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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 23/09/2025, n. 415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 415 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
r.g. n. 575/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nuoro
SEZIONE CIVILE in persona del dott. Cosimo Gabbani, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies, ult. co., c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 575/2024, oggetto: Altri istituti e leggi speciali, promossa da:
, c.f. nato il [...] a [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in BUDONI alla VIA NAZIONALE n. 90, presso lo studio dell'Avv.
GIUSEPPE DURGONI, c.f. che lo rappresenta e difende in virtù di procura in C.F._2 calce all'atto introduttivo
- parte attrice - contro
c.f. , in persona dell'Amministratore Unico pro tempore, elettivamente CP_1 P.IVA_1 domiciliata in CAGLIARI al VIALE A. DIAZ n. 29, presso lo studio dell'Avv. GIUSEPPE
MACCIOTTA, c.f. , che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla C.F._3 comparsa di costituzione e risposta
- parte convenuta –
CONCLUSIONI
- rassegnate congiuntamente all'udienza del 23.9.2025:
“Gli Avvocati discutono la causa e danno atto di aver raggiunto un accordo in mediazione come da verbale in atti e chiedono sentenza di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in opposizione a ingiunzione di pagamento ex art. 32 d.lgs. n.
150/2011dell'8.6.2024, ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 er sentire accogliere le conclusioni sopra riportate le seguenti conclusioni: «1) In via CP_1 principale: accertare e dichiarare la nullità delle fatture n. 20100001078337, n. 20110000034655, n.
20120000856445, n. 20130000859070, n. 20140000597781, n. 20140001394010, n. 20160001478721, n.
20160002134594, n. 20170001974471, n. 20180000238224, n. 20180001507835, n. 20190001418202, n. Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 575/24 R.A.C. Sentenza - pagina 1 r.g. n. 575/2024
20200000074419, n. 20200000952295, n. 20200001673150, 20210000057007, n. 20210000736817, in quanto prescritte, oltre all'ingiunzione di pagamento n. 54908/197//2024, anch'essa da annullare, intestata al sig, . 2) In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari della Parte_1 presente procedura, oltre CPA, IVA e spese generali, come per legge.»
Nell'atto introduttivo, l'attrice ha esposto: - di essere titolare della fornitura idrica codice cliente n.
36019730, codice servizio n. 805875 ed in relazione della stessa di aver ricevuto l'ingiunzione di pagamento n. 54908/197/2024, relativa a fatture insolute;
che i crediti portati dalle fatture contenute nell'atto di ingiunzione sono ormai prescritti: per le fatture anteriori al 2020 è intervenuta la prescrizione quinquennale, mentre per quelle successive al 2020 è intervenuta la prescrizione biennale e che, infine, lo strumento dell'ingiunzione utilizzato da è illegittimo perché emesso da soggetto privato e non CP_1 da una Pubblica Amministrazione.
L'attrice ha chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ingiunzione di pagamento.
2. Con comparsa di costituzione e risposta del 6.9.2024, si è costituita in giudizio contestando CP_1 integralmente l'avversa opposizione e ribadendo la legittimità della ingiunzione ritenendosi soggetto autorizzato all'emissione delle ingiunzioni di pagamento e affermando che le fatture indicate nell'ingiunzione di pagamento non sono state pagate dal . L'opposta ha, quindi, contestato la Pt_1 prescrizione dei crediti oggetto di causa, avendo provveduto a interrompere i relativi termini con l'invio di solleciti di pagamento nei confronti del , che, peraltro, in data 26.03.2021 aveva chiesto la Pt_1 formale disdetta della fornitura senza versare il corrispettivo dovuto.
Si è poi opposta alla istanza di sospensione della efficacia esecutiva, eccependo l'insussistenza del fumus
e del periculum.
3. Con provvedimento del 19.9.2024, emesso a scioglimento della riserva assunta all'udienza tenutasi in pari data, è stata negata la sospensione dell'ingiunzione di pagamento e sono stati assegnati i termini per l'espletamento della mediazione, quale condizione di procedibilità dell'azione.
All'udienza del 18.3.2025, le parti hanno dato atto del corso la mediazione e hanno chiesto un rinvio per la verifica dell'esito della stessa.
In data 18.6.2025, l'opponente ha depositato il verbale del procedimento di mediazione, conclusosi con esito positivo, e, all'udienza del 18.9.2025, le parti hanno dato atto di aver conciliato la causa.
All'udienza del 23.9.2025, le parti hanno discusso la causa e hanno chiesto sentenza di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite e la causa è stata tenuta a riserva per l'emanazione della sentenza ex art. 281 sexies, ult. co., c.p.c.
****
4. Le parti hanno congiuntamente concluso chiedendo pronunciarsi sentenza di cessazione della materia del contendere.
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 575/24 R.A.C. Sentenza - pagina 2 r.g. n. 575/2024
L'opponente ha prodotto verbale di mediazione con esito positivo che comprova la intervenuta cessazione della materia del contendere (deposito del 18.6.2025).
Le parti hanno altresì concluso per la compensazione delle spese di lite.
Alla luce di questi elementi, non resta che dichiarare la cessazione della materia del contendere e disporre la compensazione delle spese di lite.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. dichiara la cessazione della materia del contendere;
2. compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Nuoro, 23.9.2025.
Il Giudice dr. Cosimo Gabbani
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 575/24 R.A.C. Sentenza - pagina 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nuoro
SEZIONE CIVILE in persona del dott. Cosimo Gabbani, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies, ult. co., c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 575/2024, oggetto: Altri istituti e leggi speciali, promossa da:
, c.f. nato il [...] a [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in BUDONI alla VIA NAZIONALE n. 90, presso lo studio dell'Avv.
GIUSEPPE DURGONI, c.f. che lo rappresenta e difende in virtù di procura in C.F._2 calce all'atto introduttivo
- parte attrice - contro
c.f. , in persona dell'Amministratore Unico pro tempore, elettivamente CP_1 P.IVA_1 domiciliata in CAGLIARI al VIALE A. DIAZ n. 29, presso lo studio dell'Avv. GIUSEPPE
MACCIOTTA, c.f. , che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla C.F._3 comparsa di costituzione e risposta
- parte convenuta –
CONCLUSIONI
- rassegnate congiuntamente all'udienza del 23.9.2025:
“Gli Avvocati discutono la causa e danno atto di aver raggiunto un accordo in mediazione come da verbale in atti e chiedono sentenza di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in opposizione a ingiunzione di pagamento ex art. 32 d.lgs. n.
150/2011dell'8.6.2024, ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 er sentire accogliere le conclusioni sopra riportate le seguenti conclusioni: «1) In via CP_1 principale: accertare e dichiarare la nullità delle fatture n. 20100001078337, n. 20110000034655, n.
20120000856445, n. 20130000859070, n. 20140000597781, n. 20140001394010, n. 20160001478721, n.
20160002134594, n. 20170001974471, n. 20180000238224, n. 20180001507835, n. 20190001418202, n. Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 575/24 R.A.C. Sentenza - pagina 1 r.g. n. 575/2024
20200000074419, n. 20200000952295, n. 20200001673150, 20210000057007, n. 20210000736817, in quanto prescritte, oltre all'ingiunzione di pagamento n. 54908/197//2024, anch'essa da annullare, intestata al sig, . 2) In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari della Parte_1 presente procedura, oltre CPA, IVA e spese generali, come per legge.»
Nell'atto introduttivo, l'attrice ha esposto: - di essere titolare della fornitura idrica codice cliente n.
36019730, codice servizio n. 805875 ed in relazione della stessa di aver ricevuto l'ingiunzione di pagamento n. 54908/197/2024, relativa a fatture insolute;
che i crediti portati dalle fatture contenute nell'atto di ingiunzione sono ormai prescritti: per le fatture anteriori al 2020 è intervenuta la prescrizione quinquennale, mentre per quelle successive al 2020 è intervenuta la prescrizione biennale e che, infine, lo strumento dell'ingiunzione utilizzato da è illegittimo perché emesso da soggetto privato e non CP_1 da una Pubblica Amministrazione.
L'attrice ha chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ingiunzione di pagamento.
2. Con comparsa di costituzione e risposta del 6.9.2024, si è costituita in giudizio contestando CP_1 integralmente l'avversa opposizione e ribadendo la legittimità della ingiunzione ritenendosi soggetto autorizzato all'emissione delle ingiunzioni di pagamento e affermando che le fatture indicate nell'ingiunzione di pagamento non sono state pagate dal . L'opposta ha, quindi, contestato la Pt_1 prescrizione dei crediti oggetto di causa, avendo provveduto a interrompere i relativi termini con l'invio di solleciti di pagamento nei confronti del , che, peraltro, in data 26.03.2021 aveva chiesto la Pt_1 formale disdetta della fornitura senza versare il corrispettivo dovuto.
Si è poi opposta alla istanza di sospensione della efficacia esecutiva, eccependo l'insussistenza del fumus
e del periculum.
3. Con provvedimento del 19.9.2024, emesso a scioglimento della riserva assunta all'udienza tenutasi in pari data, è stata negata la sospensione dell'ingiunzione di pagamento e sono stati assegnati i termini per l'espletamento della mediazione, quale condizione di procedibilità dell'azione.
All'udienza del 18.3.2025, le parti hanno dato atto del corso la mediazione e hanno chiesto un rinvio per la verifica dell'esito della stessa.
In data 18.6.2025, l'opponente ha depositato il verbale del procedimento di mediazione, conclusosi con esito positivo, e, all'udienza del 18.9.2025, le parti hanno dato atto di aver conciliato la causa.
All'udienza del 23.9.2025, le parti hanno discusso la causa e hanno chiesto sentenza di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite e la causa è stata tenuta a riserva per l'emanazione della sentenza ex art. 281 sexies, ult. co., c.p.c.
****
4. Le parti hanno congiuntamente concluso chiedendo pronunciarsi sentenza di cessazione della materia del contendere.
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 575/24 R.A.C. Sentenza - pagina 2 r.g. n. 575/2024
L'opponente ha prodotto verbale di mediazione con esito positivo che comprova la intervenuta cessazione della materia del contendere (deposito del 18.6.2025).
Le parti hanno altresì concluso per la compensazione delle spese di lite.
Alla luce di questi elementi, non resta che dichiarare la cessazione della materia del contendere e disporre la compensazione delle spese di lite.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. dichiara la cessazione della materia del contendere;
2. compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Nuoro, 23.9.2025.
Il Giudice dr. Cosimo Gabbani
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 575/24 R.A.C. Sentenza - pagina 3