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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 19/05/2025, n. 505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 505 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente rel.
Dott.ssa Vittoria Gabriele Consigliere
Dott.ssa Annamaria Laneri Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. R.G. 599/2020 promossa con atto di citazione notificato in data
07/07/2020
d a con sede legale in 22070 Parte_1
Locate Varesino (CO), via Alle Valli, n, 18, (C.F. ) in persona del P.IVA_1
Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore sig.
rappresentato e difeso dall'avv. FABIANI FRANCO (C.F. Parte_1
) del Foro di Como, elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._1 dell'avv. Veronica Guerini (C.F. in Marone (BS), via C.F._2
Caraglio, n. 133.
APPELLANTE
c o n t r o con sede legale in Piazza San Carlo n. 156, (10121) Controparte_1
Torino, (C.F. quale società incorporante P.IVA_2 [...]
con sede legale e direzione generale in (24122) Controparte_2
Bergamo, p.zza Vittorio Veneto, 8, (C.F. ), in persona del legale P.IVA_3 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. BINA MASSIMILIANO
(C.F. ) del Foro di Varese, elettivamente domiciliata in C.F._3 pagina 1 di 12 Brescia, c.so Vittorio Emanuele II, n.1, presso lo studio dell'avv. Bartolomeo
Rampinelli Rota (C.F. ). C.F._4
APPELLATO
e posta in decisione all'udienza collegiale del 4 dicembre 2024 avente ad oggetto:
Contratti bancari (deposito bancario, etc)
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo, Sez. III, pubblicata in data 9 gennaio 2020, n. 63.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“Voglia la Ecc.ma Corte di Appello adita, in totale riforma della sentenza impugnata
n. 63/20 emessa, all'esito del contenzioso RG 5531/17, dal Tribunale di Bergamo,
Sezione III, GU dott. Vincenzo Domenico Scibetta, in data 9 gennaio 2020, pubblicata in data 09 gennaio 2020, Rep. 143/20 e non notificata così giudicare:
In via preliminare o pregiudiziale: estromettere dal presente giudizio la intervenuta e per essa Controparte_3 [...]
siccome carente di interesse ad agire, come fin dal momento Controparte_4
del suo intervento nel giudizio rilevato e contestato dalla appellante e come dalla medesima intervenuta ammesso con atto di rinuncia all'intervento 18 novembre
2024, rinuncia alla quale la appellante non si oppone;
In istruttoria: disporre una integrazione di istruttoria tesa alla quantificazione:
per tutto il periodo di cui
alle contabili prodotto e senza arbitraria degli indebiti oggetto di contestazione, ivi compresi i maggiori interessi attivi che sarebbero maturati a favore dell'appellante sui saldi che, per effetto della epurazione degli addebiti contestati, avrebbero dovuto essere creditori;
e volta:
ad emendare l'errore (nei termini segnalati nelle osservazioni del CTP della appellante e riassunti nelle note scritte redatte in sostituzione della udienza in presenza di esame della CTU)
pagina 2 di 12 commesso dal consulente dell'ufficio nella colonna “numeri debitori depurati” dell'allegato D) della perizia e consisto nell'aver il CTU adottato un divisore diverso rispetto a quello utilizzato storicamente dalla banca negli estratti conto scalari per la generazione dei “numeri debitori”, siccome, nel dettaglio, mentre la banca, storicamente, per la generazione dei “numeri debitori” ha applicato, nella formula
“saldo per giorni” quale denominatore l'importo di 100 (CENTO) fino al 31.12.1995
e l'importo di 1 (UNO) dallo 01.01.1996, il CTU ha invece sempre diviso per 1000
(MILLE), così pervenendo ad un risultato pacificamente errato.
Nel merito in via principale:
previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria e preliminare, accertare e dichiarare l'illegittimità della applicata prassi di capitalizzazione degli interessi a debito, per tutto il periodo di cui alle contabili prodotte in atti, ivi compreso quello successivo alla entrata in vigore della Delibera CICR 9/2/2000, per inefficacia e inapplicabilità della stessa, nonché, in assenza di relativa idonea pattuizione (almeno fino al 14 maggio 1996 e di lì in poi con riferimento ai periodi ed alle aperture di credito quanto ai quali alcuna corretta pattuizione in punto tassi di interessi è occorsa), della applicazione di un tasso di interesse debitore superiore a quello legale e, dal 1° gennaio 1994, a quello previsto dalla norma di cui all'art. 117 d.lgs. 385/93 e dell'addebito di somme per
Commissioni di Massimo Scoperto e per spese di chiusura periodica del conto e, per
l'effetto, condannare la appellata a pagare alla appellante la somma di € 518.610,37
o la maggiore o minor somma risultante a credito della stessa appellante all'esito della disposizione del richiesto supplemento istruttorio, per restituzione di somme dalla correntista corrisposte per i titoli di cui sopra, oltre al riconoscimento, nel caso in cui il conto sia divenuto creditore a seguito della epurazione degli addebiti contestati, degli interessi creditori al saggio legale ed ex art. 117 TUB.
Con gli interessi legali di
mora dalla domanda al saldo effettivo.
Nel merito in via pagina 3 di 12 subordinata e con espressa riserva di impugnazione:
previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria e preliminare, accertare e dichiarare l'illegittimità della applicata prassi di capitalizzazione degli interessi a debito, per tutto il periodo di cui alle contabili prodotte in atti, ivi compreso quello successivo alla entrata in vigore della Delibera CICR 9/2/2000, per inefficacia e inapplicabilità della stessa, nonché, in assenza di relativa idonea pattuizione (almeno fino al 14 maggio 1996 e di lì in poi con riferimento ai periodi ed alle aperture di credito quanto ai quali alcuna corretta pattuizione in punto tassi di interessi è occorsa), della applicazione di un tasso di interesse debitore superiore a quello legale e, dal 1° gennaio 1994, a quello previsto dalla norma di cui all'art. 117 d.lgs. 385/93 e dell'addebito di somme per
Commissioni di Massimo Scoperto e per spese di chiusura periodica del conto e, per
l'effetto, condannare la appellata a pagare alla appellante la somma di € 255.119,71 emergente all'esito della svolta CTU o la maggiore o minor somma ritenuta di giustizia per restituzione di somme dalla correntista corrisposte per i titoli di cui sopra
Con gli interessi legali di mora dalla domanda al saldo effettivo.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, per entrambi i gradi di giudizio, comprensivi di oneri per la consulenza tecnica d'ufficio, ivi incluso quanto eventualmente anticipato
e per la consulenza tecnica di parte, oltre rimborso forfetario spese generali (15%)
IVA e CpA come per legge da liquidarsi in via di distrazione a favore dello scrivente procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso diritti ed onorari.”
Dell'appellato
“Voglia la Corte d'Appello adita, nel merito, rigettare l'appello e confermare la sentenza di primo grado di rigetto delle domande formulate dall'attrice, in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque prescritte.
pagina 4 di 12 In via istruttoria, la banca rinnova l'eccezione svolta nei precedenti scritti difensivi
(a) di esploratività della CTU svolta sui c.d. «riassunti scalari» in quanto documenti insufficienti per la prova dei fatti costitutivi delle domande azionate degli stessi, cui consegue l'inutilizzabilità ai fini del decidere dell'elaborato redatto dal CTU;
(b) di inutilizzabilità ai fini del decidere delle risultanze della CTU perché (i) la CTU ha eliminato l'effetto della capitalizzazione dell'interesse post 30.6.2000 nonostante
l'adeguamento dei contratti sia stato pubblicizzato sulla GU e comunicato al cliente
(ii) con riferimento al risultato del conteggio di cui all'Ipotesi B) – Rimesse tutte ripristinatorie, non risulta provato che il conto corrente oggetto del giudizio era assistito da una apertura di credito.
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Impresa premettendo di avere stipulato con la Parte_1
banca convenuta un contratto di conto corrente estinto nel luglio 2013, chiedeva che la banca venisse condannata alla restituzione di tutte le somme versate in eccesso a titolo di interessi ultralegali e anatocistici, commissioni di massimo scoperto e spese di chiusura periodica.
Il tribunale riteneva le domande infondate preso atto delle genericità delle difese di parte attrice, e tenuto conto che non era stato soddisfatto l'onere probatorio gravante sul correntista, non avendo questi prodotto gli estratti conto relativi all'intero rapporto contrattuale, ma unicamente gli scalari.
Ulteriormente, il tribunale osservava che essendo parte attrice una società gravava su di essa il dovere di conservazione della documentazione bancaria.
Tutto quanto considerato il tribunale rigettava le domande di parte attrice e condannava la stessa al rimborso, in favore della parte convenuta, delle spese di lite, liquidate in euro 16.479,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie ex art. 2 comma secondo D.M. 10 marzo 2014 n. 55 nella misura del 15% del compenso e accessori di legge.
pagina 5 di 12 ***
Propone appello avverso la predetta sentenza Controparte_5
per i seguenti motivi:
[...]
1)sul presupposto oggetto della azione di ripetizione: parte appellante contesta la pronuncia di prime cure ove non ha valutato che il presupposto per l'esercizio dell'azione di ripetizione è l'estinzione del rapporto di conto corrente, e che l'onere probatorio del correntista può essere assolto con gli estratti conto trimestrali;
2) sulla non indispensabilità della ininterrotta sequenza delle contabili, sulla idoneità degli estratti conto scalari e sulla produzione in atti del contratto: parte appellante eccepisce che non è necessaria l'ininterrotta sequenza delle contabili, e che in ogni caso sono state prodotte tutte le contabili trimestrali dalla data di accensione del rapporto (1987) alla data di estinzione (2013).
Manca unicamente la sola contabile del 4° trimestre 1989: conseguentemente parte appellante ha circoscritto le proprie richieste unicamente con riferimento al lasso temporale di cui è stata prodotta la documentazione.
Infine, parte appellante afferma che è stata prodotta tutta la documentazione contrattuale inerente al rapporto;
3) sulle circostanze non contestate dall'istituto: parte appellante eccepisce che in primo grado non è stato rilevato che controparte non ha negato l'esistenza storica delle parti oggetto di censura, dunque, lo spostamento patrimoniale avrebbe dovuto essere dichiarato come non contestato ai sensi dell'art. 115 c.p.c..
4) Sulla mancata disposizione della richiesta CTU contabile: parte appellante censura la pronuncia di prime cure ove non ha accolto la richiesta di espletamento di una ctu contabile e chiede che venga accertata l'illegittimità degli addebiti effettuati nel conto corrente.
Nello specifico parte appellante domanda che venga ritenuta illegittima ogni capitalizzazione degli interessi passivi operata in conto prima del 30 giugno 2000, così come l'anatocismo post delibera CICR.
pagina 6 di 12 Chiede inoltre che venga accertata l'illegittima applicazione di interessi ultralegali, commissioni di massimo scoperto e spese fisse di tenuta conto.
***
Costituendosi in giudizio parte appellata domanda il rigetto dell'appello essendo infondato in fatto ed in diritto, o in alternativa in considerazione della prescrizione delle pretese.
In data 14 agosto 2023 la Corte, nelle more dell'attività decisoria, ha disposto la rimessione della causa in istruttoria, formulando il seguente quesito:
e documenti di causa, avuto riguardo agli effetti dell'eccezione di prescrizione dell'azione di ripetizione di indebito, ridetermini il CTU il saldo finale del conto corrente n.6788/23588 del 19/02/1987, ed a tal fine:
- proceda preliminarmente all'integrale depurazione del conto stesso da tutti gli addebiti illegittimi, secondo le indicazioni di cui al quesito;
1) ricostruisca il CTU i rapporti intercorsi tra le parti, dalla data di inizio degli stessi
e fino alla chiusura del contratto di conto corrente, descrivendo le operazioni bancarie e/o finanziarie poste in essere, e verificando la presenza di aperture di credito. Nel caso in cui gli interessi, ovvero qualsiasi altra condizione contrattuale, siano stati determinati “per relationem” accerti se, in concreto, la clausola di rinvio possa ritenersi coordinata a criteri oggettivamente determinati, indicando, in caso affermativo, quali.
2) Verifichi il ctu la pattuizione per iscritto nel contratto oggetto di causa, sottoscritto in data 19 febbraio 1987, del tasso ultralegale ai sensi dell'art. 1284, comma 3 c.c.. In caso negativo, proceda il ctu alla sostituzione del tasso ultralegale applicato con il tasso legale, in conformità a quanto disposto dall'art. 1284, comma
3 c.c..
Inoltre, verifichi il ctu se vi sia stata successiva pattuizione per iscritto del tasso ultralegale, ed in caso affermativo consideri l'applicazione del tasso ultralegale pattuito fra le parti nella rideterminazione del saldo finale del conto corrente.
pagina 7 di 12 3) Nel caso in cui sia prevista la capitalizzazione trimestrale degli interessi, elimini fino al 30 giugno 2000 tutte le somme a tale titolo corrisposte.
Per quanto concerne il periodo successivo, accerti il ctu che sia intervenuto
l'adeguamento alla Delibera CICR del 2000 tramite pattuizione con approvazione specifica per iscritto, nell'ipotesi contraria non dovrà operare alcuna capitalizzazione degli interessi.
4)Verifichi il ctu la pattuizione nel contratto di conto corrente della cms e delle spese fisse per chiusura periodica, in caso negativo scomputi dal saldo finale le somme a tale titolo addebitate.
- Nel solo caso in cui, a seguito di tale accertamenti, risulti – in luogo del saldo pari
a zero - un saldo finale positivo per il correntista, proceda all'esame delle rimesse distinguendo quelle meramente ripristinatorie da quelle in tutto o in parte solutorie, individuando queste ultime secondo i criteri di cui alla sentenza delle Sezioni Unite
n.24418 del 2010, con conseguente immediata decorrenza del termine decennale di prescrizione;
pervenga così alla rideterminazione del saldo detraendo dall'importo in restituzione quello corrispondente alle rimesse solutorie non ripetibili per intervenuta prescrizione decennale.>>
Si rileva che nel corso del giudizio era intervenuta ex art. 111 c.p.c. la società
[...]
la quale tuttavia ha chiesto la propria estromissione, richiesta che è stata CP_3
accolta dalla Corte in data 4 dicembre 2024.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 4 dicembre 2024 la causa è stata assegnata a sentenza, con termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preso atto della connessione dei motivi di appello e dell'indagine contabile espletata, in accoglimento del quarto motivo di appello, il Collegio reputa opportuna la trattazione congiunta degli stessi.
In fatto si rileva che parte appellante ha intrattenuto con la banca il rapporto di conto pagina 8 di 12 corrente n. 6788 a partire dal secondo trimestre 1987 sino al terzo trimestre 2013.
Conseguentemente, in conformità a quanto espresso dalla consolidata giurisprudenza in materia, il correntista ha facoltà di proporre domanda di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c.
Per quanto concerne il soddisfacimento dell'onere probatorio gravante sul correntista si osserva che la Corte di cassazione ha espresso il principio di diritto per cui <in materia di conto corrente bancario, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca (e dunque da lui pagato) con il saldo finale del rapporto non è tenuto a documentare le singole rimesse suscettibili di ripetizione soltanto mediante la produzione in giudizio di tutti gli estratti conto mensili, ben potendo la prova dei movimenti del conto desumersi anche
"aliunde", vale a dire attraverso le risultanze dei mezzi di cognizione assunti d'ufficio
e idonei a integrare la prova offerta (nella specie mediante consulenza tecnica contabile disposta dal giudice sulle prove documentali prodotte)>> (Cass.
29190/2020).
Il Collegio rileva che nel caso di specie è stata prodotta tutta la documentazione contrattuale afferente al rapporto di conto corrente in esame, unitamente agli scalari, e conseguentemente è stata disposta la consulenza tecnica d'ufficio.
In conformità al quesito sottoposto il CTU ha accertato quanto segue:
-il contratto di conto corrente n. 6788, perfezionato in data 19 febbraio 1987, si rileva obiettivamente indeterminato, quanto alle clausole di cui in appresso, mancando la pattuizione degli interessi creditori, degli interessi debitori, delle commissioni di massimo scoperto, delle spese, delle commissioni bancarie e delle valute per le operazioni di prelievo e versamento.
-I contratti di apertura di credito sottoscritti in data 14 maggio 1996, 13 marzo 1997,
09 aprile 1997, 21 novembre 2000 non prevedono la pattuizione della cms.
-Il tasso debitore ultralegale risulta pattuito solo con decorrenza dal secondo trimestre
1996: conseguentemente, in applicazione del quesito formulato, il CTU ha provveduto a rideterminare il saldo del conto corrente applicando, quale tasso pagina 9 di 12 debitore, il tasso legale ex art. 1284, comma 3 del codice Civile per il periodo 2^ trimestre 1987 – 2^ trimestre 1996 ed applicando, quale tasso debitore, il tasso convenzionale effettivo equivalente per il periodo 3^ trimestre 1996 – 3^ trimestre
2013.
-Nonostante l'accertamento della mancata pattuizione della cms sia nel contratto di conto corrente n. 6788 sia nelle convenzioni contrattuali successive, il CTU ha rilevato l'addebito delle commissioni di massimo scoperto per complessivi euro
13.608,93.
-Il CTU ha accertato la mancata pattuizione non solo delle spese fisse di chiusura, ma di tutte le spese e gli oneri bancari addebitati al correntista. Conseguentemente ha provveduto ad escludere integralmente tutte le spese bancarie illegittime, in quanto non pattuite, per complessivi euro 8.458,25.
-Per quanto concerne la capitalizzazione degli interessi il CTU, in conformità al quesito assegnato, ha provveduto ad epurare il conto dalla capitalizzazione degli interessi debitori operata fino al 30 giugno 2000, ed ha accertato che non è intervenuto il successivo adeguamento alla Delibera CICR del 2000 tramite specifica pattuizione approvata per iscritto dal correntista.
-Preso atto che il termine di prescrizione è stato interrotto dalla banca con l'invio della lettera di costituzione in mora del 22/09/2016, il CTU ha provveduto a rideterminare il saldo del conto corrente n. 6788 assumendo come irripetibili gli interessi debitori ricalcolati nel periodo prescritto (2° trimestre 1987 – 3° trimestre
2006) in quanto assorbiti da rimesse ritenute solutorie.
Conseguentemente, come accertato nell'ipotesi A formulata dal CTU, risulta un saldo del conto corrente a favore del correntista pari a 23.097,17 euro.
Tale è il criterio da adottare, tra quelli indicati dal CTU, perché si poggia correttamente sul presupposto dell'accertata sussistenza, nel periodo ivi considerato, di apertura di credito, con conseguente carattere meramente ripristinatorio, e non solutorio, delle rimesse effettuate, e, viceversa, del ritenuto carattere solutorio di tutte le rimesse effettuate in precedenza, in assenza di prova del fido.
pagina 10 di 12 Né rilievo alcuno, ai fini della prescrizione, possono assumere le altre ipotesi di conteggio, perché ad assumere a tal fine rilievo non è la legittimità o meno dell'addebito bensì il carattere solutorio o meramente ripristinatorio della singola rimessa, avuto riguardo alle risultanze del conto corrente n. 6788 così come depurato dagli addebiti illegittimi.
Per le anzidette considerazioni il Collegio reputa fondata la domanda di ripetizione dell'indebito nel limite di cui sopra, osservando inoltre che la doglianza formulata da parte appellante nella propria comparsa conclusionale con la quale veniva contestata la metodologia di calcolo matematico deve ritenersi tardiva, ed in ogni caso infondata essendosi il CTU attenuto alle indicazioni richieste dal quesito sottoposto.
Per l'effetto condanna quindi l'appellata a corrispondere a tale titolo (art.2033 cc) all'appellante la somma di 23.097,17 euro, oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda, tale intendendosi quella di avvio del procedimento di mediazione
(docc.5 e 6 fascicolo di primo grado dell'attrice ed odierna appellante), a quella del saldo.
Spese
All'accoglimento dell'appello segue la condanna di parte appellata, in applicazione del principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. a rimborsare a parte appellante le spese di ambo i gradi del giudizio, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55 come adeguata dal D.M. 147 del 13 agosto 2022
(scaglione di valore in conformità al decisum da euro 5.201,00 sino ad euro
26.000,00).
Egualmente le spese di CTU, come da decreto di liquidazione emesso in data
07/05/2024, vengono definitivamente poste a carico di parte appellata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
-accoglie l'appello proposto da avverso la Controparte_5
sentenza del Tribunale di Bergamo Sez. III n. 63/2020 e conseguentemente condanna pagina 11 di 12 a corrispondere a parte appellante la somma di Controparte_1
23.097,17 euro, a titolo di saldo del conto corrente n. 6788, oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda, definita come in parte motiva, a quella del saldo.
-Condanna a rimborsare alla parte appellante le spese Controparte_1
di ambo i gradi di giudizio, che si liquidano quanto al primo grado in euro 919,00 per la “fase di studio”, euro 777,00 per la “fase introduttiva”, in euro 1.660,00 per la
“fase istruttoria” ed euro 1.701,00 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, e quanto al presente grado in euro 1.134 per la “fase di studio”, in euro 921,00 per la “fase introduttiva”, in euro 1.843,00 per la “fase istruttoria”, in euro 1.911,00 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
-Dichiara il diritto dell'appellante alla restituzione dall'appellata
[...]
di quanto eventualmente corrisposto in esecuzione della Controparte_1
pronuncia impugnata, con gli interessi al tasso legale dalla data del pagamento a quella del saldo.
-Pone definitivamente a carico di le spese di CTU, Controparte_1
come liquidate da separato decreto emesso in data 07/05/2024.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 14 maggio 2025
IL PRESIDENTE
Giuseppe Magnoli
pagina 12 di 12
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente rel.
Dott.ssa Vittoria Gabriele Consigliere
Dott.ssa Annamaria Laneri Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. R.G. 599/2020 promossa con atto di citazione notificato in data
07/07/2020
d a con sede legale in 22070 Parte_1
Locate Varesino (CO), via Alle Valli, n, 18, (C.F. ) in persona del P.IVA_1
Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore sig.
rappresentato e difeso dall'avv. FABIANI FRANCO (C.F. Parte_1
) del Foro di Como, elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._1 dell'avv. Veronica Guerini (C.F. in Marone (BS), via C.F._2
Caraglio, n. 133.
APPELLANTE
c o n t r o con sede legale in Piazza San Carlo n. 156, (10121) Controparte_1
Torino, (C.F. quale società incorporante P.IVA_2 [...]
con sede legale e direzione generale in (24122) Controparte_2
Bergamo, p.zza Vittorio Veneto, 8, (C.F. ), in persona del legale P.IVA_3 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. BINA MASSIMILIANO
(C.F. ) del Foro di Varese, elettivamente domiciliata in C.F._3 pagina 1 di 12 Brescia, c.so Vittorio Emanuele II, n.1, presso lo studio dell'avv. Bartolomeo
Rampinelli Rota (C.F. ). C.F._4
APPELLATO
e posta in decisione all'udienza collegiale del 4 dicembre 2024 avente ad oggetto:
Contratti bancari (deposito bancario, etc)
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo, Sez. III, pubblicata in data 9 gennaio 2020, n. 63.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“Voglia la Ecc.ma Corte di Appello adita, in totale riforma della sentenza impugnata
n. 63/20 emessa, all'esito del contenzioso RG 5531/17, dal Tribunale di Bergamo,
Sezione III, GU dott. Vincenzo Domenico Scibetta, in data 9 gennaio 2020, pubblicata in data 09 gennaio 2020, Rep. 143/20 e non notificata così giudicare:
In via preliminare o pregiudiziale: estromettere dal presente giudizio la intervenuta e per essa Controparte_3 [...]
siccome carente di interesse ad agire, come fin dal momento Controparte_4
del suo intervento nel giudizio rilevato e contestato dalla appellante e come dalla medesima intervenuta ammesso con atto di rinuncia all'intervento 18 novembre
2024, rinuncia alla quale la appellante non si oppone;
In istruttoria: disporre una integrazione di istruttoria tesa alla quantificazione:
per tutto il periodo di cui
alle contabili prodotto e senza arbitraria degli indebiti oggetto di contestazione, ivi compresi i maggiori interessi attivi che sarebbero maturati a favore dell'appellante sui saldi che, per effetto della epurazione degli addebiti contestati, avrebbero dovuto essere creditori;
e volta:
ad emendare l'errore (nei termini segnalati nelle osservazioni del CTP della appellante e riassunti nelle note scritte redatte in sostituzione della udienza in presenza di esame della CTU)
pagina 2 di 12 commesso dal consulente dell'ufficio nella colonna “numeri debitori depurati” dell'allegato D) della perizia e consisto nell'aver il CTU adottato un divisore diverso rispetto a quello utilizzato storicamente dalla banca negli estratti conto scalari per la generazione dei “numeri debitori”, siccome, nel dettaglio, mentre la banca, storicamente, per la generazione dei “numeri debitori” ha applicato, nella formula
“saldo per giorni” quale denominatore l'importo di 100 (CENTO) fino al 31.12.1995
e l'importo di 1 (UNO) dallo 01.01.1996, il CTU ha invece sempre diviso per 1000
(MILLE), così pervenendo ad un risultato pacificamente errato.
Nel merito in via principale:
previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria e preliminare, accertare e dichiarare l'illegittimità della applicata prassi di capitalizzazione degli interessi a debito, per tutto il periodo di cui alle contabili prodotte in atti, ivi compreso quello successivo alla entrata in vigore della Delibera CICR 9/2/2000, per inefficacia e inapplicabilità della stessa, nonché, in assenza di relativa idonea pattuizione (almeno fino al 14 maggio 1996 e di lì in poi con riferimento ai periodi ed alle aperture di credito quanto ai quali alcuna corretta pattuizione in punto tassi di interessi è occorsa), della applicazione di un tasso di interesse debitore superiore a quello legale e, dal 1° gennaio 1994, a quello previsto dalla norma di cui all'art. 117 d.lgs. 385/93 e dell'addebito di somme per
Commissioni di Massimo Scoperto e per spese di chiusura periodica del conto e, per
l'effetto, condannare la appellata a pagare alla appellante la somma di € 518.610,37
o la maggiore o minor somma risultante a credito della stessa appellante all'esito della disposizione del richiesto supplemento istruttorio, per restituzione di somme dalla correntista corrisposte per i titoli di cui sopra, oltre al riconoscimento, nel caso in cui il conto sia divenuto creditore a seguito della epurazione degli addebiti contestati, degli interessi creditori al saggio legale ed ex art. 117 TUB.
Con gli interessi legali di
mora dalla domanda al saldo effettivo.
Nel merito in via pagina 3 di 12 subordinata e con espressa riserva di impugnazione:
previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria e preliminare, accertare e dichiarare l'illegittimità della applicata prassi di capitalizzazione degli interessi a debito, per tutto il periodo di cui alle contabili prodotte in atti, ivi compreso quello successivo alla entrata in vigore della Delibera CICR 9/2/2000, per inefficacia e inapplicabilità della stessa, nonché, in assenza di relativa idonea pattuizione (almeno fino al 14 maggio 1996 e di lì in poi con riferimento ai periodi ed alle aperture di credito quanto ai quali alcuna corretta pattuizione in punto tassi di interessi è occorsa), della applicazione di un tasso di interesse debitore superiore a quello legale e, dal 1° gennaio 1994, a quello previsto dalla norma di cui all'art. 117 d.lgs. 385/93 e dell'addebito di somme per
Commissioni di Massimo Scoperto e per spese di chiusura periodica del conto e, per
l'effetto, condannare la appellata a pagare alla appellante la somma di € 255.119,71 emergente all'esito della svolta CTU o la maggiore o minor somma ritenuta di giustizia per restituzione di somme dalla correntista corrisposte per i titoli di cui sopra
Con gli interessi legali di mora dalla domanda al saldo effettivo.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, per entrambi i gradi di giudizio, comprensivi di oneri per la consulenza tecnica d'ufficio, ivi incluso quanto eventualmente anticipato
e per la consulenza tecnica di parte, oltre rimborso forfetario spese generali (15%)
IVA e CpA come per legge da liquidarsi in via di distrazione a favore dello scrivente procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso diritti ed onorari.”
Dell'appellato
“Voglia la Corte d'Appello adita, nel merito, rigettare l'appello e confermare la sentenza di primo grado di rigetto delle domande formulate dall'attrice, in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque prescritte.
pagina 4 di 12 In via istruttoria, la banca rinnova l'eccezione svolta nei precedenti scritti difensivi
(a) di esploratività della CTU svolta sui c.d. «riassunti scalari» in quanto documenti insufficienti per la prova dei fatti costitutivi delle domande azionate degli stessi, cui consegue l'inutilizzabilità ai fini del decidere dell'elaborato redatto dal CTU;
(b) di inutilizzabilità ai fini del decidere delle risultanze della CTU perché (i) la CTU ha eliminato l'effetto della capitalizzazione dell'interesse post 30.6.2000 nonostante
l'adeguamento dei contratti sia stato pubblicizzato sulla GU e comunicato al cliente
(ii) con riferimento al risultato del conteggio di cui all'Ipotesi B) – Rimesse tutte ripristinatorie, non risulta provato che il conto corrente oggetto del giudizio era assistito da una apertura di credito.
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Impresa premettendo di avere stipulato con la Parte_1
banca convenuta un contratto di conto corrente estinto nel luglio 2013, chiedeva che la banca venisse condannata alla restituzione di tutte le somme versate in eccesso a titolo di interessi ultralegali e anatocistici, commissioni di massimo scoperto e spese di chiusura periodica.
Il tribunale riteneva le domande infondate preso atto delle genericità delle difese di parte attrice, e tenuto conto che non era stato soddisfatto l'onere probatorio gravante sul correntista, non avendo questi prodotto gli estratti conto relativi all'intero rapporto contrattuale, ma unicamente gli scalari.
Ulteriormente, il tribunale osservava che essendo parte attrice una società gravava su di essa il dovere di conservazione della documentazione bancaria.
Tutto quanto considerato il tribunale rigettava le domande di parte attrice e condannava la stessa al rimborso, in favore della parte convenuta, delle spese di lite, liquidate in euro 16.479,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie ex art. 2 comma secondo D.M. 10 marzo 2014 n. 55 nella misura del 15% del compenso e accessori di legge.
pagina 5 di 12 ***
Propone appello avverso la predetta sentenza Controparte_5
per i seguenti motivi:
[...]
1)sul presupposto oggetto della azione di ripetizione: parte appellante contesta la pronuncia di prime cure ove non ha valutato che il presupposto per l'esercizio dell'azione di ripetizione è l'estinzione del rapporto di conto corrente, e che l'onere probatorio del correntista può essere assolto con gli estratti conto trimestrali;
2) sulla non indispensabilità della ininterrotta sequenza delle contabili, sulla idoneità degli estratti conto scalari e sulla produzione in atti del contratto: parte appellante eccepisce che non è necessaria l'ininterrotta sequenza delle contabili, e che in ogni caso sono state prodotte tutte le contabili trimestrali dalla data di accensione del rapporto (1987) alla data di estinzione (2013).
Manca unicamente la sola contabile del 4° trimestre 1989: conseguentemente parte appellante ha circoscritto le proprie richieste unicamente con riferimento al lasso temporale di cui è stata prodotta la documentazione.
Infine, parte appellante afferma che è stata prodotta tutta la documentazione contrattuale inerente al rapporto;
3) sulle circostanze non contestate dall'istituto: parte appellante eccepisce che in primo grado non è stato rilevato che controparte non ha negato l'esistenza storica delle parti oggetto di censura, dunque, lo spostamento patrimoniale avrebbe dovuto essere dichiarato come non contestato ai sensi dell'art. 115 c.p.c..
4) Sulla mancata disposizione della richiesta CTU contabile: parte appellante censura la pronuncia di prime cure ove non ha accolto la richiesta di espletamento di una ctu contabile e chiede che venga accertata l'illegittimità degli addebiti effettuati nel conto corrente.
Nello specifico parte appellante domanda che venga ritenuta illegittima ogni capitalizzazione degli interessi passivi operata in conto prima del 30 giugno 2000, così come l'anatocismo post delibera CICR.
pagina 6 di 12 Chiede inoltre che venga accertata l'illegittima applicazione di interessi ultralegali, commissioni di massimo scoperto e spese fisse di tenuta conto.
***
Costituendosi in giudizio parte appellata domanda il rigetto dell'appello essendo infondato in fatto ed in diritto, o in alternativa in considerazione della prescrizione delle pretese.
In data 14 agosto 2023 la Corte, nelle more dell'attività decisoria, ha disposto la rimessione della causa in istruttoria, formulando il seguente quesito:
e documenti di causa, avuto riguardo agli effetti dell'eccezione di prescrizione dell'azione di ripetizione di indebito, ridetermini il CTU il saldo finale del conto corrente n.6788/23588 del 19/02/1987, ed a tal fine:
- proceda preliminarmente all'integrale depurazione del conto stesso da tutti gli addebiti illegittimi, secondo le indicazioni di cui al quesito;
1) ricostruisca il CTU i rapporti intercorsi tra le parti, dalla data di inizio degli stessi
e fino alla chiusura del contratto di conto corrente, descrivendo le operazioni bancarie e/o finanziarie poste in essere, e verificando la presenza di aperture di credito. Nel caso in cui gli interessi, ovvero qualsiasi altra condizione contrattuale, siano stati determinati “per relationem” accerti se, in concreto, la clausola di rinvio possa ritenersi coordinata a criteri oggettivamente determinati, indicando, in caso affermativo, quali.
2) Verifichi il ctu la pattuizione per iscritto nel contratto oggetto di causa, sottoscritto in data 19 febbraio 1987, del tasso ultralegale ai sensi dell'art. 1284, comma 3 c.c.. In caso negativo, proceda il ctu alla sostituzione del tasso ultralegale applicato con il tasso legale, in conformità a quanto disposto dall'art. 1284, comma
3 c.c..
Inoltre, verifichi il ctu se vi sia stata successiva pattuizione per iscritto del tasso ultralegale, ed in caso affermativo consideri l'applicazione del tasso ultralegale pattuito fra le parti nella rideterminazione del saldo finale del conto corrente.
pagina 7 di 12 3) Nel caso in cui sia prevista la capitalizzazione trimestrale degli interessi, elimini fino al 30 giugno 2000 tutte le somme a tale titolo corrisposte.
Per quanto concerne il periodo successivo, accerti il ctu che sia intervenuto
l'adeguamento alla Delibera CICR del 2000 tramite pattuizione con approvazione specifica per iscritto, nell'ipotesi contraria non dovrà operare alcuna capitalizzazione degli interessi.
4)Verifichi il ctu la pattuizione nel contratto di conto corrente della cms e delle spese fisse per chiusura periodica, in caso negativo scomputi dal saldo finale le somme a tale titolo addebitate.
- Nel solo caso in cui, a seguito di tale accertamenti, risulti – in luogo del saldo pari
a zero - un saldo finale positivo per il correntista, proceda all'esame delle rimesse distinguendo quelle meramente ripristinatorie da quelle in tutto o in parte solutorie, individuando queste ultime secondo i criteri di cui alla sentenza delle Sezioni Unite
n.24418 del 2010, con conseguente immediata decorrenza del termine decennale di prescrizione;
pervenga così alla rideterminazione del saldo detraendo dall'importo in restituzione quello corrispondente alle rimesse solutorie non ripetibili per intervenuta prescrizione decennale.>>
Si rileva che nel corso del giudizio era intervenuta ex art. 111 c.p.c. la società
[...]
la quale tuttavia ha chiesto la propria estromissione, richiesta che è stata CP_3
accolta dalla Corte in data 4 dicembre 2024.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 4 dicembre 2024 la causa è stata assegnata a sentenza, con termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preso atto della connessione dei motivi di appello e dell'indagine contabile espletata, in accoglimento del quarto motivo di appello, il Collegio reputa opportuna la trattazione congiunta degli stessi.
In fatto si rileva che parte appellante ha intrattenuto con la banca il rapporto di conto pagina 8 di 12 corrente n. 6788 a partire dal secondo trimestre 1987 sino al terzo trimestre 2013.
Conseguentemente, in conformità a quanto espresso dalla consolidata giurisprudenza in materia, il correntista ha facoltà di proporre domanda di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c.
Per quanto concerne il soddisfacimento dell'onere probatorio gravante sul correntista si osserva che la Corte di cassazione ha espresso il principio di diritto per cui <in materia di conto corrente bancario, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca (e dunque da lui pagato) con il saldo finale del rapporto non è tenuto a documentare le singole rimesse suscettibili di ripetizione soltanto mediante la produzione in giudizio di tutti gli estratti conto mensili, ben potendo la prova dei movimenti del conto desumersi anche
"aliunde", vale a dire attraverso le risultanze dei mezzi di cognizione assunti d'ufficio
e idonei a integrare la prova offerta (nella specie mediante consulenza tecnica contabile disposta dal giudice sulle prove documentali prodotte)>> (Cass.
29190/2020).
Il Collegio rileva che nel caso di specie è stata prodotta tutta la documentazione contrattuale afferente al rapporto di conto corrente in esame, unitamente agli scalari, e conseguentemente è stata disposta la consulenza tecnica d'ufficio.
In conformità al quesito sottoposto il CTU ha accertato quanto segue:
-il contratto di conto corrente n. 6788, perfezionato in data 19 febbraio 1987, si rileva obiettivamente indeterminato, quanto alle clausole di cui in appresso, mancando la pattuizione degli interessi creditori, degli interessi debitori, delle commissioni di massimo scoperto, delle spese, delle commissioni bancarie e delle valute per le operazioni di prelievo e versamento.
-I contratti di apertura di credito sottoscritti in data 14 maggio 1996, 13 marzo 1997,
09 aprile 1997, 21 novembre 2000 non prevedono la pattuizione della cms.
-Il tasso debitore ultralegale risulta pattuito solo con decorrenza dal secondo trimestre
1996: conseguentemente, in applicazione del quesito formulato, il CTU ha provveduto a rideterminare il saldo del conto corrente applicando, quale tasso pagina 9 di 12 debitore, il tasso legale ex art. 1284, comma 3 del codice Civile per il periodo 2^ trimestre 1987 – 2^ trimestre 1996 ed applicando, quale tasso debitore, il tasso convenzionale effettivo equivalente per il periodo 3^ trimestre 1996 – 3^ trimestre
2013.
-Nonostante l'accertamento della mancata pattuizione della cms sia nel contratto di conto corrente n. 6788 sia nelle convenzioni contrattuali successive, il CTU ha rilevato l'addebito delle commissioni di massimo scoperto per complessivi euro
13.608,93.
-Il CTU ha accertato la mancata pattuizione non solo delle spese fisse di chiusura, ma di tutte le spese e gli oneri bancari addebitati al correntista. Conseguentemente ha provveduto ad escludere integralmente tutte le spese bancarie illegittime, in quanto non pattuite, per complessivi euro 8.458,25.
-Per quanto concerne la capitalizzazione degli interessi il CTU, in conformità al quesito assegnato, ha provveduto ad epurare il conto dalla capitalizzazione degli interessi debitori operata fino al 30 giugno 2000, ed ha accertato che non è intervenuto il successivo adeguamento alla Delibera CICR del 2000 tramite specifica pattuizione approvata per iscritto dal correntista.
-Preso atto che il termine di prescrizione è stato interrotto dalla banca con l'invio della lettera di costituzione in mora del 22/09/2016, il CTU ha provveduto a rideterminare il saldo del conto corrente n. 6788 assumendo come irripetibili gli interessi debitori ricalcolati nel periodo prescritto (2° trimestre 1987 – 3° trimestre
2006) in quanto assorbiti da rimesse ritenute solutorie.
Conseguentemente, come accertato nell'ipotesi A formulata dal CTU, risulta un saldo del conto corrente a favore del correntista pari a 23.097,17 euro.
Tale è il criterio da adottare, tra quelli indicati dal CTU, perché si poggia correttamente sul presupposto dell'accertata sussistenza, nel periodo ivi considerato, di apertura di credito, con conseguente carattere meramente ripristinatorio, e non solutorio, delle rimesse effettuate, e, viceversa, del ritenuto carattere solutorio di tutte le rimesse effettuate in precedenza, in assenza di prova del fido.
pagina 10 di 12 Né rilievo alcuno, ai fini della prescrizione, possono assumere le altre ipotesi di conteggio, perché ad assumere a tal fine rilievo non è la legittimità o meno dell'addebito bensì il carattere solutorio o meramente ripristinatorio della singola rimessa, avuto riguardo alle risultanze del conto corrente n. 6788 così come depurato dagli addebiti illegittimi.
Per le anzidette considerazioni il Collegio reputa fondata la domanda di ripetizione dell'indebito nel limite di cui sopra, osservando inoltre che la doglianza formulata da parte appellante nella propria comparsa conclusionale con la quale veniva contestata la metodologia di calcolo matematico deve ritenersi tardiva, ed in ogni caso infondata essendosi il CTU attenuto alle indicazioni richieste dal quesito sottoposto.
Per l'effetto condanna quindi l'appellata a corrispondere a tale titolo (art.2033 cc) all'appellante la somma di 23.097,17 euro, oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda, tale intendendosi quella di avvio del procedimento di mediazione
(docc.5 e 6 fascicolo di primo grado dell'attrice ed odierna appellante), a quella del saldo.
Spese
All'accoglimento dell'appello segue la condanna di parte appellata, in applicazione del principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. a rimborsare a parte appellante le spese di ambo i gradi del giudizio, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55 come adeguata dal D.M. 147 del 13 agosto 2022
(scaglione di valore in conformità al decisum da euro 5.201,00 sino ad euro
26.000,00).
Egualmente le spese di CTU, come da decreto di liquidazione emesso in data
07/05/2024, vengono definitivamente poste a carico di parte appellata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
-accoglie l'appello proposto da avverso la Controparte_5
sentenza del Tribunale di Bergamo Sez. III n. 63/2020 e conseguentemente condanna pagina 11 di 12 a corrispondere a parte appellante la somma di Controparte_1
23.097,17 euro, a titolo di saldo del conto corrente n. 6788, oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda, definita come in parte motiva, a quella del saldo.
-Condanna a rimborsare alla parte appellante le spese Controparte_1
di ambo i gradi di giudizio, che si liquidano quanto al primo grado in euro 919,00 per la “fase di studio”, euro 777,00 per la “fase introduttiva”, in euro 1.660,00 per la
“fase istruttoria” ed euro 1.701,00 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, e quanto al presente grado in euro 1.134 per la “fase di studio”, in euro 921,00 per la “fase introduttiva”, in euro 1.843,00 per la “fase istruttoria”, in euro 1.911,00 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
-Dichiara il diritto dell'appellante alla restituzione dall'appellata
[...]
di quanto eventualmente corrisposto in esecuzione della Controparte_1
pronuncia impugnata, con gli interessi al tasso legale dalla data del pagamento a quella del saldo.
-Pone definitivamente a carico di le spese di CTU, Controparte_1
come liquidate da separato decreto emesso in data 07/05/2024.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 14 maggio 2025
IL PRESIDENTE
Giuseppe Magnoli
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