Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 02/04/2025, n. 1274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1274 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott.ssa Carmen Lombardi Presidente dott.ssa Milena Cortigiano Consigliere relatore dott.ssa Chiara De Franco Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 2.4.2025 la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale nella causa civile iscritta al n. 394/2023 R.G. sezione lavoro
TRA
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del procuratore speciale, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Paolina Gentile
Appellante
E
SS OL, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Pasquale Verde
Appellato
NONCHE'
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE – I.N.P.S., in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale notarile alle liti, dall'avv. Floriana
Collerone
Appellato
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso al Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, depositato in data 21.7.2022, AP OL proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
328201300020755290000 (contributi IVS ano 2012); n. 3282030006690147000 (contributi IVS anno 2012); n. 32820140002519278000 (contributi IVS anno 2013); n. 32820140005106807000
(contributi IVS anno 2013); n. 32820160002283815000 (contributi IVS anno 2015); n.
3282016000390064000 (contributi IVS anno 2015).
Dedotto che, successivamente alle annualità cui erano riferiti i contributi omessi, al ricorrente nessun atto era stato mai notificato e rilevato che “nell'estratto di ruolo si legge che le cartelle di pagamento sarebbero state notificate tutte in date antecedenti al quinquennio”, osservava che, pur volendo dare per assodata tale circostanza relativa alla notifica, in ogni caso successivamente alle date indicate nessun altro atto era mai stato notificato al ricorrente, sicchè era maturato il termine quinquennale di prescrizione.
Eccepita, poi, la violazione dell'art. 25 d. lgs. 46/1999, per essere stati formati i ruoli successivamente allo spirare del termine di decadenza, e sostenuta la proponibilità dell'azione ex art. 615 c.p.c. avverso l'estratto di ruolo, concludeva chiedendo di dichiarare estinto per prescrizione il credito portato dagli atti impugnati e, in subordine, di dichiarare la nullità e/o di annullare i predetti avvisi di addebito per violazione dell'art 25 del d. lgs. n. 46 del 1999.
Costituitisi i convenuti INPS e Agenzia delle Entrate Riscossione, con sentenza n. 674/2023 il giudice di primo grado annullava “l'intimazione di pagamento n. 0280202290001592672/000 con le relative cartelle in essa contenute” e condannava le convenute, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite.
A sostegno della decisione, il Tribunale, rilevato preliminarmente che la parte ricorrente non aveva proposto avverso gli avvisi di addebito tempestiva opposizione nel termine, di cui all'art. 24 del d. lgs. n. 46 del 1999, di quaranta giorni dalle notifiche perfezionatesi nelle date indicate (2013-2016) nella comparsa di risposta (cfr. pag. 3 della sentenza), accoglieva l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dall'opponente quale fatto estintivo successivo alla notifica, osservando, quanto al rilievo di AER secondo cui il credito non fosse prescritto per adesione del contribuente al saldo e stralcio 2019, che questa riguardava solo tre cartelle e che, in ogni caso, all'atto della sottoscrizione all'adesione era già decorso il termine di prescrizione.
Avverso la pronuncia proponeva appello, con ricorso a questa Corte depositato in data 25.2.2023,
Agenzia delle Entrate Riscossione e ne invocava la riforma.
Costituitisi AP OL e INPS, all'odierna udienza all'esito della camera di consiglio la Corte decideva la causa.
***** 2. La sentenza impugnata deve essere riformata, con declaratoria di inammissibilità dell'opposizione proposta in primo grado per difetto di interesse ad agire, ai sensi dell'art. 12 comma 4 bis D.P.R. 602/1973, come introdotto dalla novella legislativa di cui all'art.
3-bis del D.L.
n. 146/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 215/2021.
Sulla base di un condivisibile indirizzo della Suprema Corte, formatosi prima della novella legislativa dell'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 ad opera dell'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021, questo Collegio, con orientamento ormai consolidato, escludeva l'autonoma impugnabilità da parte del debitore dell'estratto di ruolo in difetto di una procedura esecutiva attivata dall'amministrazione per il recupero del credito ivi risultante (cfr. Cass. civ. [ord.], sez. VI, 07-03-2019, n. 6723; Cass., 9-3-2017, n. 6034; Cass. 13-
10-2016, n. 20618; Cass. 10-11-2016, n. 22946).
Il ragionamento operato dai giudici di legittimità prendeva le mosse dal rilievo che l'interesse ad agire, in termini generali, costituisce una condizione per far valere il diritto sotteso mediante l'azione, e si identifica nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non altrimenti conseguibile senza l'intervento chiarificatore del giudice. In particolare, nell'azione di mero accertamento, esso presuppone uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico, tale da arrecare all'interessato un pregiudizio concreto ed attuale, che si sostanzia in un'illegittima situazione di fatto continuativa e che, perciò, si caratterizza per la sua stessa permanenza (cfr. Cass. civ., sez. lav., 31-07-2015, n. 16262; Cass. civ., sez. VI, 23-07-2015, n.
15479; Cass. civ., sez. VI, 13-07-2015, n. 14612; Cass. civ., sez. III, 23-06-2015, n. 12893; Cass. civ. [ord.], sez. VI, 27-01-2011, n. 2051). Non vi erano quindi i presupposti, in difetto di qualsivoglia attività esecutiva da parte dell'Ente o dell'esattore, per percorrere la strada dell'azione di accertamento negativo del credito.
L'affermazione, precisava il Collegio, non si pone in contrasto con quanto affermato dalle Sezioni
Unite con sentenza n. 19704 del 2015 (resa peraltro, giova ricordare, in materia tributaria), secondo cui il contribuente non può autonomamente impugnare, per difetto di interesse, il mero estratto di ruolo, mentre può impugnare il titolo esecutivo, cioè il ruolo, e dunque la cartella di pagamento della quale, a causa dell'invalidità della relativa notifica, sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione senza dover necessariamente attendere la notifica di un atto successivo.
Si tratta, invero, di azioni diverse, ricollegate a diversi fatti costitutivi e caratterizzate da differenti prospettazioni in relazione al petitum perseguito.
La distinzione era stata opportunamente ribadita, da ultimo, da Cass. civ., sez. Lav., sent. 8 ottobre
2019 n. 29294, che, nel ripercorrere analiticamente le diverse ipotesi di tutela riconosciute al debitore che intenda contestare l'esistenza di un debito contributivo di cui sia venuto a conoscenza solo mediante l'estratto di ruolo, aveva precisato che, mentre deve ritenersi ammissibile, in linea generale, l'azione recuperatoria ex art. 24 d. lgs. 46/1999 sul presupposto della decorrenza del relativo termine di impugnazione della cartella dal momento della prima conoscenza dell'esistenza della stessa tramite l'estratto di ruolo, non sussiste l'interesse ad agire qualora il debitore solleciti esclusivamente l'accertamento negativo del credito emerso dall'estratto di ruolo senza che alcun atto impositivo sia stato compiuto in suo danno.
Così, testualmente, la Suprema Corte: “… se, invece, attraverso l'esercizio della medesima azione si intenda impugnare proprio l'estratto del ruolo in sé considerato ed a prescindere dalla verifica dell'avvenuta notifica della cartella, è evidente che tale azione non sarà ammissibile se rivolta esclusivamente ad ottenere l'accertamento negativo della sussistenza del credito per ragioni antecedenti alla notifica della cartella, perché l'estratto del ruolo non è atto idoneo a determinare alcuna lesione del patrimonio del contribuente, sicché qualsiasi eventuale ragione estintiva del debito, compresa la prescrizione dell'obbligo contributivo, non potrà essere più accertata essendo irretrattabile l'accertamento amministrativo per il decorso del termine previsto dal D.Lgs. n. 46 del
1999, art. 24”.
Prima dell'introduzione del giudizio è intervenuto il legislatore con l'art. 3 bis del D.L. n. 146 del
2021, convertito con modifiche dalla l. n. 215 del 2021, che, novellando l'art. 12 del D.P.R. n.
602/1973 (intitolato “Formazione e contenuto dei ruoli”), ha aggiunto il comma 4 bis, che testualmente prevede:
"
4-bis. L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n.
40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione".
Sulla questione dell'applicabilità della norma ai giudizi in corso sono intervenute, quindi, le Sezioni
Unite della Cassazione con sentenza n. 26283 del 6 settembre 2022, affermando, quale principio di diritto nell'interesse della legge ex art. 363 c.p.c., che in tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, lo ius superveniens dell'art. 12 comma 4 bis sopra citato trova applicazione anche nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata.
Detta norma, selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione.
La citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dedotto e dimostrato, eventualmente attraverso il ricorso alla rimessione nei termini della parte che ne faccia richiesta;
da essa si trae, altresì, il corollario che nemmeno può ritenersi sussistente l'interesse ad agire a fronte della mera notifica di un'intimazione di pagamento, che non è un atto della procedura esecutiva, ma produce soltanto l'effetto di messa in mora del debitore e interruzione della prescrizione.
A tale condivisibile principio questa Corte ritiene doveroso dare piena applicazione.
3. Nel caso di specie, è palese dalla lettura del ricorso introduttivo di primo grado che la parte intendesse proporre un'opposizione ex art. 615 c.p.c. per far valere la prescrizione estintiva maturata successivamente alla presunta notifica delle cartelle.
L'opposizione, dunque, appariva inammissibile, per difetto di interesse ad agire, già in virtù dell'orientamento della giurisprudenza di questo Collegio, avallato dalle pronunce della Suprema
Corte sopra richiamato;
vieppiù la pronuncia di inammissibilità è inevitabile a seguito dello ius superveniens di cui si è dato conto, che esclude senza riserve l'impugnazione dell'estratto di ruolo nel caso in cui la cartella esattoriale sia stata validamente notificata.
In ogni caso, per le ragioni sopra esposte, la verifica della ritualità della notifica, anche laddove contestata, è divenuta irrilevante, a fronte dello ius superveniens di cui si è dato conto, che esclude senza riserve l'impugnazione dell'estratto di ruolo anche nel caso in cui la cartella esattoriale - o l'avviso di addebito - non siano stati validamente notificati, a meno che non ricorra il peculiare pregiudizio indicato nella norma stessa;
pregiudizio che AP OL non ha in alcun modo dedotto.
Ne consegue che, in riforma della sentenza impugnata, l'opposizione proposta in primo grado avverso l'intimazione di pagamento e agli avvisi di addebito ivi indicati debba essere dichiarata inammissibile per difetto di interesse ad agire, ai sensi dell'art. 12 comma 4 bis D.P.R. 602/1973.
4. Quanto alle spese del doppio grado, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo di impugnazione (Cass.
Sez. Lav. n. 11423/2016).
La Suprema Corte ha altresì ribadito il principio di diritto secondo cui “la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell'art. 92, secondo comma,
c.p.c., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un'esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente”. In particolare, la Suprema Corte , con la sentenza n. 2149/2014, ha affermato che “in tema di liquidazione delle spese giudiziali, nessuna norma prevede, per il caso di soccombenza reciproca delle parti, un criterio di valutazione della prevalenza della soccombenza dell'una o dell'altra basato sul numero delle domande accolte o respinte per ciascuna di essere, dovendo essere valutato l'oggetto della lite nel suo complesso”.
In applicazione dei predetti principi, analizzato l'esito complessivo del doppio grado di giudizio e tenuto conto delle ragioni della decisione, si reputano sussistenti i presupposti per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite di entrambi i gradi.
P.Q.M.
La Corte così decide: in accoglimento dell'appello di Agenzia delle Entrate Riscossione, in riforma della sentenza impugnata, dichiara inammissibile l'opposizione proposta in primo grado da AP OL;
compensa tra le parti le spese del doppio grado.
Napoli, il 2.4.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott.ssa Milena Cortigiano Dott.ssa Carmen Lombardi