. 1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 29/9/2021 e notificato agli Parte_2
ed all' , (si
[...] Controparte_4 CP_3 riporta di seguito la ricostruzione del processo contenuta nella sentenza impugnata)
“propose opposizione avverso la cartella esattoriale n. 07120190132287744000, notificatagli dall' su incarico dell' Controparte_4 [...]
, per il pagamento della somma di € 7.873,03. Parte_3
A sostegno della opposizione, sostenne che la cartella è illegittima, perché non preceduta dalla notifica della ordinanza ingiunzione presupposta, emessa in data 19.04.2019 dall' n. 1437/1578°. Controparte_2
L' in via preliminare eccepisce il difetto Controparte_4 di competenza per territorio e per materia del giudice adito nonché la propria carenza di legittimazione passiva.
Nel merito chiede il rigetto della opposizione.
L' eccepisce Controparte_1 preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva, essendo il ricorso relativo
a cartella esattoriale consequenziale al mancato pagamento di ordinanza emessa dall' di . Controparte_1 CP_2
Nel merito chiede il rigetto della opposizione.
L' eccepisce che, poiché Controparte_2 il giudizio attiene all'impugnativa della cartella di pagamento n.
07120190132287744000, atto attinente alla fase esecutiva di competenza dell'Ente di riscossione, il ricorso è inammissibile nei suoi confronti, per difetto di legittimazione passiva.
Nel merito, chiede il rigetto della opposizione”.
Con sentenza n. 8596/2024, il Tribunale, dopo aver riconosciuto la carenza di legittimazione passiva dell' e qualificato Controparte_1
l'opposizione come opposizione ex art. 617 c.p.c., escludendo che si trattasse di opposizione cd. recuperatoria, così provvedeva: “-accoglie il ricorso proposto da
[...]
ed annulla la cartella di pagamento impugnata;
CP_3
_______________________________________________________________________ n. 1567/2025 r.g.a.c.c. 2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
-condanna l' e l' Controparte_4 Controparte_2
al pagamento delle spese di lite in favore di , liquidate
[...] CP_3 in € 43,00 per esborsi ed € 5.077,00 per compenso del difensore, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
-condanna al pagamento delle spese di lite in favore CP_3 dell' liquidate in € 4.061,00 per compenso Controparte_1 del difensore, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, ed accessori di legge, se dovuti”.
Avverso tale sentenza ha proposto appello, con ricorso depositato il 10/4/2025,
l' , deducendo che il Tribunale aveva errato nel Controparte_4 qualificare l'opposizione, trattandosi a suo avviso di opposizione recuperatoria, con conseguente competenza del Tribunale di Salerno. Ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Dichiarare fondato l'appello per i motivi di diritto illustrati in narrativa e, conseguenzialmente, annullare la Sentenza n. 8596/2024 pronunciata dal Tribunale di
Napoli a definizione del giudizio n. 22876/2021 RG;
In ogni caso, accertare e dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Napoli in favore del
Tribunale di Salerno, nonché porre ad esclusivo carico dell'Ente creditore (id est: l' CP_5 di ) le spese del giudizio di primo grado, difettando CP_2 Controparte_4
di legittimazione passiva in ordine al corretto espletamento dell'attività di
[...] notifica degli atti presupposti alla cartella n. 07120190132287744000;
Con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio, da distrarre, ex art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto difensore”.
Non si sono costituiti gli appellati.
All'udienza del 10/6/2025 la Corte ha disposto il mutamento del rito, da quello ordinario a quello del lavoro, ed ha quindi invitato l'appellante alla precisazione delle conclusioni e alla discussione ai sensi degli artt. 350 bis primo comma e 281 sexies c.p.c.
(trova applicazione al presente processo di appello la disciplina successiva alle modifiche introdotte dal d.lgs. 149/2022); ha quindi introitato il processo in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è inammissibile.
_______________________________________________________________________ n. 1567/2025 r.g.a.c.c. 3 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
La corretta individuazione del mezzo di impugnazione va infatti compiuta in base alla qualificazione operata dal Giudice di primo grado (cd. principio dell'apparenza), indipendentemente dalla correttezza della stessa (Cass. 9816/1997; Cass. 12785/1998;
Cass. 4787/2001; Cass. 10495/2004); solo qualora quest'ultimo non vi abbia provveduto,
l'individuazione del corretto mezzo di impugnazione può avvenire attraverso la qualificazione dell'azione che dovrà necessariamente compiere il Giudice di appello (in tal senso cfr. Cass. 5580/1997; Cass. 657/1998).
Avendo dunque il Tribunale provveduto alla espressa qualificazione dell'opposizione “come opposizione agli atti esecutivi, perché il ricorrente contesta un vizio formale della cartella, derivato dalla omessa notifica della ordinanza ingiunzione presupposta, con la conseguenza che, ai sensi degli artt. 617, comma 1, e 480, comma 3,
c.p.c., la competenza territoriale spetta al giudice del luogo in cui la cartella è stata notificata” (cfr. sentenza di primo grado, pag. 2), l' avrebbe dovuto Controparte_4 impugnare la sentenza con ricorso per cassazione, in considerazione di quanto previsto dall'art. 618 commi 2° e 3°.
L'appello è inammissibile anche per un altro motivo.
Il giudizio di primo grado è stato definito mediante l'applicazione del rito ordinario;
benché lo stesso sia stato introdotto con ricorso, il Tribunale, all'esito dell'udienza del 13/6/2024, sostituita dallo scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha concesso i termini di cui all'art. 190 comma 2° c.p.c., così di fatto disponendo il mutamento del rito.
L'appello è stato proposto con ricorso depositato il 10/4/2025, mentre avrebbe dovuto essere proposto con atto di citazione, secondo le forme del rito ordinario.
L'utilizzo dello strumento inappropriato da parte dell'appellante (ricorso in luogo di citazione), non determina di per sé l'inammissibilità dell'impugnazione, ma fa sì che, per la valutazione della tempestività, occorre prendere in considerazione il momento della notifica dell'atto di impugnazione se lo strumento corretto è la citazione e quello del deposito se lo strumento corretto è il ricorso (cfr., ex multis, Cass. 4498/2009; Cass.
23412/2008; Cass. 11657/1998; Cass. 11517/1995).
Nel caso di specie il ricorso è stato depositato nell'ultimo giorno utile per proporre appello (la sentenza è stata pubblicata il 10/10/2024), sicché la notifica – ove eseguita,
_______________________________________________________________________ n. 1567/2025 r.g.a.c.c. 4 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
giacché non ve ne è prova - è intervenuta necessariamente oltre il termine di cui all'art. 327 c.p.c..
Infine, quand'anche volesse applicarsi il rito del lavoro, l'appello sarebbe comunque inammissibile, non avendo l'appellante dimostrato di aver eseguito le notifiche
(Cass. SS.UU. 20604/2008).
È appena il caso di aggiungere che le questioni relative all'inammissibilità dell'appello non andavano sottoposte alla parte ai sensi dell'art. 101 coma 2° c.p.c., che non opera con riguardo alle questioni di esclusivo rilievo processuale in quanto esse dovrebbero essere già note alle parti (cfr., ex multis, Cass. 6218/2019; Cass. 19372/2015;
Cass. 16060/2015; Cass. SS.UU. 30883/2024)
Va dunque dichiarata l'inammissibilità dell'appello.
Non occorre provvedere sulle spese del giudizio di secondo grado, atteso che gli appellati non si sono costituiti.
Deve invece darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 comma 1 quater d.P.R. 115/02, in considerazione dell'inammissibilità dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza n. 8596/2024 emessa dal Tribunale di Napoli il 7-10/10/2024, così provvede:
1. dichiara l'inammissibilità dell'appello;
2. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Napoli, il 10 giugno 2025.
Il Cons. estensore Il Presidente
Dr. Giovanni Galasso Dr.ssa Caterina Molfino
_______________________________________________________________________ n. 1567/2025 r.g.a.c.c. 5