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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 03/12/2025, n. 1287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1287 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di L'Aquila
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott.ssa Barbara del Bono Presidente
Dott.ssa Francesca Coccoli Consigliere
Dott.ssa NG FU Consigliere rel.ed est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N. 570 del Ruolo generale dell'anno 2024, promossa da: rappresentata ed assistita dagli avv.ti Alessandro La Marca di Parte_1
Bolzano C.F. PEC: e C.F._1 Email_1 Email_2 [...]
CF: , pec: Parte_2 C.F._2
Email_3
- Appellante-
Contro
con sede in Città Sant'Angelo (PE), alla via Aldo Moro Controparte_1
n.18, int. 9, P. IVA e C.F. (Reg. Fall. n. 8/14 - Trib. Pescara), in persona del P.IVA_1
Curatore Dr.ssa elettivamente domiciliato per il presente atto in Pescara Controparte_2 al v.le G. D'Annunzio n. 142 presso e nello studio dell'Avv. FR Grilli, C.F.
, indirizzo p.e.c. eletto quale C.F._3 Email_4
“domicilio digitale” per tutte le comunicazioni o notificazioni in corso di procedura ex art. 16 sexies, D.L. 179/2012, che lo rappresenta e difende giusta decreto di autorizzazione del
Giudice Delegato del 11.12.2023;
- Appellato – - 2 -
OGGETTO: revocazione ex art. 395, n. 1 e n. 4 c.p.c., della sentenza 609-2024 emessa dalla
Corte di appello di L'Aquila il 13.05.2024 e pubblicata in data 13.05.2024.
-
CONCLUSIONI:
Per l'appellante Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello ADITA:
- revocare la sentenza n. sentenza n. 609-2024 pubblicata dalla Corte d'Appello di L'Aquila in data 13/05/2024 per essere effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra (art. 395n.
1 c.p.c.) e per essere fondata su un errore di fatto risultante dagli atti di causa (art. 395n. 4
c.p.c.);
- conseguentemente per l'effetto, accogliere le conclusioni già precisate nel procedimento
1067/2033 di cui all'allegato atto di citazione e per i motivi, che per comodità di lettura si trascrivono come di seguito integrate:
a) In via preliminare nel rito in ogni stato e grado del processo, per le ragioni dedotte al punto F della comparsa di costituzione e risposta in primo grado, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione ad agire od “ad causam“ in capo al in quanto Controparte_1 ha agito in base ad un titolo esecutivo, costituito dal Decreto Ingiuntivo n. 334-2012
Tribunale di AM, dichiarato definitivamente esecutivo e munito di formula esecutiva in esecuzione della sentenza 950-2017, pubblicata dal Tribunale di AM nel procedimento n.
1554/2012 RG di opposizione al suddetto decreto ingiuntivo, sentenza che conferma un credito in capo al fallimento convenuto in modo difforme dalla realtà, per essere stata ottenuta in modo fraudolento e comunque con le dolose omissioni (di cui in narrativa) di informare il giudice di quel procedimento inducendolo in errore sulla titolarità del credito di cui al D.I. 344-2012 Tribunale AM in danno della , oggi Parte_3 Parte_1
;
[...]
b) Nel merito, per i motivi esposti nel presente atto, nell'allegato atto di appello sub
1067/2023 RG C.A. L'Aquila e nella comparsa di costituzione e risposta, depositata sub
3132/2020 Tribunale di Pescara, rigettare e respingere la domanda ex art. 44. L.F., proposta dal convenuto in quel procedimento;
CP_1
c) Condannare il convenuto al rimborso dei compensi e delle spese del presente CP_1 grado di giudizio e di quelli che hanno preceduto sub 3132/2020 RG tribunale di Pescara e
1067/2023 Corte di Appello di L'Aquila, nonché alla restituzione di quelli che l'appellante - 3 -
fosse costretta a pagare, a seguito del precetto notificato il 27.10.2023 e di quelli che dovesse notificare sulla base dell'impugnata sentenza 609-2024 della Corte di Appello di L'Aquila;
Ordinando comunque la restituzione di quanto conseguito o conseguendo dal Fallimento convenuto in esecuzione della sentenza impugnata “vero, che in data 6 giugno 2024,
l'avvocato Alessandro La Marca, è giunto presso la sede della , ed ha Parte_1 informato il suo legale rappresentante Ing. del comportamento doloso del Persona_1 sia avanti il Tribunale di AM nel procedimento 1554-2012, Controparte_1 sia successivamente, avanti il Tribunale di Pescara nel procedimento proposto da quest'ultimo contro ed in quello seguito di appello avanti la Corte di Appello di Parte_1
L'Aquila contro la sentenza emessa dal predetto tribunale di Pescara”
Si indicano a testi i Signori , con riserva di altri indicarne. CP_3
Con vittoria di spese e compensi e di causa.”.
Per l'appellata Controparte_1
“Affinché Codesta Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, voglia: in via preliminare
- accertata e dichiarata la violazione degli artt. 89 cpc e 52 Codice deontologico forense, disporre ex art. 89, II° co, cpc, la cancellazione di tutte le espressioni sconvenienti od offensive contenute nell'avverso atto di citazione, e segnatamente alle pagg. 11, 17, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31 e 38, provvedendo altresì ad assegnare alle parti offese, ossia al curatore del fallimento ed al sottoscritto difensore, con la sentenza che decide la CP_1 causa, una somma - equitativamente determinata - a titolo di risarcimento del danno anche non patrimoniale.
Nel merito
- ritenuti e dichiarati inammissibili e, comunque, manifestamente infondati i motivi addotti dall'impugnante, non ricorrendone i presupposti di cui all'art. 395, nn. 1 e 4, cpc, rigettare in toto le domande di cui all'avverso atto di citazione per revocazione confermando, per
l'effetto, la sentenza n. 609/2024 emessa dalla Corte d'Appello di L'Aquila;
- ritenuta e dichiarata la sussistenza della responsabilità aggravata della società attrice ai sensi dell'art. 96, III° co., cpc, condannarla al pagamento a favore del Controparte_1 di una somma equitativamente determinata;
- con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”. - 4 -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza pubblicata in data 13.05.2024 la Corte di appello di L'Aquila rigettava l'appello proposto dalla nei confronti del Parte_1 Controparte_1 volto ad ottenere la riforma della sentenza n. 952/2023 emessa dal Tribunale di Pescara, con condanna della società appellante alla refusione delle spese di lite.
L'appellante chiedeva la riforma della sentenza con cui il Tribunale di Pescara aveva dichiarato l'inefficacia, ex art. 44 F.L., in favore del , dei pagamenti eseguiti in CP_1 favore della nel corso e all'esito della procedura espropriativa Parte_1 mobiliare presso terzi n 495/2014 RG. ES. Mob. e di quella immobiliare n. 32/2014 RG. ES.
Imm. proposte dinanzi al Tribunale di AM TE, con condanna dell'allora convenuta la restituzione della somma complessiva di euro 148.888,73 oltre interessi in favore del
. CP_1
1.1. A sostegno dell'originaria domanda di inefficacia il deduceva che: CP_1
“- la società era stata dichiarata fallita dal Tribunale di Pescara con sentenza n. 8 CP_1 del 16.1.2014, depositata in data 28.1.2014;
-la stessa vantava un credito dell'importo complessivo di € 144.950,99 nei confronti dell'impresa individuale PR Interventi Sida di RA FR, per il quale aveva ottenuto dal Tribunale di AM TE l'emissione di decreto ingiuntivo n. 334/2012 del
12.07.2012;
- avverso detto decreto ingiuntivo, veniva proposta opposizione ed il relativo giudizio risultava pendente dinanzi il Tribunale di AM TE, rubricato al n. 1554/2012;
- la - successivamente fusa per incorporazione nella in Parte_3 Parte_1 quanto creditrice della in bonis per l'importo di € 232.845,67, aveva promosso CP_1 contro quest'ultima esecuzione mobiliare presso terzi davanti il Tribunale di AM TE, rubricata al n. 114/2013 R.G.E., terza pignorata la PR Interventi Sida di RA FR, il quale aveva reso la dichiarazione positiva ex art. 547 c.p.c., dichiarandosi debitrice della per l'importo complessivo di € 144.950,99 sulla base del decreto ingiuntivo n. CP_1
334/2012;
- la procedura espropriativa presso terzi si concludeva con ordinanza del 16.05.2013, con la quale il G.E. assegnava alla creditrice procedente - salva esazione – la somma di € Parte_3
138.461,47, mentre il residuo importo di € 6.489,52 veniva assegnato ad altro creditore intervenuto;
- 5 -
- intervenuto il fallimento della il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo CP_1 pendente dinanzi il Tribunale di AM TE veniva dichiarato interrotto all'udienza del
18.03.2015;
- non avendo la terza pignorata spontaneamente eseguito il pagamento a favore della creditrice assegnataria, la promuoveva due distinte procedure Parte_1 esecutive in danno della PR Interventi Sida di RA FR, quale terza debitrice della
(nelle more dichiarata fallita), in forza della ordinanza di assegnazione del CP_1
16.05.2013: l'esecuzione immobiliare iscritta al n. 32/2014 R.G.E., nonché distinta esecuzione mobiliare presso terzi rubricata al n. 495/2014 R.G.E., entrambe pendenti dinanzi il Tribunale di AM TE;
- la PR Interventi Sida di RA FR - anche a motivo dell'intervenuto fallimento della dalla cui curatela aveva ricevuto richiesta di pagamento del credito vantato CP_1 dalla società fallita - aveva proposto opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso entrambe le procedure esecutive avviate dalla contestando il diritto della Parte_1 creditrice a procedere ad espropriazione forzata;
- la curatela fallimentare, essendo già stata autorizzata ad agire giudizialmente per il recupero del credito vantato nei confronti della PR Interventi Sida di RA FR ed avendo nelle more accertato che detto credito, benché pignorato ed assegnato alla (in Parte_3 seguito prima del fallimento della e tuttavia non era Parte_1 CP_1 stato ancora pagato dalla terza pignorata alla creditrice assegnataria – e, pertanto, risultando colpito da indisponibilità a seguito della sopraggiunta dichiarazione di fallimento della medesima - era intervenuta in entrambi i giudizi di opposizione all'esecuzione per sostenere adesivamente le ragioni della PR Interventi Sida di RA FR;
- entrambe le procedure esecutive opposte proseguivano, non essendo stata disposta sospensione nella fase cautelare delle opposizioni, laddove, con riferimento ai relativi giudizi di merito, l'opposizione all'esecuzione immobiliare veniva definita con sentenza n. 210/2018, con accoglimento dell'opposizione, mentre l'opposizione all'esecuzione mobiliare presso terzi risultava allora in decisione (nelle note conclusionali del 24/4/2024 il ha CP_1 prodotto la sentenza n. 177/2024 del Tribunale di AM TE di accoglimento dell'opposizione, che è stata impugnata dalla;
Parte_1
- avverso la sentenza che accoglieva l'opposizione, la aveva proposto Parte_1 appello avverso dinanzi la Corte d'Appello di Catanzaro, convenendo la
[...]
il relativo giudizio risultando all'epoca Controparte_4 in fase decisoria;
- 6 -
- il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo rubricato al n. 1554/2012 R.G. del Tribunale di AM TE, precedentemente interrotto a seguito dell'intervenuto fallimento della ricorrente opposta e riassunto dalla PR Interventi Sida di RA FR, veniva definito con sentenza n. 950/2017 del 19.06.2017, con la quale il Tribunale di AM TE lo dichiarava estinto, per l'effetto dichiarando esecutivo il decreto ingiuntivo n. 1203/2012 e condannando l'opponente alla refusione delle spese di lite in favore del Controparte_1
donde il definitivo accertamento del credito di € 144.950,99 vantato dal
[...] [...] nei confronti della PR Interventi Sida di RA FR, oggetto CP_1 dell'ordinanza di assegnazione a favore della Parte_1
- entrambe le procedure esecutive promosse dalla sulla base della Parte_1 medesima ordinanza di assegnazione, nei confronti del RA FR e della PR
Interventi Sida di RA FR, si erano tuttavia concluse ed erano state dichiarate estinte, previa integrale soddisfazione del credito, per capitale ed interessi, nonché per le spese e competenze alla stessa riconosciute;
-in particolare, nell'esecuzione mobiliare presso terzi (n. 495/2014 R.g.e.), giusta ordinanza del 24.09.2015 successivamente integrata con provvedimento del 26.11.2015, era stata assegnata alla la somma complessiva di € 31.330,42 a seguito delle Parte_1 dichiarazioni parzialmente ex art. 547 c.p.c. rese dalle terze pignorate - entrambe debitrici della PR Interven-ti Sida di RA FR - AM Multiservizi Spa, per € 31.172,42
e Comune di AM TE per € 158,00;
- la somma assegnata di cui era debitrice la terza pignorata (pari Parte_4 ad € 31.172,42), era stata da quest'ultima effettivamente pagata alla Parte_1 in due tranches di pari importo, rispettivamente il 21.03.2016 ed il 03.05.2016;
- inoltre, nell'esecuzione immobiliare n. 32/2014 R.g.e. erano state assegnate alla
[...] le seguenti somme: € 55.440,15, pagati effettivamente il 03.10.2017, ed € Parte_1
88.259,05 pagati effettivamente il 07.03.2018, per un totale di € 143.699,20;
- dall'ordinanza resa in data 03.01.2018 dal GE nella procedura esecutiva immobiliare n.
32/2014 R.g.e., emergeva che alla in forza del titolo esecutivo Parte_1 azionato, ossia l'ordinanza di assegnazione del 16.05.2013 emessa nell'esecuzione presso terzi n. 114/2013 R.g.e., era stato riconosciuto un credito complessivo di € 174.871,62 (di cui
€138.461,47 per sorte capitale portata dal titolo esecutivo, €10.427,26 per interessi legali ed €
25.982,89 per spese e competenze);
- nella medesima ordinanza del 03.01.2018, infatti, il G.E., dando atto degli importi di €
31.172,42 e di € 55.440,15 (di cui € 30.440,15 imputabili a capitale) già ricevuti in pagamento - 7 -
dalla (rispettivamente nell'esecuzione mobiliare presso terzi n. Parte_1
495/2014 R.g.e. e nella stessa esecuzione immobiliare n. 32/2014 R.g.e.) assegnava alla società convenuta “…la somma di euro 88.259,05, in aggiunta alle somme già assegnate con anteriore riparto, ad integrale soddisfo di spese e onorari ex art. 2770 c.c. e ad integrale soddisfo del credito per capitale ed interessi portato dal titolo esecutivo azionato”, dando quindi atto “che il creditore procedente resta integralmente soddisfatto;
- pertanto, con successiva ordinanza del 07.03.2018 del medesimo G.E. nell'esecuzione immobiliare n. 32/2014 R.g.e., era dichiarata l'estinzione di detta procedura espropriativa avendo peraltro rilevato il giudice che “il creditore procedente è stato integralmente soddisfatto;
- peraltro, dai vari provvedimenti emessi dal G.E. nell'anzidetta esecuzione immobiliare n.
32/2014 R.g.e., si evinceva che tutte le somme complessivamente ivi assegnate e pagate alla
(pari ad € 143.699,92) nonché quelle corrisposte al custode Parte_1 giudiziario (pari ad € 7.750,40) ed il residuo (pari ad € 676,70), rinvenivano, quanto ad €
98.348,19, dai frutti dei beni immobili pignorati (canoni di locazione ed indennità di occupazione) e, quanto ad € 53.778,11, dai versamenti eseguiti direttamente dall'esecutato
RA FR a favore della procedura a titolo di pagamento del credito azionato dalla medesima società procedente;
-la curatela del fallimento venuta a conoscenza dell'esecuzione dei pagamenti CP_1 anzidetti, effettuati in favore della successivamente alla dichiarazione Parte_1 di fallimento, provvedeva a richiedere stragiudizialmente la restituzione delle somme indebitamente ricevute, con esito negativo”.
1.1.2 Il primo giudice, rigettata l'eccezione preliminare di litispendenza sollevata dalla convenuta, dichiarava l'inefficacia nei confronti dell'attore dei pagamenti ricevuti dalla convenuta - consistiti in € 31.172,42, corrisposti alla convenuta in Parte_1 due tranches di pari importo versate rispettivamente il 21.03.2016 ed il 03.05.2016, all'esito dell'esecuzione mobiliare presso terzi n. 495/2014 Rg. . del Tribunale di AM CP_5
TE; -€ 30.440,15, corrisposti alla convenuta (quale parte della maggior somma di €
55.440,14, di cui i restanti € 25.000,00 versati per spese e competenze della procedura espropriativa) il 04.10.2017 nel corso dell'esecuzione immobiliare n. 32/2014 Rg. Es. Imm. del Tribunale di AM TE;
- € 87.276,16 corrisposti alla convenuta (quale parte della maggior somma di € 88.259,05, di cui i restanti € 982,89 versati per spese e competenze della procedura espropriativa) il 04.01.2018 all'esito dell'esecuzione immobiliare n. 32/2014 Rg.
Es. Imm. del Tribunale di AM TE - in quanto intervenuti successivamente alla - 8 -
dichiarazione di fallimento della società debitrice ed in esecuzione, ancorché CP_1 coattiva, dell'ordinanza di assegnazione del 16.05.2013.
In particolare, riteneva il primo giudice che il pagamento del terzo debitore dovesse essere assimilato a quello attuato dallo stesso debitore insolvente e che, essendo le somme dovute dal terzo assegnate con ordinanza di assegnazione in pagamento ai creditori “salvo esazione” ex art. 553 c.p.c., il debito dell'insolvente debba considerarsi sussistere anche successivamente all'assegnazione, essendo rimesso l'effetto satisfattivo per il creditore procedente alla successiva esazione, con la conseguenza che se tale pagamento interviene successivamente alla dichiarazione di fallimento deve essere dichiarato inefficace ai sensi dell'art. 44 F.L.
1.2. A sostegno dell'impugnazione l'allora appellante contestava la sentenza impugnata deducendo:
- il vizio di motivazione apparente, avendo il giudice di prime cure fatto esclusivo ricorso a giurisprudenza formatasi per l'applicazione dell'art. 67 L.F in materia di revocatoria fallimentare, ritenuta dall'appellante inconferente rispetto alla fattispecie oggetto del giudizio concernente la declaratoria di inefficacia di cui all'art. 44 L.F.;
- il vizio di apparente ovvero contraddittoria motivazione laddove, da un lato, veniva affermata la circostanza - non contestata - che la terza pignorata PR Interventi Sida non aveva spontaneamente eseguito il pagamento a favore della creditrice assegnataria e dall'altro che, nel caso di specie, il pagamento del terzo debitore, che realizzi il soddisfacimento coattivo del creditore procedente, dovesse essere assimilato a quello attuato dallo stesso debitore insolvente;
- ancora il vizio di motivazione apparente avendo il giudice di prime cure reso una decisione non coerente con la giurisprudenza che egli stesso aveva citato a sostegno della stessa e senza peraltro fornire alcuna motivazione circa tale contrasto, nonché citando massime giurisprudenziali emesse in relazione a fattispecie ontologicamente differenti rispetto ai pagamenti nella specie oggetto di contesa;
Eccepiva poi:
- il difetto della sussistenza delle condizioni dell'azione, attesa la non riferibilità dei pagamenti ricevuti dalla all'impresa fallita, dovendo escludersene la natura di atto Parte_1 negoziale satisfattivo pur indirettamente riferibile al debitore fallito - ovvero eseguito con suo denaro, o per suo incarico ovvero in suo luogo - in quanto eseguiti in procedure esecutive non a carico di quest'ultimo, bensì a carico del terzo debitore del fallito;
- 9 -
- la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 24 Cost. e 44 L.F. nonché del combinato disposto degli artt 553 c.p.c. e 2928 c.c.;
- la mancanza di interesse ad agire in capo al dal momento che il Controparte_1 diritto di credito originariamente compreso nel patrimonio della a seguito della CP_1 ordinanza di assegnazione 16.5.2013, sarebbe uscito definitivamente dal patrimonio della società medesima, conseguentemente non avendo il patrimonio del fallimento subito alcun depauperamento;
- l' omessa pronuncia su eccezione relativa alla carenza di legittimazione ad agire da parte del
, derivante dalla circostanza allegata, non contestata e documentalmente provata, CP_1 che nessun pagamento ricevuto da sarebbe riconducibile a denaro o Parte_1 comunque al patrimonio del . CP_1
Sulla base dei suddetti motivi chiedeva l'accoglimento dell'appello con riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Pescara.
1.3. Si costituiva in giudizio il eccependo l'inammissibilità ex art. Controparte_1
342 e/o 348-bis c.p.c. dell'appello e, comunque, chiedendone nel merito il rigetto con vittoria delle spese di lite.
1.4. La Corte di appello, disattese le eccezioni preliminari circa l'omesso esame degli atti da causa da parte del primo giudice, riteneva le censure mosse alla sentenza impugnata totalmente infondate confermando l'applicabilità dell'art. 44 della L. Fallimentare al caso di specie. In particolare, la Corte accertava come la formulazione della norma, nel dichiarare l'inefficacia dei pagamenti avvenuti successivamente alla dichiarazione di fallimento, dovesse essere estesa a qualunque causa estintiva dei debiti del fallito, e dunque, anche al pagamento del terzo debitore del fallito assegnato coattivamente ex art. 553 c.p.c.
Per tale ragione riteneva soggetti alla sanzione dell'inefficacia i pagamenti effettuati dal terzo pignorato in favore dell'appellante in quanto intervenuti successivamente alla dichiarazione di fallimento nonché tramite risorse indirettamente provenienti dal patrimonio della fallita
Riteneva ininfluente al fine dell'anteriorità del pagamento l'ordinanza di CP_1 assegnazione avvenuta in epoca precedente alla dichiarazione di fallimento facendo rilevare come, avvenendo l'assegnazione “salvo esazione”, l'effetto satisfattivo fosse rimesso al momento dell'effettiva riscossione del credito nel caso di specie avvenuta successivamente al fallimento.
In base a tali principi la Corte confermava la sentenza emessa in primo grado rigettando l'appello e condannando l'appellante al pagamento delle spese di lite. - 10 -
2. Avverso la predetta decisione agiva in revocazione, ai sensi dell'art. 395 n. 1 e 4 c.p.c., la deducendo il dolo e la collusione del in persona Parte_1 Controparte_1 della curatrice fallimentare ai danni della per le motivazioni di seguito sintetizzate. Parte_1
2.1 Fatti integranti dolo e collusione delle parti e loro successione.
Con il proprio atto di impugnazione l'appellante in revocazione ha sostenuto che la sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Pescara nonché la sentenza della Corte di appello impugnata siano state l'effetto del dolo del il quale avrebbe occultato, al giudice CP_1 del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo r. g. n. 1554/2012 intervenuto parallelamente dinanzi del Tribunale di AM TE, nonostante ne fosse stato messo a conoscenza,
l'avvenuta assegnazione del credito oggetto del giudizio in favore della Parte_1
Ha poi dedotto che avendo insistito il in tale giudizio a richiedere il rigetto CP_1 dell'opposizione anche successivamente alla conosciuta assegnazione del credito in suo favore, abbia serbato un silenzio decettivo circa l'intervenuta mutata titolarità del credito così inducendo in errore il giudice dell'opposizione in ordine all'effettivo titolare del credito azionato in monitorio.
In sintesi, l'appellante in revocazione ha assunto che il avendo occultato Controparte_1 dolosamente nel suddetto giudizio di opposizione a D.I., intervenuto tra il fallimento e la debitrice PR Interventi sida di RA FR, la circostanza ad essa sfavorevole dell'avvenuta assegnazione del credito oggetto di causa alla avrebbe indotto il Parte_1 giudice dell'opposizione al falso accertamento della titolarità del credito oggetto di causa con conseguente invalidità della conferma del decreto ingiuntivo emesso in suo favore.
Ha sostenuto quindi che il abbia dunque ottenuto, per effetto del proprio dolo, il CP_1 titolo (decreto ingiuntivo 334-2012) posto alla base dell'azione di inefficacia proposta ai sensi dell'art. 44 della L. Fallimentare con conseguente invalidità dell'accoglimento della stessa e della conferma in secondo grado.
2.2. Ammissibilità.
Relativamente ai requisiti di ammissibilità l'appellante ha dedotto l'ammissibilità dell'impugnazione in quanto presentata entro 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza impugnata, deducendo di aver avuto conoscenza del dolo del fallimento appellato in data 6 maggio 2024 a seguito della ricezione effettiva delle copie cartacee degli atti non digitalizzati del giudizio di opposizione innanzi richiamato.
Relativamente alla prova del dolo ha sostenuto come questo emergerebbe dagli atti di causa in cui si ravviserebbe che, nonostante informato dell'assegnazione del credito alla Parte_1 tramite pec del 22.10.2014 dell'Avv. La Marca, nei propri atti difensivi successivi lo stesso - 11 -
abbia continuato a chiedere l'estinzione del procedimento di opposizione con conseguente conferma del decreto ingiuntivo emesso in suo favore, così come nella comparsa di costituzione nel procedimento di appello dinanzi a questa Corte avrebbe altresì taciuto di aver ottenuto il decreto ingiuntivo, traendo in inganno il giudice, a causa dell'occultamento dell'assegnazione del credito.
2.3. Travisamenti di fatto da cui risulta viziata la sentenza impugnata.
Ha dedotto, poi, l'appellante in revocazione la sussistenza dei presupposti della revocazione della sentenza emessa dalla Corte di L'Aquila anche relativamente al travisamento dei fatti previsto dal punto 4 dell'art. 395 c.p.c. deducendo, in merito, che il giudice avendo ritenuto, alla p.14 della sentenza emessa, i pagamenti in favore della appellante successivamente alla dichiarazione di fallimento, come effettuati da parte del debitor debitoris, avrebbe errato nel non considerare quanto emergente dai documenti allegati 8 e 9 del fascicolo di primo grado di parte appellante, dai quali si evincerebbe che il pagamento relativo alla procedura esecutiva n.
32/2014, eseguito in epoca successiva alla dichiarazione, sarebbe avvenuto non da parte di un conto intestato al debitor debitoris bensì con denaro del Tribunale di AM TE, così come il pagamento derivante dalla procedura 495/2014 sarebbe stato eseguito non dal debitor debitoris bensì dalla AM multiservizi s.p.a. terzo debitore del debitor debitoris.
Ha sostenuto, in base a tali argomentazioni, che tali pagamenti non sarebbero riferibili al pagamento spontaneo del debitor debitoris RA FR come affermato in sentenza.
2.4 Difetto di interesse e di legittimazione ad agire.
L'appellante in revocazione ha eccepito, inoltre, che stante la sostenuta falsità ideologica della sentenza n. 950-2017 del Tribunale di AM TE, che ha reso esecutivo il decreto ingiuntivo n. 334-2012 a suo dire posto a fondamento dell'azione di inefficacia, il CP_1 non sarebbe nemmeno titolare di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. né legittimato ad
[...] agire contro la Parte_1
In conclusione, per tali ragioni, ha chiesto la revocazione della sentenza impugnata con conseguente accoglimento delle conclusioni già rassegnate nel precedente di grado di giudizio volte al rigetto della domanda di inefficacia ex art. 44 L.F. proposta dal appellato CP_1 con vittoria delle spese di lite.
3. Il si è costituito in giudizio impugnando e contestando il proposto Controparte_1 gravame sotto il profilo della sua ammissibilità e fondatezza nel merito chiedendone il rigetto ed instando ai sensi dell'art. 89 comma 2 c.p.c. anche per la cancellazione delle espressioni sconvenienti ed offensive contenute nella citazione, con relativa assegnazione all'appellata di - 12 -
una somma equitativamente determinata a titolo di risarcimento del danno, oltre alla condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c.
4. All'udienza del 28.10.2025, tenuta con le modalità della trattazione scritta, sulle conclusioni rassegnate dalle parti costituite nelle note depositate e all'esito dei termini già assegnati, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c.
5. Il gravame è infondato e deve essere rigettato.
L'appellante con la proposta impugnazione chiede a questa Corte la revocazione della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 395 c.p.c. sulla base di duplice profilo.
Assume in primo luogo che la sentenza oggetto del presente giudizio sarebbe stata emessa in presenza del dolo della parte appellata consistito nell'aver dolosamente occultato, nel giudizio di opposizione a D.I. r. g. n. 1554/2012 intervenuto dinanzi al Tribunale di AM TE,
l'avvenuta assegnazione del credito oggetto di causa all'appellante.
Sulla base di tale assunto sostiene che sarebbe viziato il titolo (la sentenza n. 950/2017 di conferma del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di AM TE) sulla base del quale la curatela avrebbe fondato la propria domanda di inefficacia ex art. 44 L.F. oggetto della sentenza oggi impugnata con conseguente falsità della stessa ai sensi dell'art. 395 n. 1 c.p.c.
In secondo luogo, assume che la sentenza emessa dalla Corte di Appello di L'Aquila sarebbe viziata anche ai sensi dell'art. 395 n.4 c.p.c. per travisamento di fatto, a suo dire, riguardante l'erronea affermazione da parte della Corte del fatto che il pagamento coattivo dei crediti in favore dell'appellante sarebbe stato disposto da parte del debitor debitoris laddove, invece, sostiene che dagli atti di causa emergerebbe che il pagamento relativo all'esecuzione n.
32/2014 Rge AM TE sarebbe stato effettuato con denaro dell'ordinante Tribunale di
AM TE e il pagamento relativo alla procedura esecutiva n. 495/2014 Rge AM
TE dalla società AM Multiservizi s.p.a. terza debitrice del debitor debitoris fallito, sicché la Corte avrebbe travisato la circostanza ritenendo i pagamenti effettuati dal Debitor
RI FR RA.
5.1. Giova premettere in via generale che il giudizio di revocazione oggi proposto dall'appellante consiste in un mezzo di impugnazione straordinario ed a critica vincolata, essendo il gravame circoscritto alla sussistenza delle ipotesi specificamente indicate dall'art. 395 c.p.c. il cui accertamento è rimesso al giudice al fine di consentire la revocazione della sentenza impugnata.
Il giudizio è dunque composto da due fasi, una rescindente laddove il giudicante è chiamato a valutare la sussistenza dei presupposti di legge per la modifica della sentenza nonché del necessario nesso di causalità tra il motivo accertato come idoneo e la decisione impugnata e, - 13 -
in caso di esito positivo della suddetta fase, nella fase rescissoria volta alla sostituzione della sentenza emessa in presenza degli accertati vizi.
Ebbene, relativamente al primo profilo dedotto dall'appellante, deve ritenersi insussistente il presupposto di diritto previsto ai sensi dell'art. 395 n. 1 c.p.c. consistente nella possibilità di agire per la revocazione della sentenza laddove la decisione in essa contenuta sia derivata dal comportamento doloso di una delle parti. Per giurisprudenza costante, infatti, il dolo revocatorio deve consistere in un'attività deliberatamente fraudolenta, concretantesi in artifici o raggiri tali da paralizzare o sviare la difesa avversaria e impedire al giudice l'accertamento della verità, facendo apparire in giudizio una situazione diversa da quella reale. Il dolo richiesto si concreta, dunque, negli artifizi e nei raggiri che una parte abbia attuato per pregiudicare in concreto il potere di difesa avversario e la possibilità in capo al giudicante di accertare la verità (Cass. 26078/2018; Cass. 2398/2015; Cass. 12875/2014; Cass. 9817/2009).
Relativamente al silenzio, quale omessa comunicazione di fatti decisivi sulla controversia, la giurisprudenza di legittimità ha affermato, poi, che il silenzio sui fatti decisivi può integrare gli estremi del dolo processuale revocatorio, a condizione che esso costituisca elemento essenziale di una macchinazione fraudolenta diretta a trarre in inganno la controparte e idonea, in relazione alle circostanze, a sviarne o pregiudicarne la difesa e a impedire al giudice l'accertamento della verità.
È pertanto necessario, al fine della sussistenza della condizione prevista dal punto 1 della norma in esame, che la parte abbia serbato un silenzio decettivo, ossia un'omissione coordinata nell'ambito un'operazione positiva idonea a determinare il convincimento erroneo del giudice tale da impedirgli di conoscere la verità sui fatti causa, non integrando invece il silenzio mero l'ipotesi revocatoria, rilevando esclusivamente quale violazione dei doveri di lealtà e probità. (Cass., n. 25761/2013, richiamata da Cass., n. 31687/2019).
Affinché il comportamento della parte sia idoneo a rendere la sentenza revocabile è, inoltre, necessario che lo stesso, una volta ritenuto idoneo in virtù dei principi suesposti, sia stato causa diretta della decisione della controversia dovendo necessariamente sussistere il nesso causale tra fatto della parte e decisione e assumendo rilevanza il dolo della parte esclusivamente qualora la sentenza emessa sia stata l'effetto necessario di esso.
Orbene, nel caso in esame, deve ritenersi che, oltre a non integrare la condotta denunciata dall'appellante il dolo della parte, inteso secondo i dettami della Suprema Corte, in ogni caso, non sussiste alcun nesso causale tra la condotta lamentata e la decisione impugnata.
Invero, l'omessa dichiarazione nel giudizio di opposizione a d. i. n. 1554/2012, dell'avvenuta assegnazione del credito oggetto di causa in favore dell'odierno appellante, deve ritenersi non - 14 -
integrante il silenzio revocatorio nei confini innanzi richiamati in quanto non posto in essere nell'ambito di una più ampia azione positiva di fraudolenta macchinazione volta ad impedire al giudice di conoscere la verità né idonea ad ostacolare la difesa della parte e il contraddittorio tra le parti.
Infatti, deve considerarsi che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo di cui occupa era stata depositata dalle parti l'avvenuta dichiarazione del pignoramento del credito da parte del terzo odierno appellante, sicché il giudice era stato messo in condizione di conoscere la verità sulla circostanza dell'avvenuta indisponibilità del credito azionato in monitorio, risultando, inoltre, tale circostanza, non direttamente causativa della sentenza di conferma del decreto ingiuntivo opposto, invero avvenuta in virtù di una pronuncia in rito di estinzione del giudizio fondata sulla mancata riassunzione nei termini del giudizio da parte dell'opponente.
Posta l'inidoneità della condotta omissiva del Fallimento appellato ad integrare il dolo revocatorio, deve in ogni caso considerarsi che non sussiste alcun'incidenza causale del comportamento della parte serbato nel giudizio di opposizione richiamato con la sentenza di conferma dell'inefficacia dei pagamenti effettuati in danno del fallimento oggetto del presente giudizio di revocazione.
L'appellante, infatti, erroneamente sostiene che il dedotto dolo serbato nel giudizio di opposizione abbia comportato la sussistenza del titolo posto a fondamento dell'accoglimento della domanda oggetto dell'odierno gravame, volendo pertanto sostenere che l'azione di inefficacia ex art. 44 della l. fall. sia rimessa alla sussistenza di un valido titolo esecutivo e che, pertanto, la allegata condotta omissiva sia causalmente collegata all'accoglimento della domanda oggetto dell'odierno gravame.
Com'è noto, invece, la domanda di inefficacia ai sensi dell'art. 44 della L. Fallimentare presuppone l'apertura di una procedura concorsuale al cui verificarsi ricollega l'effetto, volto a tutelare la par condicio creditorum, dell'indisponibilità del patrimonio del fallito, risultando dunque fondata la domanda in presenza di atti dispositivi del patrimonio del fallito esclusivamente in quanto successivi alla data della dichiarazione di fallimento, sicché a nulla rileva la sussistenza o la validità del titolo esecutivo ottenuto dall'appellata tramite il giudizio che l'appellante assume viziato, posto che, l'unico presupposto fondante l'accoglimento della domanda, consiste nella titolarità originaria del credito in capo alla società fallita CP_1 circostanza indubbiamente dimostrata e pacifica tra le parti stante l'avvio delle procedure esecutive presso terzi poste in essere dalla appellante proprio in virtù della dedotta qualità della Pronti Interventi sida di RA FR di debitrice della società fallita. - 15 -
Alcun rilievo causale assume, dunque, la sussistenza o la dedotta falsità della sentenza costituente titolo esecutivo del credito oggetto di causa relativamente alla domanda azionata, risultando l'azione di inefficacia oggetto dell'impugnata sentenza fondata esclusivamente sul presupposto della avvenuta dichiarazione di fallimento della società in epoca CP_1 antecedente all'avvenuto pagamento in favore dell'appellante da parte dei terzi in luogo dell'originario debitore.
Il thema decidendum della controversia oggetto di gravame, e dunque anche la relativa decisione, attiene, all'efficacia dei pagamenti intervenuti successivamente alla dichiarazione di fallimento, benché assegnati al creditore assegnatario prima della dichiarazione stessa, a nulla rilevando pertanto la sussistenza o meno di un titolo esecutivo derivante dal procedimento intervenuto dinanzi al Tribunale di AM TE che, come si è detto, non ha avuto alcuna incidenza nella decisione oggetto di impugnazione stante la pacifica titolarità del credito in capo alla società fallita.
Per tutte le ragioni sin qui esposte risultano del tutto insussistenti i presupposti previsti al punto 1 dell'art. 395 c.p.c. dedotti dall'appellante.
5.2. Parimenti destituito di fondamento risulta essere il secondo profilo di impugnazione con il quale l'appellante in revocazione lamenta il travisamento di fatti di causa relativamente al soggetto che ha eseguito i pagamenti in suo favore.
Sul punto occorre ricordare che il punto 4 dell'art. 395 c.p.c. dispone espressamente che la sentenza pronunciata in unico grado o in grado di appello può essere impugnata per revocazione: “se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa” precisando che: “vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe
a pronunciare”. L'errore di fatto che può dar luogo a revocazione consiste, dunque, in un errore di percezione o in una svista materiale che abbia indotto il giudice ad affermare l'esistenza, o meno, di un fatto decisivo la cui sussistenza (o insussistenza) risulti invece in modo incontestabile dagli atti, dovendo aver i caratteri dell'assoluta evidenza e della semplice rilevabilità sulla base del solo raffronto della sentenza con gli atti di causa senza necessità di argomentazioni induttive ed indagini ermeneutiche non essendo ravvisabile nella diversa ipotesi di valutazione o di apprezzamento da parte del giudice delle risultanze processuali.
Non sono infatti suscettibili di revocazione i dedotti errori di fatto che abbiano ad oggetto un errore attinente alla valutazione dei fatti operata dal giudice e che, dunque, si sostanzi in un - 16 -
vizio di ragionamento non potendo riguardare l'impugnazione il contenuto concettuale delle tesi difensive delle parti, restando, inoltre, escluse, in ogni caso, le questioni che siano state oggetto di discussione tra le parti e sulle quali la sentenza si sia pronunciata.
Poste tali premesse deve considerarsi che il travisamento dei fatti eccepito dall'appellante, attenendo all'avvenuto pagamento da parte di soggetti ulteriori rispetto al debitor debitoris ritenuto in sentenza non possa integrare l'ipotesi innanzi esposta, attenendo, invero, la decisione impugnata sul punto ad una valutazione di diritto della qualifica del solvent che il giudice ha ritenuto riconducibile al debitore fallito.
L'appellante, invero, con tale motivo di gravame non contesta la svista materiale da parte del primo giudice in merito al soggetto che concretamente ha effettuato il pagamento, bensì il fatto che il giudice abbia ritenuto il pagamento effettuato da tali soggetti terzi, comunque, riferibili ed effettuati in luogo del debitore. Pertanto, la questione dedotta non è sussumibile nell'errore di fatto integrante il caso di revocazione n. 4 art. 395 c.p.c. ma si concreta in un'inammissibile rivalutazione giuridica della qualifica dei soggetti solventi o, meglio, della riferibilità dei pagamenti effettuati al patrimonio del debitore fallito.
Ulteriormente inammissibile deve ritenersi il suddetto motivo anche perché proposto in aperta violazione della lettera della norma, la quale esclude la proponibilità della revocazione laddove l'errore di fatto lamentato sia stato oggetto di contraddittorio tra le parti e il giudice vi abbia pronunciato.
Invero, la questione attinente alla riferibilità al fallito dei pagamenti effettuati in favore dell'appellante da soggetti terzi era già stata oggetto del giudizio costituendo anche motivo di gravame dell'impugnata sentenza emessa dal Tribunale di Pescara. Tramite la proposizione del motivo di appello riferito al difetto di sussistenza delle condizioni delle azioni ex art. 44 L.
Fallimentare, infatti, l'appellante deduceva la medesima questione relativa alla riferibilità dei pagamenti ricevuti all'impresa fallita sostenendo che non essendo stati eseguiti dal debitor debitoris bensì da soggetti terzi non sarebbero neanche indirettamente riconducibili ai beni del debitore fallito.
Intervenute sul punto le difese della curatela appellata, il primo giudice decideva sul punto espressamente affermando al punto 8.5 della impugnata sentenza: “Dunque, alcuna eccezione all'applicazione della sanzione della inefficacia ex art. 44 LF potrebbe farsi derivare dalla circostanza che, nel caso di specie, gli importi assegnati ed in seguito pagati alla
[...] non erano stati corrisposti direttamente e spontaneamente dalla PR Parte_1
Interventi Sida di RA FR. Detti pagamenti, comunque conseguiti, costituiscono invero l'esito delle esecuzioni forzate in cui, alla originaria prestazione dell'adempimento di - 17 -
un'obbligazione pecuniaria a carico del debitor debitoris, si era in seguito sostituita altra prestazione derivante dall'assegnazione alla di quanto ricavato Parte_1 dell'esecuzione mobiliare presso terzi n. 495/2014 R.G.E. e dalla procedura esecutiva n.
32/2014 R.G.E..
8.6. Alcun dubbio, invero, potrebbe porsi circa il fatto che il ricavato di entrambe le esecuzioni sia rappresentato da risorse comunque riferibili alla PR Interventi Sida di
RA FR e, in quanto debitrice della indirettamente, a mezzi
CP_1 provenienti dal patrimonio di quest'ultima” stabilendo ai punti 9.4, 9.5. e 9.6.: “Quel che rileva, invero, è la circostanza che la diminuzione del patrimonio del fallimento
CP_1 derivante dai pagamenti ricevuti nel corso ovvero all'esito delle azioni esecutive promosse contro il terzo assegnato, abbia prodotto quali effetti l'estinzione, da un lato del debito vantato dalla nei confronti della dall'altro del credito -
CP_1 Parte_1 compreso nel patrimonio della – vantato verso PR Interventi Sida di RA
CP_1
FR.
9.5. Tale duplice effetto estintivo avrebbe invero comportato, quale logica conseguenza, la sottrazione di risorse al concorso dei creditori della fallita, con speculare soddisfazione – a preferenza degli altri creditori ed in violazione del principio della par conditio creditorum – della Controparte_6
9.6. Alcun pregio, infine, potrebbe attribuirsi a quelle censure volte a ritenere l'intervenuta proprietà delle somme da parte dell'istituto di credito sul quale le stesse erano state depositate nel corso delle procedure esecutive (ovvero del Tribunale medesimo), il quale avrebbe eseguito il relativo pagamento per conto del Tribunale di AM, attesa la evidente confusione tra il piano della proprietà delle somme (quale effetto connaturato al contratto stesso di deposito), e la riferibilità delle medesime al titolare della corrispondente posizione giuridica sostanziale”.
Orbene, la questione proposta, oltre che non integrante la fattispecie prevista dalla norma, risulta essere stata già oggetto di ampia trattazione e decisione nel giudizio di appello con conseguente esclusione della proponibilità del motivo per revocazione.
Per tutti i motivi sin qui esposti anche tale profilo deve ritenersi inammissibile con conseguente rigetto dell'appello proposto.
5.3. Conseguentemente al rigetto della tesi sostenuta dall'appellante circa la valenza di presupposto dell'azione di efficacia del titolo esecutivo, rigettata deve essere anche la censura attinente al difetto di legittimazione attiva o interesse ad agire del Fallimento eccepiti dall'appellante quale logica conseguenza di tale assunto, dovendo sul punto solamente - 18 -
precisarsi la sussistenza nel caso in esame delle condizioni dell'azione stante la pacifica qualità di creditrice della società fallita dei crediti oggetto dell'esperita azione di inefficacia.
6. Parimenti respinte devono essere le istanze proposte dal ai sensi dell'art. 89 CP_1
c.p.c. e dell'art. 96 c.p.c. non rinvenendosi, nel caso in esame, espressioni integranti la fattispecie prevista dall'art. 88 c.p. che, invero, si riferisce ad espressioni sconvenienti e offensive che siano prive di attinenza con l'oggetto della causa e caratterizzate da un mirato intento dispregiativo della controparte, risultando le espressioni utilizzate dall'appellante circa la condotta della appellata preordinate e direttamente collegate a sostenere la tesi difensiva e non eccedenti le relative esigenze difensive, né la sussistenza dei presupposti della mala fede processuale o della colpa grave nell'esercizio della presente attività processuale integranti la lite temeraria.
7. In conclusione, per tutte le ragioni sin qui esposte, assorbita ogni altra istanza o richiesta proposta, l'appello in revocazione deve essere rigettato per insussistenza dei presupposti dell'azione di cui ai punti 1 e 4 dell'art. 395 c.p.c. invocati dalla con Parte_1 conseguente conferma della sentenza emessa dalla Corte di appello di L'Aquila.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, vengono poste a carico dell'appellante secondo la liquidazione di cui al dispositivo.
9. Rinviene, altresì, la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
30/5/2002, n. 115 per il versamento di ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per le impugnazioni proposta.
.
P.Q.M.
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando,
1)rigetta la domanda di revocazione e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) rigetta le domande formulata ex artt. 89 e 96 c.p.c. dal Controparte_7
2)condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata curatela Parte_1
Fallimentare delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in euro 14.317,00 oltre il rimborso delle spese generali al 15%, iva e c.p.a. come per legge;
3)dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30/5/2002,
n. 115 per il versamento di ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per le impugnazioni proposta
Così deciso nella Camera di Consiglio del 01.12.2025
Il Consigliere estensore
Dott.ssa NG FU - 19 -
Il Presidente
Dott.ssa Barbara Del Bono