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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 19/11/2025, n. 2852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2852 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B LI C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella controversia di previdenza ed assistenza sociale promossa da:
rappresentato e difeso dall' avvocato Macrì Enrica e Simeone Parte_1
EL EN, ricorrente;
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall' CP_1 avvocato Fanigliuolo Fabio, resistente;
oggetto: “assegno ordinario di invalidità ex l. n. 222/84”
Fatto e diritto Con atto depositato in data 17.10.2024, la parte ricorrente - a seguito dell'esito negativo della verifica del requisito sanitario svolta in sede di procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all'art. 445 bis c.p.c. - contestando le valutazioni espresse dal CTU nella relazione peritale depositata in detta sede, ha chiesto al Giudice del Lavoro adito di voler dichiarare la sussistenza dei requisiti per la attribuzione in suo favore delle prestazioni di cui in oggetto, con conseguente condanna dell'istituto previdenziale convenuto al pagamento dei ratei spettanti. L' costituitosi, ha contestato l'ammissibilità e la fondatezza della domanda. CP_1
Istruita per il tramite della documentazione prodotta e con il rinnovo della consulenza tecnica medico legale, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza. Deve preliminarmente rilevarsi che l'azione giudiziaria è proponibile (in quanto risulta presentata la domanda amministrativa), nonché procedibile (in quanto risulta preceduta dall'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo, essendo pacificamente applicabile ratione temporis la norma di cui all'art. 445 bis c.p.c.). Inoltre, l'opposizione al vaglio è da ritenere ammissibile, avendo la parte ricorrente depositato la preventiva dichiarazione di dissenso entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data della comunicazione delle operazioni di consulenza tecnica in sede di accertamento tecnico preventivo obbligatorio ed essendo stati sufficientemente specificati i motivi della contestazione. Sulla scorta della rinnovata indagine resasi necessaria a seguito delle osservazioni mosse dal ricorrente alla consulenza medica svolta in sede di ATP, sulla scorta di un percorso logico ineccepibile, il consulente tecnico, dott. , ha, in termini Persona_1 convincenti, concluso nel senso di ritenere che “in base ai rilievi anamnestici, documentali e clinici ed alla luce delle considerazioni sopra formulate, ritengo di poter affermare che il complesso delle patologie accertate (“calcolosi e cisti epatiche in esiti
1 di duodeno-cefalo-pancreasectomia per pancreatite cronica paraduodenale sintomatica. diabete mellito iatrogeno. artrosi polidistrettuale. sindrome ansioso-depressiva. ipertensione arteriosa. bpco. ipertrofia prostatica benigna”) riduca a meno di 1/3 la capacità di lavoro del sig. in attività confacenti alle sue attitudini. in Parte_1 merito alla cronologia del complesso morboso, non vi sono episodi patologici acuti rilevanti che consentono di collocare con certezza nel tempo la decorrenza dello stato invalidante. la stessa, pertanto, deve essere valutata con un criterio presuntivo, in base all'evoluzione delle patologie descritte ed alla documentazione presentata, e può essere fissata presumibilmente nel mese di dicembre 2023.”. Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché CASS. SEZ. I, 4 MAGGIO 2009 N° 10222). Tanto, ancor più in assenza di contrarie e specifiche argomentazioni delle parti tali da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche CASS. SEZ. III, 30 APRILE 2009 N. 10123). E', invece, da dichiarare inammissibile la domanda di condanna dell' al CP_1 pagamento della prestazione assistenziale di cui trattasi, esulando dal presente giudizio di opposizione ai risultati dell'ATP, l'accertamento dei requisiti ulteriori rispetto a quello propriamente sanitario, atteso, principalmente, che il ricorso per accertamento tecnico preventivo non include la domanda diretta al conseguimento della prestazione assistenziale e che il successivo giudizio di opposizione postula la formulazione di specifiche doglianze modulate sui motivi di contestazione delle risultanze della c.t.u.. Il ricorso deve essere, dunque, accolto nei limiti dappresso precisati, mentre le spese di lite - attesa la predetta data di insorgenza del diritto, successiva alla data di presentazione della domanda amministrativa - devono intendersi compensate alla luce del principio di causalità (in tal senso, già Cass., sez. lav, 17.7.2017, n. 17653, nonché Cass. sez. lav.
1.3.2025 n. 5422, secondo cui “il rigetto in sede amministrativa della prestazione richiesta ha trovato conferma nell'accertamento, a seguito di consulenza tecnica, del requisito sanitario decorrente da epoca successiva alla domanda amministrativa”; Cass., sez. lav., 5 settembre 2024, n. 23845). Il costo dell'indagine peritale svolta in sede di accertamento tecnico preventivo obbligatorio è da porre a carico dell' che deve farne anticipazione, quale unico CP_1 titolare (dal lato passivo) del rapporto fatto valere in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto, con atto depositato in data 17.10.2024, da
[...]
nei confronti dell' così provvede: dichiara che si trova Pt_1 CP_1 Parte_1 nella condizione sanitaria che dà diritto all'assegno ordinario di invalidità, con decorrenza dal mese di dicembre 2023; compensa le spese di lite;
pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto. CP_1
Lecce, 19 novembre 2025 il giudice dott. Giovanni De Palma
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Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella controversia di previdenza ed assistenza sociale promossa da:
rappresentato e difeso dall' avvocato Macrì Enrica e Simeone Parte_1
EL EN, ricorrente;
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall' CP_1 avvocato Fanigliuolo Fabio, resistente;
oggetto: “assegno ordinario di invalidità ex l. n. 222/84”
Fatto e diritto Con atto depositato in data 17.10.2024, la parte ricorrente - a seguito dell'esito negativo della verifica del requisito sanitario svolta in sede di procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all'art. 445 bis c.p.c. - contestando le valutazioni espresse dal CTU nella relazione peritale depositata in detta sede, ha chiesto al Giudice del Lavoro adito di voler dichiarare la sussistenza dei requisiti per la attribuzione in suo favore delle prestazioni di cui in oggetto, con conseguente condanna dell'istituto previdenziale convenuto al pagamento dei ratei spettanti. L' costituitosi, ha contestato l'ammissibilità e la fondatezza della domanda. CP_1
Istruita per il tramite della documentazione prodotta e con il rinnovo della consulenza tecnica medico legale, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza. Deve preliminarmente rilevarsi che l'azione giudiziaria è proponibile (in quanto risulta presentata la domanda amministrativa), nonché procedibile (in quanto risulta preceduta dall'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo, essendo pacificamente applicabile ratione temporis la norma di cui all'art. 445 bis c.p.c.). Inoltre, l'opposizione al vaglio è da ritenere ammissibile, avendo la parte ricorrente depositato la preventiva dichiarazione di dissenso entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data della comunicazione delle operazioni di consulenza tecnica in sede di accertamento tecnico preventivo obbligatorio ed essendo stati sufficientemente specificati i motivi della contestazione. Sulla scorta della rinnovata indagine resasi necessaria a seguito delle osservazioni mosse dal ricorrente alla consulenza medica svolta in sede di ATP, sulla scorta di un percorso logico ineccepibile, il consulente tecnico, dott. , ha, in termini Persona_1 convincenti, concluso nel senso di ritenere che “in base ai rilievi anamnestici, documentali e clinici ed alla luce delle considerazioni sopra formulate, ritengo di poter affermare che il complesso delle patologie accertate (“calcolosi e cisti epatiche in esiti
1 di duodeno-cefalo-pancreasectomia per pancreatite cronica paraduodenale sintomatica. diabete mellito iatrogeno. artrosi polidistrettuale. sindrome ansioso-depressiva. ipertensione arteriosa. bpco. ipertrofia prostatica benigna”) riduca a meno di 1/3 la capacità di lavoro del sig. in attività confacenti alle sue attitudini. in Parte_1 merito alla cronologia del complesso morboso, non vi sono episodi patologici acuti rilevanti che consentono di collocare con certezza nel tempo la decorrenza dello stato invalidante. la stessa, pertanto, deve essere valutata con un criterio presuntivo, in base all'evoluzione delle patologie descritte ed alla documentazione presentata, e può essere fissata presumibilmente nel mese di dicembre 2023.”. Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché CASS. SEZ. I, 4 MAGGIO 2009 N° 10222). Tanto, ancor più in assenza di contrarie e specifiche argomentazioni delle parti tali da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche CASS. SEZ. III, 30 APRILE 2009 N. 10123). E', invece, da dichiarare inammissibile la domanda di condanna dell' al CP_1 pagamento della prestazione assistenziale di cui trattasi, esulando dal presente giudizio di opposizione ai risultati dell'ATP, l'accertamento dei requisiti ulteriori rispetto a quello propriamente sanitario, atteso, principalmente, che il ricorso per accertamento tecnico preventivo non include la domanda diretta al conseguimento della prestazione assistenziale e che il successivo giudizio di opposizione postula la formulazione di specifiche doglianze modulate sui motivi di contestazione delle risultanze della c.t.u.. Il ricorso deve essere, dunque, accolto nei limiti dappresso precisati, mentre le spese di lite - attesa la predetta data di insorgenza del diritto, successiva alla data di presentazione della domanda amministrativa - devono intendersi compensate alla luce del principio di causalità (in tal senso, già Cass., sez. lav, 17.7.2017, n. 17653, nonché Cass. sez. lav.
1.3.2025 n. 5422, secondo cui “il rigetto in sede amministrativa della prestazione richiesta ha trovato conferma nell'accertamento, a seguito di consulenza tecnica, del requisito sanitario decorrente da epoca successiva alla domanda amministrativa”; Cass., sez. lav., 5 settembre 2024, n. 23845). Il costo dell'indagine peritale svolta in sede di accertamento tecnico preventivo obbligatorio è da porre a carico dell' che deve farne anticipazione, quale unico CP_1 titolare (dal lato passivo) del rapporto fatto valere in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto, con atto depositato in data 17.10.2024, da
[...]
nei confronti dell' così provvede: dichiara che si trova Pt_1 CP_1 Parte_1 nella condizione sanitaria che dà diritto all'assegno ordinario di invalidità, con decorrenza dal mese di dicembre 2023; compensa le spese di lite;
pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto. CP_1
Lecce, 19 novembre 2025 il giudice dott. Giovanni De Palma
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