Articolo 7 della Legge 11 dicembre 1984, n. 839
Articolo 6Articolo 8
Versione
1 gennaio 1985
>
Versione
25 marzo 1989
Art. 7.
Gli estremi dei lavori preparatori delle leggi approvate dal Parlamento sono pubblicati, a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella prima parte della Gazzetta Ufficiale, mediante annotazioni in calce al testo della legge.
((Sono analogamente annotati in calce al testo della legge gli estremi degli atti normativi delle Comunita' europee cui esso si riferisce))
Entrata in vigore il 25 marzo 1989