Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/04/2025, n. 1781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1781 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO Cron.
___________________ Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Dott. Fabio Civiletti, nella causa iscritta al n.
F.A. _________________ 11974 R.G. L. 2023, promossa
D A
, rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
Addì ______________ Francesco DENTINO, giusta procura in atti, ed elettivamente Rilasciata spedizione in domiciliata presso lo studio di questi, in Palermo, Via Mariano forma esecutiva all'Avv.
Stabile 241; ______________________
- Ricorrente - ______________________
per ___________________
CONTRO
______________________
Controparte_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Stefania SOTGIA
[...] Il Cancelliere
e Alessandro DOA, giusta procura generale richiamata in
memoria, ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura
Distrettuale dell'Ente, in Palermo, Via Laurana 59.
- Resistente -
OGGETTO: IMPUGNAZIONE COMUNICAZIONE DI
DEBITO PER IL PAGAMENTO DI CONTRIBUTI
PREVIDENZIALI.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi.
All'esito del deposito di note di trattazione scritta, sostitutive dell'udienza del 12/03/2025, ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., ha emesso
1
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Rigetta la domanda proposta da . Parte_1
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro
1.312,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.P.A. se dovute.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 5/10/2023, , impugno' il Parte_1
provvedimento n. 241712988910, notificatole in data 15/09/2023, con il quale veniva CP_1
invitata al pagamento di € 1.640,87, per il mancato versamento di contributi per lavoro domestico, relativamente al rapporto di lavoro avente codice 9809180148, con riferimento al terzo e quarto trimestre anno 2013 e primo trimestre anno 2016, chiedendone l'annullamento, con declaratoria dell'insussistenza della pretesa creditoria dell' . CP_1
Dedusse, l'illegittimità di tale atto, atteso che il credito dell' era, a suo dire, CP_1
inesorabilmente estinto per intervenuta prescrizione, ai sensi dell'art. 3, comma 9, legge
335/95, considerato che, nonostante la sospensione dei termini stabilita in occasione del periodo
emergenziale Covid, dal 1° luglio 2021, decorre nuovamente la modalità di conteggio ordinaria
prevista dalla legge 335/1995, sostenendo come, in relazione a tale calcolo, il provvedimento dovesse essere notificato entro il 5/02/2022.
Nel merito specificò che l'insussistenza del credito vantato dall' , derivasse CP_1
dalla circostanza che, nel periodo contestato, l'obbligo contributivo del datore di lavoro era sospeso, a causa della mancata prestazione dell'attività lavorativa, come previsto dal
Messaggio 14/04/2016 n. 1643, con il quale vengono indicati espressamente i motivi di CP_1
2 sospensione del versamento contributivo, ovvero congedo per maternità, aspettativa per motivi
personali e malattia o infortunio di durata superiore a quella riconosciuta come retribuita.
Allegò, dunque, copia del passaporto e del biglietto aereo del lavoratore che si trovava all'estero dal 15 dicembre 2015, al 3 marzo 2016.
L' ritualmente costituitosi in giudizio, contestava la pretesa, allegando di aver CP_1
notificato una precedente intimazione di pagamento in data 20/11/2017, con lettera raccomandata A/R n. 630289233612, in virtù della quale, considerata la sospensione per complessivi 311 giorni del termine di prescrizione del periodo emergenziale, la notificazione del provvedimento opposto, risultava tempestivamente inoltrata.
Il ricorrente replicava, con note dell'11/03/2025, disconoscendo la firma apposta sulla cartolina postale e adducendo l'impossibilità di provare la corrispondenza tra la copia dell'avviso allegato alla memoria di costituzione e il plico effettivamente contenuto nella raccomandata.
All'esito del deposito di note di trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza del
12/03/2025, sulla scorta della documentazione allegata in atti e delle conclusioni delle parti,
la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso non può trovare accoglimento, per le ragioni che seguono.
Va, preliminarmente, rigettata l'eccezione di prescrizione quinquennale, sollevata da parte ricorrente.
L' ha, infatti, prodotto un atto interruttivo della prescrizione recapitato in data CP_1
20/11/2017.
La notifica di tale atto e' perfettamente valida ed efficace.
Invero, il mero disconoscimento della sottoscrizione da parte del ricorrente va ritenuto privo di rilievo, dato che “il destinatario di un avviso di ricevimento che affermi di non
aver mai ricevuto l'atto, e in particolare di non aver mai apposto la propria firma sull'avviso di
ricevimento, ha l'onere, se intende contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, di impugnare
l'avviso di ricevimento a mezzo di querela di falso” (Cass., sez. lav., sentenza n. 3065 dell'1/03/2003),
stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata (Cass.
23040/2016, Cass. 12384/2021).
3 In merito alla corrispondenza del contenuto della lettera raccomandata con l'atto prodotto da parte resistente è sufficiente rilevare come vi sia piena coincidenza tra il numero della raccomandata apposto nella nota depositata in atti sotto il codice a barre e quello dell'avviso di ricevimento, cosicchè deve ragionevolmente presumersi che l'atto recapitato sia corrispondente a quello prodotto, mentre sarebbe stato onere del ricorrente dimostrare il contrario.
L'art. 1335 cod. civ. stabilisce, invero, che “la proposta, l'accettazione, la loro revoca e ogni
altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui
giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa,
nell'impossibilità di averne notizia”, a tal fine è sufficiente che il mittente dimostri l'avvenuto recapito del plico raccomandato all'indirizzo del destinatario, salvo per quest'ultimo la possibilità di provare di non aver avuto notizia, senza sua colpa, di detta ricezione.
Ritenuta la validità, dunque, dell'atto interruttivo della prescrizione del 20/11/2017,
anche l'eccezione di prescrizione deve essere disattesa in quanto, con la recentissima ordinanza n. 960 del 15/01/2025, la Corte di Cassazione, premesso che l'art. 67, D.L. n. 18 del
2020 (cd. Decreto “Cura Italia”, emanato per fronteggiare l'emergenza pandemica da COVID 19) ha
disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di
liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli
enti impositori, ha precisato che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a
quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle
altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la
stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art.
67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, D.Lgs.
n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di
versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per
un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini
previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e
decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli
enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
4 Poiché, tenuto conto della sospensione di 311 giorni, il termine di prescrizione scadeva il 27/09/2023 e la comunicazione di debito impugnata è stata ricevuta il 15/09/2023,
la prescrizione è stata nuova interrotta prima dello spirare del termine, con conseguente infondatezza dell'eccezione.
Ciò premesso, nel merito il ricorso è infondato.
Con riferimento alla richiesta di versamento dei contributi per il terzo e quarto trimestre 2013, nonché per il primo trimestre 2016, parte ricorrente ha invocato la disciplina
CP_ contenuta nel Messaggio 14/04/2016 n. 1643, secondo la quale l'obbligo contributivo del datore di lavoro può essere sospeso quando la prestazione lavorativa non viene resa per
“maternità, aspettativa o malattia oltre i periodi retribuiti “
Orbene, bisogna rilevare che il messaggio sopracitato ha, altresì, precisato le CP_1
modalità di comunicazione delle circostanze che consentono al datore di lavoro di essere esonerato dall'obbligo contributivo.
Lo stesso prevede in maniera dettagliata le modalità e le tempistiche entro le quali,
tramite apposita piattaforma disponibile per via telematica, il datore di lavoro può e deve fornire tale comunicazione, precisa infatti il messaggio che tale comunicazione è CP_1
consentita solamente per i trimestri dell'anno in corso non ancora scaduti o, se scaduti,
entro la fine del mese di scadenza del pagamento.
La procedura specifica anche cheper i periodi per i quali non è più possibile procedere
alla comunicazione attraverso il canale Internet sarà necessario rivolgersi alla sede
presentando la documentazione attestante la sospensione.
Parte ricorrente, tuttavia, non ha in alcun modo provato di avere effettuato le comunicazioni indispensabili per essere esonerata dall'obbligo contributivo, né
tempestivamente entro i termini di scadenza indicati con modalità telematica, né
successivamente alla loro scadenza, recandosi presso la sede di competenza;
pertanto, CP_1
è assolutamente irrilevante la prova che il lavoratore fosse all'estero.
La domanda proposta da , per le ragioni esposte, deve Parte_1
essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e devono liquidarsi come in dispositivo.
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P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, l'11/04/2025, all'esito del deposito di note di trattazione
scritta in sostituzione dell'udienza del 12/03/2025.
IL GIUDICE
(Dr. Fabio Civiletti)
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