CA
Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/10/2025, n. 5264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5264 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 3552/2020 r.g.a.c.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – settima sezione civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere rel. dott. Paolo Mariani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli affari contenziosi sopra indicato, avente ad oggetto: appello contro la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 1157/2020 pubblicata in data 10.6.2020, vertente
TRA
(P.IVA ) in persona Parte_1 P.IVA_1
dell'amm.re unico sig. con sede in Aversa (CE) al Parte_2
Viale Giolitti, 46, (C.F. Parte_2
), (C.F.: C.F._1 Parte_3
), tutti rappresentati e difesi dall'Avv. C.F._2 Parte_3
[...]
APPELLANTI
E
Pagina 1 , a socio unico (p. iva ), in persona Controparte_1 P.IVA_2
del legale rappresentante, sig.ra , in qualità di avente causa CP_2
del FALLIMENTO TIRRENO CASH S.R.L., rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro de Angelis
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da atti e verbali di causa da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato nei confronti della
[...]
la proponeva Parte_4 Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.3922/18, notificato in data
12.09.18, che era stato concesso dal Tribunale di Napoli Nord in data
23.08.18 su ricorso del curatela del Fallimento IR Cash s.r.l..
Con detto decreto la in solido con Parte_1 Parte_2
e era stata condannata a pagare in favore del
[...] Parte_3
Fallimento istante, la somma di €. 395.000,00, oltre interessi e spese della procedura liquidate in € 634,00 per spese ed € 4.185,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA.
La pretesa del Fallimento ricorrente si basava sull'atto di transazione del
9.7.2015, con cui la si riconosceva debitrice Parte_1
della IR Cash s.r.l. della somma di € 395.000,00 a titolo di saldo delle fatture emesse nel periodo luglio 2009 – novembre 2011 per la fornitura di detersivi e prodotti per la casa.
Si costituiva il Fallimento IR Cash s.r.l. insistendo per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
Pagina 2 Il Tribunale di Napoli Nord, con la sentenza in epigrafe indicata, respingeva l'opposizione e condannava la al Parte_1
pagamento delle spese processuali.
Con atto notificato in data 13.6.2020, la nonché Parte_1
e proponevano appello avverso Parte_2 Parte_3
detta sentenza, lamentando la violazione del diritto di difesa per non aver il giudice di primo grado consentito il deposito dei documenti elencati nell'atto di opposizione e non depositati per un problema tecnico.
Gli appellanti così concludevano:
< 1) in accoglimento del primo motivo di gravame, voglia l'Ecc.ma Corte
di Appello riformare la sentenza di primo grado dichiarando ammissibile e tempestiva l'opposizione;
NEL MERITO
a) revocare, dichiarare nullo ovvero caducare di ogni e qualsiasi effetto il decreto ingiuntivo n. 3922/18 RG.9147/18 concesso dal G.U. del Tribunale di Napoli Nord in data 23.08.18 essendo l'opposizione fondata su prova scritte e la pretesa monitoria infondata ed assolutamente pretestuoso;
b) il tutto con vittoria di spese, anche forfettarie, diritti ed onorari di causa.
c) Con l'espressa riserva di articolare i mezzi istruttori e di essere autorizzati al deposito della documentazione così come indicata nel corpo dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.>.
Si costituiva la quale avente causa del Fallimento Controparte_1
IR Cash s.r.l., chiedendo di:
“dichiarare l'inammissibilità/improcedibilità dell'appello ai sensi degli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c. ricorrendone i presupposti processuali e sostanziali;
rigettare l'appello perché totalmente inammissibile ex art. 342
Pagina 3 c.p.c. e/o infondato sia in fatto che in diritto con integrale conferma della sentenza n. 1157/2020 resa dal Tribunale di Napoli Nord in data
22.05.2020/10.06.2020, con vittoria di spese e competenze di primo grado nonché del presente giudizio d'appello, oltre rimb. forf. ex art. 2 D.M. n.
55/14, I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
Esaurita l'attività di trattazione, dopo alcuni rinvii d'ufficio, la Corte ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190
c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
*********************
1. L'appello risulta in parte inammissibile e in parte infondato.
2. Preliminarmente va rilevato che, pur essendo stato emesso il decreto ingiuntivo nei confronti della in solido con Parte_1
e solo detta società aveva proposto Parte_2 Parte_3
opposizione al decreto medesimo ed era stata l'unica parte individuata come opponente anche nella sentenza impugnata.
Ne deriva che l'appello ora proposto da e Parte_2 Parte_3
, previo rilascio della procura alle liti in favore dell'avv.
[...] Parte_3
è palesemente inammissibile, perché proposto da soggetti che
[...]
non avevano partecipato al giudizio di primo grado e che, perciò, non hanno titolo per impugnare la sentenza emessa all'esito di detto giudizio.
3. Per quanto riguarda l'appello proposto dalla società Parte_1
va rilevato che il giudice di prime cure aveva ritenuto che la
[...]
pretesa del Fallimento ricorrente in via monitoria era dimostrata sulla base dell'atto di transazione datato 9.7.2015, con cui la Parte_1
si riconosceva debitrice della IR Cash s.r.l. della somma di €
[...]
395.000,00 a titolo di saldo delle fatture emesse nel periodo luglio 2009 – novembre 2011 per la fornitura di detersivi e prodotti per la casa.
Pagina 4 Assumeva, ancora, il primo giudice che nessun elemento di prova era stato invece fornito da parte opponente che aveva depositato documentazione in modo irrituale, successivamente all'atto di opposizione e senza fare richiesta dei termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c.
Parte appellante lamenta la violazione del diritto di difesa per non aver il giudice di primo grado consentito il deposito dei documenti elencati nell'atto di opposizione e non rinvenuti nel fascicolo telematico per un mero problema di carattere tecnico ovvero per le dimensioni dei files. Ad avviso della società appellante, il giudice di prime cure, pur avendo conosciuto l'esistenza di detto problema, ha illegittimamente rinviato per la precisazione delle conclusioni, negando la richiesta dell'opponente di un termine per il deposito dei documenti o in subordine di rinvio ex art. 183
VI comma c.p.c. con la concessione di nuovi termini.
4. La censura è generica e, comunque, priva del necessario supporto probatorio.
Innanzitutto, non vengono indicati quali sono i documenti depositati unitamente all'atto di opposizione, tanto più che in calce a tale atto non si fa menzione del loro deposito, né tantomeno è stata offerta alcuna prova circa l'asserita problematica di natura tecnica che avrebbe impedito il rinvenimento degli atti nel fascicolo telematico. Altrettanto generica, quindi, è anche la prospettazione della richiesta, che sarebbe stata avanzata successivamente, di consentire tale deposito o di concedere i termini ex art. 183 VI comma c.p.c. per effettuare il suddetto adempimento.
Non viene, poi, precisata la scansione temporale di tale segmento processuale. Non è stato, cioè, indicato in quale sede sarebbe stata proposta detta istanza, in particolare se alla prima udienza e, quindi, se tempestivamente o meno. E ciò benché fosse onere dell'appellante
Pagina 5 dimostrare la erroneità della sentenza di primo grado che aveva, per converso, espressamente affermato che il deposito della documentazione da parte dell'opponente era stata irrituale e successiva, e che non vi era stata alcuna richiesta dei termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c.
Parte appellata, inoltre, ha dedotto che la società Parte_1
aveva sostenuto la simulazione della transazione allegata dalla controparte e l'esistenza di una “contro scrittura”, con cui le parti prima della transazione avrebbero estinto per compensazione il credito della IR
Cash s.r.l. attraverso la cessione in suo favore di tre punti vendita di proprietà della Detta “contro scrittura”, Parte_1
secondo le difese dell'appellata, non era stata depositata nel fascicolo telematico in sede d'iscrizione a ruolo dell'opposizione, e neppure in occasione della prima udienza di comparizione, ma solo successivamente e quindi irritualmente, in pendenza della riserva assunta all'udienza del
22.05.2019 e in mancanza di termini per il deposito di memorie e/o documenti ex art. 183 VI° co. c.p.c. (la causa veniva difatti rinviata per la precisazione delle conclusioni).
Tali rilievi non sono stati confutati dagli appellanti che non hanno neppure presentato memorie finali ex art. 190 c.p.c.
5. Ne deriva che l'appello non risulta meritevole di accoglimento e la sentenza impugnata deve essere integralmente confermata.
Con riguardo alle spese processuali, la piena soccombenza degli appellanti giustifica la condanna solidale degli stessi al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in dispositivo, applicando i valori medi dello scaglione relativo alla somma oggetto di condanna (scaglione da €. 260.001 ad €. 520.000), sulla base dei parametri introdotti dal D.M. n. 55 del 2014, tenuto conto dell'attività difensiva svolta, della natura delle questioni
Pagina 6 dibattute e dell'esito della decisione, ad esclusione della fase istruttoria che in appello non si è concretamente tenuta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli
Nord n. 1157/2020 pubblicata in data 10.6.2020, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'appello proposto da e Parte_2
e rigetta l'appello spiegato da Parte_3 Parte_1
confermando, per l'effetto, integralmente la sentenza impugnata;
[...]
2) condanna , e la Parte_2 Parte_3 [...]
in solido, al pagamento, in favore della Parte_1 Controparte_1
delle spese del presente giudizio che liquida in €. 14.239,00 per compensi professionali, oltre il rimborso per spese generali al 15%, Iva e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Alessandro de Angelis dichiaratosi anticipatario.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti in solido, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la relativa impugnazione, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 16.10.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr. Michele Magliulo dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
Pagina 7
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – settima sezione civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere rel. dott. Paolo Mariani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli affari contenziosi sopra indicato, avente ad oggetto: appello contro la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 1157/2020 pubblicata in data 10.6.2020, vertente
TRA
(P.IVA ) in persona Parte_1 P.IVA_1
dell'amm.re unico sig. con sede in Aversa (CE) al Parte_2
Viale Giolitti, 46, (C.F. Parte_2
), (C.F.: C.F._1 Parte_3
), tutti rappresentati e difesi dall'Avv. C.F._2 Parte_3
[...]
APPELLANTI
E
Pagina 1 , a socio unico (p. iva ), in persona Controparte_1 P.IVA_2
del legale rappresentante, sig.ra , in qualità di avente causa CP_2
del FALLIMENTO TIRRENO CASH S.R.L., rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro de Angelis
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da atti e verbali di causa da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato nei confronti della
[...]
la proponeva Parte_4 Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.3922/18, notificato in data
12.09.18, che era stato concesso dal Tribunale di Napoli Nord in data
23.08.18 su ricorso del curatela del Fallimento IR Cash s.r.l..
Con detto decreto la in solido con Parte_1 Parte_2
e era stata condannata a pagare in favore del
[...] Parte_3
Fallimento istante, la somma di €. 395.000,00, oltre interessi e spese della procedura liquidate in € 634,00 per spese ed € 4.185,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA.
La pretesa del Fallimento ricorrente si basava sull'atto di transazione del
9.7.2015, con cui la si riconosceva debitrice Parte_1
della IR Cash s.r.l. della somma di € 395.000,00 a titolo di saldo delle fatture emesse nel periodo luglio 2009 – novembre 2011 per la fornitura di detersivi e prodotti per la casa.
Si costituiva il Fallimento IR Cash s.r.l. insistendo per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
Pagina 2 Il Tribunale di Napoli Nord, con la sentenza in epigrafe indicata, respingeva l'opposizione e condannava la al Parte_1
pagamento delle spese processuali.
Con atto notificato in data 13.6.2020, la nonché Parte_1
e proponevano appello avverso Parte_2 Parte_3
detta sentenza, lamentando la violazione del diritto di difesa per non aver il giudice di primo grado consentito il deposito dei documenti elencati nell'atto di opposizione e non depositati per un problema tecnico.
Gli appellanti così concludevano:
< 1) in accoglimento del primo motivo di gravame, voglia l'Ecc.ma Corte
di Appello riformare la sentenza di primo grado dichiarando ammissibile e tempestiva l'opposizione;
NEL MERITO
a) revocare, dichiarare nullo ovvero caducare di ogni e qualsiasi effetto il decreto ingiuntivo n. 3922/18 RG.9147/18 concesso dal G.U. del Tribunale di Napoli Nord in data 23.08.18 essendo l'opposizione fondata su prova scritte e la pretesa monitoria infondata ed assolutamente pretestuoso;
b) il tutto con vittoria di spese, anche forfettarie, diritti ed onorari di causa.
c) Con l'espressa riserva di articolare i mezzi istruttori e di essere autorizzati al deposito della documentazione così come indicata nel corpo dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.>.
Si costituiva la quale avente causa del Fallimento Controparte_1
IR Cash s.r.l., chiedendo di:
“dichiarare l'inammissibilità/improcedibilità dell'appello ai sensi degli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c. ricorrendone i presupposti processuali e sostanziali;
rigettare l'appello perché totalmente inammissibile ex art. 342
Pagina 3 c.p.c. e/o infondato sia in fatto che in diritto con integrale conferma della sentenza n. 1157/2020 resa dal Tribunale di Napoli Nord in data
22.05.2020/10.06.2020, con vittoria di spese e competenze di primo grado nonché del presente giudizio d'appello, oltre rimb. forf. ex art. 2 D.M. n.
55/14, I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
Esaurita l'attività di trattazione, dopo alcuni rinvii d'ufficio, la Corte ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190
c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
*********************
1. L'appello risulta in parte inammissibile e in parte infondato.
2. Preliminarmente va rilevato che, pur essendo stato emesso il decreto ingiuntivo nei confronti della in solido con Parte_1
e solo detta società aveva proposto Parte_2 Parte_3
opposizione al decreto medesimo ed era stata l'unica parte individuata come opponente anche nella sentenza impugnata.
Ne deriva che l'appello ora proposto da e Parte_2 Parte_3
, previo rilascio della procura alle liti in favore dell'avv.
[...] Parte_3
è palesemente inammissibile, perché proposto da soggetti che
[...]
non avevano partecipato al giudizio di primo grado e che, perciò, non hanno titolo per impugnare la sentenza emessa all'esito di detto giudizio.
3. Per quanto riguarda l'appello proposto dalla società Parte_1
va rilevato che il giudice di prime cure aveva ritenuto che la
[...]
pretesa del Fallimento ricorrente in via monitoria era dimostrata sulla base dell'atto di transazione datato 9.7.2015, con cui la Parte_1
si riconosceva debitrice della IR Cash s.r.l. della somma di €
[...]
395.000,00 a titolo di saldo delle fatture emesse nel periodo luglio 2009 – novembre 2011 per la fornitura di detersivi e prodotti per la casa.
Pagina 4 Assumeva, ancora, il primo giudice che nessun elemento di prova era stato invece fornito da parte opponente che aveva depositato documentazione in modo irrituale, successivamente all'atto di opposizione e senza fare richiesta dei termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c.
Parte appellante lamenta la violazione del diritto di difesa per non aver il giudice di primo grado consentito il deposito dei documenti elencati nell'atto di opposizione e non rinvenuti nel fascicolo telematico per un mero problema di carattere tecnico ovvero per le dimensioni dei files. Ad avviso della società appellante, il giudice di prime cure, pur avendo conosciuto l'esistenza di detto problema, ha illegittimamente rinviato per la precisazione delle conclusioni, negando la richiesta dell'opponente di un termine per il deposito dei documenti o in subordine di rinvio ex art. 183
VI comma c.p.c. con la concessione di nuovi termini.
4. La censura è generica e, comunque, priva del necessario supporto probatorio.
Innanzitutto, non vengono indicati quali sono i documenti depositati unitamente all'atto di opposizione, tanto più che in calce a tale atto non si fa menzione del loro deposito, né tantomeno è stata offerta alcuna prova circa l'asserita problematica di natura tecnica che avrebbe impedito il rinvenimento degli atti nel fascicolo telematico. Altrettanto generica, quindi, è anche la prospettazione della richiesta, che sarebbe stata avanzata successivamente, di consentire tale deposito o di concedere i termini ex art. 183 VI comma c.p.c. per effettuare il suddetto adempimento.
Non viene, poi, precisata la scansione temporale di tale segmento processuale. Non è stato, cioè, indicato in quale sede sarebbe stata proposta detta istanza, in particolare se alla prima udienza e, quindi, se tempestivamente o meno. E ciò benché fosse onere dell'appellante
Pagina 5 dimostrare la erroneità della sentenza di primo grado che aveva, per converso, espressamente affermato che il deposito della documentazione da parte dell'opponente era stata irrituale e successiva, e che non vi era stata alcuna richiesta dei termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c.
Parte appellata, inoltre, ha dedotto che la società Parte_1
aveva sostenuto la simulazione della transazione allegata dalla controparte e l'esistenza di una “contro scrittura”, con cui le parti prima della transazione avrebbero estinto per compensazione il credito della IR
Cash s.r.l. attraverso la cessione in suo favore di tre punti vendita di proprietà della Detta “contro scrittura”, Parte_1
secondo le difese dell'appellata, non era stata depositata nel fascicolo telematico in sede d'iscrizione a ruolo dell'opposizione, e neppure in occasione della prima udienza di comparizione, ma solo successivamente e quindi irritualmente, in pendenza della riserva assunta all'udienza del
22.05.2019 e in mancanza di termini per il deposito di memorie e/o documenti ex art. 183 VI° co. c.p.c. (la causa veniva difatti rinviata per la precisazione delle conclusioni).
Tali rilievi non sono stati confutati dagli appellanti che non hanno neppure presentato memorie finali ex art. 190 c.p.c.
5. Ne deriva che l'appello non risulta meritevole di accoglimento e la sentenza impugnata deve essere integralmente confermata.
Con riguardo alle spese processuali, la piena soccombenza degli appellanti giustifica la condanna solidale degli stessi al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in dispositivo, applicando i valori medi dello scaglione relativo alla somma oggetto di condanna (scaglione da €. 260.001 ad €. 520.000), sulla base dei parametri introdotti dal D.M. n. 55 del 2014, tenuto conto dell'attività difensiva svolta, della natura delle questioni
Pagina 6 dibattute e dell'esito della decisione, ad esclusione della fase istruttoria che in appello non si è concretamente tenuta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli
Nord n. 1157/2020 pubblicata in data 10.6.2020, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'appello proposto da e Parte_2
e rigetta l'appello spiegato da Parte_3 Parte_1
confermando, per l'effetto, integralmente la sentenza impugnata;
[...]
2) condanna , e la Parte_2 Parte_3 [...]
in solido, al pagamento, in favore della Parte_1 Controparte_1
delle spese del presente giudizio che liquida in €. 14.239,00 per compensi professionali, oltre il rimborso per spese generali al 15%, Iva e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Alessandro de Angelis dichiaratosi anticipatario.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti in solido, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la relativa impugnazione, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 16.10.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr. Michele Magliulo dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
Pagina 7