Art. 7.
Gli estremi dei lavori preparatori delle leggi approvate dal Parlamento sono pubblicati, a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella prima parte della Gazzetta Ufficiale, mediante annotazioni in calce al testo della legge.
((Sono analogamente annotati in calce al testo della legge gli estremi degli atti normativi delle Comunita' europee cui esso si riferisce))
Gli estremi dei lavori preparatori delle leggi approvate dal Parlamento sono pubblicati, a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella prima parte della Gazzetta Ufficiale, mediante annotazioni in calce al testo della legge.
((Sono analogamente annotati in calce al testo della legge gli estremi degli atti normativi delle Comunita' europee cui esso si riferisce))