Sentenza 14 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 14/05/2025, n. 463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 463 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
RG 2043 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FERRARA
In nome del Popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, nelle persone dei magistrati
Dott. Stefano Scati Presidente relatore
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
) con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
CARRETTA RT
nei confronti di
) con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
ROSSINI ANNA
PUBBLICO MINISTERO intervenuto
Oggetto: divorzio giudiziale
All'udienza del 13 maggio 2025 la causa è stata rimessa in decisione di fronte al Collegio ex art. 473-bis.22 comma 3 c.p.c. sulla base delle seguenti conclusioni:
il ricorrente e la resistente:
-dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a
Ferrara in data 28.09.1997 tra i signori e Parte_1 Controparte_1 matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Ferrara dell'anno 1997 al n. 299 p. II serie A, ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza;
- la figlia risulta economicamente autosufficiente e nulla sarà dovuto per il Per_1 mantenimento della medesima;
- il figlio anch'egli maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, Per_2 vivrà con la madre e il padre verserà mediante bonifico alla madre, entro il giorno 5 di ciascun mese, la somma di euro 500,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento del figlio, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al rimborso delle spese straordinarie di cui al Protocollo del Tribunale di Ferrara nella misura del 50%;
- i coniugi sono entrambi economicamente indipendenti e, pertanto, nulla dovranno versare reciprocamente a titolo di assegno divorzile;
pagina 1 di 2
il PM: visto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26 ottobre 2024 , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio con dalla quale era consensualmente separato, chiedeva Controparte_1 la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio offrendosi di corrispondere un contributo complessivo di Euro 500 per il mantenimento dei due figli oltre la metà delle spese straordinarie.
La nel costituirsi in giudizio, chiedeva un contributo per il mantenimento CP_1 della prole in somma non inferiore ad Euro 1.000 oltre la metà delle spese straordinarie.
Nel corso della trattazione della causa i coniugi riuscivano peraltro a superare gli originari contrasti tanto che all'udienza del 13 maggio 2025 i loro procuratori precisavano le conclusioni come in epigrafe.
*** La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta atteso che al momento del deposito del ricorso erano decorsi più di sei mesi dalla comparizione dei coniugi di fronte al Presidente del Tribunale nell'ambito del procedimento di separazione consensuale conclusosi con verbale omologato il 5 ottobre 2021. Quanto alle altre questioni, l'accordo fra i coniugi deve essere fatto proprio dal Tribunale stante la raggiunta autosufficienza economica della figlia e la Per_1 congruità del contribuito per il mantenimento del figlio studente Per_2 universitario. Deve essere disposta l'integrale compensazione delle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Ferrara in data
28/9/1997 da e e trascritto al numero Parte_1 Controparte_1
299 parte II Serie A del registro degli atti di matrimonio, alle condizioni concordate dai coniugi. Ordina all'ufficiale dello stato civile di di procedere all'annotazione della sentenza. Spese compensate
Ferrara, 13 maggio 2025
il presidente estensore.
Stefano Scati
pagina 2 di 2