Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 14/05/2025, n. 1096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1096 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 4622/2023
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Trani
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro Marco Sabino Loiodice all'esito del deposito delle note ex art. 127ter c.p.c. ha reso la seguente sentenza nella causa iscritta al n.
4622/2023 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
, avv. DELNERO FRANCO, Parte_1 ricorrente
E
, avv. BOVE ANTONIO, CP_1 resistente
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 16.06.2023, la parte ricorrente esponeva:
di aver proposto accertamento tecnico preventivo ex art. 445bis c.p.c. per il riconoscimento del requisito sanitario relativo all'assegno ordinario di invalidità ex l. 222/1984;
che il CTU nominato non riconosceva il relativo requisito sanitario;
di aver tempestivamente contestato le conclusioni del CTU nominato depositando apposita dichiarazione di dissenso;
di essere in possesso dei requisiti sanitari per le prestazioni richieste fin dalla domanda amministrativa.
Tanto premesso chiedeva l'accertamento ai sensi dell'art. 445bis, comma 6
c.p.c. della sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento dello requisito sanitario relativo all'assegno ordinario di invalidità ex l. 222/1984 fin dalla domanda amministrativa.
Si costituiva l' eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda. CP_1
1
2) La domanda è infondata.
3) L'art. 1 della l. 222/1984 dispone che “Si considera invalido, ai fini del conseguimento del diritto ad assegno nell'assicurazione obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall' , Controparte_2
l'assicurato la cui capacita' di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermita' o difetto fisico o mentale a meno di un terzo”.
Nel caso di specie, il CTU nominato in questa fase di merito, la dott.ssa
[...]
, ha ritenuto che la parte ricorrente, nonostante le plurime Per_1 patologie sofferte, non presenta una capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini ridotta in modo permanente a meno di un terzo.
In particolare chiariva che le patologie riscontrate nella parte ricorrente (“esiti di artroprotesi anca dx, scoliosi lombare dx convessa, listesi di L4, gonartrosi bilaterale”) “in considerazione del buon compenso del quadro clinico, NON
COMPORTANO una permanente riduzione a meno di 1/3 della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali” (cfr. CTU in atti).
Tanto basta a ritenere non sussistente il requisito sanitario per ottenere l'assegno ordinario di invalidità.
Nessuna osservazione veniva mossa dalle parti alla perizia e le conclusioni del
CTU in merito alla non sussistenza del requisito appaiono condivisibili.
Si consideri che “il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile solo in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice, pretendendo da questa Corte un sindacato di merito
2 inammissibile (v. Cass., ord. 3 febbraio 2012, n. 1652)” (cfr. Cass.
12429/2019).
Non sussiste, dunque, il requisito sanitario relativo all'assegno ordinario di invalidità ex l. 222/1984.
4) Nulla va disposto per le spese processuali, avendo la parte ricorrente depositato dichiarazione sottoscritta resa ai sensi dell'art. 152 disp. att.c.p.c.
Le spese delle c.t.u. sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dal ricorrente in epigrafe indicato, respinta ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. nulla per le spese;
3. pone le spese delle CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Trani, 14/05/2025 Il Giudice del Lavoro
Marco Sabino Loiodice
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