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Sentenza 7 giugno 2024
Sentenza 7 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/06/2024, n. 6761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6761 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA
in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa MARIA PIA MAGALDI
nella causa civile N.33849 /2022 R.G.A.C.
TRA
Parte_1 elettivamente domiciliato in Roma,viaIndirizzo Telematico presso lo studio dell'Avv. ASCANI ENRICO che la rappresenta e difende, giusto mandato a margine dell'atto introduttivo
E
CP_1 elettivamente domiciliato in Roma,via VIA CESARE BECCARIA N 29
presso lo studio dell'Avv. ATTANASIO MARIA CARLA che lo rappresenta e difende, giusto mandato a margine dell'atto introduttivo all'esito dell' udienza del 06/06/2024 tenutasi nelle forme della trattazione scritta ha pronunciato la seguente sentenza:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 28.10.2022
[...]
esponeva che in data 29.4.2022 presentava domanda Parte_1 al Fondo di Garanzia per il pagamento della somma di € 3.435,28 a titolo di TFR ed € 2.467,80 a titolo di retribuzioni, maturate nelle ultime tre mensilità prima dell'interruzione del rapporto di lavoro, al lordo delle trattenute di legge;
che decorso inutilmente il termine di 90 giorni dalla proposizione della domanda, presentava ricorso amministrativo (in data 29.7.22 ); che l' liquidato l'importo CP_1 dovuto a titolo di TFR in data 26.9.22, con provvedimento emesso il 15.9.22 negava il diritto al pagamento delle ultime tre retribuzioni maturate sostenendo che le stesse non rientravano nel periodo coperto dalla garanzia del Fondo. Tanto esposto, lamentava l'illegittimità del rigetto della domanda relativa al pagamento delle retribuzioni relative agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro intercorso con la Controparte_2 conclusosi con dimissioni per giusta causa stante il mancato pagamento delle retribuzioni. Esponeva, inoltre, che presentava ricorso per decreto ingiuntivo, che veniva rigettato;
che presentava ricorso ex art. 414 c.p.c. che veniva accolto;
che tentava l'esecuzione forzata con pignoramento mobiliare, con esito negativo;
che promuoveva istanza di fallimento della società; che la domanda veniva respinta. Concludeva chiedendo: “dichiarare il diritto del sig. Parte_1 al pagamento delle ultime tre mensilità a lui dovute in
[...] pporto di lavoro prestato alle dipendenze della
[...]
nel periodo dall'1.2.2020 al Controparte_3
30.4.2020 a carico del Fondo di Garanzia nell'importo lordo di € CP_1
2.467,80 e per l'effetto condannare l' , in persona del legale CP_1 rappresentante pro-tempore, al pagamento in suo favore del detto importo, oltre accessori come per legge.” L' si costituiva rilevando che il rapporto di lavoro del ricorrente CP_1 non era terminato, ma era continuato, senza soluzione di continuità, con la cessionaria “ e che le tre mensilità Controparte_4 richieste non rientravano nei tre mesi antecedenti la cessazione del rapporto di lavoro. Quanto al t.f.r., rilevava che se il datore di lavoro insolvente era il cedente, il Fondo non era tenuto ad intervenire poichè il t.f.r. doveva essere corrisposto dal cessionario. Concludeva chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere. Esaurita la trattazione, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato ed è, pertanto, meritevole di accoglimento. Dalla documentazione in atti risulta che la domanda presentata al Fondo di Garanzia è stata respinta perchè le mensilità richieste non rientravano nel periodo coperto dal Fondo di Garanzia. Nei propri scritti difensivi l' ha affermato che il ricorrente ha CP_1 continuato a lavorare con altra società, cessionaria del rapporto. Deve, tuttavia, rilevarsi che l'esame della documentazione in atti non consente di ritenere provato quanto sostenuto dall' , posto che CP_1 dall'estratto conto dallo stesso prodotto, risulta che il ricorrente ha goduto, dall'8.5.2020 della Risulta, inoltre, che lo stesso si è Org_1 dimesso per il mancato pagamento delle retribuzioni. Non essendovi contestazioni relativamente al quantum della domanda, la stessa deve trovare accoglimento per come proposta. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza
P.Q.M.
Ogni altra istanza disattesa, condanna l' al pagamento, in favore CP_1 del ricorrente della somma di € 2.467,80, (indicata al lordo) per i titoli di cui al ricorso, oltre accessori come per legge ed oltre alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 1.800,00, da distrarsi.
IL GIUDICE Mariapia Magaldi